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sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
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bando63
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sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Salve, c'è qualcuno che ha già avuto a che fare con la sanzione da applicarsi in sede amministrativa con conseguente estinzione del reato (art. 318-septies)?
In particolare, qualcuno sa indicarmi chi è che introita tale sanzione (pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista)?
Poichè si tratta di importi consistenti (es. art. 256.1.a T.U.A. con ammenda massima 24.000,00 € di cui è ammissibile il pagamento in sede amministrativa pari a 6.500,00 €), è possibile una rateizzazione? Se sì chi l'ammette?
Ringazio in anticipo chi può darmi un suggerimento!
In particolare, qualcuno sa indicarmi chi è che introita tale sanzione (pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista)?
Poichè si tratta di importi consistenti (es. art. 256.1.a T.U.A. con ammenda massima 24.000,00 € di cui è ammissibile il pagamento in sede amministrativa pari a 6.500,00 €), è possibile una rateizzazione? Se sì chi l'ammette?
Ringazio in anticipo chi può darmi un suggerimento!
bando63- Nuovo Utente
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Generalmente la Provinciabando63 ha scritto:Salve, c'è qualcuno che ha già avuto a che fare con la sanzione da applicarsi in sede amministrativa con conseguente estinzione del reato (art. 318-septies)?
In particolare, qualcuno sa indicarmi chi è che introita tale sanzione (pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista)?
Si, se ricorrono le condizioni (es. dimostrabili difficoltà economiche)bando63 ha scritto:Poichè si tratta di importi consistenti (es. art. 256.1.a T.U.A. con ammenda massima 24.000,00 € di cui è ammissibile il pagamento in sede amministrativa pari a 6.500,00 €), è possibile una rateizzazione?
Lo stesso Ente che introita la sanzione, previa istanza da parte dell'interessato mediante apposita modulisticabando63 ha scritto:Se sì chi l'ammette?
Pregobando63 ha scritto:Ringazio in anticipo chi può darmi un suggerimento!
cirillo- Moderatore
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Purtroppo è una delle tante problematiche operative che si sono aperte dopo l'entrata in vigore della norma (Legge 68/2015) che ha introdotto anche nel campo dei reati ambientali un meccanismo estintivo (tramite "prescrizioni") modellato sulla falsa riga di quanto già previsto per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.bando63 ha scritto:In particolare, qualcuno sa indicarmi chi è che introita tale sanzione (pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista)?
Poichè si tratta di importi consistenti (es. art. 256.1.a T.U.A. con ammenda massima 24.000,00 € di cui è ammissibile il pagamento in sede amministrativa pari a 6.500,00 €), è possibile una rateizzazione? Se sì chi l'ammette?
Senonché "quella" norma (D.L.vo 81/2008) indica espressamente che le somme devono essere versate all'ASL, mentre "questa" nulla dice in merito e quindi, allo stato, ogni ipotesi è ahimè possibile...
L'attribuzione della competenza alla Provincia potrebbe avere qualche fondamento alla luce dell'art. 262 del TUA (ragionando "per analogia"), ma allo stato - ripeto - non vi è nulla di certo.
zorba- Utente Attivo
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
mi attacco a questo thread ...
... e quando all'art. 318-ter c. 1 si parla di <<prescrizione asseverata tecnicamente DALL'ENTE SPECIALIZZATO competente in materia ...>> di chi si parla ?
... e quando all'art. 318-ter c. 1 si parla di <<prescrizione asseverata tecnicamente DALL'ENTE SPECIALIZZATO competente in materia ...>> di chi si parla ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
secondo me è l'ente che impartisce le prescrizioni su procedimento di diffida..
beltrale- Utente Attivo
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Dalle prime letture sembrerebbe che l'orientamento sia quello di identificare "l'ente specializzato competente in materia" con l'ARPA (in tal senso una circolare del Tribunale di Trento del giugno 2015) o tutt'al più con altri organi con competenze tecniche (ASL, VVFF, ecc.,).
Io non ho approfondito granché e riporto quello che ho letto di sfuggita.
Io non ho approfondito granché e riporto quello che ho letto di sfuggita.
zesec- Moderatore e Partner
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zesec- Moderatore e Partner
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
zesec ha scritto:Anche in altre regioni l'orientamento sembra essere quello di considerare l'ARPA l'ente competente all'asseverazione tecnica della prescrizione.
Per il Lazio vedi la direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ARPA anche secondo la Procura di Civitavecchia (Amendola):
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PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Analogo orientamento in Toscana.
Admin- Amministratore
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
certo ... e lo spiega bene la Procura di Trento
Ma se la P.G. accertante è già specializzata (i.e: CFS, NOE) dovrà ugualmente "sentire" l'ARPA (ad esempio per "interpretare" violazioni alle prescrizioni dell'AIA) come autorevolmente suggerisce G. Amendola ?
in [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
dr. Amato ha scritto:.... quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria “specializzata”
Ma se la P.G. accertante è già specializzata (i.e: CFS, NOE) dovrà ugualmente "sentire" l'ARPA (ad esempio per "interpretare" violazioni alle prescrizioni dell'AIA) come autorevolmente suggerisce G. Amendola ?
G. Amendola ha scritto:qualora ci fossero risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione; ad esempio, nella qualificazione di uno scarico tramite indagini “tecniche”, ovvero nella interpretazione di una prescrizione tecnica che si assume violata.
in [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Parliamone.
Ma facciamolo con senso di serietà e come si conviene ad un popolo civile.
E non voglio stare a dire che a volte le procure sono "poco supportate", ma se si parla di legge per principio non ce ne dovrebbe proprio essere necessità.
Se "Io Stato" ho una legge in diritto positivo, e ho del personale appositamente formato e deputato (ed in ogni caso anche pagato, per male che si possa farlo) per l'identificazione delle violazioni di legge, subordinare l'esistenza di violazione di una norma giuridica penale ma depenalizzabile al parere di personale tecnico non giudiziario è in assoluta violazione di una quantità incresciosa di norme costituzionali.
Incominciamo, giusto per preferenze mie personali, con l'art. 25 c.1:
Ora se la polizia giudiziaria che è il braccio operativo del giudice naturale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione e però noi subordiniamo l'efficacia di tale azione del "giudice naturale" al parere dell'ente specializzato competente nella materia trattata a questo punto o stiamodicendo che il giudice naturale e chi per lui operante è un co@@ione sublime che non sa neppure di che ciancia, oppure in alternativa abbiamo istitutito un giudice !altro" e a mio parere assai innaturale nell'ambito dei poteri costituzionali.
E poichè le ARPA sono enti amministrativi, io ho l'impressione che oltre a far carta straccia dell'art. 25 questa dicitura sia l'assassinio premeditato anche dell'art 102, almeno del primo comma e in generale del suo principio, che per completezza e faciità di lettura copioincollo:
E ci manca solo, per distruggere definitivamente ogni parvenza di stato di diritto, che non si abbia neppure idea di chi possa essere questo impossibile giudice speciale a seconda di dove ci si trovi a campare...
Ma facciamolo con senso di serietà e come si conviene ad un popolo civile.
E non voglio stare a dire che a volte le procure sono "poco supportate", ma se si parla di legge per principio non ce ne dovrebbe proprio essere necessità.
Se "Io Stato" ho una legge in diritto positivo, e ho del personale appositamente formato e deputato (ed in ogni caso anche pagato, per male che si possa farlo) per l'identificazione delle violazioni di legge, subordinare l'esistenza di violazione di una norma giuridica penale ma depenalizzabile al parere di personale tecnico non giudiziario è in assoluta violazione di una quantità incresciosa di norme costituzionali.
Incominciamo, giusto per preferenze mie personali, con l'art. 25 c.1:
Costituzione della Repubblia Italiana, art. 25 c.1 ha scritto:Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Ora se la polizia giudiziaria che è il braccio operativo del giudice naturale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione e però noi subordiniamo l'efficacia di tale azione del "giudice naturale" al parere dell'ente specializzato competente nella materia trattata a questo punto o stiamodicendo che il giudice naturale e chi per lui operante è un co@@ione sublime che non sa neppure di che ciancia, oppure in alternativa abbiamo istitutito un giudice !altro" e a mio parere assai innaturale nell'ambito dei poteri costituzionali.
E poichè le ARPA sono enti amministrativi, io ho l'impressione che oltre a far carta straccia dell'art. 25 questa dicitura sia l'assassinio premeditato anche dell'art 102, almeno del primo comma e in generale del suo principio, che per completezza e faciità di lettura copioincollo:
Costituzione della Repubblica Italiana ha scritto:Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
E ci manca solo, per distruggere definitivamente ogni parvenza di stato di diritto, che non si abbia neppure idea di chi possa essere questo impossibile giudice speciale a seconda di dove ci si trovi a campare...
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Quoto pure le virgole.
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Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
ah, ora dimenticavo: il Codice di Procedura Penale già proprio dall'articolo 1 dice :
Il che mi fa venire molto mal di pancia, perchè se non si rispetta questo principio procedurale "base" chiunque può, alla fine di tutto in Cassazione, dire "annullate quella sentenza, essendo stata emessa in contrasto con la base della procedura prevista dall'ordinamento penale", indipendentemente dalla tecnicamente corretta o meno depenalizzazione.
CPP, art. 1 ha scritto:1 Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Il che mi fa venire molto mal di pancia, perchè se non si rispetta questo principio procedurale "base" chiunque può, alla fine di tutto in Cassazione, dire "annullate quella sentenza, essendo stata emessa in contrasto con la base della procedura prevista dall'ordinamento penale", indipendentemente dalla tecnicamente corretta o meno depenalizzazione.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: sanzione art. 318-quater T.U. Ambientale
Io pure quoto anche le "pause per tirare il fiato" della nostra cara Aurora.
D'altronde l'intera parte VI bis mi lascia perplessa.
D'altronde l'intera parte VI bis mi lascia perplessa.
isamonfroni- Moderatrice
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