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Rifiuti di manutenzione delle infrastrutture

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Messaggio  Irde Mar Set 08, 2015 4:07 pm

Buongiorno a tutti, ho delle perplessità sull'interpretazione del rifiuto prodotto da attività manutentive, sbirciando sul blog non ho avuto purtroppo chiarimenti in merito, vorrei un confronto sulla questione soprattutto a livello pratico.
In particolare secondo l'art. 230 del D.Lgs 152/06 il luogo di produzione del rifiuto da manutenzione di infrastrutture può essere fatto coincidere:
- con il cantiere stesso
- con la sede locale del gestore dell’infrastruttura
- un punto di concentramento in attesa di valutazione tecnica del possibile rifiuto, in cui si hanno 60 giorni post conclusione dell'opera per effettuare questa valutazione.
Nel caso in cui si decida di far coincidere come produzione del rifiuto la sede del gestore, e quindi registrare i rifiuti sul registro di carico scarico della sede come prodotti "fuori dall'unità locale", è anche possibile accumulare il rifiuto nel deposito temporaneo della sede del gestore giusto?
Se invece la sede del gestore è lontana rispetto ai vari cantieri, il gestore può accumulare il rifiuto nel deposito temporaneo di una sua unità locale più vicina alla zona del/dei cantieri?
Nel caso in cui invece il gestore fornisca un punto di stoccaggio, questo deposito dovrà essere autorizzato come D15 o R13 oppure può creare un “luogo di concentramento” come descritto nell'art. 230 e quindi non dover richiedere autorizzazione?

Spero di essere stata abbastanza chiara nell’esporvi la questione e di averla scritta nel "luogo" giusto. Smile
Aspetto i vostri commenti per discutere meglio sull’argomento.
Grazie anticipatamente!
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Rifiuti di manutenzione delle infrastrutture Empty Re: Rifiuti di manutenzione delle infrastrutture

Messaggio  paopao Gio Set 10, 2015 12:55 pm

"Nel caso in cui si decida di far coincidere come produzione del rifiuto la sede del gestore, e quindi registrare i rifiuti sul registro di carico scarico della sede come prodotti "fuori dall'unità locale", è anche possibile accumulare il rifiuto nel deposito temporaneo della sede del gestore giusto? "

ciao io posso rispondere solo a questa domanda : si , ma non vanno indicati come prodotti fuori dall'unità locale. In pratica porti i prodotti dell'attività di manutenzione presso la tua sede di gestore, e lì fai una cernita e decidi di smaltirli come rifiuto, quindi li accumuli nella tua sede e risultano prodotti in sede.
Almeno questo è ciò che cia ha indicato il consulente.

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Messaggio  cirillo Gio Set 10, 2015 2:11 pm

paopao ha scritto:...In pratica porti i prodotti dell'attività di manutenzione presso la tua sede di gestore, e lì fai una cernita e decidi di smaltirli come rifiuto, quindi li accumuli nella tua sede e risultano prodotti in sede.
Almeno questo è ciò che cia ha indicato il consulente.
Si, se sei "il gestore" dell'infrastruttura e non un'impresa appaltatrice.
Se invece, sei l'impresa appaltatrice e, se ti riferisci all'art. 230 del 152/2006, è opportuno:
1) che tale modalità operativa sia prevista già nel bando di gara e, successivamente, ripresa nel contratto d'appalto;
2) tener ben ben presente pure il commillo 2 dell'art. 230 (cosa che non tutti fanno).

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Messaggio  Irde Lun Set 14, 2015 10:08 am

Grazie per le vs risposte, i miei dubbi restano ma spero che qualcun'altro possa intervenire e dire la sua.
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