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Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
Pagina 1 di 1
Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Buongiorno,
premetto che ho già un consulente ambientale e mi è stato utile. Lo assillerò ancora, ma per farlo meglio chiedo aiuto a voi.
Ditta individuale, nessun dipendente, la sede legale è la mia abitazione.
Trasporto i miei materiali e realizzo i miei spettacoli-laboratori di chimica per musei, compleanni, scuole (committenti), della durata di poche ore oppure qualche settimana.
Il risultato dei singoli esperimenti a volte è recuperabile al 100% (lo faccio a casa), a volte no e diventa così rifiuto speciale pericoloso: meno di 20 litri/anno (ad es.: soluzioni di sali di rame, solventi sporchi, etc.).
Non posso più appoggiarmi a laboratori compiacenti. Come posso fare per rimanere in regola?
E' sufficiente il trasporto categoria 2-bis con deposito temporaneo nell'abitazione, inteso come luogo di produzione(?!).
I casi qui sotto nel forum mi sembra riguardino la manutenzione o ditte con più di 10 dipendenti.
Grazie
premetto che ho già un consulente ambientale e mi è stato utile. Lo assillerò ancora, ma per farlo meglio chiedo aiuto a voi.
Ditta individuale, nessun dipendente, la sede legale è la mia abitazione.
Trasporto i miei materiali e realizzo i miei spettacoli-laboratori di chimica per musei, compleanni, scuole (committenti), della durata di poche ore oppure qualche settimana.
Il risultato dei singoli esperimenti a volte è recuperabile al 100% (lo faccio a casa), a volte no e diventa così rifiuto speciale pericoloso: meno di 20 litri/anno (ad es.: soluzioni di sali di rame, solventi sporchi, etc.).
Non posso più appoggiarmi a laboratori compiacenti. Come posso fare per rimanere in regola?
E' sufficiente il trasporto categoria 2-bis con deposito temporaneo nell'abitazione, inteso come luogo di produzione(?!).
I casi qui sotto nel forum mi sembra riguardino la manutenzione o ditte con più di 10 dipendenti.
Grazie
omar2- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 03.09.15
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Premetto che non passa giorno senza che se ne scopra una nuova!
Lo spettacolo di chimica itinerante non lo avevo proprio mai sentito nominare e comunque è una cosa interessante e divertente...
Venendo a te e al problema dello smaltimento rifiuti diciamo questo
ok per il deposito temporaneo in casa tua visto che è la tua sede
ok per il trasporto in categoria 2 bis visto che sono meno di 30 kg/litri di rifiuti pericolosi ogni volta
Ovviamente dovrai rispettare le regole di confezionamento/etichettatura dei rifiuti pericolosi, evitare di mischiare insieme rifiuti con diverse caratteristiche di pericolo, dotarti di registro di carico/scarico.
Visto che non hai dipendenti niente SISTRI e questo è già un bel vantaggio.
Lo spettacolo di chimica itinerante non lo avevo proprio mai sentito nominare e comunque è una cosa interessante e divertente...
Venendo a te e al problema dello smaltimento rifiuti diciamo questo
ok per il deposito temporaneo in casa tua visto che è la tua sede
ok per il trasporto in categoria 2 bis visto che sono meno di 30 kg/litri di rifiuti pericolosi ogni volta
Ovviamente dovrai rispettare le regole di confezionamento/etichettatura dei rifiuti pericolosi, evitare di mischiare insieme rifiuti con diverse caratteristiche di pericolo, dotarti di registro di carico/scarico.
Visto che non hai dipendenti niente SISTRI e questo è già un bel vantaggio.
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
E nemmemo io (e mi piacerebbe proprio vederlo...)isamonfroni ha scritto:Lo spettacolo di chimica itinerante non lo avevo proprio mai sentito nominare
Quotando l'immensa Isa, per "ulteriore tua tranquillità", mi permetto di aggiungere che "il niente SISTRI" continuerà fino a che non avrai più di 10 dipendenti.isamonfroni ha scritto:Visto che non hai dipendenti niente SISTRI e questo è già un bel vantaggio.
@Isa
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Alt, alt, alt.
Non corriamo.
Va bene il trasporto di rifiuti in regime di art.266 comma 4, ma non mi trova d'accordo l'iscrizione all'Albo Gestori.
Chi mi ha preceduto sa come la penso in merito. Per tutti gli altri che ci leggono vi chiedo di spulciare le innumerevoli discussioni in questo ed in altri forum. Per l'amico omar2: prova a chiedere al tuo consulente ambientale, vedrai la faccia che farà.
Aggiungo solo che nel caso in cui tu decidessi di iscriverti all'Albo, ti copioincollo un esempio delle prescrizioni che lo stesso Albo indica (obbliga) per un corretto trasporto.
Sicuro che ti conviene?
Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d’iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti
ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai
sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
Non corriamo.
Va bene il trasporto di rifiuti in regime di art.266 comma 4, ma non mi trova d'accordo l'iscrizione all'Albo Gestori.
Chi mi ha preceduto sa come la penso in merito. Per tutti gli altri che ci leggono vi chiedo di spulciare le innumerevoli discussioni in questo ed in altri forum. Per l'amico omar2: prova a chiedere al tuo consulente ambientale, vedrai la faccia che farà.
Aggiungo solo che nel caso in cui tu decidessi di iscriverti all'Albo, ti copioincollo un esempio delle prescrizioni che lo stesso Albo indica (obbliga) per un corretto trasporto.
Sicuro che ti conviene?
Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d’iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti
ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai
sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Animatori scientifici: non siamo in tanti, comunque siamo abbastanza diffusi!
Sebbene sia stato anche in RAI, forse la parola "spettacolo" può confondere: chiamiamolo laboratorio di scienze per studenti.
Secondo voi per un ispettore:
1) Dove produco effettivamente il rifiuto? Nel luogo dello "spettacolo-laboratorio" oppure a casa mia quando riordino tutto? Durante l'evento tengo separati i risultati degli esperimenti, spesso nemmeno ultimati.
2) Nel primo caso: regime di art.266 comma 4? Però la mia non è manutenzione, quindi?
Meno importante:
3) Per il trasporto tra il deposito temporaneo e lo smaltimento potrei chiamare un trasportatore conto terzi, ma visto che ho il furgone idoneo, sono sotto i 30kg-litri e sono ok con l'ADR (parziale esenzione), pensavo di farlo io con categoria 2-bis.
Sebbene sia stato anche in RAI, forse la parola "spettacolo" può confondere: chiamiamolo laboratorio di scienze per studenti.
Infatti è per questo che vi scrivoSupremoanziano ha scritto:(...) prova a chiedere al tuo consulente ambientale, vedrai la faccia che farà.
[/i][/color]
Secondo voi per un ispettore:
1) Dove produco effettivamente il rifiuto? Nel luogo dello "spettacolo-laboratorio" oppure a casa mia quando riordino tutto? Durante l'evento tengo separati i risultati degli esperimenti, spesso nemmeno ultimati.
2) Nel primo caso: regime di art.266 comma 4? Però la mia non è manutenzione, quindi?
Meno importante:
3) Per il trasporto tra il deposito temporaneo e lo smaltimento potrei chiamare un trasportatore conto terzi, ma visto che ho il furgone idoneo, sono sotto i 30kg-litri e sono ok con l'ADR (parziale esenzione), pensavo di farlo io con categoria 2-bis.
omar2- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
omar2 ha scritto:Animatori scientifici: non siamo in tanti, comunque siamo abbastanza diffusi!
Sebbene sia stato anche in RAI, forse la parola "spettacolo" può confondere: chiamiamolo laboratorio di scienze per studenti.Infatti è per questo che vi scrivoSupremoanziano ha scritto:(...) prova a chiedere al tuo consulente ambientale, vedrai la faccia che farà.
[/i][/color]
Secondo voi per un ispettore:
1) Dove produco effettivamente il rifiuto? Nel luogo dello "spettacolo-laboratorio" oppure a casa mia quando riordino tutto? Durante l'evento tengo separati i risultati degli esperimenti, spesso nemmeno ultimati.
2) Nel primo caso: regime di art.266 comma 4? Però la mia non è manutenzione, quindi?
Meno importante:
3) Per il trasporto tra il deposito temporaneo e lo smaltimento potrei chiamare un trasportatore conto terzi, ma visto che ho il furgone idoneo, sono sotto i 30kg-litri e sono ok con l'ADR (parziale esenzione), pensavo di farlo io con categoria 2-bis.
Giusta osservazione. Nel tuo caso la manutenzione non esiste. E giusto anche il trasporto con la categoria 2bis.
Rimane il problema di come far giungere al tuo deposito temporaneo i rifiuti pericolosi prodotti durante le tue dimostrazioni. Sempre che tu abbia produzione di rifiuti...
Per curiosità come è inquadrata la tua attività?
Supremoanziano- Utente Attivo
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Località : Casa di riposo
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Supremoanziano ha scritto:
Rimane il problema di come far giungere al tuo deposito temporaneo i rifiuti pericolosi prodotti durante le tue dimostrazioni. Sempre che tu abbia produzione di rifiuti...
Per curiosità come è inquadrata la tua attività?
ateco 855990-altri servizi di istruzione NCA
Altri "colleghi" usano codici di spettacolo, intrattenimento, anche lì si usa un po' di fantasia.
omar2- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 03.09.15
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Io vedo la questione in maniera più "laboratoristica".
Omar 2 fa degli "esperimenti dimostrativi" di qualcosa con il suo materiale d'uso, che si porta tutto da casa/sede, e poi quello che ha fatto vedere al pubblico è, tecnicamente, il suo "prodotto": lui va lì e lo pagano perchè produca esattamente quel certo "colore di cose nel beaker".
Dopo di che, finisce lo spettacolo, e questi suoi prodotti, quelli per fare i quali lo hanno chiamato e pagato, e per ottenere i quali ha sia studiato che fatto le "prove di produzione" presso la sua sede, se li riporta alla sede. Beh?
Il fatto è che poi nella sua sede se li guarda, magari ripensa anche all'attenzione suscitata oppure allo scarso apprezzamento di un certo suo prodotto rispetto a qualche altro, insomma guardandoli magari prende spunto per qualche altro prodotto/esibizione da proporre, e poi... Poi guarda questa serie di inquacchi e si dice "e ma mo', di questi che me ne faccio?", ed in quel momento si rende conto chee non gli servono più perchè lui -del suo stesso prodotto che alla fine possiamo definire come campione di reazione chimica tra "X" e Y"- non commercializza il risultato finale ma la visualizzazione con spiegazione del "processo produttivo" .
E quindi, il giorno dopo, pieno di buona volontà, confeziona questi suoi prodotti, di cui ha commercalizzato la visione da vicino del solo processo produttivo, per quello che ormai, una volta fatto vedere come si facevano, sono diventati, e cioè "rifiuti".
E' vero, omar2, che tu ci hai posto il quesito solo perchè hai visto che quelle cosine colorate o ribollenti o solidificanti le persone si divertono a guardare mentre succede ma non se le comprano mai? E siccome sono appunto già fatte non ti servono più ad altro e devi utilizzare altra materia prima ?
Ecco, vedi che ho ragione io.
Quindi, tu esci di casa/sede con le tue "materie prime" e con le tue "attrezzature di produzione", che saranno provette, cilindri, matracci, pipette, supporti vari, magari anche slide e PC per proiettare, ok?
E dopo avere fatto il tuo lavoro tu te ne torni a casa con la stessissima roba, che però è diventata uno o più campioni di dimostrazione di prova chimica (o fisica, anche) per la quale sei chiamato e pagato.
E siccome quello è il tuo lavoro, se hai ormai la certezza assoluta che nessuno acquisti il tuo prodotto "campione" perchè era già contento di vedere come si faceva, il tuo lavoro ti fa produrre - alla fine - dei rifiuti da processi chimici immagino tanto inorganici che organici, sulla cui composizione spero sinceramente su conosca tutto visto che hai fatto tu in modo di produrli e produrre proprio quelli.
Immaginerei quindi che ti conviene stipulare un contratto con qualcuno che poi ogni tanto se li venga a prendere. lì alla tua sede, dove tu ti rendi conto che non sai più che fartene, anche se lo immagini già da prima.
Omar 2 fa degli "esperimenti dimostrativi" di qualcosa con il suo materiale d'uso, che si porta tutto da casa/sede, e poi quello che ha fatto vedere al pubblico è, tecnicamente, il suo "prodotto": lui va lì e lo pagano perchè produca esattamente quel certo "colore di cose nel beaker".
Dopo di che, finisce lo spettacolo, e questi suoi prodotti, quelli per fare i quali lo hanno chiamato e pagato, e per ottenere i quali ha sia studiato che fatto le "prove di produzione" presso la sua sede, se li riporta alla sede. Beh?
Il fatto è che poi nella sua sede se li guarda, magari ripensa anche all'attenzione suscitata oppure allo scarso apprezzamento di un certo suo prodotto rispetto a qualche altro, insomma guardandoli magari prende spunto per qualche altro prodotto/esibizione da proporre, e poi... Poi guarda questa serie di inquacchi e si dice "e ma mo', di questi che me ne faccio?", ed in quel momento si rende conto chee non gli servono più perchè lui -del suo stesso prodotto che alla fine possiamo definire come campione di reazione chimica tra "X" e Y"- non commercializza il risultato finale ma la visualizzazione con spiegazione del "processo produttivo" .
E quindi, il giorno dopo, pieno di buona volontà, confeziona questi suoi prodotti, di cui ha commercalizzato la visione da vicino del solo processo produttivo, per quello che ormai, una volta fatto vedere come si facevano, sono diventati, e cioè "rifiuti".
E' vero, omar2, che tu ci hai posto il quesito solo perchè hai visto che quelle cosine colorate o ribollenti o solidificanti le persone si divertono a guardare mentre succede ma non se le comprano mai? E siccome sono appunto già fatte non ti servono più ad altro e devi utilizzare altra materia prima ?
Ecco, vedi che ho ragione io.
Quindi, tu esci di casa/sede con le tue "materie prime" e con le tue "attrezzature di produzione", che saranno provette, cilindri, matracci, pipette, supporti vari, magari anche slide e PC per proiettare, ok?
E dopo avere fatto il tuo lavoro tu te ne torni a casa con la stessissima roba, che però è diventata uno o più campioni di dimostrazione di prova chimica (o fisica, anche) per la quale sei chiamato e pagato.
E siccome quello è il tuo lavoro, se hai ormai la certezza assoluta che nessuno acquisti il tuo prodotto "campione" perchè era già contento di vedere come si faceva, il tuo lavoro ti fa produrre - alla fine - dei rifiuti da processi chimici immagino tanto inorganici che organici, sulla cui composizione spero sinceramente su conosca tutto visto che hai fatto tu in modo di produrli e produrre proprio quelli.
Immaginerei quindi che ti conviene stipulare un contratto con qualcuno che poi ogni tanto se li venga a prendere. lì alla tua sede, dove tu ti rendi conto che non sai più che fartene, anche se lo immagini già da prima.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
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Età : 71
Località : Napoli
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
Mi piace molto e spero sia determinante, tra l'altro alcuni campioni devo conservarli qualche giorno per fare foto e pubblicazioni (mentre altri, onestamente no).Aurora Brancia ha scritto: ...-del suo stesso prodotto che alla fine possiamo definire come campione di reazione chimica tra "X" e Y"- non commercializza il risultato finale ma la visualizzazione con spiegazione del "processo produttivo".
E' un lavoro in parte giocoso però professionale: devo essere in regola perfettamente.
Vi ringrazio tutti e farò leggere al mio consulente.
omar2- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 03.09.15
Re: Rifiuti da spettacoli di chimica itineranti
omar2 ha scritto:Mi piace molto e spero sia determinante, tra l'altro alcuni campioni devo conservarli qualche giorno per fare foto e pubblicazioni (mentre altri, onestamente no).Aurora Brancia ha scritto: ...-del suo stesso prodotto che alla fine possiamo definire come campione di reazione chimica tra "X" e Y"- non commercializza il risultato finale ma la visualizzazione con spiegazione del "processo produttivo".
E' un lavoro in parte giocoso però professionale: devo essere in regola perfettamente.
Vi ringrazio tutti e farò leggere al mio consulente.
Trovandotici, fagli notare che se è lui che fa il "consulente" questo mio ragionamento sarebbe stato onere suo, visto che a lui lo paghi mentre io ti ho risposto assai gratuitamente su un forum.
Che poi io stessa ritenga sia stato per me un bel riconoscimento di merito professionale avere avuto l'incarico di fungere da moderatrice, peraltro in altra sezione, su questo forum che manifesta -a mio avviso- un po' il meglio esistente in giro sulla conoscenza di dettaglio della tematica complessa "gestione dei rifiuti" è altra questione, che non esime certo gli altri professionisti che si propongono come consulenti in questa materia a cercare di acquisire qualche nozione tecnica e giuridica non limitata al riempimento di un formulario o di un registro o della ricerca di uno smaltitore.
Ben istruita, per far quello basta una segretaria amministrativa.
Oltre tutto, il fatto stesso che tu abbia necessità di questo materiale di cui vendi la realizzazione in diretta (e non il materiale) tanto che dopo la sua realizzazione te ne servi per la riproduzione fotografica a fini promozionali e solo dopo tale riproduzione fotografica diventa un qualcosa di cui intendi disfarti mi conferma che tu non vai girando dai musei/teatri/studi televisivi e quant'altro con rifiuti ma con materiali, tuoi, e quindi il problema riguardante la categoria di trasporto del tuo veicolo di servizio per trasporto di tuo materiale d'uso professionale non esiste proprio.
Pensaci. E ricorda che se in una macelleria/norcineria non ti sanno indicare che taglio sia più adatto per la preparazione di una determinata pietanza (della specie voglio fare delle cotolette, che taglio si suggerisce?) quelli sono solo commercianti di carni fresche, anche ottime per amor del cielo, ma non macellai nè norcinieri.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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