Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
relazione iniziale d.lgs35 su consulenze già in corso
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
relazione iniziale d.lgs35 su consulenze già in corso
Buon giorno a tutti,
chiedo la vostra opinione su questa questione per cui non mi risultano ne' interpretazioni ufficiali ne' disposizioni transitorie.
Quando entrò in vigore il d.lgs 35 con la disposizione in merito alla relazione iniziale entro i 60 giorni dall'incarico, io avevo incarichi precedenti per cui avevo redatto le relazioni annuali e diverse procedure per la gestione in condizioni di sicurezza di ciascuna operazione. Non ho ritenuto necessario quindi redigere tale relazione, ritenendola non "retroattiva" ma soprattutto ritenendo che i suoi scopi fossero già raggiunti con la documentazione che avevo prodotto negli anni precedenti.
.... è corretto o possono contestarmi di non averla fatta?
grazie!
claudia
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
chiedo la vostra opinione su questa questione per cui non mi risultano ne' interpretazioni ufficiali ne' disposizioni transitorie.
Quando entrò in vigore il d.lgs 35 con la disposizione in merito alla relazione iniziale entro i 60 giorni dall'incarico, io avevo incarichi precedenti per cui avevo redatto le relazioni annuali e diverse procedure per la gestione in condizioni di sicurezza di ciascuna operazione. Non ho ritenuto necessario quindi redigere tale relazione, ritenendola non "retroattiva" ma soprattutto ritenendo che i suoi scopi fossero già raggiunti con la documentazione che avevo prodotto negli anni precedenti.
.... è corretto o possono contestarmi di non averla fatta?
grazie!
claudia
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 52
Località : verona
Re: relazione iniziale d.lgs35 su consulenze già in corso
Credo che sia corretto come hai fatto.
Il D.Lgs. 35/2010 non ha effetto retroattivo e vale solo per le nomine successive all'entrata in vigore.
La relazione iniziale è comunque vincolata a: "Entro sessanta giorni dalla nomina ..." ... e se non sei stato nuovamente nominato dalla stessa azienda non hai l'obbligo di farla.
Il D.Lgs. 35/2010 non ha effetto retroattivo e vale solo per le nomine successive all'entrata in vigore.
La relazione iniziale è comunque vincolata a: "Entro sessanta giorni dalla nomina ..." ... e se non sei stato nuovamente nominato dalla stessa azienda non hai l'obbligo di farla.
vishwas- Membro della community
- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 25.02.12
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 52
Località : verona
Argomenti simili
» Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
» Consulenze Sistri e Consulenze ADR
» OFFRO CONSULENZE AMBIENTALI-LOMBARDIA
» Sistri, domiciliari a Malinconico. “Appalti in cambio di consulenze per un milione”
» Relazione di incidente
» Consulenze Sistri e Consulenze ADR
» OFFRO CONSULENZE AMBIENTALI-LOMBARDIA
» Sistri, domiciliari a Malinconico. “Appalti in cambio di consulenze per un milione”
» Relazione di incidente
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.