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Utilizzo di bancali in legno vecchi come biomassa legnosa

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Messaggio  alpenwald Sab Giu 20, 2015 6:30 pm

Siamo un azienda che produce biomassa legnosa per impianti di teleriscaldamento. Diversi nostri concorrenti fanno raccolta di bancali di legno usati per poi cipparli e venderli come biocombustibili legnosi (dichiarati legno vergine). E' un materiale molto ricercato per il suo basso contenuto idrico.
Secondo me, chi utilizza (parlo di impianti senza autorizzazione a bruciare rifiuti) questo materiale per fini energetici, commette smaltimento illecito di rifiuti.
Chiedo inoltre se la produzione ed il trasporto necessitano di autorizzazione speciali.
Non ho trovato discussioni o giuripodenza in merito. ringrazio in anticipo.
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Messaggio  danydany Mar Gen 12, 2016 4:21 pm

non so esserti di aiuto se non con dei link.
prova a guardare in questo vecchio post (2011)
https://www.sistriforum.com/t5313-bancali-in-legno-150103?highlight=bancali

e qui info sul contributo Conai
https://www.sistriforum.com/t11059-riparazione-e-cessione-bancali?highlight=bancali
Co.Na.I. Consorzio Nazionale Imballaggi
Circolare 10 dicembre 2012
Oggetto: Applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Delibera C.d.A. Conai del 21 novembre 2012. Nuove procedure riguardanti: "pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati; pallet in legno nuovi se prodotti in conformità a capitolati codificati, impiegati in circuiti controllati"
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Messaggio  beltrale Mar Gen 12, 2016 5:16 pm

le atttività di recupero dovrebbe essere indicato nel d.m. 05/02/1998
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Gen 12, 2016 6:01 pm

beltrale ha scritto:le atttività di recupero dovrebbe essere indicato nel d.m. 05/02/1998 e s.m.i.

ALLEGATO 2 Suballegato 1 Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia
...
4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102]
[030105] [030103] [030105] [030301] [150103] [170201] [200107] [200138].
4.1 Provenienza: Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).
4.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.
4.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1MW).
negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3
Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3, e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.


impianti autorizzati ai sensi artt 214/216 del 152/2006; per il trasporto occorre l'iscrizione all' Albo Gestori Ambientali
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Messaggio  euclione Mer Gen 13, 2016 2:36 pm

PiazzaPulita ha scritto:
beltrale ha scritto:le atttività di recupero dovrebbe essere indicato nel d.m. 05/02/1998 e s.m.i.

[i]ALLEGATO 2 Suballegato 1 Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia
...
4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102]
[030105] [030103] [030105] [030301] [150103] [170201] [200107] [200138].
4.1 Provenienza: Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

-------------------
Il recupero di energia oggetto del suballegato 1 riguarda i pallets, non i pellets (scusate il bisticcio di parole).

Il recupero dei pallets (rifiuti postconsumo) per produrre pellets (MPS) non potrebbe essere regolato con un'autorizzazione formale o in comunicazione (tipologia 9.2)?  

A me sembra che i requisiti per la procedura semplificata (comunicazione) ci siano tutti, rispetto sia all'art. 3 del DM sia alle caratteristiche di cui al punto 9.2.4.

Sbaglio?
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