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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  Admin Gio Giu 18, 2015 8:09 pm

Premessa: sta succedendo la stessa cosa di quando fu introdotto il Sistri (per chi c'era: gente che si chiedeva chi dovesse classificare il rifiuto, chi era da considerare produttore, quali CER assegnare,... Tutti argomenti su cui la nuova norma non andava minimamente ad innovare).
Poiche' dal 1 giugno tutto viene rimesso in discussione, alcuni impianti chiedono le analisi per il conferimento dei farmaci scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Tali rifiuti sono stati sempre pacificamente classificati con il CER 200132.
In prima battuta mi viene da rispondere: niente analisi perche' i farmaci antitumorali vengono somministrati solo in strutture sanitarie ed e' impossibile che possano essere immessi nel circuito di raccolta degli urbani.
Poi mi documento e scopro che esistono medicinali citotossici e citostatici venduti in farmacia, per cui non si puo' escludere la presenza di confezioni parzialmente inutilizzate o scadute nei contenitori per la raccolta dedicata.
Escludendo le analisi, per l'impossibilita' di predisporre un campione significativo, il principio di cautela di cui al Regolamento (non si puo' escludere che siano presenti medicinali citotossici e citostatici) imporrebbe di classificare tale rifiuto come pericoloso: CER 200131*.
E' corretto tale ragionamento?
Corollario: ad un eventuale controllo e' probabilissimo che in tali rifiuti, classificati "Medicinali citotossici e citostatici" non sia presente nemmeno una confezione di tali farmaci. E' censurabile come non corretta classificazione del rifiuto?
Corollario al corollario: se tale confezione e' invece presente, puo' essere contestata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi?

P.S. Tutto questo accade perche' il 200132 e' codice a specchio del 200131*. Se un'amministrazione si stanca di correre dietro agli arzigogoli di legislatori ed interpreti zelanti e sospende la raccolta differenziata di tali rifiuti (raccolta quanto mai auspicabile dal punto di vista ambientale) risolve i'enigma burocratico. Il 200301, infatti, non e' specchio di nessuno.

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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  CROCIDOLITE Ven Giu 19, 2015 10:11 am

Admin ha scritto:Premessa: sta succedendo la stessa cosa di quando fu introdotto il Sistri (per chi c'era: gente che si chiedeva chi dovesse classificare il rifiuto, chi era da considerare produttore, quali CER assegnare,... Tutti argomenti su cui la nuova norma non andava minimamente ad innovare).
Poiche' dal 1 giugno tutto viene rimesso in discussione, alcuni impianti chiedono le analisi per il conferimento dei farmaci scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Tali rifiuti sono stati sempre pacificamente classificati con il CER 200132.
In prima battuta mi viene da rispondere: niente analisi perche' i farmaci antitumorali vengono somministrati solo in strutture sanitarie ed e' impossibile che possano essere immessi nel circuito di raccolta degli urbani.
Poi mi documento e scopro che esistono medicinali citotossici e citostatici venduti in farmacia, per cui non si puo' escludere la presenza di confezioni parzialmente inutilizzate o scadute nei contenitori per la raccolta dedicata.

L'eventuale presenza di citotossici o citostatici in una miscela di farmaci da raccolta differenziata, per i motivi da te correttamente evidenziati, a mio avviso risulterebbe statisticamente non significativa.

Admin ha scritto: Escludendo le analisi, per l'impossibilita' di predisporre un campione significativo, il principio di cautela di cui al Regolamento (non si puo' escludere che siano presenti medicinali citotossici e citostatici) imporrebbe di classificare tale rifiuto come pericoloso: CER 200131*.
E' corretto tale ragionamento?

Secondo me, NO. Differentemente dai rifiuti contenenti amianto, o da quelli contenenti olii minerali, che sono pericolosi per definizione, la presenza di un EER specchio, presuppone la concentrazione di determinate sostanze in concentrazione superiore ad un determinato limite. Sempre per i motivi da te citati precedentemente trovo alquanto "poco possibile" il superamento di tali limiti di concentrazione.

Admin ha scritto: Corollario: ad un eventuale controllo e' probabilissimo che in tali rifiuti, classificati "Medicinali citotossici e citostatici" non sia presente nemmeno una confezione di tali farmaci. E' censurabile come non corretta classificazione del rifiuto?

direi di SI

Admin ha scritto:
Corollario al corollario: se tale confezione e' invece presente, puo' essere contestata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi?

direi di no: la normativa NON impone al sito di raccolta differenziata di "farmaci scaduti" (farmacia piuttosto che centro commerciale) di verificare cosa l'utente privato getta nei contenitori. L'eventuale contestazione andrebbe contestata al "privato" il quale però non è necessariamente tenuto a saper distinguere un citotossico/citostatico da un farmaco normale

Admin ha scritto: P.S. Tutto questo accade perche' il 200132 e' codice a specchio del 200131*. Se un'amministrazione si stanca di correre dietro agli arzigogoli di legislatori ed interpreti zelanti e sospende la raccolta differenziata di tali rifiuti (raccolta quanto mai auspicabile dal punto di vista ambientale) risolve i'enigma burocratico. Il 200301, infatti, non e' specchio di nessuno.

concordo con te.

Per concludere, ricordo che la classificazione di un rifiuto si determina non esclusivamente o obbligatoriamente con una analisi chimica: la prima e più importante fase per classificare un rifiuto è lo studio sul ciclo che lo ha prodotto con la verifica delle sostanze impiegate in tale ciclo. Anche la classificazione dei farmaci, dovrebbe seguire questa procedura ed il principio di precauzione dovrebbe, a mio avviso, essere applicato con cognizione di causa e non in base al detto "nel più ci sta il meno".
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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  Supremoanziano Ven Giu 19, 2015 10:39 am

Quoto CROCIDOLITE.
In caso contrario i CER non pericolosi non esisterebbero più.
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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  isamonfroni Ven Giu 19, 2015 11:40 am

Vi quoto tutti e aggiungo:

Abbiamo creato un mostro Shocked
A fronte di alcuni milioni di tonnellate di rifiuti industriali pacificamente pericolosi, il vero problema ambientale è sicuramente dato da 4 scatolette di medicine scadute che un solerte cittadino si è preso la briga di differenziare e di gettare nell'apposito contenitore.

Admin ha scritto:

P.S. Tutto questo accade perche' il 200132 e' codice a specchio del 200131*. Se un'amministrazione si stanca di correre dietro agli arzigogoli di legislatori ed interpreti zelanti e sospende la raccolta differenziata di tali rifiuti (raccolta quanto mai auspicabile dal punto di vista ambientale) risolve i'enigma burocratico. Il 200301, infatti, non e' specchio di nessuno.
Appunto.

Ne uccide più il principio di precauzione che la spada Sad

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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  Admin Ven Giu 19, 2015 6:33 pm

Io, invece, non sono persuaso.
Il medicinale citotossico e citostatico e' un rifiuto pericoloso (CER 200131*)
Gli altri: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31, no (CER 200132).
Non e' una questione di concentrazioni (rispetto a quali soglie? La citotossicita' e la citostaticita'?)
Provo a spiegarmi con un esempio:
170601* materiali isolanti contenenti amianto
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Il 170604 e' codice a specchio del 170601* (e del 170604).
Se trasporto un carico di rifiuti che ho classificato 170604 e, ad un controllo, riscontrano la presenza anche di una tegolina di amianto mi fanno nero.
Non posso certo invocare, a discolpa, la concentrazione trascurabile rispetto al carico. Quello vale per una partita omogenea di rifiuti (stesso CER).
Non so se mi spiego.
Vi assicuro che non e' un esercizio accademico, ho visto contestare ben di peggio.
Il problema pratico, poi, e' il seguente: l'impianto mi chiede una scheda di caratterizzazione, se io li classifico 200132 devo spiegare, trattandosi di codice a specchio, perche' escludo in maniera assoluta la non pericolosita': cosa scrivo (e firmo)?
Da ultimo: se il rifiuto e' classificato male ne risponde il gestore (che e' detentore ed e' gravato dell'onere di attribuire il CER). Il cittadino (virtuoso o no) risponde, al piu', ai sensi del regolamento comunale.

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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  CROCIDOLITE Dom Giu 21, 2015 5:37 pm

Admin ha scritto:Io, invece, non sono persuaso.

Il medicinale citotossico e citostatico e' un rifiuto pericoloso (CER 200131*)
Gli altri: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31, no (CER 200132).
Non e' una questione di concentrazioni (rispetto a quali soglie? La citotossicita' e la citostaticita'?)

le soglie sono date dalle H corrispondenti ai singoli farmaci.
ad esempio per il "carboplatino", H 302+312+332 (HP6 per conc > di 22% e < al 55%) - 317 - 334 (HP13 se >10%)- 340 (HP11 > 0,1)- 360 (HP10 >01%)


Admin ha scritto: Provo a spiegarmi con un esempio:
170601* materiali isolanti contenenti amianto
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Il 170604 e' codice a specchio del 170601* (e del 170604).
Se trasporto un carico di rifiuti che ho classificato 170604 e, ad un controllo, riscontrano la presenza anche di una tegolina di amianto mi fanno nero.

A mio parere la normativa che attribuisce un CER specchio ad un rifiuto che contiene amianto, è intrinsecamente non corretta. Comunque 170601 è amianto friabile: chi lo produce NON può non saperlo


Admin ha scritto: Non posso certo invocare, a discolpa, la concentrazione trascurabile rispetto al carico. Quello vale per una partita omogenea di rifiuti (stesso CER).

perché no? se è specchio vale la regola delle classi di pericolo

Admin ha scritto: Non so se mi spiego.
Vi assicuro che non e' un esercizio accademico, ho visto contestare ben di peggio.
Il problema pratico, poi, e' il seguente: l'impianto mi chiede una scheda di caratterizzazione, se io li classifico 200132 devo spiegare, trattandosi di codice a specchio, perche' escludo in maniera assoluta la non pericolosita': cosa scrivo (e firmo)?

Anche io ho visto contestare di ben peggio, ma ho anche visto tribunali dare ragione a chi fa opposizione.
Relativamente alla scheda di caratterizzazione, nel caso specifico escludi la pericolosità in quanto la concentrazione di eventuale principio attivo, vista la estrema specificità  del farmaco in questione,  è certamente inferiore alle c.l. (0,1%), visto che il pa presente nel farmaco è di 10 mg/ml, pari allo 0,1% sul totale del farmaco, a cui va aggiunta confezione ecc.. Considerato inoltre  i costi dei cito, ed il fatto che vengono "quasi" esclusivamente somministrati in strutture ospedaliere, io una dichiarazione del genere la firmerei.

Admin ha scritto: Da ultimo: se il rifiuto e' classificato male ne risponde il gestore (che e' detentore ed e' gravato dell'onere di attribuire il CER). Il cittadino (virtuoso o no) risponde, al piu', ai sensi del regolamento comunale.

Grossa assurdità: cittadini, fate la raccolta differenziata, che poi puniamo il gestore!!
altra grossa assurdità: aspirina (acido acetilsalicilico) no CER specchio no pericoloso : classi di pericolo H 302 (tox acuta 25% HP6) - 315-319 (1% HP4) - 335 (HP% 20%)

PS: questa esposizione è solo un esercizio tecnico, che evidenzia ancor di più l'assurdità presente nelle norme ambientali, evidenziata dal nostro caro Admin con la creazione di questo post .
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Messaggio  -bz8- Lun Giu 22, 2015 3:16 pm

Uhm..... non so se c'entra qualcosa o sto dicendo uno sfondone, ma se non sbaglio i medicinali sono espressamente esclusi dal regolamento CLP: può servire a qualcosa?
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Giu 22, 2015 3:44 pm

-bz8- ha scritto:Uhm..... non so se c'entra qualcosa o sto dicendo uno sfondone, ma se non sbaglio i medicinali sono espressamente esclusi dal regolamento CLP: può servire a qualcosa?

non dici assolutamente uno sfondone, infatti per i farmaci c'è la direttiva  2001/83/CE, che regolamenta la classificazione delle sostanze farmaceutiche (ed altro).

Il mio vuole essere un "esercizio teorico", partendo dalle classi di pericolosità tratte dalle schede di sicurezza.
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Messaggio  Admin Mar Giu 23, 2015 10:48 am

Anche io ho visto contestare di ben peggio, ma ho anche visto tribunali dare ragione a chi fa opposizione.
Relativamente alla scheda di caratterizzazione, nel caso specifico escludi la pericolosità in quanto la concentrazione di eventuale principio attivo, vista la estrema specificità del farmaco in questione, è certamente inferiore alle c.l. (0,1%), visto che il pa presente nel farmaco è di 10 mg/ml, pari allo 0,1% sul totale del farmaco, a cui va aggiunta confezione ecc.. Considerato inoltre i costi dei cito, ed il fatto che vengono "quasi" esclusivamente somministrati in strutture ospedaliere, io una dichiarazione del genere la firmerei.
Grazie Crox.
Mi concentrerei su questo.
Vorrei arrivare a dire (sempre che sia vero) che nei farmaci che è possibile trovare tra i rifiuti, in quanto in commercio, non vengono superare le concentrazioni per attribuire le relative caratteristiche di pericolo (HP5 e HP13?).
E' sufficiente fare riferimento alla letteratura? O è meglio fare delle analisi?

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Giu 24, 2015 5:51 pm

Admin ha scritto:
Anche io ho visto contestare di ben peggio, ma ho anche visto tribunali dare ragione a chi fa opposizione.
Relativamente alla scheda di caratterizzazione, nel caso specifico escludi la pericolosità in quanto la concentrazione di eventuale principio attivo, vista la estrema specificità  del farmaco in questione,  è certamente inferiore alle c.l. (0,1%), visto che il pa presente nel farmaco è di 10 mg/ml, pari allo 0,1% sul totale del farmaco, a cui va aggiunta confezione ecc.. Considerato inoltre  i costi dei cito, ed il fatto che vengono "quasi" esclusivamente somministrati in strutture ospedaliere, io una dichiarazione del genere la firmerei.
Grazie Crox.
Mi concentrerei su questo.
Vorrei arrivare a dire (sempre che sia vero) che nei farmaci che è possibile trovare tra i rifiuti, in quanto in commercio, non vengono superare le concentrazioni per attribuire le relative caratteristiche di pericolo (HP5 e HP13?).
E' sufficiente fare riferimento alla letteratura? O è meglio fare delle analisi?

Con una o piú analisi, hai dei dati sperimentati,  butti via quattrini ma davanti  al solerte funzionario che vuole "carta" sei in una botte di ferro, almeno dal lato "più di così cosa potevo fare".
da un punto di vista razionale (ma non sempre il razionale è apprezzato) ti direi che la letteratura è più che sufficiente.

Ciao a te e agli altri amici del forum dalla Biodola.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Giu 25, 2015 1:15 am

1) a farmaci e cosmetici non si applica il CLP (ma almeno dei farmaci sai per principio che ci sono dosi di "soglia" di pericolosità...)
2) un farmaco scaduto non essendo più utilizzabile come farmaco smette di essere tale e quindi va eliminato per sicurezza di eliminare una assunzione "fortuita", quindi ci sta che essendo un "coso-rifiuto" ci si possano applicare i principi di CLP-GHS o meglio a dirsi di Reg CE 1357.
Ma reg. CE 1357 impedisce di andare "per analogia" e pure per principio di precauzione, dice "quell'è, e quell'è".
ora, io sfido chiunque di voi a trovare anche 1 solo principio farmacologicamente attivo in CLP-GHS, partendo dall'aspirina che comunque come acido acetilsalicilico è un composto chimico ed ha anche il suo bravo numero CAS. Ed anche io mi chiedo wikipedia dove diavolo abbia preso quelle frasi di rischio, se escludiamo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] dove però non sono indicate etichettature di sorta.
Allora, né ora.
tutto ciò premesso, c'è un unico destino per i farmaci scaduti ed è la termodistruzione, senza se nè ma e prescindendo dalla eventuale pericolosità.
Oltre tutto, sono in genere troppo "organici" per finire in una discarica, e cerchiamo di immaginare qualcuno assunto per splittare dai blister le pillole/capsule residuali, oppure per togliere dal flaconcino il mezzo ml di goccine scadute o lo sciroppo ormai cristallizzato per evaporazione della parte liquida, idro- o  alcolica che fosse...

La problematica afferente i citostatici (e nemmeno tutti) è relativa alle modalità di deposito temporaneo perchè alcuni di essi hanno dimostrato proprietà carcinogenetiche e quindi anche tenere a magazzino dei contenitori per quanto vuoti ma ad esempio "evaporanti" può avere ripercussioni se il deposito temporaneo è per tempi e non correttamente gestito, ma come già ricordato è una questione nettamente ospedaliera.
Come risponderei io all'eventuale PM accusatore di non avere eseguito analisi sulle CONFEZIONI di residui di farmaci scaduti? esattamente come ho risposto qui:  
"mi trovi ai sensi di Reg CE 1357 e quindi 1272 e s.m.i. le caratteristiche di pericolosità di questa/e sostanza/e, e allora parliamo, altrimenti questo residuo "x" che sia è non pericoloso".
E' evidente, comunque, che un citostatico non si butta, con quello che costano e per ciò a cui purtroppo servono.  

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Messaggio  Admin Gio Giu 25, 2015 8:44 am

Grazie a tutti dei contributi.
Aggiungo altre notizie:
1) Questi rifiuti, che li classifichi come pericolosi o come non pericolosi, vanno in ogni caso a termodistruzione.
2) L'impianto, che li classifichi come pericolosi o come non pericolosi, ci applicherebbe i medesimi costi di smaltimento.

Tutto ciò premesso, il problema è (come sempre in Italia) solo di natura burocratica. Non ho motivi particolari per caldeggiare l'una o l'altra soluzione ed il fine è (come sempre in Italia) evitare contestazioni da parte di controllori zelanti e, se possibile, non dover trovarsi davanti ad un PM a dire quello che suggerisce Aurora (sacrosanto, come al solito).

A questo punto alla scheda di caratterizzazione che chiede l'impianto o allego delle analisi chimiche (soluzione che mi pare da scartare) oppure una relazione tecnica blindata con cui possa escludere la pericolosità dei rifiuti.
Corretto?

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Giu 25, 2015 8:58 am

ebbene sì, Capo Admin.

Fai una bella relazione in modo che anche l'impianto scopra all'improvviso che nessun farmaco inteso proprio come principio attivo è mai stato riconosciuto come "sostanza pericolosa", da dopo Paracelso in poi...
Poi, arte tua infiocchettare sta relazione partendo appunto da paracelso e concludendola con l'evidenza del 1357, oppure attenerti alla stringente logica di "ricordatevi che esiste una estrema selettività delle vie di esposizione e quindi di effetto, a fini tossicologici: mica vi spalmereste una supposta sul pane, o infilereste delle pillole su per il.... naso!".

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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty classificazione medicinali scaduti

Messaggio  brownetto Lun Ott 12, 2015 2:48 pm

Anche io sto affrontando un problema analogo dovendo classificare il contenuto delle cassette di pronto soccorso di un ateneo; al di là del fatto che all'interno della cassetta si trova parecchio materiale che non si può considerare farmaco (bende, cerotti, ..) la presenza di disinfettanti e pomate per ustioni mi porta all'assegnazione del CER 18 01 09;
vorrei certificare con una relazione che, sulla base delle informazioni ricevute dal produttore e delle schede consultate (ovvero gli elenchi contenuti nella cassetta), si esclude che il rifiuto in questione possa contenere medicinali citotossici e citostatici così come recita la codifica del 18 01 08*.
Per me questo sarebbe più che sufficiente visto che la pericolosità del rifiuto (sempre secondo la codifica CER) è da attribuire unicamente alla presenza di antitumorali, un po' come succede per il 17 06 01* e il 17 06 04, già citati da admin.

Perdersi nella dimostrazione della non pericolosità secondo i criteri del Reg 1357:2004, oltre che essere difficoltoso, per i motivi già esposti, è abbastanza inutile.
Comunque a livello di consiglio (scartando assolutamente l'ipotesi delle analisi chimiche) qual è secondo voi la soluzione migliore per non incorrere in eventuali problemi sanzionatori? Relazione semplice dichiarando la non presenza di antitumorali o relazione con elenco delle sostanze pericolose in concentrazione stimata e dimostrazione del non superamento dei limiti previsti nel Reg 1357:2004??
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Messaggio  tfrab Lun Ott 12, 2015 3:02 pm

brownetto ha scritto:Anche io sto affrontando un problema analogo dovendo classificare il contenuto delle cassette di pronto soccorso di un ateneo;

[...]

Comunque a livello di consiglio (scartando assolutamente l'ipotesi delle analisi chimiche) qual è secondo voi la soluzione migliore per non incorrere in eventuali problemi sanzionatori? Relazione semplice dichiarando la non presenza di antitumorali o relazione con elenco delle sostanze pericolose in concentrazione stimata e dimostrazione del non superamento dei limiti previsti nel Reg 1357:2004??

se hai l'elenco delle sostanze tanto meglio, sei in una situazione più semplice rispetto alla raccolta differenziata.

se posso fare un'aggiunta alla discussione: il principio di precauzione contiene, al suo interno, dei limiti precisi alla sua applicazione troppo "larga".

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ci deve essere, infatti "proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato"
e "esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione"

è abbastanza chiaro che i farmaci da differenziata, o da cassetta pronto soccorso, che gli si assegni un CER o l'altro hanno lo stesso destino, non ci sono misure di precauzione particolari da prendere in più perché la probabilità di trovarci dentro un antitumorale è modesta, non cambia nulla per il trasporto (esenti ADR)

quindi io andrei tranquillo col CER non pericoloso, e lascerei il pericoloso per i rifiuti smaltiti da certi reparti ospedalieri, o al limite da un'azienda produttrice
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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  brownetto Lun Ott 12, 2015 3:19 pm



se posso fare un'aggiunta alla discussione: il principio di precauzione contiene, al suo interno, dei limiti precisi alla sua applicazione troppo "larga".

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ci deve essere, infatti "proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato"
e "esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione"

Grazie mille per la precisazione e l'appoggio alla tesi della "non pericolosità" visto che l'analisi delle HP porterebbe sicuramente ad incartarsi vista la composizione di alcuni farmaci anche da banco (es. una pomata per scottature contiene il 4% di alcol benzilico che prevede un H319 - conc. limite 1% per attribuire HP4). Very Happy
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Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi? Empty Re: Medicinali scaduti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rifiuti pericolosi?

Messaggio  brownetto Lun Ott 12, 2015 3:22 pm

tfrab ha scritto:
brownetto ha scritto:Anche io sto affrontando un problema analogo dovendo classificare il contenuto delle cassette di pronto soccorso di un ateneo;

[...]

Comunque a livello di consiglio (scartando assolutamente l'ipotesi delle analisi chimiche) qual è secondo voi la soluzione migliore per non incorrere in eventuali problemi sanzionatori? Relazione semplice dichiarando la non presenza di antitumorali o relazione con elenco delle sostanze pericolose in concentrazione stimata e dimostrazione del non superamento dei limiti previsti nel Reg 1357:2004??

se hai l'elenco delle sostanze tanto meglio, sei in una situazione più semplice rispetto alla raccolta differenziata.

se posso fare un'aggiunta alla discussione: il principio di precauzione contiene, al suo interno, dei limiti precisi alla sua applicazione troppo "larga".

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ci deve essere, infatti "proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato"
e "esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione"

è abbastanza chiaro che i farmaci da differenziata, o da cassetta pronto soccorso, che gli si assegni un CER o l'altro hanno lo stesso destino, non ci sono misure di precauzione particolari da prendere in più perché la probabilità di trovarci dentro un antitumorale è modesta, non cambia nulla per il trasporto (esenti ADR)

quindi io andrei tranquillo col CER non pericoloso, e lascerei il pericoloso per i rifiuti smaltiti da certi reparti ospedalieri, o al limite da un'azienda produttrice

Grazie mille per la precisazione e l'appoggio alla tesi della "non pericolosità" visto che l'analisi delle HP porterebbe sicuramente ad incartarsi vista la composizione di alcuni farmaci anche da banco (es. una pomata per scottature contiene il 4% di alcol benzilico che prevede un H319 - conc. limite 1% per attribuire HP4). Very Happy
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