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Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
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Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Salve,
vi chiedo cortesemente un parere, se sapete a quali problemi potrebbe andare incontro un responsabile tecnico di un impianto (autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi). Problemi amministrativi, penali o ... Si può stare attenti, aggiornarsi quotidianamente ma la svista e dietro l'angolo, tenuto conto che gli operai di un impianto rifiuti sono molto fantasiosi nel modo di lavorare ...).
vi ringrazio anticipatamente
vi chiedo cortesemente un parere, se sapete a quali problemi potrebbe andare incontro un responsabile tecnico di un impianto (autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi). Problemi amministrativi, penali o ... Si può stare attenti, aggiornarsi quotidianamente ma la svista e dietro l'angolo, tenuto conto che gli operai di un impianto rifiuti sono molto fantasiosi nel modo di lavorare ...).
vi ringrazio anticipatamente
sarabai- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
molto banalmente, il RT può andare incontro, direttamente o indirettamente per "concorso", a tutto quello che è -o anche solo può sembrare ad un eventuale magistrato inquirente secondo il rapporto degli OdV- un trattamento illecito di rifiuti.
Tecnicamente, "attività di gestione rifuti non autorizzata", quindi art. 256 in tutte le salse possibili, immaginabili e persino non immaginabili.
Tecnicamente, "attività di gestione rifuti non autorizzata", quindi art. 256 in tutte le salse possibili, immaginabili e persino non immaginabili.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Come dice giustamente Aurora, il Responsabile Tecnico di un impianto ha la stessa identica responsabilità penale in solido, con il rappresentante legale dell'azienda.
Ma ovviamente circoscritta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti.
Giusto per fare un esempio:
è responsabile insieme con il capo per un'eventuale gestione illecita dei rifiuti.
Non lo è di sicuro per altri reati di cui, invece, il Rappresentante Legale è responsabile, come quelli tributari, in materia di sicurezza, violazioni fiscali ecc...
Gli operai fantasiosi non c'entrano molto, a meno che non siano loro a stabilire che cosa si può o non può ricevere in impianto, a falsificare registri e formulari, ad attribuire codici CER bizzarri ecc..
Ma ovviamente circoscritta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti.
Giusto per fare un esempio:
è responsabile insieme con il capo per un'eventuale gestione illecita dei rifiuti.
Non lo è di sicuro per altri reati di cui, invece, il Rappresentante Legale è responsabile, come quelli tributari, in materia di sicurezza, violazioni fiscali ecc...
Gli operai fantasiosi non c'entrano molto, a meno che non siano loro a stabilire che cosa si può o non può ricevere in impianto, a falsificare registri e formulari, ad attribuire codici CER bizzarri ecc..
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
.. e poiché non mi risulta essere normato da alcuna previsione di legge (nazionale of course!) aggiungerei: SOLO SE opportunamente delegato in forma scritta, datata, controfirmata per accettazione, "con autonomia di spesa", con mansioni definite, e competenze documentabili (titolo di studio, esperienza, ecc) altrimenti questo RT è solo una "testadilegno" e qualsiasi Giudice ri-avocherebbe al Delegante tutte le sue responsabilitàisamonfroni ha scritto:Come dice giustamente Aurora, il Responsabile Tecnico di un impianto ha la stessa identica responsabilità penale in solido, con il rappresentante legale dell'azienda.
Ma ovviamente circoscritta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Caro Vaghe, sei un ottimista inguaribile ed hai ancora una visione teoretica (che è differente da teorica) dell'attuale funzionamento della giustizia, specie di quella penale. Il Responsabile Tecnico responsabile lo è per definizione; lo dice la parola... c'è poco da delegare: "io , Signor Impianto, nomino te sig. RT quale Responsabile Tecnico dell'impianto denominato X e sito in Y alla via Z"; se accetti la nomina, responsabile lo sei sic et simpliciter.vaghestelledellorsa ha scritto:... SOLO SE opportunamente delegato in forma scritta, datata, controfirmata per accettazione, "con autonomia di spesa", con mansioni definite, e competenze documentabili (titolo di studio, esperienza, ecc) altrimenti questo RT è solo una "testadilegno" e qualsiasi Giudice ri-avocherebbe al Delegante tutte le sue responsabilità
E se ti sei fatto pagare una miseria perchè sei solo una testa di legno, comunque ricoprendo quel ruolo ma NON facendo ciò che devi -in virtù della tua apposita formazione e titolo abilitante conseguito- come minimo sei un favoreggiatore, come logica giuridica sei appunto un correo ex art. 110 CP, "in concorso con...".
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Aurora, benedetta del Signore, però poi non mi fare l'ermeneutica post-strutturalista no ??Aurora Brancia ha scritto:
Il Responsabile Tecnico responsabile lo è per definizione; lo dice la parola....
capisco che lo dice giacobazzianamente il senso stesso della parola medesima, mò bén ... ma se ci fermiamo a quello e mi faccio nominare Irresponsabile Tecnico che succede ??
A parte gli scherzi, nel Paese del "dove sta scritto?", nello stesso Paese che non definisce Responsabile Tecnico di cosa, nel belPaese dove le Province ti chiedono un RT senza che sia previsto dal dettato normativo, un PM d'assalto Ti può "tirare dentro" anche in assenza di delega per il solo fatto che tu sia un asserito RT, ma il Giudice di Legittimità (grande appassionato -come me- di ontologia) riesaminate le carte, in assenza di quel tipo di delega di cui parlavo ieri, ti stralcia al volissimo.
Non so dalle Tue parti ma dalle mie, dopo le formule di rito, sul verbale di accesso dei NOE ci sta subito (nelle prime righe) "è presente delega ambientale a carico di ..." o "non sono presenti deleghe ambientali documentate"
Mò adesso vedi un po' te !?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
vedi, anche qui i Magistrati giudicanti alla fine se le leggono le carte, e se anche tu ti fossi dato la pena di gettare uno sguardo "vago" avresti scoperto che la figura del RT è invece obbligatoria per legge, già da un po', e che la qualificazione professionale dello stesso è condizione imperativa per potere gestire un impianto, cfr. da ultimo il DM 120/2014.
Io ne faccio una questione di non doverci proprio arrivare, innanzi il magistrato giudicante, e l'unica è pararsi le terga dall'inquirente, laddove possibile
E siccome i requisiti professionali sono quelli stabiliti dall'Albo, è evidente che professionalmente il RT giustappunto qualificato risponde di tutto ciò che è nel programma abilitante e che afferisce, ai sensi di quanto già stabilito 16 anni fa dalla circolare n. 2866/1999, le scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati"
Come vedi, di delega a spendere non si parla minimamente.
da ultimo, proprio il cit. DM 120/2014 definisce "ex lege" cosa deve fare il RT:
E nemmeno qui si parla di deleghe né altro afferente i poteri di spesa.
Il criterio è: si fa come dico io, ok; non si fa, io rinuncio all'incarico e tu, azienda dei miei stivali, senza RT non puoi lavorare.
Facile.
Certo, tu puoi anche invocare che quando ti hanno nominato RT questa legge non c'era... ma dal settembre 2014 che è entrata in vigore ad oggi che è aprile del 2015, c'è. Ti sei dimesso? No? e allora sei correo.
Ancora più facile.
P.S.: sai, caro vaghestelledellorsa, io non credea tornar ancora per uso a dirti che fareste bene a seguire un po' di più le velocissime evoluzioni normative, anche dalle vostre parti
Io ne faccio una questione di non doverci proprio arrivare, innanzi il magistrato giudicante, e l'unica è pararsi le terga dall'inquirente, laddove possibile
E siccome i requisiti professionali sono quelli stabiliti dall'Albo, è evidente che professionalmente il RT giustappunto qualificato risponde di tutto ciò che è nel programma abilitante e che afferisce, ai sensi di quanto già stabilito 16 anni fa dalla circolare n. 2866/1999, le scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati"
Come vedi, di delega a spendere non si parla minimamente.
da ultimo, proprio il cit. DM 120/2014 definisce "ex lege" cosa deve fare il RT:
D.M. 120/14, art. 12 ha scritto:Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1. [omissis]
E nemmeno qui si parla di deleghe né altro afferente i poteri di spesa.
Il criterio è: si fa come dico io, ok; non si fa, io rinuncio all'incarico e tu, azienda dei miei stivali, senza RT non puoi lavorare.
Facile.
Certo, tu puoi anche invocare che quando ti hanno nominato RT questa legge non c'era... ma dal settembre 2014 che è entrata in vigore ad oggi che è aprile del 2015, c'è. Ti sei dimesso? No? e allora sei correo.
Ancora più facile.
P.S.: sai, caro vaghestelledellorsa, io non credea tornar ancora per uso a dirti che fareste bene a seguire un po' di più le velocissime evoluzioni normative, anche dalle vostre parti
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Visto che Vaghe solleverà subito la questione che la disposizione portata dal DM 120/2014 riguarda le imprese iscritte all'Albo dei Gestori ambientali e non gli impianti di gestione dei rifiuti, vorrei ricordare che agli albori dell'Albo (scusate la cacofonia), era prevista una categoria 6 relativa alla gestione degli impianti di titolarità di terzi, per la quale erano stati compiutamente definiti tutti i requisiti che il RT avrebbe dovuto avere in base alle singole tipologie di impianto.
E' vero che tale categoria non è mai realmente entrata in funzione, ma è altrettanto vero che dal Ronchi in avanti, qualunque Provincia /Regione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione verificava la presenza ed i requisiti del RT prima di mollare l'autorizzazione ex art. 28. E per tale verifica usava la griglia di requisiti descritti nella circolare 2866/99.
Peraltro in tutte le autorizzazioni (solo io personalmente ho gestito 7 impianti in 4 regioni diverse, dunque credo di poter affermare che era prassi sufficientemente diffusa) era riportata la prescrizione di comunicare entro 30 g eventuali variazioni del RT.
Per l'indicazione del RT era prevista una semplice nomina (o l'iscrizione nel libro matricola per i dipendenti) senza alcuna necessità di delega formale a spendere.
Peraltro una delega formale, indicante i confini dell'attività, i requisiti e le capacità adeguate di spesa, viene solitamente utilizzata dai Rappresentanti legali per scaricare dalle loro spalle le responsabilità ambientali e caricarle tutte sulla sola schiena dell'RT, anzichè condividerla "in solido" con lui, come previsto dalla norma. Un po' in analogia con quanto avviene in materia di sicurezza.
C'è da dire però, che questa delega ambientale, per ora non ha avuto una grandissima fortuna presso la magistratura, per quel poco che ho potuto vedere io in caso di processi ambientali, il Rappresentante legale lo processano sempre, il RT, qualche volta no, se il magistrato inquirente non è sufficientemente preparato.
E' vero che tale categoria non è mai realmente entrata in funzione, ma è altrettanto vero che dal Ronchi in avanti, qualunque Provincia /Regione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione verificava la presenza ed i requisiti del RT prima di mollare l'autorizzazione ex art. 28. E per tale verifica usava la griglia di requisiti descritti nella circolare 2866/99.
Peraltro in tutte le autorizzazioni (solo io personalmente ho gestito 7 impianti in 4 regioni diverse, dunque credo di poter affermare che era prassi sufficientemente diffusa) era riportata la prescrizione di comunicare entro 30 g eventuali variazioni del RT.
Per l'indicazione del RT era prevista una semplice nomina (o l'iscrizione nel libro matricola per i dipendenti) senza alcuna necessità di delega formale a spendere.
Peraltro una delega formale, indicante i confini dell'attività, i requisiti e le capacità adeguate di spesa, viene solitamente utilizzata dai Rappresentanti legali per scaricare dalle loro spalle le responsabilità ambientali e caricarle tutte sulla sola schiena dell'RT, anzichè condividerla "in solido" con lui, come previsto dalla norma. Un po' in analogia con quanto avviene in materia di sicurezza.
C'è da dire però, che questa delega ambientale, per ora non ha avuto una grandissima fortuna presso la magistratura, per quel poco che ho potuto vedere io in caso di processi ambientali, il Rappresentante legale lo processano sempre, il RT, qualche volta no, se il magistrato inquirente non è sufficientemente preparato.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
Si (però in minuscolo ), comprendo anche che Vaghe faccia riferimento a quelle nomine in cui tutto e niente è detto..
Certo che in presenza di delega scritta il reato è imputato anche a chi lo sa e non lo evidenzia..
poi starà a lui fare verificare la sua estraneità al reato..
Se ad esempio il reato fosse di tipo fiscale, ovvero su MPS che quindi hanno cessato di essere rifiuto la responsabilità del RT si concluderebbe fino al termine del ciclo di recupero.. o vado troppo in là con le paturnie primaverili??
Certo che in presenza di delega scritta il reato è imputato anche a chi lo sa e non lo evidenzia..
poi starà a lui fare verificare la sua estraneità al reato..
Se ad esempio il reato fosse di tipo fiscale, ovvero su MPS che quindi hanno cessato di essere rifiuto la responsabilità del RT si concluderebbe fino al termine del ciclo di recupero.. o vado troppo in là con le paturnie primaverili??
beltrale- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
grazie Isa, tutto giusto ... tutto ERA previsto con la Ctg. 6 (dead category walking) ma ora se l'hanno abrogata ... eccché dobbiamo farci del male ad applicarla ? non basta il resto del corpus normativo ambientale ?isamonfroni ha scritto:....vorrei ricordare che agli albori dell'Albo (scusate la cacofonia), era prevista una categoria 6 relativa alla gestione degli impianti di titolarità di terzi, [....] qualunque Provincia /Regione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione verificava la presenza ed i requisiti del RT [...] in tutte le autorizzazioni ... era riportata la prescrizione .....
Per l'indicazione del RT era prevista una semplice nomina (o l'iscrizione nel libro matricola per i dipendenti) senza alcuna necessità di delega formale a spendere. ...
Eeeehsssì Aurora, richiamare il DM120/14 come norma a sostegno dell'RT per gestori d'impianti (qual é il thread di cui discutiamo !) è roba da lunedì 13
eh vabbuò ... lo è anche per me !
A parte però un po' di giochi di parole ... mi interessava portare a casa una certezza (anche per @sarabai che ha "scatenato l'inferno" del thread): NON C'E' UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE CHE MI OBBLIGHI A NOMINARE UN RT D'IMPIANTO, vero ?
E se la risposta è sì, la previsione di una sanzione comminata in assenza di una specifica previsione normativa comporterebbe un abuso del diritto.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
beh, tieni presente che se c'è la domanda "che mi può succedere a fare il RT di un impianto ex art. 208?" è palese che ci sia ancora una prassi di richiesta di queste figure: oltre tutto, per quelli soggetti ad AIA, è espressamente prevista anche se non con requisiti specifici come prima-prima.
Riportandoci al paragone ambiente-sicurezza ben ricordato da Isa, se sei un esterno può bastare dimostrare di aver dato ottimi consigli, ma un po' come il RSPP esterno, che non ha poteri di spesa alcuni nè gerarchici nè organizzativi e neppure di vigilanza in alcun modo da esterno, si corre comunque il rischio di essere coinvolto per imperizia, imprudenza o anche solo negligenza sulla base dell'incarico che, come tutti gli incarichi professionali, va svolto in scienza e coscienza, ovvero secondo la buona regola dell'arte.
Solo che in penale non è detto che controllori o inquirenti siano sufficientemente edotti nè sulla regola dell'arte nè sulla perizia necessarie...
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
ottimo richiamo: l'AIA. E' vero che nella prima paginetta della modulistica delle varie Regioni/Province c'è da digitare il nome dell'RT e dell'RSPP , ma ancora una volta l'obbligatorietà dell'RT dell'AIA non c'è nel DLgs. 46/14 .... accidenti ditemi di SI ... o mi son rincretinito ??Aurora Brancia ha scritto:... è palese che ci sia ancora una prassi di richiesta di queste figure: oltre tutto, per quelli soggetti ad AIA, è espressamente??? (i punti di domanda sono di @Vaghe, ok ? ) prevista anche se non con requisiti specifici ....
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Responsabile Tecnico impianto gestione rifiuti (autorizz. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi)
espressamente richiesta mica significa univocamente definita.
significa entrare in un bar e aspettare -senza parlare- che il barman ti faccia esattamente il caffè che volevi. Come lo volevi anche.
Quindi, rasserenati, perchè non sei tu ad esserti rincretinito .
significa entrare in un bar e aspettare -senza parlare- che il barman ti faccia esattamente il caffè che volevi. Come lo volevi anche.
Quindi, rasserenati, perchè non sei tu ad esserti rincretinito .
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