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Aut. Ordinaria e semplificata - Differenze per Rapporto di prova
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Impianti :: Impianti in semplificata
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Aut. Ordinaria e semplificata - Differenze per Rapporto di prova
Buongiorno a tutti,
vorrei una piccola delucidazione in merito alla validità dei rapporti di prova, su un determinato codice CER (in questo caso legno rifiuto CER 19.12.07).
Dalle informazioni in mio possesso, i rapporti di prova hanno validità di 1 anno, dalla data di emissione, se l'impianto di stoccaggio è in semplificata.
Qualora l'impianto fosse in possesso di autorizzazione ordinaria, la durata del rapporto di prova ha validità di 2 anni dalla data di emissione anziché 1 solo.
Qualcuno potrebbe confermarmi, o smentirmi, questa cosa?
Nel caso, sarei grato se poteste indicarmi decreto Lgs in cui venga spiegata questa differenza.
Grazie
F.F.
vorrei una piccola delucidazione in merito alla validità dei rapporti di prova, su un determinato codice CER (in questo caso legno rifiuto CER 19.12.07).
Dalle informazioni in mio possesso, i rapporti di prova hanno validità di 1 anno, dalla data di emissione, se l'impianto di stoccaggio è in semplificata.
Qualora l'impianto fosse in possesso di autorizzazione ordinaria, la durata del rapporto di prova ha validità di 2 anni dalla data di emissione anziché 1 solo.
Qualcuno potrebbe confermarmi, o smentirmi, questa cosa?
Nel caso, sarei grato se poteste indicarmi decreto Lgs in cui venga spiegata questa differenza.
Grazie
F.F.
FedericoF- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.12.14
Re: Aut. Ordinaria e semplificata - Differenze per Rapporto di prova
Il rapporto di prova analitico necessario per la classificazione di un rifiuto ha validità fino a quando il ciclo produttivo che da origine al rifiuto si mantiene uguale e fino a quando le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo da cui origina quel rifiuto rimangono le stesse.
La sua validità, quindi, non dipende affatto dal regime con il quale è autorizzato l'impianto che lo riceve.
Poi, nell'ambito delle varie autorizzazioni possono essere prescritti tempi diversi per l'effettuazione delle analisi sui rifiuti in ingresso.
Direi, comunque che un anno va bene un po' dappertutto
La sua validità, quindi, non dipende affatto dal regime con il quale è autorizzato l'impianto che lo riceve.
Poi, nell'ambito delle varie autorizzazioni possono essere prescritti tempi diversi per l'effettuazione delle analisi sui rifiuti in ingresso.
Direi, comunque che un anno va bene un po' dappertutto
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Aut. Ordinaria e semplificata - Differenze per Rapporto di prova
scusa,, dato che parli di CER con 19 dovresti ragionevolmente essere un impianto
se vanno in un impianto in procedura semplificata, nella tip 9.1 non sono presenti specifiche caratteristiche chimico fisiche e di solito le analisi sono Biennale per il produttore
se invece vanno in un impianto in ordinaria, come ben sai, ci possono essere prescrizioni diverse per ciascun impianto.
di solito l'annualità è la più considerata.,,
ciao
se vanno in un impianto in procedura semplificata, nella tip 9.1 non sono presenti specifiche caratteristiche chimico fisiche e di solito le analisi sono Biennale per il produttore
se invece vanno in un impianto in ordinaria, come ben sai, ci possono essere prescrizioni diverse per ciascun impianto.
di solito l'annualità è la più considerata.,,
ciao
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
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