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Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
+2
cirillo
vishwas
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
Devo subentrare a gennaio ad un'altro Consulente ADR presso una ditta, dove questo consulente lavorava da anni.
L'azienda ha già delle procedure, e poi nello stesso periodo ci sarà anche la relazione annuale del vecchio consulente.
Ma io, al momento della nomina, sono obbligato a redigere la relazione iniziale da presentare entro 60 giorni?
Il riferimento normativo:
D.Lgs. 35/2010, art. 11, comma 5 :
"Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. ... etc ..."
L'azienda ha già delle procedure, e poi nello stesso periodo ci sarà anche la relazione annuale del vecchio consulente.
Ma io, al momento della nomina, sono obbligato a redigere la relazione iniziale da presentare entro 60 giorni?
Il riferimento normativo:
D.Lgs. 35/2010, art. 11, comma 5 :
"Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. ... etc ..."
vishwas- Membro della community
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
premesso che personalmente di ADR non ne so una emerita xxppa, però, se la norma prevede che:
"Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali .... ecc ecc"
non mi perderei d'animo per scrivere un "telegramma di relazione" (in ottemperanza all'art. 11, comma 5 D.Lgs. 35/2010) del tipo:
"Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali .... ecc ecc"
non mi perderei d'animo per scrivere un "telegramma di relazione" (in ottemperanza all'art. 11, comma 5 D.Lgs. 35/2010) del tipo:
presa visione
della redazione radatta da.................., in data..............verificato
che la stessa è conforme alla norma e le procedure sono idonee allo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza
adotta
tale relazione senza apportare modifica alcuna
credo che il semplice buon senso vada al di la del "lo devo fare oppure no? ... e nel tempo impiegato per fare il post sarebbe stata redatta.
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
Caro Cirillo, ma quante ne sai!
Una volta che si viene nominati consulente ADR si devono verificare le prassi in uso (dovrai pur fare un giro in azienda, vedere le classificazioni, vedere i documenti....) e quindi direi di si, che la relazione va fatta comunque anche se c'è quella del precedente consulente.
Una volta che si viene nominati consulente ADR si devono verificare le prassi in uso (dovrai pur fare un giro in azienda, vedere le classificazioni, vedere i documenti....) e quindi direi di si, che la relazione va fatta comunque anche se c'è quella del precedente consulente.
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Greta1978- Moderatrice
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Età : 45
Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
Il D.Lgs. 35/2010 in questo punto non è molto chiaro. Leggendo l'articolo intero potrebbe essere interpretato in due modi:
Non parla esplicitamente che tutte le volte che che subentra un consulente si debba nuovamente redigere la relazione, né che basta la prima.
Però nel dubbio sono più propenso a farla come dice Greta1978 che non farla, ...
- che lo debba fare il primo consulente nominato dal legale rappresentante;
- che un consulente appena nominato, indipendentemente che ci sia già stato un'altro prima, per "presa visione" debba relazionare ed indicare eventuali adeguamenti (che fa presumenre che il primo consulente sia stato un po' carente ...).
Non parla esplicitamente che tutte le volte che che subentra un consulente si debba nuovamente redigere la relazione, né che basta la prima.
Però nel dubbio sono più propenso a farla come dice Greta1978 che non farla, ...
vishwas- Membro della community
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
condivido greta,
tu "adotti" l'azienda, non la relazione. Se il precedente consulente ha lavorato bene e l'azienda ha fatto tutto quanto doveva fare, meglio, ma comunque sia questo tu lo devi verificare ed attestare proprio con la relazione preliminare, che appunto attesta lo stato delle cose riscontrato al tuo subentro.
tu "adotti" l'azienda, non la relazione. Se il precedente consulente ha lavorato bene e l'azienda ha fatto tutto quanto doveva fare, meglio, ma comunque sia questo tu lo devi verificare ed attestare proprio con la relazione preliminare, che appunto attesta lo stato delle cose riscontrato al tuo subentro.
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
Temo di non esseremi spiegato
Non ho detto che chi subentra NON deve fare la relazione perchè c'è già quella del responsabile precedente ho, invece, detto che, chi subentra, DEVE fare la sua relazione che può essere "telegrafica".
Quindi, se quella redatta dal responsabile precedente è, e rimane, valida non vedo il motivo per cui il nuovo responsabile debba, di fatto, "ricopiarla" integralmente ma possa, più semplicemente, fare una relazione "agile" nella quale dichiari di aver verificato le procedure contenute e di ritenerle valide e, quindi, le fa sue adottandole.
La precedente relazione sarà, quindi, un allegato che ne forma parte integrante e sostanziale.
E' ovvio che se il nuovo responsabile verifica le vecchia relazione e riscontra carenze, difformità, ecc... la dovrà rifare integralmente.
Ribadisco che, di ADR, non so nulla e, il mio post precedente, come questo del resto, sono basati solo su quello che ritengo essere un ragiomento logico.
Che poi la logica e il buon senso non vadano a braccetto con tante norme questa è un'altra storia....
Non ho detto che chi subentra NON deve fare la relazione perchè c'è già quella del responsabile precedente ho, invece, detto che, chi subentra, DEVE fare la sua relazione che può essere "telegrafica".
Quindi, se quella redatta dal responsabile precedente è, e rimane, valida non vedo il motivo per cui il nuovo responsabile debba, di fatto, "ricopiarla" integralmente ma possa, più semplicemente, fare una relazione "agile" nella quale dichiari di aver verificato le procedure contenute e di ritenerle valide e, quindi, le fa sue adottandole.
La precedente relazione sarà, quindi, un allegato che ne forma parte integrante e sostanziale.
E' ovvio che se il nuovo responsabile verifica le vecchia relazione e riscontra carenze, difformità, ecc... la dovrà rifare integralmente.
Ribadisco che, di ADR, non so nulla e, il mio post precedente, come questo del resto, sono basati solo su quello che ritengo essere un ragiomento logico.
Che poi la logica e il buon senso non vadano a braccetto con tante norme questa è un'altra storia....
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cirillo- Moderatore
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
condivido anche io con greta ma anche con Nonno cirillo che dice semplicemente che se tutto era stato correttamente individuato dal consulente precedente, è inutile andare a riscrivere le stesse cose ma potrebbe bastare un riferimento alla relazione (annuale immagino..) precedente integrandola con quanto ritiene necessario, e che non era stato individuato precedentemente (penso ad esempio, nel caso di consulenti interni all'azienda stessa, ad un cambio di nomina causa variazione di mansionario all'interno della struttura: il cambi di consuletne è più che altro un "pro -forma" dettato da esigenze interne).
volevo porre un'altra questione... ma se invece di subentrare ad inizio anno si subentrasse tra novembre e dicembre dell'anno precedente, entro 60 giorni (quindi già nel nuovo anno) potrei fare un'unica relazione che sia contestualmente una relazione di ingresso ma che valga anche come relazione annuale per l'anno precedente?...(è vero che la relazione annuale spetterebbe al consulente in essere l'anno prima, ma di nuovo penso al caso di un cambio tra dipendenti della stessa azienda: il cambio mansioni prevederà che sarà il nuovo consulente ad occuparsi della relazione dell'anno prima).
che dite?
grazie mille
volevo porre un'altra questione... ma se invece di subentrare ad inizio anno si subentrasse tra novembre e dicembre dell'anno precedente, entro 60 giorni (quindi già nel nuovo anno) potrei fare un'unica relazione che sia contestualmente una relazione di ingresso ma che valga anche come relazione annuale per l'anno precedente?...(è vero che la relazione annuale spetterebbe al consulente in essere l'anno prima, ma di nuovo penso al caso di un cambio tra dipendenti della stessa azienda: il cambio mansioni prevederà che sarà il nuovo consulente ad occuparsi della relazione dell'anno prima).
che dite?
grazie mille
matt80- Membro della community
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
"Greta" e "nonno cirillo", pur con termini diversi dicono, di fatto, la stessa cosa.matt80 ha scritto:condivido anche io con Greta ma anche con nonno cirillo che...
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cirillo- Moderatore
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
L'obbligo di legge parla di relazione e quindi, secondo me, dovrebbe comunque avere la forma ed i contenuti di una relazione. E' vero che una relazione può avere anche degli allegati, che potrebbero essere parti della relazione di un'altro consulente... comunque sempre verificate e fatte proprie.
vishwas- Membro della community
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Data d'iscrizione : 25.02.12
Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
tutto ok, ma il nuovo consulente deve comunque conoscere l'azienda, quello che succede dentro e lo stato di attuazione dell'ADR, fatto questo può facilmente condividere la relazione o eventualmente segnalare lacune.
Secondo me l'approccio è: prima conoscere la situazione, poi relazionare sulla situazione riscontrata all'inizio del proprio incarico; tutto il materiale antecedente (comprese le relazioni preliminare ed annuale del precedente consulente) è necessario ed utile, ma non sufficiente.
Secondo me l'approccio è: prima conoscere la situazione, poi relazionare sulla situazione riscontrata all'inizio del proprio incarico; tutto il materiale antecedente (comprese le relazioni preliminare ed annuale del precedente consulente) è necessario ed utile, ma non sufficiente.
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
ok, dovro cambiare nik da "nonno cirillo" a "parlo arabo"
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cirillo- Moderatore
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
nonno cirillo ha scritto:ok, dovro cambiare nik da "nonno cirillo" a "parlo arabo"
أنت محق تماما
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
شكرSupremoanziano ha scritto:أنت محق تماماnonno cirillo ha scritto:ok, dovro cambiare nik da "nonno cirillo" a "parlo arabo"
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cirillo- Moderatore
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Re: Subentro a Consulente ADR. Obbligo d relazione iniziale?
matt80 ha scritto:
volevo porre un'altra questione... ma se invece di subentrare ad inizio anno si subentrasse tra novembre e dicembre dell'anno precedente, entro 60 giorni (quindi già nel nuovo anno) potrei fare un'unica relazione che sia contestualmente una relazione di ingresso ma che valga anche come relazione annuale per l'anno precedente?...(è vero che la relazione annuale spetterebbe al consulente in essere l'anno prima, ma di nuovo penso al caso di un cambio tra dipendenti della stessa azienda: il cambio mansioni prevederà che sarà il nuovo consulente ad occuparsi della relazione dell'anno prima).
cosa ne pensate? potrebbe funzionare?
[relazione di ingresso (entro 60 gg dalla nomina ma entro il 28/02) che funge anche da relazione per l'anno precedente]
grazie mille
matt80- Membro della community
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