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Messaggio  sugarmoon81 Ven Set 19, 2014 2:01 pm

Buongiorno a tutti!
Colgo l'occasione per ringraziarvi per l'esistenza di questo forum, SISTRI o non SISTRI è sempre un piacere leggerlo, oltre che molto utile! clap

Detto questo, ho un problemino: sono venuta a conoscenza che l'impianto dove sto temporaneamente lavorando ha accettato conferimenti da parte di un trasportatore che ha utilizzato una sua motrice, con attaccato il rimorchio di un'altra azienda...rimorchio iscritto all'Albo per quest'altra Azienda Rolling Eyes
Quindi, trasportatore di A con motrice di A, iscritta all'Albo per A, con rimorchio di B, iscritto all'Albo per B scratch

A me non suona affatto bene, l'ho fatto presente al mio responsabile, ho chiesto delucidazioni al trasportatore, facendogli presente che (che io sappia) la normativa al riguardo non prevede nulla del genere.

Il trasportatore (avvocato), per tutta risposta mi ha detto che loro seguono il normalizzato CUNA, secondo cui un trasportatore può usare anche il rimorchio di altri...ma che c'entra, stiamo parlando di rifiuti!

Fosse per me avrei già depennato il trasportatore, ma il mio capo non è dello stesso avviso...ma tanto per capire, è legale una cosa del genere?
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Messaggio  cirillo Ven Set 19, 2014 3:06 pm

sugarmoon81 ha scritto: Il trasportatore (avvocato), per tutta risposta mi ha detto che loro seguono il normalizzato CUNA, secondo cui un trasportatore può usare anche il rimorchio di altri...ma che c'entra, stiamo parlando di rifiuti!

Fosse per me avrei già depennato il trasportatore, ma il mio capo non è dello stesso avviso...ma tanto per capire, è legale una cosa del genere?
CUNA o non CUNA c'è solo una cosa da verificare:
- la targa di "quel" rimorchio (di proprietà B) è contenuta nell'elenco dei mezzi dell'autorizzazione di "A"?
Non credo proprio e quindi...
1) sanzione per voi;
2) sanzione per A;
3) sanzione per B.
Certo, però, se un trasportatore avvocato dice che si puo fare, allora.... Razz

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Messaggio  isamonfroni Ven Set 19, 2014 4:10 pm

cirillo ha scritto:
Certo, però, se un trasportatore avvocato dice che si puo fare, allora.... Razz
mettiamola al contrario, un avvocato che fa il camionista..... Razz

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Messaggio  isamonfroni Ven Set 19, 2014 4:17 pm

sugarmoon81 ha scritto:
Il trasportatore (avvocato), per tutta risposta mi ha detto che loro seguono il normalizzato CUNA, secondo cui un trasportatore può usare anche il rimorchio di altri...ma che c'entra, stiamo parlando di rifiuti!
adesso sono seria......
Il discorso del normalizzato CUNA è corretto fintanto che uno trasporta merci (patate, pomodori, mobili, armi, droga ecc.........) infatti se gli agganci sono normalizzati si puo agganciare il rimorchio di B alla motrice di A.
Il responsabile della correttezza dell'aggancio è il conducente del veicolo.
Questo dice la normativa di carattere generale sull'autotrasporto di merci.

Ma qui entriamo in terreno di normativa "speciale" in materia di rifiuti, che prevede che il trasportatore iscritto all'albo lo faccia con veicoli che sono nella sua piena ed esclusiva disponibilità e quindi devono essere:
-) entrambi i pezzi (motric e rimorchio) di proprietà di A
-) il rimorchio può essere dato in noleggio esclusivo da B ad A ma solo dopo stipula di regolare contratto di noleggio esclusivo ed inserimento del mezzo di B nell'iscrizione di A

Ovviamente le sanzioni (da far presente al tuo capo e pure all'avvocato camionista) sono quelle della gestione rifiuti non autorizzata + la confisca del mezzo.

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Messaggio  alexlariete Sab Set 20, 2014 9:45 am

Argomento molto interessante questo. Confermo in pieno quello che ha scritto Isa. È vietato. Sul formulario deve essere riportata la targa del trattore (o della motrice) e la targa del semirimorchio (o del rimorchio). Ed entrambe devono fare riferimento (unico) al n. di autorizzazione indicata alla voce 'trasportatore'.
È un limite intrinseco della normativa italiana che all'atto pratico stride invero con l'applicazione del principio di riduzione del trasporto su strada dei rifiuti a beneficio dell'intermodalità (ad es: strada-interporto-ferrovia-interporto-strada). Il problema è ancor più evidente se si pensa al regime transfrontaliero dei rifiuti (dove peraltro si utilizzano molto spesso i cassoni o i containers che vengono autorizzati per 'famiglie di tipologia').
La figura del trazionista 'classico' in ambito merci non esiste in quello dei rifiuti: non è sufficiente che uno dei due soggetti sia autorizzato al trasporto della cassa/semirimorchio/rimorchio. Né tantomeno basta, come spesso molti trasportatori ritengono, che entrambi siano in possesso del conto terzi.
Il trasporto rifiuti é un regime speciale. Da cui una riflessione cogente (e, aggiungerei, cocente...): assunto che un mezzo iscritto all'albo deve essere nella piena disponibilità di una e una sola ditta (per proprietà, noleggio a freddo, etc...) come è possibile allora che si realizzi l'intermodalitá con due ditte di trasporto differenti?
Personalmente ho sempre pensato che ci sia un gap normativo molto evidente sotto questo profilo...
Ciao
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Messaggio  sugarmoon81 Lun Set 22, 2014 10:10 am

Grazie ad entrambi!

Isa sono perfettamente d'accordo con te, il mio problema è solo trovare i giusti riferimenti normativi per il mio capo, che vuole "delle prove"...

Quindi, ok per le sanzioni; riguardo al fatto che i veicoli devono essere "nella piena ed esclusiva disponibilità" del trasportatore, ricordo di averlo letto ma non ricordo dove...in una delibera dell'Albo forse?
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Messaggio  cirillo Lun Set 22, 2014 10:42 am

sugarmoon81 ha scritto:.... trovare i giusti riferimenti normativi per il mio capo, che vuole "delle prove"...
E digli che.... "provi" allora perchè, tuo capo, sembra tanto essere di quelli che se lo tagliano per far dispetto alla moglie.
Fossi in te una mail o qualcosa "che resti a futura memoria", su questo argomento, la farei pure.
Quoto il post di Isa e aggiungo: dai un'occhiata a questa circolare dell'Albo che ritengo possa essere "utile alla causa" in modo particolare al punto 3) dove si evince che il veicolo DEVE essere iscritto nell'autorizzazione del soggetto che lo utilizza:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/098-Circ995_09.09.2013.pdf

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Messaggio  sugarmoon81 Lun Set 22, 2014 11:27 am

Scusate, riflettendoci bene, la posizione del trasportatore è ancora più sottile: secondo lui, non sta scritto da nessuna parte che lui non può usare il rimorchio iscritto all'Albo Gestori per un'altra Azienda...lui dice "io sono iscritto, l'altra Azienda è iscritta, perchè non posso usare un suo rimorchio?" scratch

Lo so, sembra ovvio che dovrei scaraventarlo giù dalla finestra, ma come giustifico lo scaraventamento a livello normativo?

Quindi il problema non è neanche nel dimostrare la disponibilità dei mezzi (la cui necessità è espressa anche nel Decreto n. 120/2014 - trovato Very Happy )...è proprio che secondo il trasportatore lui può usare il rimorchio di un altro, iscritto all'Albo Gestori per quell'altro (...quindi nella disponibilità di quell'altro!!).

climb aiuto!!!
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Messaggio  alexlariete Lun Set 22, 2014 1:01 pm

Anzichè 'ancor più sottile', la posizione del trasportatore è 'ancor più priva di qualsiasi fondamento'. Quando si inserisce un rimorchio all'albo:
a) si devono dichiarare le motrici (DELLA STESSA AZIENDA) che possono trainarlo se si è in possesso del c/proprio (in quanto direttamente legato al codice di attività economica e alle classi di cose trasportabili)
oppure,
b) si deve dichiarare la disponibilità del rimorchio nel c/terzi (DELLA STESSA AZIENDA).

Ripeto e sottolineo: il trasporto rifiuti è una normativa di settore sottoposta a regole per alcuni punti diverse da quella del comune trasporto merci.

Il trazionismo fra due aziende in c/terzi è:
- ammesso x le merci;
- non ammesso x i rifiuti

Riferimenti normativi?
- ambito merci: Legge 298/74 e ss.mm.ii.
- ambito rifiuti: D.M. 406/98 come sostituito dal D.M. 120/14 + delibere e circolari Albo.

(Più semplicemente): è sufficiente leggere le indicazioni che occorre riportare sui Fogli notizie e gli atti notori nella modulistica dell'Albo.

Se poi il trasportatore insiste ( e magari riesce anche a convincervi)...bè...in tal caso auguri
Ciao ...
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 22, 2014 1:29 pm

alexlariete ha scritto:Anzichè 'ancor più sottile', la posizione del trasportatore è 'ancor più priva di qualsiasi fondamento'. Quando si inserisce un rimorchio all'albo:
a) si devono dichiarare le motrici (DELLA STESSA AZIENDA) che possono trainarlo se si è in possesso del c/proprio (in quanto direttamente legato al codice di attività economica e alle classi di cose trasportabili)
oppure,
b) si deve dichiarare la disponibilità del rimorchio nel c/terzi (DELLA STESSA AZIENDA).

Ripeto e sottolineo: il trasporto rifiuti è una normativa di settore sottoposta a regole per alcuni punti diverse da quella del comune trasporto merci.

Il trazionismo fra due aziende in c/terzi è:
- ammesso x le merci;
- non ammesso x i rifiuti

Riferimenti normativi?
- ambito merci: Legge 298/74 e ss.mm.ii.
- ambito rifiuti: D.M. 406/98 come sostituito dal D.M. 120/14 + delibere e circolari Albo.

(Più semplicemente): è sufficiente leggere le indicazioni che occorre riportare sui Fogli notizie e gli atti notori nella modulistica dell'Albo.

Se poi il trasportatore insiste ( e magari riesce anche a convincervi)...bè...in tal caso auguri
Ciao ...

Ecco, questo post è perfetto!  Grazie Alex

@sugarmoon81  francamente ti capisco perchè dopo 30 passati ad interloquire con chi dice "dove sta scritto quello che affermi?"  vi viene una gran voglia di defenestrarli.

Comunque l'amico Alex ti ha dato un ottimo imput perchè tu possa scrivere una tua relazioncina, in cui gli dici queste cosine e che concludi con un bel:

"la normativa prevede questo, poi, logicamente, ognuno è libero di fare quel che preferisce.  Infatti la normativa prevede pure che non si vada in giro ad ammazzare il prossimo, però se uno vuol farlo e poi lo beccano, si prende l'ergastolo e sta pure zitto"

In questo modo hai assolto in pieno quanto previsto da un incarico di RT


PS aggiungo alla spiegazione perfetta di alex, soltanto una postilla (che peraltro ho già detto):
Se l'azieda A vuole usare il rimorchio di B deve:
1) fare un contratto di noleggio esclusivo del rimorchio (previsto dalla L. 298/74 e smi - codice della strada
2) visto che ora il rimorchio è diventato suo se lo deve inserire nella sua autorizzazione.

Punto e fine non c'è altro.

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Messaggio  alexlariete Lun Set 22, 2014 1:59 pm

La precisazione di Isa al punto 2) è ovviamente più che pertinente. B deve inserirlo nella sua autorizzazione (e A deve contestualmente cancellarlo dalla propria)

È proprio x questo che di fatto l'intermodalitá x i rifiuti in Italia non è attuabile, come accennavo nel precedente post: c'è una contraddizione normativa di fondo. Se lo ha A non puó contemporaneamente averlo B e viceversa. Chi opera tramite trasporto strada-ferrovia-strada lo fa x lunghe distanze e le aziende che agganciano nella prima e nella seconda tratta sono (nel 99% dei casi) sempre diverse.
La normativa in teoria lo consente (vedi anche nuova categoria x operatori logistici), ma di fatto non mette a disposizione (non lo ha mai messo fino ad oggi) lo strumento per attuarlo in maniera regolare.
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