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Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
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Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
L'articolo 12 del nuovo regolamento dell'Albo, fonte secondaria di diritto, stabilisce compiti (comma 1) e responsabilità (comma 2) del RT:
"1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1".
Cioè: il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente (responsabilità diretta) e della vigilanza sulla corretta applicazione della stessa (responsabilità di controllo).
In attesa di pronunce giurisprudenziali, che arriveranno tra qualche anno, c'è da chiedersi se in presenza di una norma che attribuisce specifiche responsabilità a tale soggetto si possa configurare un'imputabilità, per responsabilità concorrente con il legale rappresentante, anche in difetto di alcuni dei requisiti che, per giurisprudenza consolidata, rendono efficace la cosiddetta "delega di funzioni".
Penso, per esempio, al caso di un trasporto con veicolo non ancora iscritto all'Albo oppure non autorizzato per una specifica tipologia di rifiuto, oppure in violazione delle prescrizioni tecniche.
In questi casi (rispetto ai quali è ininfluente, per esempio, l'attribuzione di un potere di spesa) è ritenuta prevalente la responsabilità del RT, che è gravato specificamente di tali compiti, o quella generica del legale rappresentante?
Attendo contributi, grazie.
"1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1".
Cioè: il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente (responsabilità diretta) e della vigilanza sulla corretta applicazione della stessa (responsabilità di controllo).
In attesa di pronunce giurisprudenziali, che arriveranno tra qualche anno, c'è da chiedersi se in presenza di una norma che attribuisce specifiche responsabilità a tale soggetto si possa configurare un'imputabilità, per responsabilità concorrente con il legale rappresentante, anche in difetto di alcuni dei requisiti che, per giurisprudenza consolidata, rendono efficace la cosiddetta "delega di funzioni".
Penso, per esempio, al caso di un trasporto con veicolo non ancora iscritto all'Albo oppure non autorizzato per una specifica tipologia di rifiuto, oppure in violazione delle prescrizioni tecniche.
In questi casi (rispetto ai quali è ininfluente, per esempio, l'attribuzione di un potere di spesa) è ritenuta prevalente la responsabilità del RT, che è gravato specificamente di tali compiti, o quella generica del legale rappresentante?
Attendo contributi, grazie.
Admin- Amministratore
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Forse il problema potrà essere, almeno in parte, chiarito quando sarà data attuazione al comma 3 dell'articolo 12 (Il Comitato nazionale puo' disciplinare piu' nel dettaglio i compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico).
Il problema del resto si pone anche per molte altre categoria di "esperti", come l'esperto qualificato per la radioprotezione, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, ecc., pur tenendo presente che per ognuna di queste figure le responsabilità non sono sempre precisate con lo stesso livello di dettaglio (in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione, da parte del titolare, delle informazioni e dei mezzi necessari per svolgere il compito affidato all'esperto).
Il problema del resto si pone anche per molte altre categoria di "esperti", come l'esperto qualificato per la radioprotezione, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, ecc., pur tenendo presente che per ognuna di queste figure le responsabilità non sono sempre precisate con lo stesso livello di dettaglio (in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione, da parte del titolare, delle informazioni e dei mezzi necessari per svolgere il compito affidato all'esperto).
benassaisergio- Utente Attivo
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
E' possibile che l'Albo definisca con ulteriore grado di dettaglio, per mezzo di circolari o delibere, i compiti e le responsabilità del RT, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del nuovo regolamento.
Ad ogni modo, oggi esiste un decreto ministeriale che, nel tentativo di sanare un preesistente vuoto normativo, fissa alcuni punti.
- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva: il RT non può essere una figura nominata solo perchè previsto dalla legge, come spesso accade. Deve essere la persona che, nei fatti, si occupa della corretta organizzazione della gestione dei rifiuti.
- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera continuativa: il RT deve occuparsi essenzialmente di quanto previsto dal ruolo, affiancandovi, eventualmente, attività accessorie a seconda delle dimensioni e del livello di complessità dell'organizzazione aziendale. Questo requisito sembrerebbe di fatto quasi escludere, benchè tuttora consentito dalla norma, l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni. Almeno per realtà grandi e fino a quando sarà possibile assumere incarichi multipli, che paiono in contrasto, almeno per me, con il requisito dell'effettività e della continuità.
- il RT è responsabile delle attività di cui sopra: la norma dice che non si tratta di un addetto, un referente o un incaricato. Ha la responsabilità, cioè ne risponde in prima persona.
- il RT ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione della stessa: il RT è gravato, addirittura, di una responsabilità in vigilando, il che conferma che la norma gli attribuisce in maniera diretta la responsabilità del ruolo, gravandolo anche di un onere di controllo sulle azioni altrui.
- Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente: sarebbe stato utile riferire esplicitamente tale compito (e relativa responsabilità) alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo (trasporto, intermediazione,...) e non genericamente alla gestione dei rifiuti, che ha una valenza molto più ampia. Ma immagino che la lettura corretta sia comunque quella più restrittiva.
Ad ogni modo, oggi esiste un decreto ministeriale che, nel tentativo di sanare un preesistente vuoto normativo, fissa alcuni punti.
- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva: il RT non può essere una figura nominata solo perchè previsto dalla legge, come spesso accade. Deve essere la persona che, nei fatti, si occupa della corretta organizzazione della gestione dei rifiuti.
- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera continuativa: il RT deve occuparsi essenzialmente di quanto previsto dal ruolo, affiancandovi, eventualmente, attività accessorie a seconda delle dimensioni e del livello di complessità dell'organizzazione aziendale. Questo requisito sembrerebbe di fatto quasi escludere, benchè tuttora consentito dalla norma, l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni. Almeno per realtà grandi e fino a quando sarà possibile assumere incarichi multipli, che paiono in contrasto, almeno per me, con il requisito dell'effettività e della continuità.
- il RT è responsabile delle attività di cui sopra: la norma dice che non si tratta di un addetto, un referente o un incaricato. Ha la responsabilità, cioè ne risponde in prima persona.
- il RT ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione della stessa: il RT è gravato, addirittura, di una responsabilità in vigilando, il che conferma che la norma gli attribuisce in maniera diretta la responsabilità del ruolo, gravandolo anche di un onere di controllo sulle azioni altrui.
- Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente: sarebbe stato utile riferire esplicitamente tale compito (e relativa responsabilità) alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo (trasporto, intermediazione,...) e non genericamente alla gestione dei rifiuti, che ha una valenza molto più ampia. Ma immagino che la lettura corretta sia comunque quella più restrittiva.
Admin- Amministratore
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Il problema delle responsabilità dell'RT si concretizzano quando pur essendo in grado di vigilare sull'applicazione delle norme, del rispetto delle stesse non viene poi ascoltato a livello dirigenziale ed addirittura ignorato. E' chiaro che pur essendo gravato da responsabilità vi sia poi un sistema di tutela dell'RT altrimenti si corre il rischio concreto che l'RT sia un semplice capro espiatorio per gli amministratori delle aziende.
Certo ciò è già valido per altre figure di rilievo all'interno delle aziende e le stesse regole e tutele che valgono per loro le possiamo attribuire all'RT ma credo che le cose vadano regolamentate.
Giustamente poi come dice Admin l'Albo avrà modo di chiarire molti aspetti nel corso di questo anno e in quelli avvenire, con le relative delibere, quali sono nel dettaglio compiti e responsabilità di un RT.
Certo ciò è già valido per altre figure di rilievo all'interno delle aziende e le stesse regole e tutele che valgono per loro le possiamo attribuire all'RT ma credo che le cose vadano regolamentate.
Giustamente poi come dice Admin l'Albo avrà modo di chiarire molti aspetti nel corso di questo anno e in quelli avvenire, con le relative delibere, quali sono nel dettaglio compiti e responsabilità di un RT.
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VdT- Moderatore
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
si condivido, ma nel frattempo di cosa è responsabile in attesa che si chiarisca con delibere e circolari??
Come riesce ad esercitare serenamente il proprio ruolo!!
Immagino che anche voi siete Rt come vi comportate all'interno delle vs. realtà societarie??
Come riesce ad esercitare serenamente il proprio ruolo!!
Immagino che anche voi siete Rt come vi comportate all'interno delle vs. realtà societarie??
rem77- Membro della community
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Admin scrive;
Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente:
perfetto, quindi, secondo me, il RT quando relaziona, prescrive, informa e forma il personale operativo, ha assolto il proprio incarico, ovvero,
se scrive e fa siglare quanto valutato e prodotto (verba volant, scripta manent) può ritenersi non più responsabile di eventuali azioni non condivise e
non previste.
Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente:
perfetto, quindi, secondo me, il RT quando relaziona, prescrive, informa e forma il personale operativo, ha assolto il proprio incarico, ovvero,
se scrive e fa siglare quanto valutato e prodotto (verba volant, scripta manent) può ritenersi non più responsabile di eventuali azioni non condivise e
non previste.
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Se per caso qualcuna/o volesse "aiutare" il Comitato nazionale a ben definire compiti e responsabilità del responsabile tecnico, potrebbe essere di qualche utilità prendere spunto dagli articoli da 77 a 81 del DLgs 230/95, per quanto riguarda l'esperto qualificato per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, o dalla sezione 1.8.3 dell'ADR per quanto riguarda il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
benassaisergio- Utente Attivo
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Grazie, l'ho letto ed è molto analitico.
In effetti gioverebbe molto, in termini di chiarezza, uno strumento del genere per capire dove iniziano e dove finiscono i compiti del RT.
Benchè il nuovo regolamento faccia un passo avanti in questa direzione (prima l'unico riferimento era una circolare dell'Albo! La n. 2866 del 21 aprile 1999), anche l'attuale formulazione dell'art. 12, c.1 apre un "mondo".
In effetti gioverebbe molto, in termini di chiarezza, uno strumento del genere per capire dove iniziano e dove finiscono i compiti del RT.
Benchè il nuovo regolamento faccia un passo avanti in questa direzione (prima l'unico riferimento era una circolare dell'Albo! La n. 2866 del 21 aprile 1999), anche l'attuale formulazione dell'art. 12, c.1 apre un "mondo".
Admin- Amministratore
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
La mia a seguire è, più che altro, una riflessione "a tastiera aperta".
Se andiamo a vedere l'altra figura definita giuridicamente "Responsabile" di qualcosa, ossia quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è una figura che ricopre sì un ruolo con funzioni ben precise e paletti ben chiari, tuttavia non riveste quello che i giuristi chiamano "posizione di garanzia", ossia in soldoni non prende multe nè è sanzionabile ai sensi del coso 81, ma solo come tutti i professionisti per "negligenza, imperizia, imprudenza", cioè SE e SOLO SE non adempie a ciò che la Legge gli chiede e in funzione della Buona Tecnica: ma alla fine è comunque il Datore di Lavoro quello che ne risponde, direttamente ed indirettamente, ossia per culpa in eligendo (=se si chiama uno zoticone) quanto per eventuale culpa in vigilando (= se non controlla quello che combina e/o come lo combina).
E' quindi sulla scorta di queste riflessioni che secondo me gli artt. 12 e 13 di questo nuovo regolamento vanno letti in combinato disposto, come dicono i legulei, ossia l'uno in funzione dell'altro.
Se da come leggo in art. 13 c.3 "E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita' oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale" e se in art. 12 al c. 5 leggo "5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale" allora dedurrei che comunque, in maniera del tutto analoga a quanto accade con il coso 81 per il RSPP, il RT ha davvero solo gli obblighi di cui all'art. 12 comma 1, ossia organizzare e vigilare che le cose girino così come le ha organizzate, e quindi risponda solo del corretto adempimento ad essi obblighi.
Naturalmente, non è tanto il criterio di "organizzare" quanto quello di "vigilare" che può risultare una spada di Damocle per il povero RT (...), ma se il comma 6 di art. 12 dice che L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa a me pare conseguenziale che non sia una figura che deve controllare costantemente e di persona ma, piuttosto, stabilire delle procedure, preferibilmente tracciabili, e su quella tracciabilità poi operare la propria vigilanza.
Spero di aver contribuito a dare spunti per ulteriori riflessioni.
Se andiamo a vedere l'altra figura definita giuridicamente "Responsabile" di qualcosa, ossia quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è una figura che ricopre sì un ruolo con funzioni ben precise e paletti ben chiari, tuttavia non riveste quello che i giuristi chiamano "posizione di garanzia", ossia in soldoni non prende multe nè è sanzionabile ai sensi del coso 81, ma solo come tutti i professionisti per "negligenza, imperizia, imprudenza", cioè SE e SOLO SE non adempie a ciò che la Legge gli chiede e in funzione della Buona Tecnica: ma alla fine è comunque il Datore di Lavoro quello che ne risponde, direttamente ed indirettamente, ossia per culpa in eligendo (=se si chiama uno zoticone) quanto per eventuale culpa in vigilando (= se non controlla quello che combina e/o come lo combina).
E' quindi sulla scorta di queste riflessioni che secondo me gli artt. 12 e 13 di questo nuovo regolamento vanno letti in combinato disposto, come dicono i legulei, ossia l'uno in funzione dell'altro.
Se da come leggo in art. 13 c.3 "E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita' oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale" e se in art. 12 al c. 5 leggo "5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale" allora dedurrei che comunque, in maniera del tutto analoga a quanto accade con il coso 81 per il RSPP, il RT ha davvero solo gli obblighi di cui all'art. 12 comma 1, ossia organizzare e vigilare che le cose girino così come le ha organizzate, e quindi risponda solo del corretto adempimento ad essi obblighi.
Naturalmente, non è tanto il criterio di "organizzare" quanto quello di "vigilare" che può risultare una spada di Damocle per il povero RT (...), ma se il comma 6 di art. 12 dice che L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa a me pare conseguenziale che non sia una figura che deve controllare costantemente e di persona ma, piuttosto, stabilire delle procedure, preferibilmente tracciabili, e su quella tracciabilità poi operare la propria vigilanza.
Spero di aver contribuito a dare spunti per ulteriori riflessioni.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Aurora Brancia ha scritto:Spero di aver contribuito a dare spunti per ulteriori riflessioni.
A mio parere, sì. E' un intervento che ho molto apprezzato.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Trovo corretta e ragionevole la lettura di Aurora.
Il che apre, come immaginavo quando ho lanciato la discussione, un fronte in materia di responsabilità personale del RT (sulla quale, di fatto, non esiste ancora una giurisprudenza).
Interessante anche l'analogia con il RSPP e le sentenze in proposito confermano quanto ottimamente riportato nel suo post (p.e. http://www.avvocatosalvetti.it/sentenze/diritto-penale1/sicurezza-lavoro-imputabile-anche-responsabile-servizio-prevenzione-protezione/)
Tuttavia, mentre la normativa in materia di sicurezza sul lavoro è incentrata su un sistema di tutela che ripartisce l'onere dei controlli su una serie di figure "istituzionali" (i preposti), la normativa in materia di rifiuti non prevede un'analoga struttura.
Anzi, al di là della delega di funzioni di cui si è già detto, non ricordo alcuna disposizione di legge, precedente alla novella di cui discutiamo, che attribuisca una responsabilità di controllo su un soggetto diverso dal legale rappresentante.
Il che apre, come immaginavo quando ho lanciato la discussione, un fronte in materia di responsabilità personale del RT (sulla quale, di fatto, non esiste ancora una giurisprudenza).
Interessante anche l'analogia con il RSPP e le sentenze in proposito confermano quanto ottimamente riportato nel suo post (p.e. http://www.avvocatosalvetti.it/sentenze/diritto-penale1/sicurezza-lavoro-imputabile-anche-responsabile-servizio-prevenzione-protezione/)
Tuttavia, mentre la normativa in materia di sicurezza sul lavoro è incentrata su un sistema di tutela che ripartisce l'onere dei controlli su una serie di figure "istituzionali" (i preposti), la normativa in materia di rifiuti non prevede un'analoga struttura.
Anzi, al di là della delega di funzioni di cui si è già detto, non ricordo alcuna disposizione di legge, precedente alla novella di cui discutiamo, che attribuisca una responsabilità di controllo su un soggetto diverso dal legale rappresentante.
Admin- Amministratore
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Ricordando alcune discussioni sulle responsabilità del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, una delle possibili soluzioni pratiche è quella di definire con chiarezza i compiti del responsabile tecnico, insieme ai mezzi e alle informazioni che gli vengono messi a disposizione, nel contratto tra responsabile tecnico e azienda che lo assume. Non sono un esperto giuslavorista, ma penso che un contratto di questo tipo abbia un suo valore.
benassaisergio- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.03.10
Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Condivido quanto esposto da chi mi ha preceduto, ma a mio parere la nuova normativa, SEMBRA affidare al RT responsabilità e compiti, ma a mio avviso è solo apparenza:
Il D. Lgs. 81, definisce in modo abbastanza chiaro le "mansioni" dei vari soggetti attori della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, RSPP, RLS, medico competente, preposto, lavoratori ...), e definisce le sanzioni a loro carico in caso di inadempienze.
Anche il D.Lgs 152, identifica i soggetti responsabili ((produttore del rifiuto (soggetto fisico o giuridico), , trasportatore (legale rappresentante o l'autista stesso), ...) e ne definisce le sanzioni a cui vanno incontro quando non ottemperano alle normative
Analogamente accade nella normativa ADR, (di cui persone più competenti di me hanno interloquito negli interventi precedenti).
Assurdo è poi riguarda le "verifiche iniziali e quinquennali" previste all'art. 13 del DM, da cui sono dispensati i legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di RT (a determinate condizioni ancora da stabilire): ci sono in Italia migliaia di soggetti (italiani o stranieri) che esercitano l'attività di trasportatori di rifiuti o di bonificatori di amianto che passano la maggior parte del loro tempo sul mezzo di trasporto o sul cantiere di bonifica, e che non hanno ne il tempo, ne probabilmente la voglia di mantenersi aggiornati sull'evoluzione delle normative e dei processi tecnologici, a cui è permesso di esercitare senza essere sottoposti a verifica e che sono responsabili senza poter essere sanzionati se non da quanto deriva dagli articoli del CC.
La mancanza (almeno per il momento) di sanzioni, a mio avviso inficia il significato della parola "responsabile" e relega noi RT alla mera funzione di soggetto di cui un gestore di rifiuti ha l'obbligo di dotarsi.
Il D. Lgs. 81, definisce in modo abbastanza chiaro le "mansioni" dei vari soggetti attori della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigenti, RSPP, RLS, medico competente, preposto, lavoratori ...), e definisce le sanzioni a loro carico in caso di inadempienze.
Anche il D.Lgs 152, identifica i soggetti responsabili ((produttore del rifiuto (soggetto fisico o giuridico), , trasportatore (legale rappresentante o l'autista stesso), ...) e ne definisce le sanzioni a cui vanno incontro quando non ottemperano alle normative
Analogamente accade nella normativa ADR, (di cui persone più competenti di me hanno interloquito negli interventi precedenti).
Assurdo è poi riguarda le "verifiche iniziali e quinquennali" previste all'art. 13 del DM, da cui sono dispensati i legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di RT (a determinate condizioni ancora da stabilire): ci sono in Italia migliaia di soggetti (italiani o stranieri) che esercitano l'attività di trasportatori di rifiuti o di bonificatori di amianto che passano la maggior parte del loro tempo sul mezzo di trasporto o sul cantiere di bonifica, e che non hanno ne il tempo, ne probabilmente la voglia di mantenersi aggiornati sull'evoluzione delle normative e dei processi tecnologici, a cui è permesso di esercitare senza essere sottoposti a verifica e che sono responsabili senza poter essere sanzionati se non da quanto deriva dagli articoli del CC.
La mancanza (almeno per il momento) di sanzioni, a mio avviso inficia il significato della parola "responsabile" e relega noi RT alla mera funzione di soggetto di cui un gestore di rifiuti ha l'obbligo di dotarsi.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Responsabilità RT
Salve a tutti
Mi unisco con alcune riflessioni personali
Come può un RT vigilare sulla corretta applicazione di procedure per aziende che hanno più sedi e che operano su vasti territori? Chi è responsabile del rifiuto il produttore o l'RT? Quale sarebbe il peso economico di un controllo sistematico su ogni fase della gestione dei rifiuti in un'azienda mediamente complessa?
Credo che siamo di fronte ad una delle tante norme scritte male e da chi non ha mai lavorato o se lo ha fatto non nel settore, è altro argomento ma vi invito a leggere l'articolo 22 del DM!
Con l'entrata in vigore del dlgs 81/08 molti incarichi professionali degli RSPP sono stati rivisti, forse è il caso di fare altrettanto, che ne pensate?
Antonio
Mi unisco con alcune riflessioni personali
Come può un RT vigilare sulla corretta applicazione di procedure per aziende che hanno più sedi e che operano su vasti territori? Chi è responsabile del rifiuto il produttore o l'RT? Quale sarebbe il peso economico di un controllo sistematico su ogni fase della gestione dei rifiuti in un'azienda mediamente complessa?
Credo che siamo di fronte ad una delle tante norme scritte male e da chi non ha mai lavorato o se lo ha fatto non nel settore, è altro argomento ma vi invito a leggere l'articolo 22 del DM!
Con l'entrata in vigore del dlgs 81/08 molti incarichi professionali degli RSPP sono stati rivisti, forse è il caso di fare altrettanto, che ne pensate?
Antonio
Antonio1005- Membro della community
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Non so perchè, visto non ho alcuna intenzione di poter mai fare il RT nel resto di vita che tengo, ma io su questo decreto mi ci sto quasi appassionando.
Sarà il mio spirito critico che mi ha dato dei segnali, non saprei, ma sta di fatto che oggi mi sono andata a riguardare gli artt. 255 e soprattutto 256 del 152, e mi sono innanzi tutto detta che laddove parla di "chiunque", in chiunque ci può uscire facile la correità di titolare + RT. E credo nessuno di noi possa ignorare ancora come mandi in estasi tanti PM il poter fare quanti più avvisi di reato possibile, in tema di rifiuti.
Dove c'è invece scritto solo "titolare", ok è facile: risponde solo il titolare, appunto, ma è praticamente roba di soli 2 commi sui 12 che compongono i due articoli.
Se posso dire la mia sensazione di oggi, a rilettura fatta sia del DM/regolamento che del 152 come da ultimo novellato, sento una orrenda puzza di bruciato. Speriamo che mi sbaglio...
Sarà il mio spirito critico che mi ha dato dei segnali, non saprei, ma sta di fatto che oggi mi sono andata a riguardare gli artt. 255 e soprattutto 256 del 152, e mi sono innanzi tutto detta che laddove parla di "chiunque", in chiunque ci può uscire facile la correità di titolare + RT. E credo nessuno di noi possa ignorare ancora come mandi in estasi tanti PM il poter fare quanti più avvisi di reato possibile, in tema di rifiuti.
Dove c'è invece scritto solo "titolare", ok è facile: risponde solo il titolare, appunto, ma è praticamente roba di soli 2 commi sui 12 che compongono i due articoli.
Se posso dire la mia sensazione di oggi, a rilettura fatta sia del DM/regolamento che del 152 come da ultimo novellato, sento una orrenda puzza di bruciato. Speriamo che mi sbaglio...
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Lo spero anch'io, Aurora.
Ma non e' un caso se ho aperto questa discussione.
Anche perche' gli articoli sul RT non sono una modifica apportata dal nuovo regolamento, bensi' LA modifica. Come hanno sempre sottolineato, con enfasi, i funzionari dell'Albo che negli ultimi due anni ne anticipavano i contenuti.
Ma non e' un caso se ho aperto questa discussione.
Anche perche' gli articoli sul RT non sono una modifica apportata dal nuovo regolamento, bensi' LA modifica. Come hanno sempre sottolineato, con enfasi, i funzionari dell'Albo che negli ultimi due anni ne anticipavano i contenuti.
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Aurora Brancia ha scritto:Non so perchè, visto non ho alcuna intenzione di poter mai fare il RT nel resto di vita che tengo, ma io su questo decreto mi ci sto quasi appassionando.
Sarà il mio spirito critico che mi ha dato dei segnali, non saprei, ma sta di fatto che oggi mi sono andata a riguardare gli artt. 255 e soprattutto 256 del 152, e mi sono innanzi tutto detta che laddove parla di "chiunque", in chiunque ci può uscire facile la correità di titolare + RT. E credo nessuno di noi possa ignorare ancora come mandi in estasi tanti PM il poter fare quanti più avvisi di reato possibile, in tema di rifiuti.
Dove c'è invece scritto solo "titolare", ok è facile: risponde solo il titolare, appunto, ma è praticamente roba di soli 2 commi sui 12 che compongono i due articoli.
Se posso dire la mia sensazione di oggi, a rilettura fatta sia del DM/regolamento che del 152 come da ultimo novellato, sento una orrenda puzza di bruciato. Speriamo che mi sbaglio...
Ma mia dolce Aurora, è già così.... per lo meno per gli impianti di trattamento dei rifiuti, altrimenti perchè io avrei già frequentato un certo numero di tribunali italiani (da imputato ovviamente)?
Per ora, che io sappia, ciò ancora non avveniva (o avveniva molto raramente) in materia di Albo ma soltanto perchè è più facile rivoltare come calzini gli impianti che stanno fermi mentre i camionisti si muovono.
In ogni caso, a tal riguardo e giusto per non farmi mancare niente, mi sono sparata un processo pure per un errore su di un FIR in uscita da un cantiere d'amianto.
Imputati il titolare e io RT come produttori.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Spero tu abbia un compenso adeguato.
é la mia più grande paura trovarmi all'interno di un tribunale da imputato per errori fatti da altri e con ho fatto in tempo a verificare solo nella mia Società si movimentano una 60 di fir al giorno circa 22.000 anno con annesse registrazione rcs gestione centri di raccolta ecc.
é la mia più grande paura trovarmi all'interno di un tribunale da imputato per errori fatti da altri e con ho fatto in tempo a verificare solo nella mia Società si movimentano una 60 di fir al giorno circa 22.000 anno con annesse registrazione rcs gestione centri di raccolta ecc.
rem77- Membro della community
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
rem77 ha scritto:Spero tu abbia un compenso adeguato.
é la mia più grande paura trovarmi all'interno di un tribunale da imputato per errori fatti da altri e con ho fatto in tempo a verificare solo nella mia Società si movimentano una 60 di fir al giorno circa 22.000 anno con annesse registrazione rcs gestione centri di raccolta ecc.
Quando l'azienda per cui lavoravo era attiva ce l'avevo.
Comunque per tua tranquillità sono stata sempre assolta (e pure i titolari) con formula piena, perchè alla fin fine abbiamo sempre lavorato correttamente e, abbastanza spesso, alcuni procedimenti penali vengono attivati per strane idee di PM desiderosi di gloria.
E, in ogni caso, altro che 60 fir al giorno che movimentavamo.....
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Per avere un'idea degli aspetti che il RT dovrebbe tenere sotto controllo basta dare un'occhiata alle prescrizioni standard contenute nei provvedimenti:
La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8 ) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.
14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
15) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.
16) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
17) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l’addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati preso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.
La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8 ) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all’art. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.
14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
15) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.
16) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
17) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l’addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati preso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Ma perché non chiedere al Comitato Nazionale di fare come il Governo e cioè mettere online una bozza di regolamentazione in modo che tutte/i possano fare le loro osservazioni ?
E, inoltre, perché non proporre, tramite le associazioni presenti nel Comitato, alcune idee in proposito ?
Oppure finirà come col SISTRI ... critiche ... critiche ... ma nessuna proposta in positivo ?
E, inoltre, perché non proporre, tramite le associazioni presenti nel Comitato, alcune idee in proposito ?
Oppure finirà come col SISTRI ... critiche ... critiche ... ma nessuna proposta in positivo ?
benassaisergio- Utente Attivo
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Admin ha scritto:Per avere un'idea degli aspetti che il RT dovrebbe tenere sotto controllo basta dare un'occhiata alle prescrizioni standard contenute nei provvedimenti:
Scusa se mi permetto Giò, hai fatto molto bene a postarlo però mi consentirai di pensare che tutto quel che sta scritto lì dovrebbe essere più che scontato per uno che fa il Responsabile tecnico? (diciamo pure il minimo sindacale)
E se un RT certe cose non le sa, per quale motivo non pianifica di darsi all'ippica?
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Sì, dovrebbe proprio saperlo.
Più volte nel corso di questa discussione, però, sono venuti fuori dubbi sui compiti del RT.
In realtà (almeno questo è il mio pensiero ed il motivo per cui ho aperto l'argomento) ci si può interrogare sulle sue responsabilità (leggi: imputabilità), ma i compiti sono abbastanza chiari.
Ho ritenuto opportuno precisarlo.
Ben vengano, naturalmente, ulteriori delibere dell'Albo, adottate ai sensi dell'art. 12, c. 3, che disciplino con ulteriore dettaglio i compiti del RT (la chiarezza non è mai troppa).
Ma la vera novità è che adesso in una norma c'è scritto che il RT è responsabile (risponde personalmente?) di tutto questo.
Più volte nel corso di questa discussione, però, sono venuti fuori dubbi sui compiti del RT.
In realtà (almeno questo è il mio pensiero ed il motivo per cui ho aperto l'argomento) ci si può interrogare sulle sue responsabilità (leggi: imputabilità), ma i compiti sono abbastanza chiari.
Ho ritenuto opportuno precisarlo.
Ben vengano, naturalmente, ulteriori delibere dell'Albo, adottate ai sensi dell'art. 12, c. 3, che disciplino con ulteriore dettaglio i compiti del RT (la chiarezza non è mai troppa).
Ma la vera novità è che adesso in una norma c'è scritto che il RT è responsabile (risponde personalmente?) di tutto questo.
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Admin ha scritto:Sì, dovrebbe proprio saperlo.
Più volte nel corso di questa discussione, però, sono venuti fuori dubbi sui compiti del RT.
In realtà (almeno questo è il mio pensiero ed il motivo per cui ho aperto l'argomento) ci si può interrogare sulle sue responsabilità (leggi: imputabilità), ma i compiti sono abbastanza chiari.
Ho ritenuto opportuno precisarlo.
Ben vengano, naturalmente, ulteriori delibere dell'Albo, adottate ai sensi dell'art. 12, c. 3, che disciplino con ulteriore dettaglio i compiti del RT (la chiarezza non è mai troppa).
Ma la vera novità è che adesso in una norma c'è scritto che il RT è responsabile (risponde personalmente?) di tutto questo.
Ora non riesco a rintracciare l'atto ma sono certissima che il RT (quanto meno per gli impianti) è responsabile, in solido con il legale rappresentante per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti.
Anzi sono abbastanza certa (mi sembra ci sia addirittura una Cassazione sull'argomento) che la responsabilità del RT può pure essere superiore a quella del Legale Rappresentante, dato che si tratta di un soggetto tecnicamente ed appositamente preparato per la gestione dei rifiuti, mentre il Rappresentante Legale può benissimo essere ignorante in materia (e infatti si avvale del responsabile tecnico).
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Imputabilità del Responsabile tecnico per l'Albo gestori ambientali
Sì, per il RT di impianto esiste anche una sentenza:
Cass. Pen. 32524 del 30.9.2002
Per il RT dell'Albo non sono a conoscenza di alcun precedente.
Cass. Pen. 32524 del 30.9.2002
Per il RT dell'Albo non sono a conoscenza di alcun precedente.
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