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RITIRO RIFIUTI DA SAN MARINO- ALLEGATO VII E FORMULARIO
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RITIRO RIFIUTI DA SAN MARINO- ALLEGATO VII E FORMULARIO
Buongiorno a tutti.
Avrei un quesito.
Un nostro cliente che ha sede a San Marino ci sta chiedendo di trasportare in Italia dei rifiuti non pericolosi destinati a recupero. Oltre all'accordo Italia-San Marino risultano stipulati accordi anche con l'Emilia Romagna, regione nella quale risiede la nostra società ed alcuni destinatari e le Marche, dove risiedono altri destinatari.
Il produttore emette l'allegato VII (da poco è stata posta in vigore una procedura on-line di emissione di questo documento dal parte dell'ufficio competente di San Marino con numerazione progressiva ed univoca).
Dovremmo essere a posto così.
In realtà c'è una contraddizione nella normativa italiana.
L'art. 188, comma 3, nel definire i termini entro i quali il detentore deve ricevere la quarta copia del formulario ai fini dell'esclusione della responsabilità, in caso di spedizione transfrontaliera parla di sei mesi dalla dati di conferimento al trasportatore.
L'art. 193, comma 7, afferma che il formulario e validamente sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche riguardo la tratta percorsa sul territorio nazionale. Per cui l'allegato 7 sostituisce validamente il formulario.
A causa di questo contrasto, che genera incertezza, si preferisce accompagnare l'allegato VII con il formulario, regolarmente vidimato.
Ora, il problema è proprio qui.
Il produttore, che risiede a San Marino, intende utilizzare i suoi formulari, identici a quelli italiani ma con vidimazione dell'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino.
Volendo mantenere la validità del formulario da accompagnare all'allegato VII, per le ragioni esposte, a nostro avviso la vidimazione di San Marino non è idonea a rendere valido il formulario per il territorio italiano.
Potrei avere vostri pareri in merito?
Grazie per le eventuali risposte
Avrei un quesito.
Un nostro cliente che ha sede a San Marino ci sta chiedendo di trasportare in Italia dei rifiuti non pericolosi destinati a recupero. Oltre all'accordo Italia-San Marino risultano stipulati accordi anche con l'Emilia Romagna, regione nella quale risiede la nostra società ed alcuni destinatari e le Marche, dove risiedono altri destinatari.
Il produttore emette l'allegato VII (da poco è stata posta in vigore una procedura on-line di emissione di questo documento dal parte dell'ufficio competente di San Marino con numerazione progressiva ed univoca).
Dovremmo essere a posto così.
In realtà c'è una contraddizione nella normativa italiana.
L'art. 188, comma 3, nel definire i termini entro i quali il detentore deve ricevere la quarta copia del formulario ai fini dell'esclusione della responsabilità, in caso di spedizione transfrontaliera parla di sei mesi dalla dati di conferimento al trasportatore.
L'art. 193, comma 7, afferma che il formulario e validamente sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, anche riguardo la tratta percorsa sul territorio nazionale. Per cui l'allegato 7 sostituisce validamente il formulario.
A causa di questo contrasto, che genera incertezza, si preferisce accompagnare l'allegato VII con il formulario, regolarmente vidimato.
Ora, il problema è proprio qui.
Il produttore, che risiede a San Marino, intende utilizzare i suoi formulari, identici a quelli italiani ma con vidimazione dell'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino.
Volendo mantenere la validità del formulario da accompagnare all'allegato VII, per le ragioni esposte, a nostro avviso la vidimazione di San Marino non è idonea a rendere valido il formulario per il territorio italiano.
Potrei avere vostri pareri in merito?
Grazie per le eventuali risposte
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