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CONSERVAZIONE REGISTRO C/S: IMPIANTO DI PRODUZIONE E SITO DI PRODUZIONE

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Messaggio  erika17 Mer Lug 16, 2014 9:42 pm

Buon giorno,
ripropongo la tematica della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti.
All''art, 190 del D,.Lgs 152/2006 viene indicato quanto segue " . I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Che differenza c'è e dove si può trovare la definizione di "impianto di produzione" e di " sito di produzione"?
Quando questa parte relativa alla tenuta dei registri e stata modificata, in quanto in precendenza veniva indicato che il registro doveve essere tenuto presso ogni impianto di produzione se non erro

Grazie
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Messaggio  erika17 Mer Lug 16, 2014 10:19 pm

La modifica è avvenuta con l'art 16 del D.Lgs 152/2006 , ma se non erro lo stesso D.Lgs non si applicava in quanto il sistri non era partito vero?
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Messaggio  isamonfroni Gio Lug 17, 2014 11:04 am

Il registro di carico e scarico dei rifiuti (e qualora uno fosse obbligato la chiavetta SISTRI) si devono tenere da sempre (fin dal DPR 915/82) presso il luogo in cui vengono prodotti i rifiuti, fatti salvi i casi i cui è consentito tenerli presso le associazioni di categoria.

L'entrata in vigore del Sistri o meno non ha la minima rilevanza su questa previsione relativa al luogo di detenzione del registro, infatti, come tutti qui stiamo cercando di spiegare da almeno 4 anni, il SISTRI non ha affatto modificato i criteri di gestione dei rifiuti, ma soltanto le modalità di esecuzione delle scritture ambientali obbligatorie


Per rispondere alla tua domanda circa la differenza tra impianto di produzione e sito di produzione prova a pensare ad una grande industria che si estende su di un'area di molti ettari e che per esempio svolga attività di costruzioni meccaniche pesanti.
In un'industria del genere esisteranno certamente:
* un reparto di tranciatura/formatura che produrrà determinate tipologie di rfiuti
* un reparto di zincatura/cromatura che produrrà altre tipologie di rifiuti
* un reparto di verniciatura che produrrà tipologie di rifiuti ancora diverse
* un reparto di montaggio/imballaggio/spedizione che a sua volta potrà produrre rifiuti ancora diversi

In industrie di questo tipo, dove solitamente si va in bici o in macchina tra un capannone e l'altro, ogni reparto ha una sua propria identità nei confronti della produzione di rifiuti e quindi sarebbe tenuto ad avere un proprio registro di carico/scarico relativo all'impianto di produzione , pur rimanendo tutti all'interno dello stesso "sito di produzione"
E ora, con il SISTRI e la sua limitazione alla produzione di rifiuti pericolosi probabilmente converrebbe pure separare le varie "unità operative" = impianti di produzione, posto che non tutte saranno obbligate al SISTRI.

Se invece la gestione di diversi registri ( 1 per ogni impianto di produzione) dovesse risultare troppo onerosa, magari perchè l'azienda è piccola, e perchè i singoli reparti producono poche tipologie di rifiuto o addirittura tipologie di rifiuto simili, allora la legge consente di tenere un unico registro presso il "sito di produzione" = unità locale, ovvero presso gli uffici dell'intero stabilimento.

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Messaggio  erika17 Gio Lug 17, 2014 9:54 pm

Ciao, allora la differenza tra sito ed impianto era quella che immaginavo, ma comunque non esistono nelle definizioni delle varie leggi.

Chiedevo questo in quanto so ad esempio, che in alcune zone è possibile tenere i registri non nel luogo di produzione ( nella fattispecie impianto di depurazione) perchè non presidiato. Viene quindi tenuto presso un impianto di depurazione più grande che è presidiato nel normale orario di lavoro.
Volevo quindi capire se c'era qualche riferimento di legge in proposito.

Per il SISTRI invece è permesso tenere la chiavetta in un luogo diverso da quello di produzione , se comunicato , a patto che la chiavetta sia resa disponibile agli organi competenti
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