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Lr Campania 9 dicembre 2013, n. 20
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Disciplina regionale :: Campania
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Lr Campania 9 dicembre 2013, n. 20
Regione Campania
Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20
(Bur 9 dicembre 2013 n. n. 70)
Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti
Articolo 1
Finalità e principi
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo, nel rispetto delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle competenze assegnate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale e sanitaria, anche con l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale degli stessi su aree pubbliche e private.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dall'Assessorato regionale all'ambiente che si avvale a tal fine di un nucleo di supporto composto da un rappresentante governativo, previa intesa con le Amministrazioni statali competenti, da rappresentanti del Dipartimento regionale salute e risorse naturali, della protezione civile regionale, delle Province, dei Comuni, del presidente, o suo delegato, della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco, delle parti sociali e di associazioni e comitati attivi sui temi ambientali. La partecipazione al predetto gruppo di lavoro non dà luogo ad alcun compenso, emolumento o indennità e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2
Definizioni
1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi, effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.
Articolo 3
Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo è istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.
2. I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'Albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i Comuni, nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.
7. Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende sanitarie locali (Asl) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il Comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria.
9. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
10. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del Comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di Autorità sanitaria locale.
Articolo 4
Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti
1. I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti e puniti dagli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi da contributi e finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania o di enti strumentali e di società partecipate della stessa e, se già ottenuti, è disposta la decadenza o la revoca dei medesimi.
2. Nel caso di condanna in primo grado per gli stessi reati, i contributi e i finanziamenti sono sospesi fino alla decisione definitiva.
3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 si estendono alle società, alle cooperative e ai consorzi per le condanne riportate, per i reati di cui al comma 1, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai procuratori speciali e dai direttori tecnici.
4. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.
Articolo 5
Disposizioni in materia edilizia
1. Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e denuncia di inizio attività (Dia), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
2. Gli Enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.
3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.
5. Contestualmente l'organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), per l'impresa.
Articolo 6
Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti
1. I Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti solidi urbani o assimilati temporaneamente consentite ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 o degli altri provvedimenti adottati nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.
2. Il modello di scheda di rilevazione dal quale si desume la proprietà pregressa ed attuale del sito, nonché le modalità e la tempistica per l'invio è definito con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il censimento è finalizzato all'attivazione da parte dell'amministrazione regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano regionale di bonifica.
Articolo 7
Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto –Rca
1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto.
2. I Comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti.
3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata.
4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione.
5. Possono, previa istanza, ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i Comuni che:
a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale;
b) hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Asl territorialmente competente .
6. I criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinati con successivo disciplinare da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 8
Attività di sorveglianza ambientale
1. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), trasferite agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti e impegnate nel ciclo integrato dei rifiuti, nonché i lavoratori provenienti dalle società regionali operanti nel campo dell'ambiente in linea con quanto stabilito nell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 — 2014 della Regione Campania — legge finanziaria regionale 2012), in conformità con i piani industriali delle società, possono essere utilmente impiegate anche per l'assolvimento di compiti di vigilanza ambientale e di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti.
2. La Regione promuove, inoltre, intese con le Forze dell'ordine dirette allo sviluppo di programmi di attività di controllo ambientale del territorio che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative, tra cui l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto.
3. La Regione incentiva, altresì, anche mediante erogazione di contributi, attività di sorveglianza sussidiaria da parte di associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio.
4. I contributi regionali per le attività di sorveglianza sussidiaria previsti nel comma 3, svolte in forma volontaria e non retribuita, sono commisurati ai risultati ottenuti da valutare sulla base di parametri fissati da apposito protocollo tecnico emanato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma previsto nell'articolo 1, comma 3.
Articolo 9
Risorse finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge si fa fronte, in sede di prima applicazione, con le risorse di cui alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, del bilancio 2013 destinate al finanziamento di misure a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, come disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), nel limite massimo di euro 5.000.000,00.
Articolo 10
Limitazioni per industrie insalubri
1. Nelle aree vaste individuate dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania è vietato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe così come definite dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie), fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20
(Bur 9 dicembre 2013 n. n. 70)
Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti
Articolo 1
Finalità e principi
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo, nel rispetto delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle competenze assegnate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale e sanitaria, anche con l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale degli stessi su aree pubbliche e private.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dall'Assessorato regionale all'ambiente che si avvale a tal fine di un nucleo di supporto composto da un rappresentante governativo, previa intesa con le Amministrazioni statali competenti, da rappresentanti del Dipartimento regionale salute e risorse naturali, della protezione civile regionale, delle Province, dei Comuni, del presidente, o suo delegato, della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco, delle parti sociali e di associazioni e comitati attivi sui temi ambientali. La partecipazione al predetto gruppo di lavoro non dà luogo ad alcun compenso, emolumento o indennità e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2
Definizioni
1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi, effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.
Articolo 3
Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo è istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.
2. I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'Albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i Comuni, nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.
7. Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende sanitarie locali (Asl) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il Comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria.
9. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
10. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del Comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di Autorità sanitaria locale.
Articolo 4
Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti
1. I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti e puniti dagli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi da contributi e finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania o di enti strumentali e di società partecipate della stessa e, se già ottenuti, è disposta la decadenza o la revoca dei medesimi.
2. Nel caso di condanna in primo grado per gli stessi reati, i contributi e i finanziamenti sono sospesi fino alla decisione definitiva.
3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 si estendono alle società, alle cooperative e ai consorzi per le condanne riportate, per i reati di cui al comma 1, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai procuratori speciali e dai direttori tecnici.
4. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato di reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.
Articolo 5
Disposizioni in materia edilizia
1. Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e denuncia di inizio attività (Dia), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
2. Gli Enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione prevista nel comma 1 ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.
3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
4. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.
5. Contestualmente l'organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga comunicazione è effettuata, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), per l'impresa.
Articolo 6
Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti
1. I Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti solidi urbani o assimilati temporaneamente consentite ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 o degli altri provvedimenti adottati nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.
2. Il modello di scheda di rilevazione dal quale si desume la proprietà pregressa ed attuale del sito, nonché le modalità e la tempistica per l'invio è definito con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il censimento è finalizzato all'attivazione da parte dell'amministrazione regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano regionale di bonifica.
Articolo 7
Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto –Rca
1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione, e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto.
2. I Comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti.
3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata.
4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione.
5. Possono, previa istanza, ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i Comuni che:
a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale;
b) hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'Asl territorialmente competente .
6. I criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinati con successivo disciplinare da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 8
Attività di sorveglianza ambientale
1. Le unità di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania), trasferite agli affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti e impegnate nel ciclo integrato dei rifiuti, nonché i lavoratori provenienti dalle società regionali operanti nel campo dell'ambiente in linea con quanto stabilito nell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 — 2014 della Regione Campania — legge finanziaria regionale 2012), in conformità con i piani industriali delle società, possono essere utilmente impiegate anche per l'assolvimento di compiti di vigilanza ambientale e di prevenzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti.
2. La Regione promuove, inoltre, intese con le Forze dell'ordine dirette allo sviluppo di programmi di attività di controllo ambientale del territorio che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative, tra cui l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto.
3. La Regione incentiva, altresì, anche mediante erogazione di contributi, attività di sorveglianza sussidiaria da parte di associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio.
4. I contributi regionali per le attività di sorveglianza sussidiaria previsti nel comma 3, svolte in forma volontaria e non retribuita, sono commisurati ai risultati ottenuti da valutare sulla base di parametri fissati da apposito protocollo tecnico emanato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma previsto nell'articolo 1, comma 3.
Articolo 9
Risorse finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge si fa fronte, in sede di prima applicazione, con le risorse di cui alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, del bilancio 2013 destinate al finanziamento di misure a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, come disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), nel limite massimo di euro 5.000.000,00.
Articolo 10
Limitazioni per industrie insalubri
1. Nelle aree vaste individuate dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania è vietato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe così come definite dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie), fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
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