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Messaggio  Liberato Gio Feb 20, 2014 12:57 pm

Ciao a tutti,

prima di tutto mi presento.
Mi chiamo Liberato, di formazione Ingegnere Meccanico e responsabile della Qualità.
Da qualche tempo seguo la gestione dei rifiuti per l'azienda in cui lavoro e devo ammettere che sto trovando molte difficoltà nella corretta interpretazione di tutto ciò che le varie norme prevedono.
Per fortuna esiste questo forum che mi ha già aiutato a chiarire alcuni dubbi.

Veniamo al punto.
Sto valutando se è il caso di far valutare ad un laboratorio esterno accreditato tutti i rifiuti che io ritengo pericolosi sulla base di una prima analisi interna fatta con le schede di sicurezza.
Da questa analisi mi aspetto un campionamento, un codice CER (sulla base del nostro ciclo produttivo) e degli indici di pericolosità. E' corretto?
Nella mia analisi, per ogni sostanza, vorrei caratterizzare sia la sostanza in sé sia il contenitore che andrei a smaltire vuoto o con tracce della sostanza stessa. Esagero?
Il punto è che per alcune sostanze (per esempio dei grassi) la scheda di sicurezza mi dice che "Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti." Mi posso "fidare" o è precauzionalmente meglio fare comunque delle nuove analisi presso un laboratorio accreditato, poiché rispondo io come produttore del rifiuto di un eventuale erronea classificazione CER?
Per ciò che riguarda l'indicazione delle H di pericolo, dalle schede di sicurezza trovo, per esempio, R36 - Irritante per gli occhi. E' questo sufficiente per indicare H4 sia per la sostanza che per il suo contenitore sporco della sostanza stessa?

Grazie e scusate per la probabile banalità delle domande.

Liberato
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Feb 20, 2014 1:37 pm

Liberato ha scritto:Ciao a tutti,

prima di tutto mi presento.
Mi chiamo Liberato, di formazione Ingegnere Meccanico e responsabile della Qualità.
Da qualche tempo seguo la gestione dei rifiuti per l'azienda in cui lavoro e devo ammettere che sto trovando molte difficoltà nella corretta interpretazione di tutto ciò che le varie norme prevedono.
Per fortuna esiste questo forum che mi ha già aiutato a chiarire alcuni dubbi.

Veniamo al punto.
Sto valutando se è il caso di far valutare ad un laboratorio esterno accreditato tutti i rifiuti che io ritengo pericolosi sulla base di una prima analisi interna fatta con le schede di sicurezza.
Da questa analisi mi aspetto un campionamento, un codice CER (sulla base del nostro ciclo produttivo) e degli indici di pericolosità. E' corretto?
Nella mia analisi, per ogni sostanza, vorrei caratterizzare sia la sostanza in sé sia il contenitore che andrei a smaltire vuoto o con tracce della sostanza stessa. Esagero?
Il punto è che per alcune sostanze (per esempio dei grassi) la scheda di sicurezza mi dice che "Questo prodotto non è classificato come pericoloso in base alla Direttiva 1999/45/CE e suoi emendamenti." Mi posso "fidare" o è precauzionalmente meglio fare comunque delle nuove analisi presso un laboratorio accreditato, poiché rispondo io come produttore del rifiuto di un eventuale erronea classificazione CER?
Per ciò che riguarda l'indicazione delle H di pericolo, dalle schede di sicurezza trovo, per esempio, R36 - Irritante per gli occhi. E' questo sufficiente per indicare H4 sia per la sostanza che per il suo contenitore sporco della sostanza stessa?

Grazie e scusate per la probabile banalità delle domande.

Liberato

Innanzi tutto, ben venuto nel forum, poi domandare non è (quasi) mai banale, ma veniamo al punto:
è difficile rispondere alla tua domanda, in quanto le notizie che ci fornisci sono un po' "scarne", comunque, in linea di massima:

Far valutare i propri rifiuti ad un laboratorio accreditato, è in alcuni casi una buona pratica , in altri un obbligo di legge. Ottima l'intenzione di far "campionare" i rifiuti a personale del laboratorio: ovviamente il campionamento deve essere eseguito ai sensi delle norme vigenti.
La classificazione del rifiuto te la fornisce il laboratorio, sulla base dei parametri analitici verificati (attenzione a non scordarne qualcuno);  l'attribuzione delle classi di pericolo e  dei codici cer , sono SEMPRE responsabilità del produttore/detentore, che le identifica sulla base di tutta la documentazione in suo possesso (schede tecniche, analisi, schede sicurezza, ecc) e della conoscenza del ciclo produttivo che ha originato lo stesso. Auspicabile consultare consulenti ambientali "preparati" ( e su questo forum ce ne sono parecchi) quando si pensa che la propria preparazione in merito possa essere carente.

Non dimentichiamo poi, che la scheda tecnica/di sicurezza è relativa alla "materia prima nuova" (es. i grassi) e non ai suoi residui, che possono essere stati contaminati durante il loro ciclo di utilizzo.
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Messaggio  Liberato Gio Feb 20, 2014 1:48 pm

Ti ringrazio per la veloce e completa risposta.

In effetti pensavo che un laboratorio esterno, dopo aver supervisionato e campionato potesse attribuire correttamente CER e classe di pericolo.
Rifletto un po' su ciò che mi hai scritto e vedo di capire con la direzione come muoverci.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Feb 20, 2014 5:01 pm

quotando quando già chiarito da crocidolite, aggiungerei il mio suggerimento standard in casi simili: andare a rileggere in maniera critico-analitica quando previsto dl punto 3 dell'AllegatoD degli Allegati alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 per l'assegnazione del CER
Potrebbe darsi che, attribuendo tu come produttore il codice corretto desunto dalla procedura prevista dalla normativa, alcuni rifiuti siano univocamente pericolosi oppure univocamente non pericolosi. In quel caso, le analisi sono non solo superflue ma possono addirittura ingenerare dei confondimenti specie se ci si dimentica qualcuno dei fattori che possono condizionare o meno la pericolosità.
La questione delle sommatorie dei componenti del rifiuto per classe di rischio omogenea, infatti, non è sempre chiara a tutti.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Liberato Gio Feb 20, 2014 5:23 pm

Aurora Brancia ha scritto:quotando quando già chiarito da crocidolite, aggiungerei il mio suggerimento standard in casi simili: andare a rileggere in maniera critico-analitica quando previsto dl punto 3 dell'AllegatoD degli Allegati alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 per l'assegnazione del CER
Potrebbe darsi che, attribuendo tu come produttore il codice corretto desunto dalla procedura prevista dalla normativa, alcuni rifiuti siano univocamente pericolosi oppure univocamente non pericolosi. In quel caso, le analisi sono non solo superflue ma possono addirittura ingenerare dei confondimenti specie se ci si dimentica qualcuno dei fattori che possono condizionare o meno la pericolosità.
La questione delle sommatorie dei componenti del rifiuto per classe di rischio omogenea, infatti, non è sempre chiara a tutti.

Ciò che dici è sicuramente corretto ed in effetti in questo periodo mi sono sempre mosso così, tenendo come riferimento il punto ce hai citato.
Ora però mi rendo conto di avere dei dubbi in particolare su due aspetti:
1. se è corretto attribuire al 15 01 10* i contenitori che hanno contenuto sostanze pericolose e sostanzialmente (almeno alla vista) puliti
2. attribuire la corretta classe di pericolo ai 15 01 10* che forse potrebbe variare rispetto alla sostanza contenuta a causa delle modeste quantità

Purtroppo hai ragione nel dire che la sommatoria può non essere di facile interpretazione. Io penso di averla compresa, ma la maggiore difficoltà (o necessità di tempo) risiede nel fatto di dover andare a valutare tutti gli addendi, per ogni sostanza pericolosa andando a spulciare le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE nonché la ELINCS.

Sinceramente, considerando una possibilità di errore da parte mia, poiché non faccio abitualmente questo tipo di valutazioni, credo sia meglio lasciarle fare a qualcuno più competente di me.

Diciamo poi che capisco solo parzialmente il fatto che la normativa dia al produttore l'onere della completa e corretta attribuzione del rifiuto, dal momento che spesso (credo) queste competenze (almeno da un punto di vista più analitico) risiedono per lo più dal lato dello smaltitore. Io ritengo che produttore e smaltitore dovrebbero rispondere in solido della corretta attribuzione del codice CER e delle relative classi di pericolo.
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Messaggio  isamonfroni Gio Feb 20, 2014 6:25 pm

Liberato ha scritto:
Diciamo poi che capisco solo parzialmente il fatto che la normativa dia al produttore l'onere della completa e corretta attribuzione del rifiuto, dal momento che spesso (credo) queste competenze (almeno da un punto di vista più analitico) risiedono per lo più dal lato dello smaltitore. Io ritengo che produttore e smaltitore dovrebbero rispondere in solido della corretta attribuzione del codice CER e delle relative classi di pericolo.

Premesso che prima di tutto ti faccio i miei complimenti per l'attenzione (rara) con la quale affronti il problema, non sono molto d'accordo con la tua opinione, che, comunque, in quanto opinione è pienamente legittima.

Il produttore del rifiuto conosce (o dovrebbe conoscere) il proprio ciclo produttivo, il produttore conosce (o dovrebbe conoscere) le materie prime che utilizza ed è (o dovrebbe essere) pienamente informato sulla loro maggiore o minore pericolosità.
Quindi, chi meglio del produttore dovrebbe procedere con la classificazione?
E' ovvio che non tutti i produttori possiedono le competenze tecniche per procedere con la corretta classificazione del rifiuto, però la norma attribuisce loro la responsabilità e l'onere di farlo. Non dice da nessuna parte che non si possono avvalere di consulenti esperti e di laboratori analitici accreditati (anzi...).

L'impianto di trattamento/smaltimento dovrebbe possedere al suo interno le giuste competenze tecniche per effettuare nel miglior modo possibile il trattamento sul rifiuto che gli arriva e che deve essere correttamente caratterizzato dal produttore.
Chiedere allo smaltitore di prendere attivamente parte alla caratterizzazione del rifiuto significherebbe spalancare la strada alla prassi scorretta e illecita che già oggi appesta una buona fetta della filiera gestionale dei rifiuti.
Ovvero si assisterebbe al moltiplicarsi di attribuzioni di CER di comodo (quelli che lo smaltitore ha in autorizzazione, a prescindere dal fatto che siano corretti oppure no).

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Messaggio  Liberato Ven Feb 21, 2014 10:03 am

Ciò che scrivi è assolutamente valido in "un mondo perfetto".

Peccato che non tutte le aziende, specialmente in questo periodo, hanno la fortuna che ho io di potersi avvalere di un piccolo budget per questo tipo di attività.
Pensa all'onere economico che grava (o graverebbe) su piccole attività imprenditoriali che magari (come spesso accade) hanno al loro interno pochissimi dipendente (due o tre?) e bilanci con utili scarsissimi o peggio in perdita.
Purtroppo va a finire (almeno penso) che ognuno fa in qualche modo o peggio non fa nulla, pensando fatalisticamente che "se ne parlerà il giorno che mi beccano"...

Hai ragione nel dire che lo smaltitore potrebbe avere i suoi interessi a classificare i rifiuti come gli fa comodo, ma penso che se fosse a norma di legge chiamato a rispondere in solido con il produttore della classificazione stessa, forse starebbe più attento a classificare i rifiuti nel modo giusto. Forse però anche questo rientra nell'idea di "un mondo perfetto", ben lontano dall'Italia del 2014.

ps: scusate se il thread è finito off topic. Smile
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Messaggio  cinzia gatto Sab Mar 01, 2014 7:00 pm

Pensate che io devo classificare e sono solo un'impiegata.
Ciao Cinzia
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