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TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
+3
Supremoanziano
ceresio18
erika17
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Buon giorno
L’Azienda per cui lavoro ha effettuato il rinnovo dell’iscrizione al trasporto in conto proprio (art. 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006).
Nella pratica sono state indicate soltanto le tipologie di rifiuti non pericolosi e le targhe dei due mezzi adibiti al trasporto dei citati CER.
Specifico che tutti i trasporti sono eseguiti da un luogo dove si compie l’attività di manutenzione all’unità locale principale dell’Azienda.
Se non erro in base all’art. 266 del D.lgs 152/2006 i materiali che vengono generati dall’attività di manutenzione diventano rifiuti solo nel momento in cui arrivano presso l’unità locale del manutentore che in questo caso è l’Azienda stessa. Per cui non risulterebbe necessario nemmeno il formulari ecc…
Per quanto riguarda il SISTRI, nella circolare n. 1 per l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n, 101 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al punto 3, viene specificato che “dalla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività anche per gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006….”
Per rifiuti si intendono sempre i rifiuti speciali pericolosi per cui il SISTRI è obbligatorio, se non ho capito male.
Alla luce di quanto sopra, con l’iscrizione attuale all’Albo nazionale gestori ambientali ( in cui sono indicati soltanto i CER dei rifiuti non pericolosi) , l’Azienda credo non debba iscriversi al SISTRI in quanto non effettua trasporto e per questo non sono indicati, di rifiuti speciali pericolosi. Oppure solo per il semplice motivo che è iscritta ai sensi dell’art 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006 deve iscriversi ?
In caso di iscrizione al SISTRI, questo comporta, anche per il conto proprio effettuato dal luogo della manutenzione all’unità locale principale , l’installazione della black box?
Dal manuale operativo del 07/08/2014 al punto 4.4.3 B pare che il trasporto non venga effettuato con l’installazione della black box sui mezzi adibiti alla ns. tipologia di trasporto.
L’Azienda per cui lavoro ha effettuato il rinnovo dell’iscrizione al trasporto in conto proprio (art. 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006).
Nella pratica sono state indicate soltanto le tipologie di rifiuti non pericolosi e le targhe dei due mezzi adibiti al trasporto dei citati CER.
Specifico che tutti i trasporti sono eseguiti da un luogo dove si compie l’attività di manutenzione all’unità locale principale dell’Azienda.
Se non erro in base all’art. 266 del D.lgs 152/2006 i materiali che vengono generati dall’attività di manutenzione diventano rifiuti solo nel momento in cui arrivano presso l’unità locale del manutentore che in questo caso è l’Azienda stessa. Per cui non risulterebbe necessario nemmeno il formulari ecc…
Per quanto riguarda il SISTRI, nella circolare n. 1 per l’applicazione dell’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n, 101 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al punto 3, viene specificato che “dalla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività anche per gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006….”
Per rifiuti si intendono sempre i rifiuti speciali pericolosi per cui il SISTRI è obbligatorio, se non ho capito male.
Alla luce di quanto sopra, con l’iscrizione attuale all’Albo nazionale gestori ambientali ( in cui sono indicati soltanto i CER dei rifiuti non pericolosi) , l’Azienda credo non debba iscriversi al SISTRI in quanto non effettua trasporto e per questo non sono indicati, di rifiuti speciali pericolosi. Oppure solo per il semplice motivo che è iscritta ai sensi dell’art 212 c. 8 del D.Lgs 152/2006 deve iscriversi ?
In caso di iscrizione al SISTRI, questo comporta, anche per il conto proprio effettuato dal luogo della manutenzione all’unità locale principale , l’installazione della black box?
Dal manuale operativo del 07/08/2014 al punto 4.4.3 B pare che il trasporto non venga effettuato con l’installazione della black box sui mezzi adibiti alla ns. tipologia di trasporto.
erika17- Membro della community
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Ciao Erika,
se trasportate solo non pericolosi, niente SISTRI.
per la questione formulario SI /formulario NO.....beh è una questione ampiamente dibattuta e tuttora senza risposta....
trovi discussioni in merito nel forum ed in rete.
C'è chi dice che non serva il FIR perchè se in una fase di raccolta e quindi non si configura il trasporto di rifiuti, c'è chi (come la provincia di Vicenza) consiglia di utilizzare comunque il FIR, mettendo nelle note che stai facendo un trasporto ai sensi dell'art. 266.
Solita cosa all'italiana.....
se trasportate solo non pericolosi, niente SISTRI.
per la questione formulario SI /formulario NO.....beh è una questione ampiamente dibattuta e tuttora senza risposta....
trovi discussioni in merito nel forum ed in rete.
C'è chi dice che non serva il FIR perchè se in una fase di raccolta e quindi non si configura il trasporto di rifiuti, c'è chi (come la provincia di Vicenza) consiglia di utilizzare comunque il FIR, mettendo nelle note che stai facendo un trasporto ai sensi dell'art. 266.
Solita cosa all'italiana.....
ceresio18- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Quoto ceresio.
Se poi la provincia di Vicenza si spinge a dire cose che non stanno nè in cielo nè in terra, siamo proprio messi male...
Se poi la provincia di Vicenza si spinge a dire cose che non stanno nè in cielo nè in terra, siamo proprio messi male...
Supremoanziano- Utente Attivo
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Località : Casa di riposo
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
semi OT
ma la Provincia di Vicenza richiede in tal senso anche l'autorizzazione della Sede come impianto
per gestione rifiuti conto terzi? e cosa scrivono nel campo " autorizzazione" del destinatario?
ma la Provincia di Vicenza richiede in tal senso anche l'autorizzazione della Sede come impianto
per gestione rifiuti conto terzi? e cosa scrivono nel campo " autorizzazione" del destinatario?
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Infatti.
Dato che la legge mi obbliga a compilare il FIR in ogni sua parte, qualcuno mi spiegherà cosa scrivo nello spazio dedicato al numero di autorizzazione nell'area del Destinatario.
Dato che la legge mi obbliga a compilare il FIR in ogni sua parte, qualcuno mi spiegherà cosa scrivo nello spazio dedicato al numero di autorizzazione nell'area del Destinatario.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Ma se invece ho bisogno di fare un trasporto sempre dal luogo della manutenzione all'unità locale principale, di un rifiuto speciale pericoloso , tipo olio esausto, faccio quindi integrazione per l'iscrizione all'albo, indicando anche quella tipologia di rifiuto e le targhe dei mezzi che possono trasportarlo e poi quindi devo iscrivermi al Sistri e partire al 3 marzo.
Questo significa che dovrò installare la black box anche per un trasporto del genere?
Ovvero anche se non porto il mio riifuto dal luogo di manutenzione allo smaltimento...
Nella unità locale principale faccio il deposito temporaneo.
Per il formulari anche a me è stato suggerito di farlo indicando nelle annotazione che è un trasporto in conto proprio per attività di manutenzione e deposito temporaneo, però a questo punto come ns unità locale destinataria non posso indicare una autorizzazione in quanto per il deposito temporaneo non ci sono autorizzazioni
Questo significa che dovrò installare la black box anche per un trasporto del genere?
Ovvero anche se non porto il mio riifuto dal luogo di manutenzione allo smaltimento...
Nella unità locale principale faccio il deposito temporaneo.
Per il formulari anche a me è stato suggerito di farlo indicando nelle annotazione che è un trasporto in conto proprio per attività di manutenzione e deposito temporaneo, però a questo punto come ns unità locale destinataria non posso indicare una autorizzazione in quanto per il deposito temporaneo non ci sono autorizzazioni
erika17- Membro della community
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Data d'iscrizione : 11.01.14
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Lo vogliamo eliminare questo benedetto/maledetto comma 4 dell' art. 266 o lo volgliamo applicare questo benedetto/maledetto comma 4 dell' art. 266?
Se c'è la CERTEZZA che stiamo facendo un intervento di manutenzione (ritengo che un contratto in tal senso lo possa supportare) sono fermamente convinto che debba essere applicato esattamente con "lo spirito deol legislatore" (questo oramai scordato principio).
C'è, su questo argomento, un importante contributo del Dott. Maurizio Santolici che, per quanto (giustamente) Talebanambientalista (lui le leggi le applica, non le discute) ritiene che il FIR, in questo caso non debba essere emesso, se il trasporto avviene dal cantiere alla sede dell'impresa (luogo fittizio di origine del rifiuto per fictio juris).
La Provincia di Vicenza, a mio avviso, ha preso questa linea sollecitata dalle Associazioni di categoria che, il quella zona, vogliono essere "più realisti del re".
Finchè il manutentore gira nel territorio di quella provinca, gli potrà andare tutto bene; mi piacerebbe sapere se, invece, acquisisse un contratto di manutenzione per una azienda con unità locale a Venezia e ritorna col FIR senza aver compilato la parte relativa all'autorizzazione del destinatario e viene fermato dalla "nostra" polizia...
Se c'è la CERTEZZA che stiamo facendo un intervento di manutenzione (ritengo che un contratto in tal senso lo possa supportare) sono fermamente convinto che debba essere applicato esattamente con "lo spirito deol legislatore" (questo oramai scordato principio).
C'è, su questo argomento, un importante contributo del Dott. Maurizio Santolici che, per quanto (giustamente) Talebanambientalista (lui le leggi le applica, non le discute) ritiene che il FIR, in questo caso non debba essere emesso, se il trasporto avviene dal cantiere alla sede dell'impresa (luogo fittizio di origine del rifiuto per fictio juris).
La Provincia di Vicenza, a mio avviso, ha preso questa linea sollecitata dalle Associazioni di categoria che, il quella zona, vogliono essere "più realisti del re".
Finchè il manutentore gira nel territorio di quella provinca, gli potrà andare tutto bene; mi piacerebbe sapere se, invece, acquisisse un contratto di manutenzione per una azienda con unità locale a Venezia e ritorna col FIR senza aver compilato la parte relativa all'autorizzazione del destinatario e viene fermato dalla "nostra" polizia...
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Età : 69
Località : veneto
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Ma cmq in caso di trasporto in conto proprio di speciali pericolosi dal luogo di manutenzione all'unità locale in cui si effettua il deposito temporaneo, bisogna iscriversi al SISTRI e partire al 3 marzo?
Nel caso di iscrizione verrà quindi installata balck box da usarsi anche per quel tipo di trasporto?
Nel caso di iscrizione verrà quindi installata balck box da usarsi anche per quel tipo di trasporto?
erika17- Membro della community
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Data d'iscrizione : 11.01.14
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Ciao, la risposta è che si, ti devi iscrivere al SISTRI.
La circolare "esplicativa" del 1 ottobre 2013 ti dice che se trasporti i tuoi rifiuti non sei trasportatore professionale (e quindi non dovresti partire mai dato che il SISTRI si applica ai trasportatori professionali.....)
la direttiva europea dice invece che anche se trasporti i tuoi rifiuti sei trasportatore professionale.... e quindi secondo la legge 125 del 30.10.2013 avresti già dovuto partire dal 1 ottobre....
Essendo in Italia le cose non possono essere chiare....e quindi penso che nessuno mai ti sanzionerà per non essere partito al primo ottobre....ma dovrai partire dal 3 marzo 2014...
a meno di ulteriori proroghe dell'ultimo momento.....
La circolare "esplicativa" del 1 ottobre 2013 ti dice che se trasporti i tuoi rifiuti non sei trasportatore professionale (e quindi non dovresti partire mai dato che il SISTRI si applica ai trasportatori professionali.....)
la direttiva europea dice invece che anche se trasporti i tuoi rifiuti sei trasportatore professionale.... e quindi secondo la legge 125 del 30.10.2013 avresti già dovuto partire dal 1 ottobre....
Essendo in Italia le cose non possono essere chiare....e quindi penso che nessuno mai ti sanzionerà per non essere partito al primo ottobre....ma dovrai partire dal 3 marzo 2014...
a meno di ulteriori proroghe dell'ultimo momento.....
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Ciao,
veramente nella circolare esplicativa è indicato quanto segue:
"Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le
seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i
rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212,
comma 8, del d.lgs. n.152/2006;"
Ho sentito però l'Albo nazionale gestori ambientali, e mi hanno riferito che in caso di trasporto in conto proprio dal luogo di manutenzione all'unità locale dell'Azienda non è necessaria iscrizione al SISTRI, in quanto non soggetto ad utilizzo di balck box come indicato anche nel manuale
"4.4.3. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione
I rifiuti provenienti dall’attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto
che svolge tale attività. A seconda dei casi si distinguono le seguenti procedure:
Trasporto dei rifiuti pericolosi dal luogo di produzione alla sede legale o all’unità locale del manutentore
B. Rifiuti pericolosi
Compilazione Scheda SISTRI in bianco
Nel caso di rifiuti pericolosi il trasporto deve essere accompagnato per ogni tipologia di rifiuto pericoloso e per ciascun luogo di effettiva produzione da una Scheda SISTRI in bianco scaricata accedendo all’area autenticata del sistema SISTRI; tale scheda deve essere compilata manualmente in ogni sua parte e firmata dal conducente.
Registrazione di carico
Al momento del deposito dei rifiuti pericolosi presso la sede dell’impresa viene effettuata, entro 10 giorni, e comunque prima della loro movimentazione, una registrazione di carico selezionando la apposita causale (“Rifiuto fuori sito - manutenzione”, “Rifiuto fuori sito - manutenzione delle reti” o “Rifiuto fuori sito - specificare l’attività nel
campo annotazioni se diversa da quelle in elenco”) e riportando le informazioni quantitative e qualitative del rifiuto e l’identificativo della scheda in bianco che ha accompagnato il trasporto nel campo Annotazioni.
La Scheda in bianco non deve essere riconciliata in quanto non si configura il trasporto
veramente nella circolare esplicativa è indicato quanto segue:
"Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le
seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i
rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212,
comma 8, del d.lgs. n.152/2006;"
Ho sentito però l'Albo nazionale gestori ambientali, e mi hanno riferito che in caso di trasporto in conto proprio dal luogo di manutenzione all'unità locale dell'Azienda non è necessaria iscrizione al SISTRI, in quanto non soggetto ad utilizzo di balck box come indicato anche nel manuale
"4.4.3. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione
I rifiuti provenienti dall’attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto
che svolge tale attività. A seconda dei casi si distinguono le seguenti procedure:
Trasporto dei rifiuti pericolosi dal luogo di produzione alla sede legale o all’unità locale del manutentore
B. Rifiuti pericolosi
Compilazione Scheda SISTRI in bianco
Nel caso di rifiuti pericolosi il trasporto deve essere accompagnato per ogni tipologia di rifiuto pericoloso e per ciascun luogo di effettiva produzione da una Scheda SISTRI in bianco scaricata accedendo all’area autenticata del sistema SISTRI; tale scheda deve essere compilata manualmente in ogni sua parte e firmata dal conducente.
Registrazione di carico
Al momento del deposito dei rifiuti pericolosi presso la sede dell’impresa viene effettuata, entro 10 giorni, e comunque prima della loro movimentazione, una registrazione di carico selezionando la apposita causale (“Rifiuto fuori sito - manutenzione”, “Rifiuto fuori sito - manutenzione delle reti” o “Rifiuto fuori sito - specificare l’attività nel
campo annotazioni se diversa da quelle in elenco”) e riportando le informazioni quantitative e qualitative del rifiuto e l’identificativo della scheda in bianco che ha accompagnato il trasporto nel campo Annotazioni.
La Scheda in bianco non deve essere riconciliata in quanto non si configura il trasporto
erika17- Membro della community
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
ciao Erika, scusa ma nella mia risposta mi era fermato ad analizzare il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti presso la propria sede. Per quanto riguarda le manutenzioni è corretto quanto scrivi tu.
Il discorso relativo al disallineamento tra circolare e Normativa rimane valido, in quanto la circolare ti dice una cosa in maniera chiara ed esplicita, ma la direttiva europea (che alla fine comanda....) ne dice una diversa.
ciao
Il discorso relativo al disallineamento tra circolare e Normativa rimane valido, in quanto la circolare ti dice una cosa in maniera chiara ed esplicita, ma la direttiva europea (che alla fine comanda....) ne dice una diversa.
ciao
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Quindi in caso di trasporto di rifiuti NON pericolosi, sia in caso di conto proprio che conto terzi non si è soggetti al SISTRI, dico bene?
Un soggetto che ritira rifiuti NON pericolosi presso i suoi clienti, li porta presso la sua sede dove ha l'autorizzazione R3 R4 ed R13, li lavora e vende il materiale di risulta, produce un sovvallo NON pericoloso che trasporta lui stesso in discarica, non è soggetto a SISTRI, giusto?
Un soggetto che ritira rifiuti NON pericolosi presso i suoi clienti, li porta presso la sua sede dove ha l'autorizzazione R3 R4 ed R13, li lavora e vende il materiale di risulta, produce un sovvallo NON pericoloso che trasporta lui stesso in discarica, non è soggetto a SISTRI, giusto?
michy79- Membro della community
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
michy79 ha scritto:Quindi in caso di trasporto di rifiuti NON pericolosi, sia in caso di conto proprio che conto terzi non si è soggetti al SISTRI, dico bene?
Un soggetto che ritira rifiuti NON pericolosi presso i suoi clienti, li porta presso la sua sede dove ha l'autorizzazione R3 R4 ed R13, li lavora e vende il materiale di risulta, produce un sovvallo NON pericoloso che trasporta lui stesso in discarica, non è soggetto a SISTRI, giusto?
Un soggetto di questo tipo NON può essere iscritto al trasporto in cp (art 212, c., ma deve essere iscritto in cat 4.
In ogni caso, se il rifiuto prodotto dalle operazioni R3 ed R4 è NON pericoloso non c'è obbligo di iscrizione al Sistri nè per la produzione (nuovo produttore) nè per il trasporto.
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: TRASPORTO CONTO PROPRIO NON PERICOLOSI AI SENSI ART. 212 c. 8 DLgs 152/2006: SISTRI?
Grazie per l'intervento.
Si si, il soggetto è iscritto in cat.4 per il trasporto, ma non è soggetto al SISTRI anche se è nuovo produttore, tresportatore e gestore di rifiuti NON pericolosi
Si si, il soggetto è iscritto in cat.4 per il trasporto, ma non è soggetto al SISTRI anche se è nuovo produttore, tresportatore e gestore di rifiuti NON pericolosi
michy79- Membro della community
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