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nuove tempistiche - ma con che logica????? legge 125/2013
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nuove tempistiche - ma con che logica????? legge 125/2013
il testo di legge di conversione del D.L. di agosto recita:
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
A parte la distinzione della b e c che da adito a diverse interpretazioni.... ma il punto d)????? Cosa vuol dire almeno due giorni prima????? e se il produttore mi chiama oggi per oggi????? Se il produttore cambia idea sullo smaltimento/recupero e non lo vuole più fare e da l'incarico a qualcuno d'altro???? Io ho in carico un rifiuto che in realtà non ho mai fatto da intermediario.
Piccolo dubbio, il registro che non prevede fasi di carico e scarico cosa faccio?
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
A parte la distinzione della b e c che da adito a diverse interpretazioni.... ma il punto d)????? Cosa vuol dire almeno due giorni prima????? e se il produttore mi chiama oggi per oggi????? Se il produttore cambia idea sullo smaltimento/recupero e non lo vuole più fare e da l'incarico a qualcuno d'altro???? Io ho in carico un rifiuto che in realtà non ho mai fatto da intermediario.
Piccolo dubbio, il registro che non prevede fasi di carico e scarico cosa faccio?
mauroscuba- Utente Attivo
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Re: nuove tempistiche - ma con che logica????? legge 125/2013
ciao, avevo già proposto anche io la questione in un altro post....
ci si dice di registrare almeno 2 giorni prima dell'operazione, ma anche entro 10 giorni dalla data della stessa....
vuoi che chi ha scritto la Legge non sapesse che il modello B del Registro non prevede operazioni di carico e scarico e quindi ci suggeriva di registrare il carico prima del trasporto e di registrare lo scarico entro 10 giorni????
ci si dice di registrare almeno 2 giorni prima dell'operazione, ma anche entro 10 giorni dalla data della stessa....
vuoi che chi ha scritto la Legge non sapesse che il modello B del Registro non prevede operazioni di carico e scarico e quindi ci suggeriva di registrare il carico prima del trasporto e di registrare lo scarico entro 10 giorni????
ceresio18- Utente Attivo
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