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Rifiuti sanitari CER 180103
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
Pagina 1 di 1
Rifiuti sanitari CER 180103
Buongiorno,
sono nuova del forum , vorrei sottoporre una questione.
Caso: Ospedale centrale e distretti/ambulatori/piccole strutture distaccate (anche di decine di km).
Il deposito temporaneo è presente solo nell'ospedale centrale: i rifiuti sanitari CER 180103 dagli altri ospedali/ambulatori possono venire trasportati all'ospedale centrale?
Altra domanda: come deve avvenire il trasporto? Alla luce del DPR 254/03 i rifiuti possono essere movimentati senza formulario, perchè comunque vengono movimentati verso un deposito temporaneo e non sono ancora destinati al recupero/smaltimento?
attendo....grazie!
sono nuova del forum , vorrei sottoporre una questione.
Caso: Ospedale centrale e distretti/ambulatori/piccole strutture distaccate (anche di decine di km).
Il deposito temporaneo è presente solo nell'ospedale centrale: i rifiuti sanitari CER 180103 dagli altri ospedali/ambulatori possono venire trasportati all'ospedale centrale?
Altra domanda: come deve avvenire il trasporto? Alla luce del DPR 254/03 i rifiuti possono essere movimentati senza formulario, perchè comunque vengono movimentati verso un deposito temporaneo e non sono ancora destinati al recupero/smaltimento?
attendo....grazie!
Francy85- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
Francamente direi proprio di no.
Ogni unità operativa che produca autonomamente rifiuti deve avere il suo deposito temporaneo.
Ogni volta che il rifiuto va per strada deve essere accompagnato dal FIR
Ogni unità operativa che produca autonomamente rifiuti deve avere il suo deposito temporaneo.
Ogni volta che il rifiuto va per strada deve essere accompagnato dal FIR
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
esisterebbe solo l'art. del 152 che dice che i rifiuti che derivano da attività sanitaria si considerano prodotti presso la sede di chi effettua il servizio..
.. ma di solito questo viene utlizzato per le infermiere che fanno i prelievi a casa...
.. ma di solito questo viene utlizzato per le infermiere che fanno i prelievi a casa...
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
Più precisamente è l'art.266 comma 4 del D.Lgs. n.152/06.beltrale ha scritto:esisterebbe solo l'art. del 152 che dice che i rifiuti che derivano da attività sanitaria si considerano prodotti presso la sede di chi effettua il servizio..
.. ma di solito questo viene utlizzato per le infermiere che fanno i prelievi a casa...
Ma, effettivamente, è stato concepito per piccole quantità di rifiuti sanitari prodotti in casi particolari (ad esempio come dice beltrale le infermiere in uscita per prelievi, iniezioni, piccole medicazioni) altrimenti ingestibili con la consueta procedura.
Bisognerebbe vedere caso per caso.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
Concordo sostanzialmente con chi mi ha preceduto ma ritengo necessario aggiungere che qualsiasi trasporto di 18.01.03* nei classici contenitori omologati al trasporto (in cartone, polipropilene alveolare, polietilene HD etc. da 20/40/60 litri) deve avvenire utilizzando il FIR (oltre la procedura sistri per i soggetti obbligati), con automezzi autorizzati al trasporto di tale tipologia di rifiuto e da conducenti autorizzati.
Tutta questa procedura deve altresì rispettare quanto previsto dall'ADR relativamente al trasporto di merci pericolose.
Tutta questa procedura deve altresì rispettare quanto previsto dall'ADR relativamente al trasporto di merci pericolose.
Maverick- Utente Attivo
- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 24.04.11
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
Procedura esatta se non si ricorre alla possibilità offerta dall'art.266 comma 4Maverick ha scritto:Concordo sostanzialmente con chi mi ha preceduto ma ritengo necessario aggiungere che qualsiasi trasporto di 18.01.03* nei classici contenitori omologati al trasporto (in cartone, polipropilene alveolare, polietilene HD etc. da 20/40/60 litri) deve avvenire utilizzando il FIR (oltre la procedura sistri per i soggetti obbligati), con automezzi autorizzati al trasporto di tale tipologia di rifiuto e da conducenti autorizzati.
Tutta questa procedura deve altresì rispettare quanto previsto dall'ADR relativamente al trasporto di merci pericolose.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Rifiuti sanitari CER 180103
Si certo infatti ho parlato di contenitori da 20/40/60 litri che normalmente non vengono utilizzati dagli infermieri che prestano assistenza domiciliare in generale, ma vengono collocati in strutture sanitarie in attesa del conferimento.Supremoanziano ha scritto:Procedura esatta se non si ricorre alla possibilità offerta dall'art.266 comma 4Maverick ha scritto:Concordo sostanzialmente con chi mi ha preceduto ma ritengo necessario aggiungere che qualsiasi trasporto di 18.01.03* nei classici contenitori omologati al trasporto (in cartone, polipropilene alveolare, polietilene HD etc. da 20/40/60 litri) deve avvenire utilizzando il FIR (oltre la procedura sistri per i soggetti obbligati), con automezzi autorizzati al trasporto di tale tipologia di rifiuto e da conducenti autorizzati.
Tutta questa procedura deve altresì rispettare quanto previsto dall'ADR relativamente al trasporto di merci pericolose.
Maverick- Utente Attivo
- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 24.04.11
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