Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
accendifuoco tipo diavolina
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
accendifuoco tipo diavolina
Ehi qualcuno sa come fa un dado pieno di cherosene (tipo diavolina) ad essere completamente esente dall'ADR ? e a non riportare nemmeno sulla scatola il marchio del cap. 3.4.7 (rombo bianco coi due vertici neri) ?
eppoi che UN sarebbe ? giusto per capire quali sono le Limited Quantities, no ?
eppoi che UN sarebbe ? giusto per capire quali sono le Limited Quantities, no ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
Il cherosene è una miscela di diversi idrocarburi, prevalentemente C10 fino a C16. Il punto di fiammabilità dipende dalla composizione e può oscillare fra ca. 38°C e 93°C. Il cherosene con flashpoint < 60°C è da classificare come merce pericolosa (UN 1223).
I cubi accendifuoco solidi impregnati di cherosene (flashpoint < 60°C) possono esser associati alla rubrica UN 3175 (disposizione speciale 216), quelli con punto di fiammabilità > 60°C non sono merce pericolosa ai sensi dell'ADR.
I cubi accendifuoco solidi impregnati di cherosene (flashpoint < 60°C) possono esser associati alla rubrica UN 3175 (disposizione speciale 216), quelli con punto di fiammabilità > 60°C non sono merce pericolosa ai sensi dell'ADR.
King Louie- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 28.09.13
Età : 62
Località : Colonia e Trento
Re: accendifuoco tipo diavolina
l'esempio del kerosene era solo un esempio ... perché questi cubetti di tutte le diavoline del mondo (pure quelle cinesi piene di esammina!) sono sempre classificate no ADR e nn sapendo l'UN potenziale nn sono in grado di capire come fanno.King Louie ha scritto:Il cherosene è una miscela di diversi idrocarburi, prevalentemente C10 fino a C16. Il punto di fiammabilità dipende dalla composizione e può oscillare fra ca. 38°C e 93°C. Il cherosene con flashpoint < 60°C è da classificare come merce pericolosa (UN 1223).
I cubi accendifuoco solidi impregnati di cherosene (flashpoint < 60°C) possono esser associati alla rubrica UN 3175 (disposizione speciale 216), quelli con punto di fiammabilità > 60°C non sono merce pericolosa ai sensi dell'ADR.
Ecco il senso della domanda.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
Magari i cinesi sfruttano fino all’ultimo una delle ipotesi seguenti:
a) UN 3171, disposizione speciale 216: Esenzione totale per un cubetto impregnato da un solvente (flashpoint < 60°C) in quantità inferiore di 10 ml
b) 2.2.41.1.5 lit. a) ADR, prova sulla base delle procedure secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1: il cubetto non e soggetto della classe 4.1, se la fiamma non si proroga rapidamente (tempo di combustione > 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è inferiore a 2,2 mm/s).
a) UN 3171, disposizione speciale 216: Esenzione totale per un cubetto impregnato da un solvente (flashpoint < 60°C) in quantità inferiore di 10 ml
b) 2.2.41.1.5 lit. a) ADR, prova sulla base delle procedure secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1: il cubetto non e soggetto della classe 4.1, se la fiamma non si proroga rapidamente (tempo di combustione > 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è inferiore a 2,2 mm/s).
King Louie- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 28.09.13
Età : 62
Località : Colonia e Trento
Re: accendifuoco tipo diavolina
3175, gell ?King Louie ha scritto:Magari i cinesi sfruttano fino all’ultimo una delle ipotesi seguenti:
a) UN 3171,
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
E' anche diffusa per questo tipo di merce l'attribuzione della rubrica ONU 2623 ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile, senza possibilità di applicazione di Disposizioni Speciali. Rimane quindi solo la possibilità di esenzioni generiche quali quelle previste al Capitolo 3.4.vaghestelledellorsa ha scritto:3175, gell ?King Louie ha scritto:Magari i cinesi sfruttano fino all’ultimo una delle ipotesi seguenti:
a) UN 3171,
TAURUS- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 06.10.10
Località : Prov. TN
Re: accendifuoco tipo diavolina
intrigante segnalazione infatti pur descrivendo lo stesso manufatto diavolinesco l'UN 2623 non richiama la DS 216 che invece per l'UN 3175 lo esenta addirittura dall'ADRTAURUS ha scritto:E' anche diffusa per questo tipo di merce l'attribuzione della rubrica ONU 2623 ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile, senza possibilità di applicazione di Disposizioni Speciali. Rimane quindi solo la possibilità di esenzioni generiche quali quelle previste al Capitolo 3.4.vaghestelledellorsa ha scritto:3175, gell ?King Louie ha scritto:Magari i cinesi sfruttano fino all’ultimo una delle ipotesi seguenti:
a) UN 3171,
Uno scivolone dell'ADR (inaudito !)
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
però, se non erro, l'ADR prescrive di utilizzare le rubriche generiche solo quando non siano adatte quelle specifiche.intrigante segnalazione infatti pur descrivendo lo stesso manufatto diavolinesco l'UN 2623 non richiama la DS 216 che invece per l'UN 3175 lo esenta addirittura dall'ADR
Uno scivolone dell'ADR (inaudito !)
a rigore se è possibile assimilare questi oggetti alla UN 2623, non possono assolutamente, IMVHO, essere classificati UN 3175, quindi l'esenzione non sarebbe mai applicabile
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 665
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 51
Località : Centro Italia
Re: accendifuoco tipo diavolina
Inoltre il contenuto di liquido infiammabile nel supporto é normalmente superiore a 10 ml: una barra di accendifuoco composta generalmente da 24/42 cubetti pesa quantomeno 200 grammi e la concentrazione di cherosene é prossima al 50-75%, per cui risulterebbe un quantitativo medio di liquido infiammabile per barra di almeno 100 g, corrispondenti a circa 120 ml.tfrab ha scritto:però, se non erro, l'ADR prescrive di utilizzare le rubriche generiche solo quando non siano adatte quelle specifiche.intrigante segnalazione infatti pur descrivendo lo stesso manufatto diavolinesco l'UN 2623 non richiama la DS 216 che invece per l'UN 3175 lo esenta addirittura dall'ADR
Uno scivolone dell'ADR (inaudito !)
a rigore se è possibile assimilare questi oggetti alla UN 2623, non possono assolutamente, IMVHO, essere classificati UN 3175, quindi l'esenzione non sarebbe mai applicabile
Si potrebbe sfruttare la DS 216 qualora ogni cubetto fosse singolarmente confezionato
TAURUS- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 06.10.10
Località : Prov. TN
Re: accendifuoco tipo diavolina
SADICO ! non erri: § 2.1.2.5tfrab ha scritto:però, se non erro, l'ADR prescrive di utilizzare le rubriche generiche solo quando non siano adatte quelle specifiche.intrigante segnalazione infatti pur descrivendo lo stesso manufatto diavolinesco l'UN 2623 non richiama la DS 216 che invece per l'UN 3175 lo esenta addirittura dall'ADR
Uno scivolone dell'ADR (inaudito !)
a rigore se è possibile assimilare questi oggetti alla UN 2623, non possono assolutamente, IMVHO, essere classificati UN 3175, quindi l'esenzione non sarebbe mai applicabile
ergo da domani Diavolina in ADR !!! oh !
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Ven Ott 25, 2013 4:39 pm - modificato 2 volte.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
in verità in verità ti dico, tu l'hai detto:TAURUS ha scritto:...Si potrebbe sfruttare la DS 216 qualora ogni cubetto fosse singolarmente confezionato
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
Atipico...vaghestelledellorsa ha scritto:in verità in verità ti dico, tu l'hai detto:TAURUS ha scritto:...Si potrebbe sfruttare la DS 216 qualora ogni cubetto fosse singolarmente confezionato
Comunque concordo di utilizzare la rubrica ONU 2623 --> ADR SI'
TAURUS- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 06.10.10
Località : Prov. TN
Re: accendifuoco tipo diavolina
Se non ricordo male, la rubrica UN 3175 fu introdotta pensando essenzialmente a cose tipo stracci utilizzati per ripulire oggetti o superfici in un’officina meccanica dove sono presenti liquidi infiammabili (e infatti, non a caso, nella descrizione della rubrica si parla anche di rifiuti): ma siccome la fantasia non manca, anche a livello internazionale, ci fu chi pensò che la sua applicazione potesse essere molto più vasta (vedi la disposizione speciale 601).
Comunque sono personalmente d’accordo con chi ritiene che la “diavolina” sia classificabile come UN 2623, sempre che naturalmente le prove previste nella sezione 2.2.41 abbiano dato esito positivo.
Credo comunque che si debba ricordare che l’ADR (con tutto quello che ne consegue in termini di imballaggi, etichettatura, documento di trasporto, consulente, ecc.) NON si applica al trasporto dal negozio al luogo privato di utilizzo (paragrafo 1.1.3.1 (a)).
Peraltro, come credo di aver già detto altre volte, l’applicabilità dell’ADR a oggetti contenenti materie pericolose è un argomento che dovrebbe essere rivisto completamente.
Non mi azzardo più a dirlo, ma continuo a pensare che se, invece di “scervellarsi” su a cosa e come applicare l’ADR, si riuscisse a proporre una modifica dell’ADR, tenendo conto della realtà che le/gli operatrici/ori del settore vivono tutti i giorni, faremmo un bel passo in avanti.
Il punto di partenza dovrebbe essere la revisione del paragrafo 1.1.3.1 (b)., dove, per adesso, si fa riferimento a “macchinari” e “dispositivi”, ma che potrebbe forse riguardare anche gli “oggetti”.
Comunque sono personalmente d’accordo con chi ritiene che la “diavolina” sia classificabile come UN 2623, sempre che naturalmente le prove previste nella sezione 2.2.41 abbiano dato esito positivo.
Credo comunque che si debba ricordare che l’ADR (con tutto quello che ne consegue in termini di imballaggi, etichettatura, documento di trasporto, consulente, ecc.) NON si applica al trasporto dal negozio al luogo privato di utilizzo (paragrafo 1.1.3.1 (a)).
Peraltro, come credo di aver già detto altre volte, l’applicabilità dell’ADR a oggetti contenenti materie pericolose è un argomento che dovrebbe essere rivisto completamente.
Non mi azzardo più a dirlo, ma continuo a pensare che se, invece di “scervellarsi” su a cosa e come applicare l’ADR, si riuscisse a proporre una modifica dell’ADR, tenendo conto della realtà che le/gli operatrici/ori del settore vivono tutti i giorni, faremmo un bel passo in avanti.
Il punto di partenza dovrebbe essere la revisione del paragrafo 1.1.3.1 (b)., dove, per adesso, si fa riferimento a “macchinari” e “dispositivi”, ma che potrebbe forse riguardare anche gli “oggetti”.
benassaisergio- Utente Attivo
- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 29.03.10
Re: accendifuoco tipo diavolina
Fortunatamente solo un discorso di carattere “esercizio intellettuale”; quindi poco danno creato. Ammetto l’errore e concordo, trattandosi di un oggetto organico nominativamente menzionato UN 2623 III è la voce corretta per la diavolina.
Link ai documenti del SottoComitato Esperti ONU in merito:
Per evitare doppio lavoro magari il pubblico interessato si potrebbe inserire nella discussione sugli “oggetti contenenti piccole quantità di merce pericolosa” avviata dal Regno Unito sull’ultima seduta del SottoComitato Esperti ONU in giugno 2013. Secondo l’agenda già in circolazione la discussione sarà continuata sulla prossima seduta fine novembre/inizio dicembre 2013 a Ginevra.benassaisergio ha scritto:[...] Peraltro, come credo di aver già detto altre volte, l’applicabilità dell’ADR a oggetti contenenti materie pericolose è un argomento che dovrebbe essere rivisto completamente.
Non mi azzardo più a dirlo, ma continuo a pensare che se, invece di “scervellarsi” su a cosa e come applicare l’ADR, si riuscisse a proporre una modifica dell’ADR, tenendo conto della realtà che le/gli operatrici/ori del settore vivono tutti i giorni, faremmo un bel passo in avanti [...]
Link ai documenti del SottoComitato Esperti ONU in merito:
- Agenda della prossima seduta fine novembre/inzio dicembre 2013, punto 5 (b)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/ST-SG-AC10-C3-87e.pdf - Verbale della riunione in giugno 2013, par. 63-64
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/ST-SG-AC10-C3-86e.pdf - Documento informale del gruppo di lavoro di pausa pranzo del 26/06/2013
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/UN-SCETDG-43-INF60.pdf - Documento informale della delegazione tedesca del 14/06/2013
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/UN-SCETDG-43-INF36e.pdf - Documento di lavoro della delegazione del Regno Unito del 09/04/2013
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/ST-SG-AC10-C3-2013-20e.pdf
King Louie- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 28.09.13
Età : 62
Località : Colonia e Trento
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.