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Azienda Iscritta CAT. 10 - Quando deve (doveva) partire ?
Pagina 1 di 1
071013
Azienda Iscritta CAT. 10 - Quando deve (doveva) partire ?
Mi è sorto un dubbio ..... si sa .... più ci si pensa peggio è nelle cose:
Situazione: Azienda iscritta alla cat. 10 per la bonifica e rimozione amianto.
Secondo voi doveva partire il 1 ottobre o come ritengo fermamente io a marzo 2014 ?
Il fatto che effettui il trasporto in c/proprio di tali rifiuti varia la considerazione di cui sopra ?
Attendo un vostro riscontro per chiarirmi questo dubbio del lunedì mattina.
Grazie a tutti.
Situazione: Azienda iscritta alla cat. 10 per la bonifica e rimozione amianto.
Secondo voi doveva partire il 1 ottobre o come ritengo fermamente io a marzo 2014 ?
Il fatto che effettui il trasporto in c/proprio di tali rifiuti varia la considerazione di cui sopra ?
Attendo un vostro riscontro per chiarirmi questo dubbio del lunedì mattina.
Grazie a tutti.
eforumattivo- Utente Attivo
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Azienda Iscritta CAT. 10 - Quando deve (doveva) partire ? :: Commenti
Re: Azienda Iscritta CAT. 10 - Quando deve (doveva) partire ?
produttore: 3 marzoeforumattivo ha scritto:Mi è sorto un dubbio ..... si sa .... più ci si pensa peggio è nelle cose:
Situazione: Azienda iscritta alla cat. 10 per la bonifica e rimozione amianto.
Secondo voi doveva partire il 1 ottobre o come ritengo fermamente io a marzo 2014 ?
Il fatto che effettui il trasporto in c/proprio di tali rifiuti varia la considerazione di cui sopra ?
Attendo un vostro riscontro per chiarirmi questo dubbio del lunedì mattina.
Grazie a tutti.
trasportatore rifiuti pericolosi: 1 ottobre
Ultima modifica di CROCIDOLITE il Lun Ott 07, 2013 12:23 pm - modificato 1 volta.
Ho ripreso un pò in mano il tutto e confermo senza dubbio che l'azienda in oggetto partirà a marzo 2014 perché:
a) è produttore di rifiuti pericolosi ma non "NUOVO PRODUTTORE";
b) trasporto in c/proprio dalla circolare del 30.09 viene esplicitamente diversificato dal trasporto c/terzi che deve partire al 1.10.
a) è produttore di rifiuti pericolosi ma non "NUOVO PRODUTTORE";
b) trasporto in c/proprio dalla circolare del 30.09 viene esplicitamente diversificato dal trasporto c/terzi che deve partire al 1.10.
a) il rifiuto non viene da trattamento che ha mutato la natura del rifiuto, per cui parte dal 3 marzo.eforumattivo ha scritto:Ho ripreso un pò in mano il tutto e confermo senza dubbio che l'azienda in oggetto partirà a marzo 2014 perché:
a) è produttore di rifiuti pericolosi ma non "NUOVO PRODUTTORE";
b) trasporto in c/proprio dalla circolare del 30.09 viene esplicitamente diversificato dal trasporto c/terzi che deve partire al 1.10.
d) il trasporto dei pericolosi parte il 3 marzo sotto i 30 kg/giorno e dal 1 ottobre per q.tà superiori ai 30 kg/l giorno
“nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli
trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per
ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”,
contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di
propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
La circolare del 30.09.2013 riporta espressamente:
"Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2
dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti
pericolosi prodotti da terzi."
"Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2
dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti
pericolosi prodotti da terzi."
la circolare pubblicata sul sito del SISTRI riporta quanto da te trascritto,eforumattivo ha scritto:La circolare del 30.09.2013 riporta espressamente:
"Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2
dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti
pericolosi prodotti da terzi."
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
quella sul sito del ministero riporta quanto scritto nel mio post.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Dato per assodato la ridicolaggine della cosa, e ricordando che la circolare in ambedue i siti non è intestata, non è protocollata e non è firmata da alcuno, (e qui vorrei sapere gli enti di controllo che ne pensano) opto per la soluzione più restrittiva, per cui trasportatori dal 1 ottobre
Ragazzi, è abbastanza un discorso di lana caprina.......
Entrambe le circolari stanno a dire questo:
trasportatori iscritti in cat. 5 = partenza 1 ottobre
trasportatori iscritti in cat. art. 212, c8. = partenza a marzo
chiunque trasporti più di 30 kg di pericolosi/giorno deve per forza passare alla 5.
La declaratoria della 5 identifica trasportatori professionali a prescindere dal fatto che uno si trasporti solo i rifiuti da lui prodotti.
Entrambe le circolari stanno a dire questo:
trasportatori iscritti in cat. 5 = partenza 1 ottobre
trasportatori iscritti in cat. art. 212, c8. = partenza a marzo
chiunque trasporti più di 30 kg di pericolosi/giorno deve per forza passare alla 5.
La declaratoria della 5 identifica trasportatori professionali a prescindere dal fatto che uno si trasporti solo i rifiuti da lui prodotti.
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