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Messaggio  gloria Mer Ago 04, 2010 3:44 pm

Ciao a tutti,
devo smaltire circa 200 neon con questo codice cer,rifiuto pericoloso,qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
Servono delle analisi?
grazie confused
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Messaggio  Ospite Mer Ago 04, 2010 4:36 pm

Beh il codice è univocamente individuato, in più sei nella categoria pericolosi, quindi dieri che le analisi possono anche non servire.
Quando li smaltisco non mi chiedono le analisi.
Devi comunque sentire cosa vuole il tuo smaltitore - recuperatore.
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Messaggio  Admin Mer Ago 04, 2010 4:59 pm

Quoto.
Non si tratta di rifiuto con codice a specchio.
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Messaggio  Ospite Gio Ago 05, 2010 9:07 am

Aggiungo una cosa:

Se è un primo conferimento la caratterizzazione è obbligatoria e deve essere ripetuta ogni anno. Art.2 comma 3 Decreto Minambiente 3 Agosto 2005.
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Messaggio  VdT Gio Ago 05, 2010 9:20 am

fare analisi sui RAEE potrebbe essere un tantino complicato, ma se il rifiuto è già definito pericoloso a che servono le analisi?
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Messaggio  Ospite Gio Ago 05, 2010 9:28 am

La legge non l'ho fatta io ma recita così. Poi si sa: la realtà è ben lontana dai teorici dei ministeri.
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Messaggio  Ospite Gio Ago 05, 2010 10:14 am

Però non c'è un "processo" e mi viene da aggiungere produttivo, che può variare .. da quello che ho capito sono rifiuti risultanti da manutenzione, che oltretutto avrebbe dovuto portarsi via la ditta che li ha cambiati.. io rimango dell'idea di mettersi in contatto con qualche smaltitore e chiedergli che documentazione gli serve, se vuole l'analisi (che vedo parecchio complicata) avrà un laboratorio a cui appoggiarsi.
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Messaggio  Ospite Gio Ago 05, 2010 10:57 am

Il decreto è chiaro: se è un primo conferimento la caratterizzazione è obbligatoria. In ogni caso deve essere ripetuta ogni qualvolta "...ci sia una variazione significativa del processo produttivo" "... e, comunque, almeno una volta all'anno."
Queste sono le parole del decreto. Se poi qualcuno vuole interpretare in altra maniera... beh, se ne assume le responsabilità.

Il parere dello smaltitore lo lascerei stare.
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Messaggio  Ospite Gio Ago 05, 2010 11:44 am

Comunque è lui che porta via i rifiuti. A me l'analisi non l'hanno chiesta.
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Messaggio  gloria Ven Ago 06, 2010 10:49 am

Stato fisico?
Classe di pericolosità?
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Messaggio  Ospite Ven Ago 06, 2010 11:47 am

Solido non polverulento
H6 tossico e H14 ecotossico
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Messaggio  mao1972 Ven Apr 15, 2011 12:33 pm

Chiedendo proprio ora info in merito al consorzio Ecolamp, mi confermavano, per questo tipo di rifiuti, il CER 20.01.21 se di provenienza domestica mentre il 16.02.23 se di origina non domestica (rifiuto speciale). Da questa ed altre discussioni mi sembrava invece di capire (chiedo il vostro conforto... potrei aver frainteso) che l'unico CER utilizzabile fosse sempre e solo il 20.01.21.
Mi sono perso qualcosa?
Grazie
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Messaggio  VdT Ven Apr 15, 2011 12:34 pm

anch'io sapevo che per questa tipologia di rifiuto non ci fosse distinzione tra domestico e speciale e che venisse sempre ritirato con codice 20.01.21
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Messaggio  mao1972 Ven Apr 15, 2011 12:42 pm

Un'altra piccola certezza distrutta?!
Il Sistri ci manderà tutti dritti in psicanalisi...

Battute a parte: avevo questo dubbio e mi sono rivolto a chi mi sembra essere abbastanza titolato in merito e (purtroppo) confermo la risposta ricevuta.
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Messaggio  greselin Mer Mag 11, 2011 5:37 pm

mao1972 ha scritto:Chiedendo proprio ora info in merito al consorzio Ecolamp, mi confermavano, per questo tipo di rifiuti, il CER 20.01.21 se di provenienza domestica mentre il 16.02.23 se di origina non domestica (rifiuto speciale). Da questa ed altre discussioni mi sembrava invece di capire (chiedo il vostro conforto... potrei aver frainteso) che l'unico CER utilizzabile fosse sempre e solo il 20.01.21.
Mi sono perso qualcosa?
Grazie
mauro

Riapro questa discussione perché oggi mi sono imbattuta in un difficile problema interpretativo legato alla gestione dei tubi al neon.....
Intanto volevo chiedere a MAO1972: ma il codice 16.02.23 esiste? forse intendevi 16.02.13*?

Poi: se a una ditta di installazione di impianti elettrici capita occasionalmente di avere tra i rifiuti di manutenzione qualche tubo neon, non rientra nella gestione RAEE prevista per installatori vero?
Secondo me: prima si porta i rifiuti presso la propria sede (rifiuti da manutenzione) e poi da lì li fa portare via come rifiuti 20.01.21 tramite trasportatore/smaltitore autorizzato.
Quindi il suo obbligo è sicuramente SISTRI. Ma non altro. GIUSTO?!?!?
Ho visto che ci sono altre discussioni in merito, ma alla fine non sono riuscita a trovare certezze.....
Grazie per ogni risposta
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Messaggio  VdT Mer Mag 11, 2011 5:41 pm

stando ad alcuni articolo che ho letto e che sono stati segnalati anche qui, i neon proprio perchè rifiuti pericolosi vanno dal luogo di effettiva produzione del rifiuto (sede del cliente) ad impianto autorizzato senza passare dal via (deposito dell'installatore).
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Messaggio  greselin Mer Mag 11, 2011 5:49 pm

Non sono sicura di aver capito bene quello che hai scritto:
sostieni che i neon devono essere trasportati dall'eventuale manutentore direttamente allo smaltitore, e non vi è possibilità di portarseli presso la propria sede?
Se ho capito bene, da dove deduco questo obbligo? Hai un riferimento normativo?
Grazie
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Messaggio  VdT Mer Mag 11, 2011 6:14 pm

greselin, questo campo particolare dei rifiuti ha poche normative e sono anche poco chiare. Io mi baso su alcuni pareri che ho letto qua e là e poi ho cercato di trovare un quadra con la normativa cercando di muovermi in maniera prudenziale senza esporre i miei clienti a sanzioni.
Da quello che ne ho capito i prodotti della manutenzione possono essere portati presso il proprio deposito se devono essere sottoposti a valutazione di riutilizzo da parte del titolare dell'impresa. Qualora il prodotto ottenuto dalla manutenzione sia palesemente un rifiuti dovrà invece essere considerato rifiuti e portato presso impianto di smaltimento o recupero.
Da un certo punto di vista questo ragionamento ha una sua logica.
Altre persone si appoggiano invece al famoso art. 266 comma 4 che indica che (perdonate l'odioso gioco di parole) i rifiuti prodotti da attività di manutezione sono considerati come prodotti presso la sede legale. Io personalmente considero questo articolo in riferimento alla compilazione del registro di carico e scarico e non alla loro movimentazione.
In questo forum troverai già topic aperti in riferimento a questo argomento e i link per gli articoli dove potrai approfondire la questione.
Io personalmente ho provato a mandare un quesito all'albo nazionale gestori ambientali senza ottenere alcuna risposta in merito.
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Messaggio  greselin Gio Mag 12, 2011 9:30 am

Grazie VdT per la risposta.
cercherò di capire meglio anche gli altri topic a riguardo....
grazie Smile
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Messaggio  VdT Gio Mag 12, 2011 9:45 am

di niente sempre a disposizione, salvo impegni lavorativi ovvio What a Face
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Messaggio  brownetto Lun Lug 22, 2013 5:29 pm

Se posso permettermi, i tubi fluorescenti esausti di origine non domestica debbono essere smaltiti con il CER 16 02 13* raee contenenti componenti pericolosi, in quanto contengono vapori di mercurio, pertanto H6 e H14, ADR non applicabile perché la quantità di mercurio non supera certamente 1Kg come previsto da una disposizione ADR.
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Messaggio  tfrab Mar Lug 23, 2013 8:56 am

brownetto ha scritto:Se posso permettermi, i tubi fluorescenti esausti di origine non domestica debbono essere smaltiti con il CER 16 02 13* raee contenenti componenti pericolosi, in quanto contengono vapori di mercurio, pertanto H6 e H14, ADR non applicabile perché la quantità di mercurio non supera certamente 1Kg come previsto da una disposizione ADR.

uhm, sicuro sicuro che la concentrazione di mercurio sia tale da far scattare l'attribuzione di quegli H? Question
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Messaggio  brownetto Mar Lug 23, 2013 9:27 am

nel dubbio, quando ad esempio non posso consultare le schede tecniche, applico sempre il principio di massima precauzione, quindi non avendo a disposizione dati da parte del produttore del rifiuto considero superate le conc. limite; poi c'è anche il problema che in molti software applicativi quando si attribuisce un CER di un rifiuto pericoloso bisogna associare per forza una caratteristica di pericolosità; tra le 2 H forse H14 è quella che si può attribuire più correttamente essendo il mercurio R50/53, pertanto basta uno 0,25% in peso...
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Messaggio  tfrab Mar Lug 23, 2013 9:40 am

brownetto ha scritto:nel dubbio, quando ad esempio non posso consultare le schede tecniche, applico sempre il principio di massima precauzione, quindi non avendo a disposizione dati da parte del produttore del rifiuto considero superate le conc. limite; poi c'è anche il problema che in molti software applicativi quando si attribuisce un CER di un rifiuto pericoloso bisogna associare per forza una caratteristica di pericolosità; tra le 2 H forse H14 è quella che si può attribuire più correttamente essendo il mercurio R50/53, pertanto basta uno 0,25% in peso...

beh, oltre che i software è un requisito di legge, perché naturalmente non si può fare un FIR di un rifiuto pericoloso e non indicare la classe di pericolo.

mi domando però, e la domanda è estesa anche agli altri partecipanti del forum, perché non H15 in questo caso? lo 0.25% è indubbiamente poco, ma non sono certo arrivi a quella quantità di mercurio una lampada (o almeno, dati sottomano, non ne ho)
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Messaggio  homer Mar Lug 23, 2013 10:44 am

... le concentrazioni di mercurio sono inferiori alle soglie minime di almeno un fattore 10, spesso superiore. Ho fatto ampie ricerche in merito e comunque in rete si trovano moltissimi dati. In realtà i tubi fluorescenti sarebbero un rifiuto non pericoloso, ma siccome 200121 è pericoloso a priori..... c'è poco da fare. Sull'utilizzo del 160213 non concordo, ma ognuno è libero di fare quello che meglio crede.
Relativamente alle H io documento la questione concentrazione di mercurio, poi, per necessità, assegno H14 solo perchè è la più "vicina" come soglie di concentrazione, spiegando che serve solo per completezza documentale ma che non ha alcun senso reale.
ADR MAI!
In paesi più civili del nostro è ammesso che nei documenti di trasporto di rifiuti pericolosi si possa indicare "nessuna caratteristica di pericolo".
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