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gestione rifiuti presso operatore di logistica

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ceresio18
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logistica - gestione rifiuti presso operatore di logistica Empty gestione rifiuti presso operatore di logistica

Messaggio  espodav Mer Mar 20, 2013 6:30 pm

salve a tutti so che in passato questo argomento è stato affrontato tuttavia le conclusioni sono rimaste incerte come del resto la normativa spesso ci lascia tuttavia ripropongo la questione..
la società A ha un contratto con B per attività di logistica degli oggetti/beni prodotti.
Accade che per varie ragioni commerciali, opportunità o scelta diversa che A decide di disfarsi degli oggetti/beni in deposito presso B e ha due possibiità :
1)si porta casa i beni e a casa sua li definisce rifiuti con tutto quello che ne comporta ( scelta non sempre gestibile in termini economici e strategici)
2)organizza direttamente uno smaltimento dei propri beni direttamente da B che ne diventa detentore ( prassi sconsigliabile tuttavia sempre più percorsa tra vari operatori)

Nel caso 2 i problemi sono molteplici tra cui :
- la società A non ha unità locale presso la logistica
- la società B si trova a dover firmare un formulario relativo a un rifiuto che di fatto ha solo detenuto ma del quale non è proprietario con tutte le implicazioni di responsabilità annesse e connesse
- la società A non avendo unità locale presso B dove può registrare il rifiuto ?( la csella prodotto fuori dall'unità locale semmbrerebbe consentito solo per manutenzione, bonifica e demolizione?)

e poi ci sarebbe da capire nel caso trattasi di rifiuti pericolosi come fare il MUD....
grazie



Ultima modifica di espodav il Mer Mar 20, 2013 6:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : qualche confusione con A e B)
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logistica - gestione rifiuti presso operatore di logistica Empty Re: gestione rifiuti presso operatore di logistica

Messaggio  isamonfroni Mer Mar 20, 2013 7:08 pm

Allora vediamo se riesco a risponderti...

Se A detiene oggetti e beni presso B, immagino che ci sia da qualche parte uno straccio di accordo, contratto, pezzo di carta, che regola le condizioni di questa detenzione.

Se A fa diventare gli oggetti e i beni dei rifiuti in casa di B, dove stanno in forza del contratto di cui sopra, non ha il minimo problema nel giustificare la produzione del rifiuto fuori dall'unità locale cui fa riferimento il registro (la sede di A) dal momento che ciò corrisponde alla pura verità.

Il Nostro B non interviene per nulla nel formulario dato che il formulario dovrà essere così compilato:
Produttore A (è la verità) sede legale via tal dei tali
Luogo di produzione: magazzino di B
Trasportatore Tizio
Destinatario Caio

Dove c'è la firma Produttore/detentore si possono dare 2 casi
1) al momento del trasporto un delegato di A va al magazzino di B, assiste al trasporto e firma
2) concordano per iscritto e con varie tutele che firmi B (ma ovviamente B dovrà essere informato delle caratteristiche del rifiuto e delle caratteristiche della successiva filiera.
Nel MUD di conseguenza: rifiuto prodotto fuori dall'unità locale.

L'iter è questo e non esistono moltissime altre alternative.

Se A telefona a B e gli dice "la roba che ho da te non la voglio più, smaltiscimela e io non voglio più saperne niente", si dà il caso che il sig. B si trovi a fare l'intermediario di rifiuti con detenzione in assenza di autorizzazione per il deposito.
Quindi sta di fatto stoccando i rifiuti in assenza di autorizzazione. (e non puo certo invocare l'art. 183, comma 1, lettera bb - perchè non è mica lui che li ha prodotti).
Non solo ma i beni di proprietà di A diventeranno magicamente rifiuti solo qualche istante prima di salire sul camion che li porterà via.

Diverso è se A vende o cede i suoi beni al sig. B, allora B ne diventa il detentore in caso di smaltimento il formulario è intestato a lui

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Messaggio  ceresio18 Gio Mar 21, 2013 1:04 am

Ciao, io non la farei tanto facile, dato che ad esempio nel MUD i rifiuti prodotti fuori sede possono essere incasellatti come prodotti da bonifica o manutenzioni o demolizioni.....
a mio avviso rimane poco chiaro, ed infatti anche qui nel forum non si è mai riusciti a tovare la quadratura del cerchio.
In ogni caso aspetto altri pareri.
Ciao
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Messaggio  magio Ven Mar 22, 2013 10:34 am

Ciao a tutti , sposo la linea di condotta di Lisa in quanto le alternative sono il rientro del prodotto presso la sede del proprietario e la trasformazione in rifiuto , comunque le società di logistica possono affittare spazi a terzi e loro diventano esclusivamente gestori pertanto ci stà il discorso del prodotto presso deposito logistico di B col quale si ha un contratto ...... ho clienti che procedono in questo senso con multinazionali assistite dai soliti "megaconsulenti" che non contestano
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Messaggio  espodav Lun Mar 25, 2013 12:14 pm

Grazie isamanfroni concordo con la tua linea con opzione B (quella della delega per la firma) rimane il problema di incasellare nel MUD l'attività nel modulo RE come demolizione (scarto la bonifica e la manutenzione). A supporto dell'ipotesi condivido una contestazione evidenziata a seguito di controlli nell'ipotesi che l'operatore di logistica si configuri come produttore/detentore in tal caso considerando poi che la fatturazione dello smaltimento rimane in carico ad A (proprietario) il quale si ritroverebbe ad essere considerato come intermediario senza detenzione....
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Messaggio  isamonfroni Lun Mar 25, 2013 1:41 pm

espodav ha scritto:Grazie isamanfroni ...

Scusatemi tutti, ma lo fate apposta? Evil or Very Mad

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Messaggio  espodav Lun Mar 25, 2013 4:25 pm

cosa? Question
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Messaggio  isamonfroni Lun Mar 25, 2013 4:38 pm

espodav ha scritto:cosa? Question
Scusami, ma mi chiamo monfroni con la O e non posso soffrire la storpiatura del cognome, cosa che purtroppo, in questo forum accade (ultimamente spesso).... ka

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Messaggio  espodav Lun Mar 25, 2013 5:02 pm

scusa non succederà più almeno da parte mia Embarassed
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Messaggio  inca Mer Giu 10, 2015 3:43 pm

scusate se riprendo la discussione dopo molto tempo, ma di recente mi è accaduto qualcosa di simile.
Abbiamo un'azienda proprietaria dello stabile che svolge l'attività di movimentazione della merce di proprietà di un'altra azienda. Se i rifiuti (imballaggi) vengono generati da questa attività l'azienda proprietaria dello stabile diventa produttrice del rifiuto, è corretto? Questo risolverebbe anche il problema del deposito temporaneo di rifiuti conto terzi e le autorizzazioni necessarie.
Comunque ritengo sia fondamentale specificare contrattualmente la responsabilità nella gestione del rifiuto.
Che ne pensate?
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Messaggio  Supremoanziano Mer Giu 10, 2015 4:33 pm

I rifiuti sono di proprietà di chi li produce.
L'affitto o il nolo di un luogo non c'entrano nulla.
Non è fondamentale specificare contrattualmente di chi è la responsabilità nella gestione dei rifiuti: c'è già la legge che stabilisce chi fa che cosa.
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Messaggio  inca Mer Giu 10, 2015 5:12 pm

E fin qui ci siamo, ma non sarebbe un'incongruenza il fatto che il produttore produca il rifiuto in un luogo appartenente ad altri, se tale luogo non è classificato come unità locale? in questo caso il proprietario effettuerebbe un deposito di rifiuti prodotti da terzi e ci sarebbe anche l'obbligo di delega della firma visto che a firmare il FIR sarebbe un dipendente dell'azienda proprietaria del magazzino.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 11, 2015 9:01 am

inca ha scritto:...il produttore produca il rifiuto in un luogo appartenente ad altri, se tale luogo non è classificato come unità locale...

Non ci trovo niente di strano.
Discorso analogo ad un cantiere: l'impresa edile produce rifiuti in un luogo che non è di sua proprietà e, nel 90% dei casi, non è classificato come unità locale in CCIAA.
Quindi, di cosa stiamo parlando?
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Messaggio  inca Gio Giu 11, 2015 11:14 am

A me verrebbe da applicare l'art.266 c. 4 "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.", (anche se non è propriamente manutenzione, ma in mancanza di altri riferimenti, mi sembra la definizione più adatta),
invece che l'art. 230 che è proprio della manutenzione delle infrastrutture.
Quindi mi verrebbe da pensare che il luogo fisico in cui si produce il rifiuto, nello specifico un magazzino che non coincide con la sede legale del produttore, dovrebbe essere identificato come unità locale.
inca
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 11, 2015 12:11 pm

inca ha scritto:A me verrebbe da applicare l'art.266 c. 4 "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.", (anche se non è propriamente manutenzione, ma in mancanza di altri riferimenti, mi sembra la definizione più adatta),
Shocked Shocked Shocked

inca ha scritto:invece che l'art. 230 che è proprio della manutenzione delle infrastrutture.
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked

Ma che c'entrano questi articoli?

inca ha scritto:Quindi mi verrebbe da pensare che il luogo fisico in cui si produce il rifiuto, nello specifico un magazzino che non coincide con la sede legale del produttore, dovrebbe essere identificato come unità locale.

Anche a me viene da pensare, se alzo gl'occhi al cielo durante una bella giornata e lo vedo azzurro, che sia proprio azzurro... Rolling Eyes
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 11, 2015 12:18 pm

Supremoanziano ha scritto:

inca ha scritto:Quindi mi verrebbe da pensare che il luogo fisico in cui si produce il rifiuto, nello specifico un magazzino che non coincide con la sede legale del produttore, dovrebbe essere identificato come unità locale.

Anche a me viene da pensare, se alzo gl'occhi al cielo durante una bella giornata e lo vedo azzurro, che sia proprio azzurro... Rolling Eyes

Pensa che a me, quando guardo il mare, viene da pensare che sia bagnato.. Rolling Eyes

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Messaggio  inca Gio Giu 11, 2015 3:01 pm

ma cerchiamo di dare risposte qui o no?
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Messaggio  inca Gio Giu 11, 2015 3:11 pm

stiamo parlando di rifiuti e gli articoli interpellati, parlano di rifiuti. Stiamo parlando di produttori di rifiuti e gli articoli ne parlano. parliamo di attività manutentive e gli articoli ne parlano. è stato tirato in ballo il cantiere e gli articoli ne parlano.
Non vedo che c'entrano il cielo o l'acqua sinceramente. illuminatemi
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 11, 2015 4:12 pm

inca ha scritto:ma cerchiamo di dare risposte qui o no?

No
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 11, 2015 4:19 pm

inca ha scritto:stiamo parlando di rifiuti e gli articoli interpellati, parlano di rifiuti. Stiamo parlando di produttori di rifiuti e gli articoli ne parlano. parliamo di attività manutentive e gli articoli ne parlano. è stato tirato in ballo il cantiere e gli articoli ne parlano.

E allora?
Tutta la parte IV del Testo Unico parla di rifiuti.
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 11, 2015 5:21 pm

inca ha scritto:
Non vedo che c'entrano il cielo o l'acqua sinceramente. illuminatemi

Flash!!!!

inca ha scritto:
un magazzino che non coincide con la sede legale del produttore, dovrebbe essere identificato come unità locale.

un magazzino che non coincide con la sede legale del produttore è un'unità locale

inca ha scritto:
ma cerchiamo di dare risposte qui o no?
NO

Lo scopo del forum NON è quello di fornire risposte, quello si chiamerebbe rispondificio (o al massimo FAQ per quelli anglofili) mentre questo si chiama Forum

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Messaggio  inca Ven Giu 12, 2015 10:11 am

per conoscenza : La definizione di UNITA' LOCALE che viene fornita dal Ministero (circ. Mica n. 3202/c) è la seguente: "Per U.L. si intende l'impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa". Occorre quindi che coesistano due elementi: la diversità di ubicazione e lo svolgimento diretto (con proprio personale) di un'attività, anche se di tipo amministrativo. Nella stessa circolare viene quindi affermato che "non sono considerate U.L. dell'impresa i depositi di merci della stessa custoditi da terzi".
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Messaggio  pascozzi Lun Gen 30, 2017 7:03 pm

isamonfroni ha scritto:Allora vediamo se riesco a risponderti...

Se A detiene oggetti e beni presso B, immagino che ci sia da qualche parte uno straccio di accordo, contratto, pezzo di carta, che regola le condizioni di questa detenzione.

Se A fa diventare gli oggetti e i beni dei rifiuti in casa di B, dove stanno in forza del contratto di cui sopra, non ha il minimo problema nel giustificare la produzione del rifiuto fuori dall'unità locale cui fa riferimento il registro (la sede di A) dal momento che ciò corrisponde alla pura verità.

Il Nostro B non interviene per nulla nel formulario dato che il formulario dovrà essere così compilato:
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Se A telefona a B e gli dice "la roba che ho da te non la voglio più, smaltiscimela e io non voglio più saperne niente", si dà il caso che il sig. B si trovi a fare l'intermediario di rifiuti con detenzione in assenza di autorizzazione per il deposito.
Quindi sta di fatto stoccando i rifiuti in assenza di autorizzazione. (e non puo certo invocare l'art. 183, comma 1, lettera bb - perchè non è mica lui che li ha prodotti).
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Diverso è se A vende o cede i suoi beni al sig. B, allora B ne diventa il detentore in caso di smaltimento il formulario è intestato a lui

Tornando sul pezzo dopo tanto tempo...
concordo con Isa sulla procedura dei rifiuti prodotti fuori dall'unità locale,ma nel mud l'opzione meno peggio qual'è? Cantieri temporanei e mobili?
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