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Rifiuti Autoriparatori
+2
riger
SELVAVINCE
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
Rifiuti Autoriparatori
Un Impianto Autorizzato R13 in Procedura Semplificata, può Ricevere i Rifiuti da un Autoriparatore, più Precisamente da un "CARROZZIERE" (es pezzi di Lamiera, Paraurti?)
Grazie
Grazie
SELVAVINCE- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti Autoriparatori
mmm.... un po' vago...
Il carrozziere QUALI rifiuti conferisce? Lamiera, paraurti ecc. non sono esplicativi, serve un codice CER, un'attività di provenienza (demolizione? riparazione? pezzi di ricambio obsoleti?), sapere se sono pericolosi ecc.
E l'impianto è autorizzato per QUEI rifiuti?
Il carrozziere QUALI rifiuti conferisce? Lamiera, paraurti ecc. non sono esplicativi, serve un codice CER, un'attività di provenienza (demolizione? riparazione? pezzi di ricambio obsoleti?), sapere se sono pericolosi ecc.
E l'impianto è autorizzato per QUEI rifiuti?
riger- Moderatore
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Rifiuti Autoriparatori
I Rifiuti che conferirà, sono:
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08
07)
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
L'Impianto è Autorizzato per Tali Codici
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08
07)
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
L'Impianto è Autorizzato per Tali Codici
SELVAVINCE- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti Autoriparatori
Non vedo allora dove stia il problema....
riger- Moderatore
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Grazie per la Risposta ma.....
Avresti dei Riferimenti Normativi da far vedere a quel che deve esaminare la mia pratica e dice che non posso ritirare questi materiali dai Carrozzieri?
SELVAVINCE- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti Autoriparatori
Beh lo dice la tua autorizzazione... che pratica hai presentato e che eccezioni ha sollevato? Magari possono (io di carrozzerie ne so poco) spiegarti perchè ti stanno facendo storie...
Ultima modifica di riger il Ven Ott 12, 2012 6:45 pm - modificato 1 volta.
riger- Moderatore
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Re: Rifiuti Autoriparatori
Può darsi che abbia ragione. Se si tratta di un'attività di recupero agevolato non solo ti devi attenere ai codici CER ammessi, ma anche alla provenienza dei rifiuti, alle attività consentite ed alle caratteristiche dei materiali in uscita. Si tratta di attività codifiicate (All. 1, sub-all. 1 al DM 5 febbraio 1998). Controlla il punto che ti interessa.Avresti dei Riferimenti Normativi da far vedere a quel che deve esaminare la mia pratica e dice che non posso ritirare questi materiali dai Carrozzieri?
Admin- Amministratore
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modifiche 209
questo non mi serve?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2011 n. 217 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”
All’interno dell’art. 23 sono presenti modifiche al D.Lgs. n. 209/2003.
Viene previsto quanto segue:
“ Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono consegnare consegnano ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.”
Per centro di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, si intende “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”
Per centro di raccolta si intende: impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2011 n. 217 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”
All’interno dell’art. 23 sono presenti modifiche al D.Lgs. n. 209/2003.
Viene previsto quanto segue:
“ Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono consegnare consegnano ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.”
Per centro di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, si intende “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”
Per centro di raccolta si intende: impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”.
SELVAVINCE- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti Autoriparatori
SELVAVINCE ha scritto:questo non mi serve?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2011 n. 217 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”
All’interno dell’art. 23 sono presenti modifiche al D.Lgs. n. 209/2003.
Viene previsto quanto segue:
“ Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono consegnare consegnano ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.”
Per centro di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, si intende “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”
Per centro di raccolta si intende: impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”.
Direi che ha perfettamente ragione il tuo interlocutore.
A parte il fatto che i riferimenti normativi citati in questo stralcio devono essere aggiornati alla situazione attuale (sono abrogati da 6,5 anni), il centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt 27 e 28 del Ronchi, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”. oggi è rappresentato da un impianto di autodemolizione, autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 e cioè in procedura ordinaria.
Se il tuo impianto è un R13 in semplificata........mi sembra evidente che non possa ritirare direttamente dai carrozzieri.
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Insisto ed "APPROFITTO........" (Grazieeeeee)
STRALCIO DELLE TIPOLOGIE RICHIESTE IN SEMPLIFICATA
ALLEGATO 1 - Suballegato 1 DM 5/2/98
Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi
3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE
3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [200140][191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].
3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.
3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [200140][191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [191002] [170403] [191002] [170404] [191002] [170406] [191002] [170407] [191002] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]
3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI
5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160116] [160117] [160118] [160122]
[160106].
5.1.1 Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5.5 Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160801 [160801]
5.5.1 Provenienza: industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio.
5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411].
5.7.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.
5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160122] [160216]
5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.
6. RIFIUTI DI PLASTICHE
6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203]
[200139] [191204] [200139] [191204].
6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e
commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.
6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105].
6.5.1 Provenienza: attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica.
Ho grassettato e sottolineato alcune parti che credo mi diano la possibilita di ritirare da chi effettua manutenzione o riparazione di autoveicoli;
Grazie siete Fantastici siete il mio
ALLEGATO 1 - Suballegato 1 DM 5/2/98
Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi
3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE
3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [200140][191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].
3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.
3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [200140][191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [191002] [170403] [191002] [170404] [191002] [170406] [191002] [170407] [191002] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]
3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI
5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160116] [160117] [160118] [160122]
[160106].
5.1.1 Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5.5 Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160801 [160801]
5.5.1 Provenienza: industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio.
5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411].
5.7.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.
5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160122] [160216]
5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.
6. RIFIUTI DI PLASTICHE
6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203]
[200139] [191204] [200139] [191204].
6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e
commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.
6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105].
6.5.1 Provenienza: attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica.
Ho grassettato e sottolineato alcune parti che credo mi diano la possibilita di ritirare da chi effettua manutenzione o riparazione di autoveicoli;
Grazie siete Fantastici siete il mio
SELVAVINCE- Nuovo Utente
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Età : 47
Re: Rifiuti Autoriparatori
Scusa Isa una mia curiosità: nemmeno i codici 16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi se è materiale non periocoloso?
16 01 18 metalli non ferrosi se è materiale non periocoloso?
Mariangela- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Re: Rifiuti Autoriparatori
Se hai presentato una pratica in semplificata a mio avviso, come attività di recupero, devi rispettare alla lettera ogni punto del DM. Se quindi l'attività di recupero che svolgi è difforme da quella prevista dal decreto potrebbe darsi che non puoi ritirare quel dato materiale. Qui però rientrano in gioco le indicazioni di ogni provincia.
Mattia8- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.10
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