Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
intermediazione rifiuti senza detenzione.
+14
geo.baroni@alice.it
gric
basel64
annariri
giuse
isamonfroni
CJM
alessiog
luckyluke
cirillo
CROCIDOLITE
Bottins
Gabriele Stefani
trasportatore1
18 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2 • 1, 2
intermediazione rifiuti senza detenzione.
Salve a tutti, io mi occupo sia di Trasporto rifiuti categoria 1F e 4E e sia di intermediazione senza detenzione cat 8F.
per il trasporto rifiuti ero gia a conoscenza della maggior parte delle cose, ,ma per quanto riguarda l'intermediazinoe avrei bisogo di TANTE delucidazioni, ad esempio:
*Se mi chiamano per lo smaltimento di un rifiuto che non posso trasportare e quindi intermediare, sono io che poi fatturerò al cliente e il traportatore che caricherà il rifiuto dovrà fatturare a me??? cioè io come intermediatore devo fatturare al cliente giusto??? ed il trasportatore fatturerà a me giusto??
*Per quanto riguarda il formulario invece il mio nome (intermediatore) dove compare???
Scusate le troppe domande ma spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!
Grazie anticipatamente a chi risponderà e un plauso allo staff degli amministratori di questo sito!
per il trasporto rifiuti ero gia a conoscenza della maggior parte delle cose, ,ma per quanto riguarda l'intermediazinoe avrei bisogo di TANTE delucidazioni, ad esempio:
*Se mi chiamano per lo smaltimento di un rifiuto che non posso trasportare e quindi intermediare, sono io che poi fatturerò al cliente e il traportatore che caricherà il rifiuto dovrà fatturare a me??? cioè io come intermediatore devo fatturare al cliente giusto??? ed il trasportatore fatturerà a me giusto??
*Per quanto riguarda il formulario invece il mio nome (intermediatore) dove compare???
Scusate le troppe domande ma spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!
Grazie anticipatamente a chi risponderà e un plauso allo staff degli amministratori di questo sito!
trasportatore1- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.07.12
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Tu, in qualità di intermediario, operi come un agente di commercio. Ti avvali dell'opera altrui (il trasportatore) per fornire un servizio a terzi (il tuo cliente): di conseguenza, tu fatturi al cliente, il trasportatore fattura a te.
I tuoi estremi (ragione sociale, cod. fisc., estremi iscrizione in car. 8 compaiono nel campo annotazioni del FIR: occhio che in tal caso .. devi sicerarti che trasportatore e destinatario siano in regola con le autorizzazioni.
I tuoi estremi (ragione sociale, cod. fisc., estremi iscrizione in car. 8 compaiono nel campo annotazioni del FIR: occhio che in tal caso .. devi sicerarti che trasportatore e destinatario siano in regola con le autorizzazioni.
_________________
Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Da intermediario confermo quanto scritto da ilGabri.
Il controllo delle autorizzazioni (CER e targhe) è essenziale (vedi sudate fredde in passato).
Il controllo delle autorizzazioni (CER e targhe) è essenziale (vedi sudate fredde in passato).
Bottins- Utente Attivo
- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 30.12.10
Età : 31
Località : Provincia di Milano
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
trasportatore1 ha scritto:Salve a tutti, io mi occupo sia di Trasporto rifiuti categoria 1F e 4E e sia di intermediazione senza detenzione cat 8F.
per il trasporto rifiuti ero gia a conoscenza della maggior parte delle cose, ,ma per quanto riguarda l'intermediazinoe avrei bisogo di TANTE delucidazioni, ad esempio:
*Se mi chiamano per lo smaltimento di un rifiuto che non posso trasportare e quindi intermediare, sono io che poi fatturerò al cliente e il traportatore che caricherà il rifiuto dovrà fatturare a me??? cioè io come intermediatore devo fatturare al cliente giusto??? ed il trasportatore fatturerà a me giusto??
*Per quanto riguarda il formulario invece il mio nome (intermediatore) dove compare???
Scusate le troppe domande ma spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!
Grazie anticipatamente a chi risponderà e un plauso allo staff degli amministratori di questo sito!
Non capisco quale attività svolgi:
se fai il trasportatore, non sei intermediario, ed il problema non sussiste;
se affidi a trasportatore terzo un trasporto richiesto a te, (perchè tu non lo puoi o non lo vuoi fare) non è intermediazione ai sensi del 406,
solo se tu intermedi tra produttore e smaltitore la fase di smaltimento, e di conseguenza fatturi lo smaltimento, sei intermediario senza detenzione, obbligato ad essere iscritto alla cat. 8.
come già detto dai colleghi, i tuoi dati vanno riportati nel campo annotazioni, ma devi inserirti con la qualifica "intermediario" solo se lo sei a tutti gli effetti.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
risp
svolgo sia trasporto rifiuti non pericolosi, che intermediazione di tutti i rifiuti anche i pericolosi
trasportatore1- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.07.12
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
CROCIDOLITE cosa intendi "ai sensi del 406"? Che articolo è?
Bottins- Utente Attivo
- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 30.12.10
Età : 31
Località : Provincia di Milano
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Aposao ha scritto:CROCIDOLITE cosa intendi "ai sensi del 406"? Che articolo è?
DECRETO 28 aprile 1998, n. 406. Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Bottins- Utente Attivo
- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 30.12.10
Età : 31
Località : Provincia di Milano
RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIATORE DI RIFIUTI
Ciao a tutti,
sto valutando lo possibilità di iscrivere all'albo g. a. in cat. 8 (intermedizione senza detenzione) l'azienda nella quale lavoro.
Non ho trovato nel T.U.A. sanzioni per responsabilità del Legale Rappresentate della società di intermediazione non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
Le uniche sanzioni possibili sono legate ovviamente allo svolgimento dell'attività senza l'iscrizione, le false dichiarazioni in fase d'iscrizione oppure le mancate o errate scritture nei registri o l'omessa o infedele dichiarazione (MUD).
Lasciamo perdere in questa fase il Sistri.
Voi avete visto qualcosa in merito che mi è sfuggito?
Grazie mille a chi vorrà rispondere.
sto valutando lo possibilità di iscrivere all'albo g. a. in cat. 8 (intermedizione senza detenzione) l'azienda nella quale lavoro.
Non ho trovato nel T.U.A. sanzioni per responsabilità del Legale Rappresentate della società di intermediazione non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
Le uniche sanzioni possibili sono legate ovviamente allo svolgimento dell'attività senza l'iscrizione, le false dichiarazioni in fase d'iscrizione oppure le mancate o errate scritture nei registri o l'omessa o infedele dichiarazione (MUD).
Lasciamo perdere in questa fase il Sistri.
Voi avete visto qualcosa in merito che mi è sfuggito?
Grazie mille a chi vorrà rispondere.
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
sei sicuro d questa affermazione?cirillo ha scritto:non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
L'art. 183 della 152/2006, al comma 1, lettera n, dice:
"gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario;
quindi l'attività di intermediazione senza detenzione rientra a tutti gli effetti nella "attività di gestione", con tutto quello che ne segue.
Mi sbaglio?
luckyluke- Utente Attivo
- Messaggi : 563
Data d'iscrizione : 24.09.10
Età : 54
Località : AP
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
concordo con quanto scritto da luckyluke.
inoltre, esiste l'art. 416 del CPP sull'associazione a delinquere, dove l'intermediario ci si può trovare invischiato nel caso di indagini della magistratura su fatti perseguibili penalmente.
inoltre, esiste l'art. 416 del CPP sull'associazione a delinquere, dove l'intermediario ci si può trovare invischiato nel caso di indagini della magistratura su fatti perseguibili penalmente.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
cirillo ha scritto:Ciao a tutti,
sto valutando lo possibilità di iscrivere all'albo g. a. in cat. 8 (intermedizione senza detenzione) l'azienda nella quale lavoro.
Non ho trovato nel T.U.A. sanzioni per responsabilità del Legale Rappresentate della società di intermediazione non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
Le uniche sanzioni possibili sono legate ovviamente allo svolgimento dell'attività senza l'iscrizione, le false dichiarazioni in fase d'iscrizione oppure le mancate o errate scritture nei registri o l'omessa o infedele dichiarazione (MUD).
Lasciamo perdere in questa fase il Sistri.
Voi avete visto qualcosa in merito che mi è sfuggito?
Grazie mille a chi vorrà rispondere.
Scusa non vorrei sbagliarmi ma da intermediario so che per gli iscritti alla cat 8 niente MUD...quindi un problema in meno....
alessiog- Utente Attivo
- Messaggi : 96
Data d'iscrizione : 05.12.11
Età : 44
Località : Siracusa
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Buongiorno a tutti
Da "echi* di un Corso di Formazione per Responsabili Tecnici"
Il docente n.1 dice che l'intermediario senza detenzione non può essere nessuno
dei soggetti della filiera di smaltimento/recupero, in particolare non può essere il trasportatore.
L'intermediario senza detenzione è la figura che organizza lo smaltimento senza apparire nei classici campi del FIR neppure nelle annotazioni.
Il docente n. 2 asserisce che il trasportatore non detiene mai il rifiuto, questo
si desume dalla definizione di "detenzione" data dal codice civile**.
Quindi il trasportatore, quando organizza lo smaltimento, è anche la figura di intermediario senza detenzione e, nel campo annotazioni, va annotato con la sua iscrizione.
**Parole riportate. Andando a cercare sbrigativamente nel c.c. ho trovato solo l'art. 1140 che definisce il possesso.
I miei "echi" mi hanno chiesto : ho due trasportatori entrambi intermediari uno si annota sempre come intermediario, e quindi lo inserisco nel registro, l'altro, quando fa il trasportatore e basta no, però la fattura la faccio a lui. Cosa faccio?
Ora
Se devo ragionare con la mia testa sono d'accordo con il docente uno (scritture a parte), cercando anche degli articoli sulla definizione di detenzione. In ogni caso l'art. 188, comma 1, che definisce la responsabilità del produttore descrive più soggetti a cui, il produttore iniziale, può consegnare il rifiuto.
Però, mi sembra che l'orientamento dell'Albo sia quello di responsabilizzare di più l'intermediario rispetto al trasportatore (mi sembra che le GF per gli intermediari siano per tutti i rifiuti, mentre per i trasportatori solo per rif pericolosi).
Cosa ne pensate?
Ai miei "echi" sinceramente ho risposto : se c'è l'intermediario annotato nel FIR lo scrivi nel registro, altrimenti no .. almeno le due scritture sono simili.
Lo so che è una risposta terra terra ma pazienza.
Piccolo sfogo : ma come fanno due docenti di un corso di formazione dire due cose così diverse a due giorni di distanza? capisco le interpretazioni diverse ma, purtroppo, c'è pure qualcuno che deve confrontarsi quotidianamente con delle applicazioni pratiche e sanzionabili.
Da "echi* di un Corso di Formazione per Responsabili Tecnici"
Il docente n.1 dice che l'intermediario senza detenzione non può essere nessuno
dei soggetti della filiera di smaltimento/recupero, in particolare non può essere il trasportatore.
L'intermediario senza detenzione è la figura che organizza lo smaltimento senza apparire nei classici campi del FIR neppure nelle annotazioni.
Il docente n. 2 asserisce che il trasportatore non detiene mai il rifiuto, questo
si desume dalla definizione di "detenzione" data dal codice civile**.
Quindi il trasportatore, quando organizza lo smaltimento, è anche la figura di intermediario senza detenzione e, nel campo annotazioni, va annotato con la sua iscrizione.
**Parole riportate. Andando a cercare sbrigativamente nel c.c. ho trovato solo l'art. 1140 che definisce il possesso.
I miei "echi" mi hanno chiesto : ho due trasportatori entrambi intermediari uno si annota sempre come intermediario, e quindi lo inserisco nel registro, l'altro, quando fa il trasportatore e basta no, però la fattura la faccio a lui. Cosa faccio?
Ora
Se devo ragionare con la mia testa sono d'accordo con il docente uno (scritture a parte), cercando anche degli articoli sulla definizione di detenzione. In ogni caso l'art. 188, comma 1, che definisce la responsabilità del produttore descrive più soggetti a cui, il produttore iniziale, può consegnare il rifiuto.
Però, mi sembra che l'orientamento dell'Albo sia quello di responsabilizzare di più l'intermediario rispetto al trasportatore (mi sembra che le GF per gli intermediari siano per tutti i rifiuti, mentre per i trasportatori solo per rif pericolosi).
Cosa ne pensate?
Ai miei "echi" sinceramente ho risposto : se c'è l'intermediario annotato nel FIR lo scrivi nel registro, altrimenti no .. almeno le due scritture sono simili.
Lo so che è una risposta terra terra ma pazienza.
Piccolo sfogo : ma come fanno due docenti di un corso di formazione dire due cose così diverse a due giorni di distanza? capisco le interpretazioni diverse ma, purtroppo, c'è pure qualcuno che deve confrontarsi quotidianamente con delle applicazioni pratiche e sanzionabili.
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Ciao Cjm, la questione è annosa e stradibattuta dalle Alpi alle piramidi.
Prima di tutto concordo con te sul fatto che 2 docenti dello stesso corso dovrebbero dire le stesse cose, tant'è vero che ai corsi da Resp. Tecnico che ho tenuto io, mi sono sparata da sola 120 ore di lezione, così, giuste o sbagliate che fossero, se ne sono sentite dire una versione sola.
Intanto ti giro un commento di uno studio legale sulla distinzione tra possesso e detenzione
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/distinzione-tra-possesso-e-detenzione.asp
Tale interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori (per lo meno la sez. qui del Lazio) secondo la quale (e anche secondo me):
Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)
Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.
Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?
Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.
Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.
Prima di tutto concordo con te sul fatto che 2 docenti dello stesso corso dovrebbero dire le stesse cose, tant'è vero che ai corsi da Resp. Tecnico che ho tenuto io, mi sono sparata da sola 120 ore di lezione, così, giuste o sbagliate che fossero, se ne sono sentite dire una versione sola.
Intanto ti giro un commento di uno studio legale sulla distinzione tra possesso e detenzione
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/distinzione-tra-possesso-e-detenzione.asp
Tale interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori (per lo meno la sez. qui del Lazio) secondo la quale (e anche secondo me):
Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)
Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.
Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?
Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.
Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Help
Tale interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori (per lo meno la sez. qui del Lazio) secondo la quale (e anche secondo me):
Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)
Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.
Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?
Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.
Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.[/quote]
Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)
Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.
Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?
Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.
Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.[/quote]
Ultima modifica di giuse il Mer Giu 05, 2013 4:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Questa interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori anche per la sez. del Piemonte però ho alcuni clienti che mi fanno delle storie richiedendomi l'iscrizione alla cat. 8 anche se sono un autotrasportatore autorizzato iscrit)
giuse- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Scusatemi ho fatto un macello con la mia domanda e con copia e incolla.
Quello che vorrei sapere è dove posso trovare la splendida spiegazione data da isamonfroni da poter consegnare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla cat. 8 anche se per ogni operazione io risulto essere il trasportatore autorizzato (cat. 4 e 5) e perciò compaio nel FIR.
Grazie
Giuse
Quello che vorrei sapere è dove posso trovare la splendida spiegazione data da isamonfroni da poter consegnare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla cat. 8 anche se per ogni operazione io risulto essere il trasportatore autorizzato (cat. 4 e 5) e perciò compaio nel FIR.
Grazie
Giuse
giuse- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
non so se ho capito bene quello che hai chiesto...
Il post di Isa è comunque a pag. 1
Il post di Isa è comunque a pag. 1
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Ho visto benissimo dove è il post. Quello che chiedo è un documento che abbia un minimo di valore legale da dare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla categoria 8 (che farò) anche se non è necessaria perché compaio già sul FIR come trasportatore autorizzato. Ho provato a mostrare il post di Isa ma mi rispondono che il loro consulente vuole l'intermediario autorizzato.
Grazie
Grazie
giuse- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 05.06.13
intermediario con/senza rifiuti
l'unico documento che mi accerta un intermediario di rifiuti è l'autorizzazione albo nazionale gestori ambientali, al massimo mi accontento del numero di iscrizione che mi permette di fare una ricerca degli iscritti, per quanto riguarda il trasporto: un trasportatore è autorizzato al trasporto dei codici cer autorizzati relativi all'autorizzazione che possiede, se è anche intermediario non può trasportare codici cer non presenti nell'autorizzazione al trasporto rifiuti.
basel64- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 10.05.10
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
giuse ha scritto:Ho visto benissimo dove è il post. Quello che chiedo è un documento che abbia un minimo di valore legale da dare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla categoria 8 (che farò) anche se non è necessaria perché compaio già sul FIR come trasportatore autorizzato. Ho provato a mostrare il post di Isa ma mi rispondono che il loro consulente vuole l'intermediario autorizzato.
Grazie
Giuse, cosa vuoi che ti dica........questo problema ce l'ho avuto anch'io, più volte, perchè non basta avere mezza laurea per fare il consulente ambientale, bisogna anche leggere le norme e comprenderle alla luce del buonsenso prima di tutto.
Poi magari bisgna conoscere tutto il quadro normativo e non solo 3 o 4 righe (che interessano) di un articolo.
Comunque, se la tua sezione dell'Albo è di questo orientamento. chiedi un parere scritto.
Meglio ancora chiedilo (con domanda in carta bollata) al presidente del comitato centrale.
Rispondono sempre e anche piuttosto in fretta.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Grazie, Isa mi hai dato un ottimo suggerimento oltre ad aver perfettamente compreso la mia sconclusionata richiesta.
giuse- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Ciao,
pongo un quesito su una situazione contorta di intermediari:
un Gruppo internazionale (per il quale lavoro) ha una serie di unità locali in giro per l'Italia sotto un'unica ragione sociale, chiamiamola A, + un deposito gestito da una società B sempre del Gruppo (autorizzato anche per messa in riserva di un rifiuto da imballaggio) + una società all'estero C.
Le unità A inviano al deposito B dei rifiuti. B, oltre a gestire il deposito, coordina anche la logisitica affidandola a trasportatori terzi autorizzati. Il contratto di questi trasportatori è però con la società C del Gruppo, che semplicemente paga.
B, coordinando i trasportatori, potrebbe essere un intermediario, essendo però anche il destinatario non deve iscriversi all'albo come intermediario, avendo anche la detenzione del rifiuto. Corretto?
La società C, che non fa altro che pagare il trasporto, è intermediario e deve comparire da qualche parte (registri e formulari)? credo di no, ma si sa mai...
.. un po' complicato..
Grazie!!
pongo un quesito su una situazione contorta di intermediari:
un Gruppo internazionale (per il quale lavoro) ha una serie di unità locali in giro per l'Italia sotto un'unica ragione sociale, chiamiamola A, + un deposito gestito da una società B sempre del Gruppo (autorizzato anche per messa in riserva di un rifiuto da imballaggio) + una società all'estero C.
Le unità A inviano al deposito B dei rifiuti. B, oltre a gestire il deposito, coordina anche la logisitica affidandola a trasportatori terzi autorizzati. Il contratto di questi trasportatori è però con la società C del Gruppo, che semplicemente paga.
B, coordinando i trasportatori, potrebbe essere un intermediario, essendo però anche il destinatario non deve iscriversi all'albo come intermediario, avendo anche la detenzione del rifiuto. Corretto?
La società C, che non fa altro che pagare il trasporto, è intermediario e deve comparire da qualche parte (registri e formulari)? credo di no, ma si sa mai...
.. un po' complicato..
Grazie!!
gric- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 27.06.13
STOCCAGGIO TEMPORANEO DI PRODOTTI DI RECUPERO
Buongiorno a tutti.
Mi si presenta il seguente problema, su due situazioni diverse... vedrò di essere chiaro e sintetico
SITUAZIONE 1:
- vengono prodotti dei rifiuti da attività X;
- il sottoscritto, quale inermediario, carica i rifiuti e con mezzi propri li porta a deposito temporaneo presso un sito di stoccaggio (non di mia proprietà, ma di un'altro che mi da supporto per lo stoccaggio temporaneo) presso un'azenda mia partner, in attesa di eesere poi allontanato e mandato a recupero:
LEGALMENTE E' FATTIBILE ?
QUALE ITER GESTIONALE INTRAPRENDERE PER POTERLO FARE?
SITUAZIONE 2:
- il sottoscritto, sempre con propri automezzi, si carica merce che, a seguito di opportuno e legale permesso e dopo trattamento chimico meccanico da parte di altra azienda competente e chiaramente autorizzata, la rende NON RIFIUTO, MA PRODOTTO DI RECUPERO.
A questo punto TALE NON RIFUTO, PRONTO PER ESSERE RIEMESSO SUL MERCATO, PUO' ALL'OCCORRENZA ESSERE STOCCATO TEMPORANEAMENTE PRESSO UN SITO DI PROPRIETA' DI UN'ALTRA AZIENDA NOSTRA PARTNER, PRONTO PER ESSERE POI RICARICATO E ALLONTANATO A DESTINAZIONE FINALE?
Attendo riscontri in merito e anticipatamente ringrazio.
Alessandro
Mi si presenta il seguente problema, su due situazioni diverse... vedrò di essere chiaro e sintetico
SITUAZIONE 1:
- vengono prodotti dei rifiuti da attività X;
- il sottoscritto, quale inermediario, carica i rifiuti e con mezzi propri li porta a deposito temporaneo presso un sito di stoccaggio (non di mia proprietà, ma di un'altro che mi da supporto per lo stoccaggio temporaneo) presso un'azenda mia partner, in attesa di eesere poi allontanato e mandato a recupero:
LEGALMENTE E' FATTIBILE ?
QUALE ITER GESTIONALE INTRAPRENDERE PER POTERLO FARE?
SITUAZIONE 2:
- il sottoscritto, sempre con propri automezzi, si carica merce che, a seguito di opportuno e legale permesso e dopo trattamento chimico meccanico da parte di altra azienda competente e chiaramente autorizzata, la rende NON RIFIUTO, MA PRODOTTO DI RECUPERO.
A questo punto TALE NON RIFUTO, PRONTO PER ESSERE RIEMESSO SUL MERCATO, PUO' ALL'OCCORRENZA ESSERE STOCCATO TEMPORANEAMENTE PRESSO UN SITO DI PROPRIETA' DI UN'ALTRA AZIENDA NOSTRA PARTNER, PRONTO PER ESSERE POI RICARICATO E ALLONTANATO A DESTINAZIONE FINALE?
Attendo riscontri in merito e anticipatamente ringrazio.
Alessandro
geo.baroni@alice.it- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.01.14
Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.
Caro Alessandro "geo.baroni@...." vedrò di essere chiaro e sintetico pure io: "quando, per la prima volta, si accede in un forum, è buona prassi effettuare una, seppur breve, presentazione di se e porgere un saluto.geo.baroni@alice.it ha scritto:Buongiorno a tutti.
Mi si presenta il seguente problema, su due situazioni diverse... vedrò di essere chiaro e sintetico
Alessandro
C'è una apposita sezione dove poterlo fare e, a questo t'invito.
Poi, per quanto concerne i quesiti posti, a mio avviso, ma attendo i pareri anche di altri:
caso 1)
Non vedo dove tu sia (in questa situazione) "intermediario" visto che effettui anche il trasporto con mezzi di tua proprietà. Certamente, per poterlo fare, avrai una autorizzazione al trasporto di rifiuti di terzi in cat 4^ e/o 5^. Quindi, semplicemente, effettui un trasporto dal luogo di produzione ad un sito autorizzato allo stoccaggio provvisorio (R13 visto che parli di recupero).
Da come leggo ii tuo post, non capisco dove possa stare il problema.
caso 2)
Dici che carichi "merce" e non "rifiuti" quindi, trattandosi di merce, che c'entra il 152? Una volta fatti i trattamenti previsti e trasformata in merce il rifiuto, questa segue la normativa delle merci e, per la cosa (in questo si), più che a un consulente ambientale è opportuno che ti rivolga al tuo consulente fiscale.
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Pagina 1 di 2 • 1, 2
Argomenti simili
» Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
» Intermediazione e commercio senza detenzione rifiuti urbani riciclabili
» Intermediazione senza detenzione
» Cod. ATECO per l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione
» intermediazione con detenzione compilazione registro
» Intermediazione e commercio senza detenzione rifiuti urbani riciclabili
» Intermediazione senza detenzione
» Cod. ATECO per l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione
» intermediazione con detenzione compilazione registro
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
Pagina 1 di 2
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.