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elettrodomestici fuori specifica: cos'erano prima?
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elettrodomestici fuori specifica: cos'erano prima?
Nel senso, ritengo che oggi quando una fabbrica (se è ancora aperta...) di lavatrici o di frigoriferi o altri elettrdomestici chiamati anche "ingombranti" gli succede che esce un articolo o un lotto di articoli con qualche magagna non altrimenti eliminabile questi "scarti di produzione" siano considerati dei RAEE.
Esempio: lavatrice con cestello con i buchi non levigati che scasserebbero tutto il bucato, si cambia il cestello, ma se ha anche dei graffi sulla vernice o il perno della vasca "sbiellato" nemmeno per rismontarla tutta, è "rifiuto".
Ancora, frigorifero con isolamento mal iniettato, con serpentine occluse, con motore che si grippa, oppure buono ma caduto o incidentato e quindi tutto ammaccato, non sempre è possibile smontare i pezzi che non vanno bene e cannibalizzare quelli buoni, quindi è "rifiuto".
Perchè, come credo sappiamo tutti, quelli che hanno solo piccoli danni estetici vengono di solito commercializzati "scartellinati", magari solo internamente e solo per i dipendenti (ma anche amici dei dipendenti: io presi una splendida whirpool a mia madre...)
Oh, il problema che sto affrontando io in questo momento è proprio quello di come si dovessero considerare questi elettrodomestici "mal riusciti" prima del 22/97 e conseguente dm 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Secondo me, erano scarti di lavorazione, ma non necessariamente erano materiali "abbandonati o destinati all'abbandono", quindi non è detto che ricadessero nella definizione di rifiuto del 915/82.
Poichè avevano una cospicua quantità di materiali che opportunamente selezionati avevano un oggettivo mercato (dai granulini di polistirolo al rame dei circuiti elettrici passando per tutto il rottame ferroso), prima del decreto ronchi il produttore non se ne "disfaceva" ma se lo vendeva, amenamente, sia pure a peso e non a pezzo come il prodotto bene uscito.
Quello che io mi stavo chiedendo è: ma erano, quindi, queste attività che oggi chiameremmo di recupero assoggettate al dpr 915/82 ?
perchè a favore del "sì, lo erano" trovo il punto 3 del commillo 3 di art. 2 sulle definizioni, che diceva
Premettendo che oggi-oggi tutti questi passaggi sarebbero regolamentati tra i sottoprodotti, tranne il "reso in conto fornitura" che resterebbe inchiappato nella definizione di rifiuto (di cui si disfi...), ma prima? Perchè io ho visto all'poca con i miei occhietti santi autorizzazioni sanitarie rilasciate a "attività di demolizione e rottamazione di prodotti in materiali metallici" ma non erano considerati impianti di trattamento rifiuti, nè quello che usciva era "rifuto" ma decisamente prodotto dell'attività. I rottamai commerciali DOC erano quelli che acquistavano questi prodotti e poi li rivendevano al migliore offerente.
Secondo voi?
Esempio: lavatrice con cestello con i buchi non levigati che scasserebbero tutto il bucato, si cambia il cestello, ma se ha anche dei graffi sulla vernice o il perno della vasca "sbiellato" nemmeno per rismontarla tutta, è "rifiuto".
Ancora, frigorifero con isolamento mal iniettato, con serpentine occluse, con motore che si grippa, oppure buono ma caduto o incidentato e quindi tutto ammaccato, non sempre è possibile smontare i pezzi che non vanno bene e cannibalizzare quelli buoni, quindi è "rifiuto".
Perchè, come credo sappiamo tutti, quelli che hanno solo piccoli danni estetici vengono di solito commercializzati "scartellinati", magari solo internamente e solo per i dipendenti (ma anche amici dei dipendenti: io presi una splendida whirpool a mia madre...)
Oh, il problema che sto affrontando io in questo momento è proprio quello di come si dovessero considerare questi elettrodomestici "mal riusciti" prima del 22/97 e conseguente dm 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Secondo me, erano scarti di lavorazione, ma non necessariamente erano materiali "abbandonati o destinati all'abbandono", quindi non è detto che ricadessero nella definizione di rifiuto del 915/82.
Poichè avevano una cospicua quantità di materiali che opportunamente selezionati avevano un oggettivo mercato (dai granulini di polistirolo al rame dei circuiti elettrici passando per tutto il rottame ferroso), prima del decreto ronchi il produttore non se ne "disfaceva" ma se lo vendeva, amenamente, sia pure a peso e non a pezzo come il prodotto bene uscito.
Quello che io mi stavo chiedendo è: ma erano, quindi, queste attività che oggi chiameremmo di recupero assoggettate al dpr 915/82 ?
perchè a favore del "sì, lo erano" trovo il punto 3 del commillo 3 di art. 2 sulle definizioni, che diceva
ma proprio l'art. 2 è quello che mi parla di "abbandono o destinati all'abbandono", e in aggiunta ci metterei anche il punto e) dell'art. 1 che diceva3) (sono rifiuti speciali) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
Io non ce la vedo la philips dell'epoca (ci ho lavorato, dal 1990 al 1994, quindi lo so per certo) che abbandona ogni giorno 10-15 lavatrici e pari peso o quasi di pezzi sfusi ormai inutilizzabili nel proprio ciclo. Teniamo presente che quel tipo di industria, a parte il prodotto finito intero, produceva anche i "pezzi di ricambio", perchè una volta (e come mi sento vecchia quando devo scrivere così... ) quando la lavatrice si guastava si cambiava il pezzo rotto, mica tutta la lavatrice. Infatti, a me risulta che si vendessero ai "piattari", nome gergale napoletano che indicava tra i robivecchi quelli che si dedicavano ai metalli cioè in italiano i rottamatori, soprattutto i prodotti troppo fuori specifica, piattari i quali smontavano tutto, selezionavano per tipo di metallo e portavano tutto alle relative fonderie, il resto era rifiuto della loro attività e ... andava in discarica, se tutto filava liscio. Così come mi risulta che invece le componenti singole mal riuscite o rovinate durante l'assemblaggio (carcasse, coperchi, guarnizioni, oblò etc.) venissero di solito "resi" al fornitore in conto ordine successivo, a peso, e a prezzi appunto di risulta.e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia
Premettendo che oggi-oggi tutti questi passaggi sarebbero regolamentati tra i sottoprodotti, tranne il "reso in conto fornitura" che resterebbe inchiappato nella definizione di rifiuto (di cui si disfi...), ma prima? Perchè io ho visto all'poca con i miei occhietti santi autorizzazioni sanitarie rilasciate a "attività di demolizione e rottamazione di prodotti in materiali metallici" ma non erano considerati impianti di trattamento rifiuti, nè quello che usciva era "rifuto" ma decisamente prodotto dell'attività. I rottamai commerciali DOC erano quelli che acquistavano questi prodotti e poi li rivendevano al migliore offerente.
Secondo voi?
Aurora Brancia- Moderatrice
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