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Imballaggi etichettati - Rifiuti pericolosi?

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Messaggio  riccetto Mer Mar 31, 2010 9:31 am

Ai fini dell'iscrizione al SISTRI tra le varie problematiche vi è quello di individuare con certezza la pericolosità del proprio rifiuto. Pongo questa discussione per approfindire il problema degli imballaggi etichettati, ovvero con categoria di pericolo H e frase di rischio R relativa.
La classificazione dei rifiuti pericolosi oggi vigente (dal 01/01/2002) a seguito dell’introduzione della Decisione 2000/532/CE e successive integrazioni e modificazioni si basa:

• sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto
• nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose superiori a percentuali definite

Nel caso in cui il criterio sia quello dell’origine/provenienza del rifiuto, caso specifico degli imballaggi, l’elenco armonizzato di rifiuti (codice CER) non presenta codici a specchio. In questo senso il normatore ritiene che un ‘imballaggio contenente residui di sostanze pericolose o contaminato da tali sostanze’ presenti caratteristiche di pericolo a prescindere dalle concentrazioni di sostanza pericolosa presenti nel rifiuto e lo classifica quindi automaticamente come pericoloso senza rimandare all’obbligo analitico.
Secondo questa lettura, tutti gli imballaggi 'etichettati' sono quindi pericolosi. Se questa interpretazione è corretta, chi realisticamente non è soggetto all'iscrizione al SISTRI?
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Messaggio  Ororo Gio Apr 01, 2010 12:10 pm

riccetto ha scritto:Ai fini dell'iscrizione al SISTRI tra le varie problematiche vi è quello di individuare con certezza la pericolosità del proprio rifiuto. Pongo questa discussione per approfindire il problema degli imballaggi etichettati, ovvero con categoria di pericolo H e frase di rischio R relativa.
La classificazione dei rifiuti pericolosi oggi vigente (dal 01/01/2002) a seguito dell’introduzione della Decisione 2000/532/CE e successive integrazioni e modificazioni si basa:

• sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto
• nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose superiori a percentuali definite

Nel caso in cui il criterio sia quello dell’origine/provenienza del rifiuto, caso specifico degli imballaggi, l’elenco armonizzato di rifiuti (codice CER) non presenta codici a specchio. In questo senso il normatore ritiene che un ‘imballaggio contenente residui di sostanze pericolose o contaminato da tali sostanze’ presenti caratteristiche di pericolo a prescindere dalle concentrazioni di sostanza pericolosa presenti nel rifiuto e lo classifica quindi automaticamente come pericoloso senza rimandare all’obbligo analitico.
Secondo questa lettura, tutti gli imballaggi 'etichettati' sono quindi pericolosi. Se questa interpretazione è corretta, chi realisticamente non è soggetto all'iscrizione al SISTRI?

Gli imballaggi etichettati sono pericolosi per definizione e quindi tutti coloro che hanno imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose devono gestirle con il codice cer 150110 a meno di poter effettuare una bonifica.
Alcune regioni permettono la bonifica o il cosidetto “lavaggio”, condotto in azienda nell’ambito delle “buone pratiche agronomiche”, dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari che possono essere considerati rifiuti non pericolosi. Tutto dipedne dai regolamenti regionali.
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Messaggio  valterb Gio Apr 01, 2010 9:56 pm

Vi chiedo, da chimico, cosa vuol dire imballaggio contaminato da sostanze pericolose?
Quanta sostanza pericolosa deve essere presente in un imballaggio per avere un imballaggio pericoloso?
Ovvero, se io ho un imballaggio non etichettato come contenente sostanze/preparati/miscele pericolose sono o no presenti sostanze pericolose?
Sono certo che se avessimo a disposizione uno strumento adatto saremmo in grado di trovare sostanze pericolose in qualunque imballaggio/materiale.
Allora nella Decisione 2000/532/CE la classificazione dei rifiuti con codice a specchio segue le regole dei preparati/miscele così come previsto nella Direttiva 67/548/CEE e da ultimo nel Regolamento 1272/2008.
Ora dobbiamo capire che il capitolo 15 del CER debba essere visto come uno strano caso di voci a specchio.
Forse è bene ricordarsi cosa dice la Decisione 200/532:
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso)...
Il codice 150110* ha un riferimento alla contaminazione con sostanze pericolose; i codici da 150101 a 150109 non sono esplicitamente dichiarati "diversi", ma ce n'è bisogno? Il fatto di dire 15 01 01 imballaggi in carta e cartone non dice "non contenenti sostanze pericolose" ma, a mio parere, è come se... perché, come già detto, altrimenti nessun imballaggio potrebbe essere classificato esente da sostanze pericolose!
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Messaggio  riccetto Ven Apr 02, 2010 8:34 am

Credo che questo sia il classico caso dove norma e tecnica (e vita reale) non si incontrano. Prendiamo ad esempio il caso dei sacchi vuoti di cemento o malta fine, presenti in tutti i nostri grandi e piccoli cantieri. Sono tutti etichettati come irritanti. Ora, se io vado a fare una analisi di un sacco vuoto di cemento (quindi utlilizzo impropriamente il criterio delle voci a specchio) il mio rifiuto non presenta concentrazioni superiori a quanto previsto nella direttiva 91/689/CEE. Quindi, se esistesse una voce a specchio, potrei tranquillamente classificarli come non pericolosi. Ma la voce a specchio non c'è e quindi devo applicare il criterio dell'origine e classificarlo come pericoloso.
Mi domando: se faccio l'analisi e gestisco il rifiuto come non pericoloso e subisco un controllo...il giudice a chi darà ragione?
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Messaggio  Admin Ven Apr 09, 2010 7:10 am

Alcune regioni permettono la bonifica o il cosidetto “lavaggio”, condotto in azienda nell’ambito delle “buone pratiche agronomiche”, dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari che possono essere considerati rifiuti non pericolosi

Confermo. Il produttore deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta di aver provveduto ad un determinato numero di cicli di lavaggio. Il problema è molto sentito per i contenitori vuoti di fitofarmaci.
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Messaggio  nicola Ven Apr 09, 2010 11:09 am

Condivido anche io Admin, ma come detto in questo post, tutto dipende dalla legislazione regionale. In Sicilia, per esempio, la questione non è stata normata e di conseguenza non vale la bonifica dei contenitori vuoti di fitofarmaci e di conseguenza soggiace a pieno titolo alla gestione dei rifiuti pericolosi.
ciao. Nicola
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Messaggio  logos55 Ven Apr 22, 2011 10:27 am

Esiste un elenco o é posibile scoprire quali regioni permettono la bonifica o il cosidetto “lavaggio”, condotto in azienda nell’ambito delle “buone pratiche agronomiche”, dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari che possono essere considerati rifiuti non pericolosi?

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Messaggio  valterb Ven Apr 22, 2011 1:28 pm

Attenzione che con la modifica del D.Lgs. 152/2006 intervenuta a dicembre le cose sono piuttosto cambiate (questo thread è stato discusso ad aprile 2010...).
È cambiata la definizione di "codici specchio", per cui il codice 150110 è diventato lo specchio di tutti i codici precedetti (da 150101 a 150109).
Questo vuol dire che un contenitore contenente fitofarmaci classificati Xn è pericoloso solo se la quantità di fitofarmaco rimasta nel contenitore è superiore al 20% in peso del rifiuto nel suo complesso.
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Messaggio  zesec Ven Apr 29, 2011 10:14 pm

@valterb
Ripesco questo tuo post che mi sembra molto interessante per l'interpretazione della pericolosità dei rifiuti con codice a specchio, soprattutto dopo il IV correttivo.
Io mi sento particolarmente debole in materia di classificazione dei pericolosi, sostanze, percentuali, concentrazioni, ecc. per cui sto volentieri a leggere interventi a favore o contrari a questa linea. Se qualcuno poi avesse riferimenti a contributi dottrinali in materia di classificazione in presenza di codici a specchio, farebbe un favore a tutta la comunità e a me in particolare.
A valterb (ma vale per chiunqu) chiedo: è pericoloso se la quantità di fitofarmaco rimasta sul contenitore è superiore al 20% o se è la specifica sostanza pericolosa contenuta nel fitofarmaco a superare il 20% in peso dell'intero rifiuto?
Grazie
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Messaggio  MauroC Sab Apr 30, 2011 12:22 am

io la pensavo così, ossia ragionando sulle concentrazioni, ma come hai letto molti la pensano diversamente, ossia dicendo che se sostanza era pericolosa, anche il contenitore indipendentemente da quanto ce ne rimane di sostanze è pericoloso.

Siamo rimasti così ognuno con le proprie idee Smile
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Messaggio  pastorenomade Sab Apr 30, 2011 12:45 am

valterb ha scritto:Attenzione che con la modifica del D.Lgs. 152/2006 intervenuta a dicembre le cose sono piuttosto cambiate (questo thread è stato discusso ad aprile 2010...).
È cambiata la definizione di "codici specchio", per cui il codice 150110 è diventato lo specchio di tutti i codici precedetti (da 150101 a 150109).
Questo vuol dire che un contenitore contenente fitofarmaci classificati Xn è pericoloso solo se la quantità di fitofarmaco rimasta nel contenitore è superiore al 20% in peso del rifiuto nel suo complesso.

In che senso è cambiata la definizione di codice a specchio? L'art. 184 (Definizioni) non contiene una definizione di codice a specchio. Intendi dire che è cambiata la codifica dei rifiuti, quella del 2002? Sono domande curiose perchè non ho guardato quell'allegato dopo il D. Lgs. 205/10, dando per scontato che fosse rimasto immutato.
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Messaggio  zesec Sab Apr 30, 2011 5:47 pm

Più che una nuova definizione di codice a specchio, diciamo che non si parla più di codice a specchio ma di rifiuti nella cui descrizione c'è un riferimento a sostanze pericolose (e quindi adesso sicuramente anche il 150110). Ed in questo caso bisogna tener conto del limite di concentrazione.

Allegato D
5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni
(ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I.
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Messaggio  valterb Dom Mag 01, 2011 8:09 am

Dico che è cambiata perché queste sono le due versioni di quanto scritto nell'allegato D

vecchia versione
"Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze
pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso, se ci troviamo cioè di fronte ad una tipologia di rifiuto che fa riferimento alle cosiddette voci a specchio, esso è classificato pericoloso se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE”.


nuova versione
"Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I."

Quindi con riferimento ai codici per gli imballaggi, il codice 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze è sicuramente un pericoloso. Secondo la vecchia versione del decreto quel codice non era specchio di nessuno in quanto non esisteva un codice corrispondente a imballaggi diversi da quelli di cui alla voce 15.01.10*, quindi era pericoloso punto e basta, non c'era da fare alcuna considerazione sulle concentrazioni.
Oggi avendo finalmente eliminato la confondente definizione data dal Ministero italiano in modo difforme da quanto previsto dalla Decisione 2000/532/CE (quella che introdusse il cosiddetto, da noi, CER 2002), le cose sono cambiate in modo significativo.
Il codice 15.01.10* fa riferimento generico a sostanze pericolose e quindi viene classificato pericoloso, cioè con quel codice, solo se le sostanze in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni. Se la sostanza contenuta è classificata come nociva essa rende il rifiuto pericoloso se la sua concentrazione è superiore al 25% (per esempio un contenitore di plastica che sia stato svuotato del contenuto, ad esempio un fitofarmaco, se pesasse in totale 100 g, sarebbe da considerare pericoloso se la sostanza pericolosa che è rimasta dentro al contenitore è almeno 25 g); se la sostanza è classificata irritante la concentrazione è 20%, se la sostanza è molto tossica la concentrazione che rende il rifiuto pericoloso è 0,1%, ecc.

Quindi, per quanto vale il mio giudizio, non è che molti la pensano diversamente, è che molti non hanno fatto attenzione a quanto scritto nell'allegato D oppure, essendo per definizione la chimica una materia ostica, hanno preferito non perdere tempo dietro le definizioni.
Alcune delle mie considerazioni, fatte però prima della modifica di dicembre, le puoi trovare a partire dalla pagina 24 (26 del pdf) del numero di maggio 2010 della rivista Il Chimico Italiano che puoi trovare qui http://www.chimici.it/cnc/fileadmin/rivista/2010/3_2010.pdf
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Messaggio  valterb Dom Mag 01, 2011 8:28 am

Vorrei poi fare un'altra considerazione che mi è venuta rileggendo il Regolamento REACH.
Sapete che ci sono delle sostanze che sono classificate SVHC, substances of very high concern, ovvero sostanze per le quali c'è grande preoccupazione. Sono sostanze cancerogene, mutagene, ecc.
Queste sostanze se sono contenute in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, rendono le cose (le sostanze, le miscele e gli articoli) pericolosi.
La plastica non avrebbe la forma che ha non contenesse delle sostanze che si chiamano ftlati. Molti di questi ftalati sono per l'appunto classificati SVHC. Gli ftalati possono raggiungere concentrazioni pari anche al 25% del peso totale dell'oggetto di plastica. Quindi per sapere se un oggetto di plastica del quale ci si vuole disfare è da classificarsi come rifiuto pericoloso o no, sarebbe necessario sapere quali sono gli ftalati presenti ed in quale concentrazione.
Ora voi chiederete, allora è necessario far fare una costosissima analisi chimica per classificare una bottiglia di plastica che voglio smaltire come rifiuto? Bhe, non necessariamente.
Infatti l'art. 33 del Regolamento REACH dice "Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quindi senza fare nessuna analisi siamo in grado di sapere se queste sostanze SVHC ci sono oppure no. Se nn riceviamo risposta entro i 45 gg, rivolgiamoci all'autorità competente che vedrete obbligherà il nostro fornitore a darci quell'informazione.

P.S.: secondo me tutti o quasi i contenitori di plastica oggi sul mercato saranno da classificare come rifiuti pericolosi al termine del loro ciclo di vita
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Messaggio  pastorenomade Dom Mag 01, 2011 5:35 pm

@ Valter: ti sono riconoscente non solo perchè mi hai fatto scoprire un bug nella mia conoscenza, segnalando la modifica dell'All. D, ma anche perchè mi hai portato a capire come funziona il nuovo meccanismo di classificazione. Fondato non più sul criterio dell'etichettatura ma su quello della concentrazione della sostanza pericolosa.

In pratica le caratteristiche di concentrazione di una sostanza/miscela/prodotto elencate al punto 3.4 dell'all. D conferiscono al rifiuto una o più delle proprietà elencate nell'allegato I (tossicità, infiammabilità, irritante ecc.) ed è su questa base che si effettua la classificazione P vs. NP. E quindi, ora il codice a specchio è individuato sempre sulla base del criterio di concentrazione? Sotto è Np, sopra è P?

Da oggi l'etichettatura e le frasi di rischio serviranno per applicare il criterio della concentrazione.

In alcuni casi sarà dunque possibile non più fare l'analisi di laboratorio, specie laddove col criterio percentuale o del peso sarà evidente la classificazione: 25% per le nocive, 3% per le tossiche, 1% per le corrosive, e così via.

Non so invece quanto tempo ci metteranno gli impianti di smaltimento a implementare/metabolizzare questa novità.
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Messaggio  valterb Dom Mag 01, 2011 6:09 pm

Si, è così pastorenomade.
Ricorda però che il criterio della concentrazione si applica solo per quei codici dove c'è un riferimento specifico o generico alle sostanze. Per dire, il codice 13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione è pericoloso senza necessità di ricorre ad alcuna analisi.
Per contro, per tutta la famiglia 03.02.xx (tutte le definizioni hanno un riferimento alle sostanze) si deve fare l'analisi e se non si raggiungono le concentrazioni pericolose allora il codice da assegnare è 03.02.99, non pericoloso.
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Messaggio  pastorenomade Dom Mag 01, 2011 7:50 pm

valterb ha scritto:Si, è così pastorenomade.
Ricorda però che il criterio della concentrazione si applica solo per quei codici dove c'è un riferimento specifico o generico alle sostanze. Per dire, il codice 13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione è pericoloso senza necessità di ricorre ad alcuna analisi.
Per contro, per tutta la famiglia 03.02.xx (tutte le definizioni hanno un riferimento alle sostanze) si deve fare l'analisi e se non si raggiungono le concentrazioni pericolose allora il codice da assegnare è 03.02.99, non pericoloso.

Ok. Prendiamo il 150202* (assorbenti stracci ecc. contaminati da sost. pericolose) e 150203 (assorbenti stracci ecc. diversi da quelli ci cui alla voce 150202*). Questa è una classico codice a specchio: al di là del vantaggio economico che può avere il piccolo produttore nel classificarlo a priori come P (l'analisi per eventualmente "declassarlo" costa più del sovrapprezzo di smaltimento), in questo caso non vale comunque il criterio della concentrazione al fine della sua classificazione?
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Messaggio  zesec Dom Mag 01, 2011 11:47 pm

Concordo con la lettura di valterb quando sostiene la tesi che per il 15.01.10* si debbano individuare le concentrazioni limite.
Segnalo però che per molti autori (Giampietro e Sanna, per citarne alcuni) e per l'APAT il 15.01.10* rappresentava già un codice a specchio, indipendentemente dal fatto che non esista un CER con dicitura "contenenti sostanze diverse da quelle di cui alla voce 15.01.10*". In sostanza, il 15.01.10* è il codice a specchio dei 15.01.01, 15.01.02, ecc. (o viceversa).
E quindi la novità introdotta dal IV correttivo, in fin dei conti, non cambia nulla: se si debbono individuare ora le concentrazioni limite, le si dovevano individuare anche prima. Contrariamente a chi sosteneva che un'alitata di sostanza pericolosa rendeva sempre pericoloso il rifiuto costituito dall'imballaggio che la conteneva.
Che ne pensate?

Per la questione del 15.01.10* quale codice a specchio fornisco il riferimento alla lettura di P. Giampietro
http://www.giampietroambiente.it/index2.html
e dell'APAT
http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00023600/23603_Rapporti_02_19.pdf
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Messaggio  homer Lun Mag 02, 2011 11:34 am

discussione interessante, a tratti delirante, causata, come spesso accade, dalla norma mal scritta; però non mi pare che porti chiarezza (anzi forse complica le cose).
Non esistendo un elenco ufficiale dei codici a specchio ognuno se la canta e se la suona come crede. Io non ho mai pensato che il 150110 fosse un codice a specchio, ma questa è la mia semplice opinione che nulla conta, continuo a pensarla così. Impossibile fare analisi perchè è impossibile il campionamento; se esistono procedure interne di lavaggio e di raccolta differenziata in base ai rischi presentati dalle sostanze, mi va bene la declassificazione, altrimenti 150110. Poi se vogliamo parlare di quali H assegnare a questo rifiuto...................
Di cui in teoria dovremmo valutare anche l'ecotossicità: bene, facciamo il biotest su taniche, fusti, sacchi vuoti etc.
Allegria!!
Saluti a tutti
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Messaggio  homer Lun Mag 02, 2011 11:41 am

Scusate se torno sul tema,
ringrazio zesec per il link apat, non conoscevo quel documento, mi conferma che l'apat anpa Irsa, e soprattutto certi soggetti lì dentro, non sanno niente di rifiuti (è sempre la mia modesta opinione). Ne avremo, purtroppo, presto un'altra conferma con il documento annunciato nel sito sistri, speriamo che almeno un chimico (esperto di rifiuti) lo corregga prima della emissione.
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Messaggio  zesec Lun Mag 02, 2011 1:38 pm

Ciao homer. Non dire che la tua semplice opinione non conta nulla: se non contassero le opinioni dei partecipanti, il forum non avrebbe senso. Io qui mi inserisco proprio per sentire le opinioni dei frequentatori del forum e trovare uno spunto per dibattere, consolidare o smontare letture giuridiche. Altrimenti me ne resterei chiuso tra i miei libri, manuali, articoli di dottrina e sentenze. E la tua opinione mi interessa molto.

Detto questo, posso tranquillamente affermare che anch'io tendevo a non ritenere il 150110 un codice a specchio, e a considerare rifiuto pericoloso qualsiasi imballaggio sporco di sostanza pericolosa. Se non altro in via cautelativa.
Tuttavia, quando leggo qualche osservazione intressante che pone dei problemi da un punto di vista pratico, cerco di calarlo nella mie convinzioni giuridiche, e se non ci sta, mi agito. La prima agitazione l'ha procurata, qualche mese fa, il primo intervento di valterb su questo thread, nel momento in cui si (e ci) domandava, forse provocatoriamente (ma le provocazioni funzionano), quale fosse il limite della contaminazione per ritenere un imballaggio rifiuto pericoloso: una traccia? E allora tutti gli imballaggi che avessero contenuto sostanze pericolose, se analizzati con idonei strumenti, sarebbero stati da classificarsi come pericolosi. Ragionamento estremo che si può condividere o meno: in ogni caso pone una questione che a me interessava affrontare.
Ho fatto qualche approfondimento e ho trovato quei contributi (ed altri che vi risparmio). Hanno un senso, anche se si possono non condividere e legittimamente affermare il contrario. Però è un peccato non sfruttare queste autorevoli letture (stiamo parlando di Giampietro, non di zesec o di Cicciopasticcio) per risolvere ai produttori questo enorme problema di considerare pericoloso qualsiasi flacone vuoto, ma sporco (dal più tremendo acido, all'Anitra WC, che immagino sarà anche quello corrosivo).
E poi c'è l'APAT-ISPRA. Tu giustamente dici che non esiste nessun elenco "ufficiale" di codici a specchio (di ufficiale c'è la norma, il resto sono interpretazioni, d'accordo, persino quelle dei magistrati nelle sentenze). Però l'elenco dell'APAT, che è organismo di diritto pubblico a tutela dell'ambiente, ha un peso: non stiamo parlando di interpretazioni di avvocati a difesa dei loro clienti. Poi si può legittimamente dire che non ci capiscano una cippa, ma il peso di quanto afferma l'APAT cerco di farlo venire buono per le interpretazioni che possono essermi utili. E se in buona fede commetto un atto che qualcuno riterrà illecito poiché ho fatto affidamento su errate interpretazioni di organi della PA, qualche aiuto ce l'ho in sede di giudizio.

In ogni caso, quanto sopra riguarda l'inserimento tra le voci a specchio del 15.01.10. E mi va bene che tu continui a pensarla diversamente da APAT, Giampietro e altri (io ci sto ancora pensando).
Ma la questione adesso mi sembra diversa. Come ha fatto notare valterb, il IV correttivo cancella dal TU il richiamo ai codici a specchio. Si prevedono invece limiti di concentrazione per tutti i rifiuti che fanno generico o specifico riferimento a sostanze pericolose. E qui mi sembra che il 15.01.10 non possa più scapparci. Tu come la vedi?

PS. preparati che tra qualche giorno, appena ho un attimo di tempo, ti chiamo in causa di nuovo in qualità di esperto ADR per una questione che mi interessa in materia di obbligo di nomina del consulente ADR...
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Messaggio  pastorenomade Lun Mag 02, 2011 2:24 pm

Per rimanere sul piano pratico e in riferimento al 150110* che tanto vi piace, vi espongo il mio (attuale) punto di vista.

Un imballaggio che abbia contenuto (contaminato) sostanze pericolose - 150110* - è pericoloso a prescindere essendo asteriscato (punto 3.4 dell'All. D).

Il punto 5 dell'All. D offre la possibilità di classificare non pericoloso il suddetto imballaggio, diciamo declassarlo in termini di pericolosità, qualora si conosca la composizione chimica del contenuto ("riferimento specifico o generico a sostanze pericolose") che ci permetterebbe di applicare il criterio delle concentrazioni. Per questo è sufficiente consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Che ne dite?
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Messaggio  zesec Lun Mag 02, 2011 3:06 pm

Io sono d'accordo (anche se quando andiamo nel tecnico ammetto tutto il mio imbarazzo e impreparazione): se conosco il contenuto e so che non ha subito variazioni nelle concentrazioni rispetto alla composizione indicata sulla scheda di sicurezza (ad es. per evaporazione?), non ho bisogno di fare nuove analisi.
Però se ammetti la possibilità di classificarlo come pericoloso, non capisco quell'"è pericoloso a prescindere" nella prima parte del tuo intervento.
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Messaggio  pastorenomade Lun Mag 02, 2011 3:10 pm

Hai ragione zesec, non è pericoloso a prescindere, dato che ora per quell'imballaggio, con il nuovo punto 5 dell'All. D, esiste la possibilità di declassarlo in termini di pericolosità.

In effetti per i solventi esiste il problema che dici.

Ora sentiamo l'opinione dei chimici.
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Messaggio  homer Lun Mag 02, 2011 6:48 pm

specchio delle mie brame: qual'è il codice cer dello sporco fustame??????
Possiamo parlarne per ore ancora; comunque hai ragione zesec, per quanto io abbia poca stima per alcuni soggetti Ispra, il loro parere conta. Però la questione non si risolve con le analisi (dico questo da chimico) ma solo con le procedure etc (già detto prima) nel dubbio pericoloso a titolo cautelativo visto che molti enti di controllo così la vedono.
Detto questo tornando alla definizione di rifiuto pericoloso (lasciamo da parte gli specchi): la tanica vuota che ha contenuto un acido corrosivo con frase di rischio R35 è corrosiva e quindi reca H8? La mia risposta (da chimico ) è no, tant'è che la buona vecchia dir 67/548 per gli imballi vuoti prevedeva SOLO dei consigli di prudenza e non delle frasi R (e ricordo che le H dei rifiuti derivano direttamente dalle frasi R). La risposta da rifiutaro è che siccome la legge è scritta coi piedi, le sanzioni sono pesanti e gli enti prima fanno il verbale poi (forse) ragionano: la tanica (se non è bonificata) è pericolosa, caratteristica di pericolo (necessaria benchè ridicola) a discrezione del produttore, va di moda ripetere i rischi associati ai prodotti contenuti, e come avete già detto, è ridicolo vedere attribuita H5 .
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