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rifiuti sanitari e CDR
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rifiuti sanitari e CDR
Può essere considerato e accettato quale smaltimento il trattamento in R13 e R1 di un rifiuto pericoloso a rischio infettivo in CDR?
L’art 10 del DPR 254/2003 così recita:
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
ciao. grazie. Nicola
L’art 10 del DPR 254/2003 così recita:
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
ciao. grazie. Nicola
nicola- Utente Attivo
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Re: rifiuti sanitari e CDR
NICOLA ha scritto:Può essere considerato e accettato quale smaltimento il trattamento in R13 e R1 di un rifiuto pericoloso a rischio infettivo in CDR?
L’art 10 del DPR 254/2003 così recita:
Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
ciao. grazie. Nicola
NO!. Come recitano anche le normative da te citate, i RO a rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di termodistruzione con specificato il cer 180103 in autorizzazione
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: rifiuti sanitari e CDR
La tua posizione nel merito è esattamente la mia! Purtroppo qualcuno vede la cosa diversamente e nell'ambito di procedure di gara a seguito di esclusione per tale motivo i ricorsi al TAR fioccano....
Ti ringrazio. Nicola
Ti ringrazio. Nicola
nicola- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.01.10
Età : 72
Località : acireale catania
Re: rifiuti sanitari e CDR
NICOLA ha scritto:La tua posizione nel merito è esattamente la mia! Purtroppo qualcuno vede la cosa diversamente e nell'ambito di procedure di gara a seguito di esclusione per tale motivo i ricorsi al TAR fioccano....
Ti ringrazio. Nicola
In merito mi è capitato di smaltire il 18 01 03* in impianto di incenerimento in R1 (recupero energetico) anzichè D10 (incenerimento) forse è una questione di autorizzazione dell'impianto?
tochio55- Membro della community
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Data d'iscrizione : 17.11.10
Località : Lombardia
Re: rifiuti sanitari e CDR
carlo lucotti ha scritto:NICOLA ha scritto:La tua posizione nel merito è esattamente la mia! Purtroppo qualcuno vede la cosa diversamente e nell'ambito di procedure di gara a seguito di esclusione per tale motivo i ricorsi al TAR fioccano....
Ti ringrazio. Nicola
In merito mi è capitato di smaltire il 18 01 03* in impianto di incenerimento in R1 (recupero energetico) anzichè D10 (incenerimento) forse è una questione di autorizzazione dell'impianto?
non è escluso che il forno sia autorizzati in R1 in quanto effettua recupero di energia. L'importante è che sia specificatamente autorizzato a bruciare quella tipologia di rifiuto avente classe di rischio infettivo
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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