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Modifiche al D.lgs 209/03 sui veicoli fuori uso

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030112

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Modifiche al D.lgs 209/03 sui veicoli fuori uso Empty Modifiche al D.lgs 209/03 sui veicoli fuori uso




Dalla LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010" (GU n. 1 del 2-1-2012 )


"Art. 23

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti»."

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Modifiche al D.lgs 209/03 sui veicoli fuori uso :: Commenti

Sara

Messaggio Mar Gen 17, 2012 2:09 pm  Sara

Mi chiedevo, proprio riguardo a questa news, cosa cambia per le officine meccaniche che devono smaltire rifiuti derivanti da veicoli aggiustati.
Ovviamente, loro già trattano tali rifiuti come speciali e li conferiscono a smaltitori autorizzati, ma...il cambiamento sta nel fatto che, come codice CER, dovranno scegliere per forza tra quelli del capitolo 16 01? ad esempio, nel caso dei rottami di ferro...non potranno più scegliere il 170405, 120102, ecc?
Grazie a chiunque volesse darmi lumi in merito.

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cirillo

Messaggio Mar Gen 17, 2012 3:52 pm  cirillo

Sara ha scritto:Mi chiedevo, proprio riguardo a questa news, cosa cambia per le officine meccaniche che devono smaltire rifiuti derivanti da veicoli aggiustati.
Ovviamente, loro già trattano tali rifiuti come speciali e li conferiscono a smaltitori autorizzati, ma...il cambiamento sta nel fatto che, come codice CER, dovranno scegliere per forza tra quelli del capitolo 16 01? ad esempio, nel caso dei rottami di ferro...non potranno più scegliere il 170405, 120102, ecc?
Grazie a chiunque volesse darmi lumi in merito.

Gli autoriparatori (visto che di questi si parla) NON hanno mai potuto "scegliere" di utilizzare a piacimento il 17.04.05 o il 12.01.02 a meno che non demoliscano il capannone fatto in metallo (allora usano il 17.04.05) oppure facciano lavori di metalmeccanica tipo es. tornitura (allora usano il gruppo 12.XX.XX) ma se si parla di rifiuti derivanti da riparazione di veicoli DEVOVO (da che CER è CER) utilizzare il capitolo 16.01.XX (es. ferro 16.01.17, plastica 16.01.19, vetro 16.01.20....). Consiglio di leggere le modalità di attribuzione del CER; il percorso è unico.

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gerico

Messaggio Gio Gen 19, 2012 2:06 pm  gerico

Secondo voi può essere corretta l'interpretazione che da 17/01/2012 la legge in questione obbliga gli autoriparatori (L. 22/97 quindi meccanici motoristi, elettrauto, gommisti e carrozzieri) a consegnare i rifiuti derivanti dalle riparazioni dei veicoli (esclusi quelli per cui esiste un consorzio) ad un centro di raccolta "autodemolitore"? Ovviamente il centro di raccolta dovrà essere autorizzato a ritirare quei codici CER.
Oppure l'obbligo per gli autoriparatori è vincolato alla creazione da parte dei produttori di veicoli dei centri di raccolta previsti dal comma 3 dell'art.5 del D.Lgs.209/2003?

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