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RAEE: Uno contro uno, l’ abc per compiere i primi passi
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RAEE: Uno contro uno, l’ abc per compiere i primi passi
A cura dell'ing. Vito La Forgia Link da http://ambienterifiuti.wordpress.com L’acronimo RAEE è, negli ultimi tempi, entrato di prepotenza nella nostra vita quotidiana assumendo finalmente un senso. Ora tutti, o quasi, sanno che i RAEE altro non sono che rifiuti derivanti da rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò che invece pochi sanno è cosa farne affinché non vengano dispersi nell’ambiente, non arrechino danni all’ambiente stesso e vengano invece valorizzati considerato che contengono numerosi componenti che possono essere reintrodotti nel ciclo produttivo. Il D.Lgs. 151/2005 ha introdotto non solo la definizione di RAEE ma ha anche stabilito quali fossero gli obblighi in capo ai produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche in merito alla gestione delle AEE giunte a fine vita. Infatti il problema principale dei RAEE risiede nei suoi componenti, che non solo sono dannosi per l’ecosistema, ma hanno un alto valore economico se recuperati. Ad oggi ognuno di noi, considerato il rapido ricambio tecnologico presente nelle nostre case, è un grande produttore di RAEE. Considerate con quanta rapidità siamo soliti cambiare telefoni cellulari, pc portatili, frigoriferi, televisori, ed altre apparecchiature elettroniche per essere al passo con i tempi o semplicemente perché una volta guasti il costo da sostenere per ripararlo è talmente elevato che conviene acquistarne uno nuovo. Ma dove finiscono tutti i RAEE che noi produciamo? Molto spesso nelle nostre case accumuliamo moltissimi RAEE. Chi di noi non ha un cassetto pieno di vecchi cellulari che non getta nella raccolta indifferenziata perché sa che è sbagliato, o li conserva ad oltranza per semplice valore affettivo? Il legislatore però si è reso conto che tutte queste apparecchiature possono essere recuperate generando ricchezza e posti di lavoro (e in periodo di crisi è necessario che se ne creino il più possibile). Ma non basta rendersi conto del valore intrinseco dei RAEE affinché questi ultimi acquistino pieno valore e siano reperibili. Infatti il tasso di raccolta dei RAEE è ancora molto basso e l’Europa già pensa a come aumentare questo tasso con nuove misure. Eppure tra tutte le tipologie di rifiuti che quotidianamente produciamo, i RAEE sono quelli più semplici da raccogliere. Il problema sta molto spesso nella mancanza di strutture e di informazione. I Comuni sono obbligati a fornire un servizio di raccolta mettendo ad esempio a disposizione dei cittadini le cosiddette isole ecologiche che fungono da polo di raccolta prima dell’avvio ad un impianto di recupero di queste apparecchiature. Ma non basta. Infatti il legislatore ha anche considerato quanto il cittadino medio sia in realtà pigro di fronte alla necessità di portare i propri RAEE ad un isola ecologica ed ha così istituito la pratica dell’Uno contro Uno. Con il decreto ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010, ed entrato in vigore il 18 Giugno 2010, il legislatore ha obbligato i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli installatori e i centri di assistenza tecnica a ritirare gratuitamente dal privato cittadino il RAEE che egli consegna all’atto dell’acquisto del nuovo AEE a parità che sia equivalente per funzioni. Ossia è possibile restituire un tostapane obsoleto o guasto al proprio rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo tostapane, ma non è possibile consegnare il solito tostapane rotto all’atto dell’acquisto di un televisore. Tale obbligo avrebbe dovuto incentivare la raccolta dei RAEE aumentandone rapidamente il tasso di raccolta. Purtroppo ad oggi così non è. Al distributore sono stati così imposti degli obblighi che lo rendono di fatto un gestore di rifiuti e che come tale deve essere autorizzato a farlo. Ma quali sono gli step da seguire per adempiere a tutti gli obblighi che la normativa impone? Il D.M. 65 8 Marzo 2010 impone al distributore: - Comunicare in maniera chiare ai propri utenti che il suo esercizio è abilitato al ritiro dei RAEE in ragione di uno contro uno - Ritirare a titolo gratuito i RAEE dai propri utenti a fronte della vendita del nuovo a condizione che quest’ultimo sia equivalente per funzioni - Raggruppare i RAEE presso il proprio punto vendita, o presso un punto di raggruppamento diverso dal punto vendita a condizione che rispetti determinati requisiti e sia stato comunicato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Trasportare i RAEE raggruppati ad un centro di raccolta comunale al raggiungimento dei 3500 Kg e comunque non oltre un mese dal ritiro dei RAEE stessi - Compilare uno schedario di carico e scarico per tenere traccia dei RAEE presi in carico e di quelli scaricati presso il centro di raccolta comunale - Compilare un documento di trasporto semplificato durante il trasporto dal domicilio dell’utente al proprio punto vendita, al proprio punto di raggruppamento, o dal punto vendita o dal punto di raggruppamento al centro di raccolta comunale ed infine dal domicilio dell’utente al centro di raccolta comunale. Affinché il distributore possa compiere questi passaggi è però prima necessario che esso adempia ad alcuni obblighi: - Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali nell’apposita sezione RAEE compilando la relativa modulistica messa a disposizione dall’Albo sul suo sito ufficiale www.albonazionalegestoriambientali.it - Comunicazione all’albo nazionale gestori ambientali i dati generali del proprio esercizio, del punto vendita presso il quale si vuole effettuare il raggruppamento dei RAEE, e dell’eventuale punto di raggruppamento diverso dal punto vendita presso il quale il raggruppamento verrà effettuato. In tale caso sarà necessario comunicare anche il titolo giuridico di utilizzo dell’area. - Comunicazione delle targhe dei mezzi che si intendono utilizzare per il trasporto dei RAEE. In questo caso la normativa ha imposto un limite alla tipologia di mezzi utilizzabili. Massa complessiva 6000 Kg, portata non superiore a 3500 Kg - Acquisto di uno schedario di carico e scarico - Acquisto di un blocchetto per l’emissione di documenti di trasporto semplificati. Prima di procedere è necessario precisare che sia lo schedario di carico e scarico che il documento di trasporto semplificato non richiedono, attualmente, la vidimazione presso la camera di commercio, e possono essere anche liberamente creati e personalizzati purché si rispettino i modelli proposti negli allegati al D.M. 65. All’atto della consegna della documentazione all’albo gestori ambientali, viene rilasciata una ricevuta che permette di iniziare da subito ad adempiere agli obblighi normativi. E’ consigliabile comunque, al 31 Dicembre dell’anno far rinnovare tale ricevuta qualora l’Albo Gestori Ambientali, non abbia ancora rilasciato apposito provvedimento. Al distributore viene inoltre lasciata facoltà di avvalersi di un trasportatore (che abbia la licenza di trasporto c/terzi) per il trasporto dei RAEE. Tale trasportatore dovrà iscriversi per conto del distributore all’albo nazionale gestori ambientali indicando i dati del distributore, del punto di raggruppamento, e le targhe dei mezzi che intende utilizzare. I Costi: - € 50,00 diritti di iscrizione annuale versati a favore della sezione dell’albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti dovranno essere rinnovati entro il 30 Aprile di ogni anno - € 10,00 diritti di segreteria versati a favore della sezione dell’albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti vanno nuovamente versati nel caso in cui ci saranno variazioni da comunicare (ad esempio variazione targa del mezzo adoperato) - € 168,00 tassa di concessione governativa a favore del centro operativo di pescara. Tale tassa a seconda della sezione dell’albo presso la quale ci si iscrive può essere richiesta al momento della presentazione della documentazione o all’atto dell’emissione del provvedimento - 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 fogli presentati Le sanzioni: La normativa ha imposto le seguenti sanzioni per gli inadempienti: Art. 16 D.Lgs. 151/2005 prevede che i distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell’acquisto di un AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiature non ritirata o ritirata a titolo oneroso. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, e quindi i distributori, e i trasportatori che prestano la propria opera al distributore sono obbligati all’utilizzo del documento di trasporto semplificato e dello schedario di carico e scarico (solo distributori). (Art. 258 D.Lgs. 152/2006) In caso di mancanza della prescritta autorizzazione al trasporto l’art. 256 del D.Lgs. 152/20069 prevede che: - Pena dell’arresto da 3 mesi a un anno o con l’ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto - Pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto. L’art. 256 del D.Lgs 152/2006 prevede che chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. Se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. L’art. 256 del D.Lgs 152/2006 prevede che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto (documento di trasporto semplificato) ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penali nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Il distributore che adempie agli obblighi imposti dal decreto ministeriale è esonerato dalla compilazione del MUD e dall’iscrizione al SISTRI, attualmente. RAEE professionali e RAEE domestici Il D.lgs. 151/2005 ha tentato di definire quali sono i RAEE domestici e quali i RAEE professionali. Sintetizzando potremmo così descriverli: RAEE domestici: sono rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche originati da nuclei domestici. Ma anche quelli provenienti da altra attività (commerciale, industriale, istituzionale ecc.) che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici. RAEE professionali: sono rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad attività amministrate ed economiche. La distinzione è ovviamente poco chiara e soggetta a numerose interpretazioni. Essenziale è però la destinazione di queste tipologie di rifiuti. Infatti se i RAEE domestici possono essere conferiti ad un centro di raccolta comunale ed assumono generalmente i codici CER della famiglia 20, lo stesso non si può dire che RAEE professionali che sono identificati dalla famiglia 16 dei codici CER e devono essere conferiti ad un impianto autorizzato al recupero. Inoltre le attività professionali hanno necessità di un documento che attesti l’eliminazione di tali RAEE dal loro libro cespiti e tale documento è rappresentato dal Formulario di Identificazione Rifiuti che viene rilasciato da azienda autorizzate al trasporto di rifiuti. Fatta questa breve premessa sulle distinzioni è opportuno precisare che quanto è stato fin qui detto circa i distributori ed il ritiro gratuito nell’ambito dell’uno contro uno è valido per i soli RAEE domestici. Infatti per i RAEE professionali il distributore deve essere incaricato dal produttore di AEE per procedere al ritiro, e tali RAEE professionali raccolti devono essere poi conferiti ad un impianto autorizzato e non al centro di raccolta comunale. Resta ferma comunque la obbligatorietà durante il trasporto del documento di trasporto semplificato. Installatori e centri di assistenza tecnica Tali figure sono state coinvolte nell’ambito del D.M. 65. Essi sono obbligati ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel decreto nel momento in cui la loro attività comprenda la vendita. In caso contrario infatti non sono obbligato ad adempiere all’uno contro uno, fermo restando che adempiranno invece a tutti gli obblighi inerenti la gestione dei rifiuti speciali come espressamente citato nel D.lgs. 152/2006. Ulteriore limitazione imposta a tali figure è l’impossibilità di avvalersi di un trasportatore e l’impossibilità di definire un punto di raggruppamento diverso dai locali all’interno dei quali esercitano l’attività. Inoltre essi devono compilare un apposito modello di autocertificazione nel quale dichiarano che i RAEE che stanno conferendo al centro di raccolta comunale sono di origine domestica. Conclusioni Del D.M. 65 si potrebbe parlare ancora a lungo poiché i casi particolari che si sono creati nel corso dell’ultimo anno sono quanto mai vari ed ognuno di essi necessità particolari attenzioni e studio. Considerando che tale decreto avrebbe dovuto rappresentare una semplificazione della gestione dei rifiuti elettronici si è dimostrato quanto mai complesso. Infatti non sono state rilasciate dal ministero dell’ambiente delle delucidazioni in merito, ad esempio alla compilazione della documentazione, né tantomeno sono state date spiegazioni in merito alla gestione di un punto di raggruppamento da parte di un unico gestore per conto di più distributori. Sarà sicuramente la giurisprudenza a darci tali indicazioni nel corso del tempo. |
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