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regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio
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regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio
In riferimento al regolamento CE n. 333/2011, chiedo cortesemente informazioni relative all'applicazione del suddetto regolamento, nello specifico riguardo gli sfridi e i rottami di alluminio:
I° - un serramentista che produce nel suo ciclo produttivo scarti di alluminio, in che modo deve comportarsi non avendo un sistema di qualità e cede gli scarti di alluminio ad un'azienda del settore che effettua la raccolta gratuitamente?
II° - l'azienda che commercializza profili di alluminio ed effettua un servizio di raccolta dei rottami di alluminio presso i propri clienti (serramentisti), come deve ritirarli applicando il suddetto regolamento?
III° - l'azienda (certificata ISO-9001) che ha accumulato (rottami di alluminio dai serramentisti) e prodotto nel proprio sito rottami di alluminio come deve applicare il regolamento?
Considerato che invia il rottame di alluminio presso le fonderie?
Grazie
I° - un serramentista che produce nel suo ciclo produttivo scarti di alluminio, in che modo deve comportarsi non avendo un sistema di qualità e cede gli scarti di alluminio ad un'azienda del settore che effettua la raccolta gratuitamente?
II° - l'azienda che commercializza profili di alluminio ed effettua un servizio di raccolta dei rottami di alluminio presso i propri clienti (serramentisti), come deve ritirarli applicando il suddetto regolamento?
III° - l'azienda (certificata ISO-9001) che ha accumulato (rottami di alluminio dai serramentisti) e prodotto nel proprio sito rottami di alluminio come deve applicare il regolamento?
Considerato che invia il rottame di alluminio presso le fonderie?
Grazie
matogrosso- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 24.02.11
Età : 63
Località : Catanzaro
Re: regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio
I - un produttore originario di rifiuti non puo' produrre EoW;
se cede i propri rottami ad un terzo che non li riutilizza direttamente, sono rifiuti;
II - se ritira rottami dai propri clienti deve essere autorizzata al trasporto ed allo
stoccaggio; in questo secondo caso se ottiene autorizzazione anche per il recupero
puo' fare EoW secondo il reg. 333;
III - se produce rottami dalla propria attivita' puo' cederli in fonderia come sottoprodotti;
Per i rottami provenienti da terzi vale la condizione del punto II.
Gimi- Utente Attivo
- Messaggi : 191
Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
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