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Rifiuti alimentari confezionati
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Admin
toni
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Rifiuti alimentari confezionati
Buona sera,
desideravo sapere come dovrei comportarmi nei confronti di un piccolo supermarket che ha bisogno di smaltire dei prodotti alimentari confezionati ma scaduti. Brioches,frutta secca confezionata,sughi pronti,confezioni di tonno in scatola.
Intanto mi ha chiesto di fargli un inventario analitico in modo da poterli poi scaricare come costi di gestione e questo non è un problema, ma come classificarli questi rifiuti e dove vanno a finire gli alimentari scaduti ?? ne vorrei sapere un po di più.....
Grazie in anticipo a tutti..
desideravo sapere come dovrei comportarmi nei confronti di un piccolo supermarket che ha bisogno di smaltire dei prodotti alimentari confezionati ma scaduti. Brioches,frutta secca confezionata,sughi pronti,confezioni di tonno in scatola.
Intanto mi ha chiesto di fargli un inventario analitico in modo da poterli poi scaricare come costi di gestione e questo non è un problema, ma come classificarli questi rifiuti e dove vanno a finire gli alimentari scaduti ?? ne vorrei sapere un po di più.....
Grazie in anticipo a tutti..
Ospite- Ospite
alimenti scaduti
CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
sconfezionamento , impianto di compostaggio
Attenzione per poter detrarre come costi di gestione l'importo totale si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate territorailmente competente di dover procedere allo smaltimento di derrate alimentari scadute e destinate quali rifiuti al recupero in impianto di compostaggio , concordare con L'ufficio competente giorno ed ora di inizio lavori e richiedere costante presenza di un Funzionario dell'Ufficio , a fine lavori , verbale di constatazione allegato al FIR e certificato analitico .
sconfezionamento , impianto di compostaggio
Attenzione per poter detrarre come costi di gestione l'importo totale si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate territorailmente competente di dover procedere allo smaltimento di derrate alimentari scadute e destinate quali rifiuti al recupero in impianto di compostaggio , concordare con L'ufficio competente giorno ed ora di inizio lavori e richiedere costante presenza di un Funzionario dell'Ufficio , a fine lavori , verbale di constatazione allegato al FIR e certificato analitico .
icrag ha scritto:Buona sera,
desideravo sapere come dovrei comportarmi nei confronti di un piccolo supermarket che ha bisogno di smaltire dei prodotti alimentari confezionati ma scaduti. Brioches,frutta secca confezionata,sughi pronti,confezioni di tonno in scatola.
Intanto mi ha chiesto di fargli un inventario analitico in modo da poterli poi scaricare come costi di gestione e questo non è un problema, ma come classificarli questi rifiuti e dove vanno a finire gli alimentari scaduti ?? ne vorrei sapere un po di più.....
Grazie in anticipo a tutti..
toni- Utente Attivo
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non ho capito bene.....
Ciao scusa mi spieghi un po meglio non so se ho capito bene...?!?! Ma tutti tutti gli alimentari scaduti devono finire in impianto di compostaggio?? e poi come mai ci vuole la prersenza di un funzionario?? Non basta un elenco analitico dei prodotti ?? Ma poi all'agenzia delle entrata a quale ufficio devo rivolgermi?? Mi sembra un po complicato il tutto...
toni ha scritto:CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
sconfezionamento , impianto di compostaggio
Attenzione per poter detrarre come costi di gestione l'importo totale si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate territorailmente competente di dover procedere allo smaltimento di derrate alimentari scadute e destinate quali rifiuti al recupero in impianto di compostaggio , concordare con L'ufficio competente giorno ed ora di inizio lavori e richiedere costante presenza di un Funzionario dell'Ufficio , a fine lavori , verbale di constatazione allegato al FIR e certificato analitico .icrag ha scritto:Buona sera,
desideravo sapere come dovrei comportarmi nei confronti di un piccolo supermarket che ha bisogno di smaltire dei prodotti alimentari confezionati ma scaduti. Brioches,frutta secca confezionata,sughi pronti,confezioni di tonno in scatola.
Intanto mi ha chiesto di fargli un inventario analitico in modo da poterli poi scaricare come costi di gestione e questo non è un problema, ma come classificarli questi rifiuti e dove vanno a finire gli alimentari scaduti ?? ne vorrei sapere un po di più.....
Grazie in anticipo a tutti..
Ospite- Ospite
Re: Rifiuti alimentari confezionati
Nel momento in cui un alimento scaduto ( che sia scaduto non implica la non commestibilità dello stesso ! - ma questa è un'altra problematica ) è per volontà destinato allo smaltimento e/o recupero lo stesso rientra nella gestione dei rifiuti , quindi il produttore lo classifica come per Legge . Il codice CER specifico è il 020304
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione , tale tipologia di rifiuti , sia per caratteristiche del rifiuto ed anche in ragione di tutta la finalità della normativa sul recupero dei rifiuti - è da destinarsi preferibilmete ad attività di recupero R3 , impianto a ciò destinato è il compostaggio .
Per poter detrarre fiscalmente il " quantum " complessivo di tale perdita , secondo le tipologie di alimenti e quantità debbono essere confermate da un funzionario dello Stato . Per cui la redazione di un invetario è necessaria ai fini dell'accertamento ( la si può allegare come allegato al verbale di constatazione ) e sarà parte integrante per ciò che sarà il computo della detrazione del " quantum " .
Tale tipologia di rifiuti può essere conferita sia confezionata che sconfezionata , dipende dagli accordi con l'impianto di recupero .Nell'ipotesi di sconfezionamento del prodotto prima del conferimento del contenuto quale rifiuto è da effettuarsi in presenza del funzionario addetto ( che dovrà attestare lo sconfezionamento in sua presenza ) ovviamente gli imballaggi tolti avranno altra tipologia di smaltimento essendo altro rifiuto cer 150106 - imballaggi in materiali misti .
La procedura non è complicata , basta redigere un elenco dettagliato , individuare una zona nel deposito dell'esercizio e destinarlo a " zona deposito alimenti scaduti " , ( eventualmente apporre con cartello indicativo - ciò ai fini di eventuali controlli da parte dell'Autorità Sanitaria ed a scanso di equivoci con le Autorità preposte ) redigere una nota indirizzata all'Agenzia dell'entrate territorialmente competente .
Scusami ti indico un fac - simile - : ... Spett.le Agenzia delle Entrante di .... , oggetto . derrate alimentari scadute , da destinarsi allo smaltimento .
la sottoscritta ......... , a seguito di normale gestione ed autocontrollo aziendale ha posto in deposito in attesa di destinare le derrate alimentari oggetto della presente a distruzione a mezzo di conferimento delle derrate , quali rifuiti , da destinarsi ad impianto di trattamenrto e recupero , pregasi voler contattare la scrivente società ai fini dell'accertamento in fase di smaltimento , all'uopo si precisa che detti rifuiti saranno prelevati dalla Ditta ..... , regolarmente iscritta all'Albo nazionale Gestori Ambientali e destinati all'Impianto di trattamento e recupero ...... . Si indicano i recapiti e nomitivo dell'addetto aziendale .
E' a cura dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrare indcare un funzionario e prendere contatti , se capita che dopo 4 / 5 giorni non si hanno riscontri , è preferibile recarsi presso gli Uffici preposti e richiedere chiarimenti.
Ho curato per Plasmon , Findus ed altre Aziende molte procedure di distruzione di alimenti in Campania - venivano i Responsabili delle aziende per concordare e presiedere alle operazioni di distruzioni , unitamente ai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate , ricorda che se non ci sarà l'accertamento da parte dello " Stato " non si potrà detrarre nulla ! - Chiedi conferma al tuo fiscalista .
Buona domenica
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione , tale tipologia di rifiuti , sia per caratteristiche del rifiuto ed anche in ragione di tutta la finalità della normativa sul recupero dei rifiuti - è da destinarsi preferibilmete ad attività di recupero R3 , impianto a ciò destinato è il compostaggio .
Per poter detrarre fiscalmente il " quantum " complessivo di tale perdita , secondo le tipologie di alimenti e quantità debbono essere confermate da un funzionario dello Stato . Per cui la redazione di un invetario è necessaria ai fini dell'accertamento ( la si può allegare come allegato al verbale di constatazione ) e sarà parte integrante per ciò che sarà il computo della detrazione del " quantum " .
Tale tipologia di rifiuti può essere conferita sia confezionata che sconfezionata , dipende dagli accordi con l'impianto di recupero .Nell'ipotesi di sconfezionamento del prodotto prima del conferimento del contenuto quale rifiuto è da effettuarsi in presenza del funzionario addetto ( che dovrà attestare lo sconfezionamento in sua presenza ) ovviamente gli imballaggi tolti avranno altra tipologia di smaltimento essendo altro rifiuto cer 150106 - imballaggi in materiali misti .
La procedura non è complicata , basta redigere un elenco dettagliato , individuare una zona nel deposito dell'esercizio e destinarlo a " zona deposito alimenti scaduti " , ( eventualmente apporre con cartello indicativo - ciò ai fini di eventuali controlli da parte dell'Autorità Sanitaria ed a scanso di equivoci con le Autorità preposte ) redigere una nota indirizzata all'Agenzia dell'entrate territorialmente competente .
Scusami ti indico un fac - simile - : ... Spett.le Agenzia delle Entrante di .... , oggetto . derrate alimentari scadute , da destinarsi allo smaltimento .
la sottoscritta ......... , a seguito di normale gestione ed autocontrollo aziendale ha posto in deposito in attesa di destinare le derrate alimentari oggetto della presente a distruzione a mezzo di conferimento delle derrate , quali rifuiti , da destinarsi ad impianto di trattamenrto e recupero , pregasi voler contattare la scrivente società ai fini dell'accertamento in fase di smaltimento , all'uopo si precisa che detti rifuiti saranno prelevati dalla Ditta ..... , regolarmente iscritta all'Albo nazionale Gestori Ambientali e destinati all'Impianto di trattamento e recupero ...... . Si indicano i recapiti e nomitivo dell'addetto aziendale .
E' a cura dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrare indcare un funzionario e prendere contatti , se capita che dopo 4 / 5 giorni non si hanno riscontri , è preferibile recarsi presso gli Uffici preposti e richiedere chiarimenti.
Ho curato per Plasmon , Findus ed altre Aziende molte procedure di distruzione di alimenti in Campania - venivano i Responsabili delle aziende per concordare e presiedere alle operazioni di distruzioni , unitamente ai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate , ricorda che se non ci sarà l'accertamento da parte dello " Stato " non si potrà detrarre nulla ! - Chiedi conferma al tuo fiscalista .
Buona domenica
icrag ha scritto:Ciao scusa mi spieghi un po meglio non so se ho capito bene...?!?! Ma tutti tutti gli alimentari scaduti devono finire in impianto di compostaggio?? e poi come mai ci vuole la prersenza di un funzionario?? Non basta un elenco analitico dei prodotti ?? Ma poi all'agenzia delle entrata a quale ufficio devo rivolgermi?? Mi sembra un po complicato il tutto...toni ha scritto:CER 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
sconfezionamento , impianto di compostaggio
Attenzione per poter detrarre come costi di gestione l'importo totale si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate territorailmente competente di dover procedere allo smaltimento di derrate alimentari scadute e destinate quali rifiuti al recupero in impianto di compostaggio , concordare con L'ufficio competente giorno ed ora di inizio lavori e richiedere costante presenza di un Funzionario dell'Ufficio , a fine lavori , verbale di constatazione allegato al FIR e certificato analitico .icrag ha scritto:Buona sera,
desideravo sapere come dovrei comportarmi nei confronti di un piccolo supermarket che ha bisogno di smaltire dei prodotti alimentari confezionati ma scaduti. Brioches,frutta secca confezionata,sughi pronti,confezioni di tonno in scatola.
Intanto mi ha chiesto di fargli un inventario analitico in modo da poterli poi scaricare come costi di gestione e questo non è un problema, ma come classificarli questi rifiuti e dove vanno a finire gli alimentari scaduti ?? ne vorrei sapere un po di più.....
Grazie in anticipo a tutti..
toni- Utente Attivo
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Ciao Toni,
ti sei mai occupato di simili smaltimenti anche per strutture di vendita?
Nei casi citati sono pertinenti i codici del cap. 2, a seconda del comparto produttivo (02 02 03 per i preparati animali, 02 03 04 per ortofrutta, cereali, ..., 02 05 01 per lattiero caseari, 02 06 01 per lieviti e dolci, ecc.).
Ma nel caso specifico (supermarket) sono applicabili i codici del capitolo 2 (trattamento e preparazione di alimenti)?
ti sei mai occupato di simili smaltimenti anche per strutture di vendita?
Nei casi citati sono pertinenti i codici del cap. 2, a seconda del comparto produttivo (02 02 03 per i preparati animali, 02 03 04 per ortofrutta, cereali, ..., 02 05 01 per lattiero caseari, 02 06 01 per lieviti e dolci, ecc.).
Ma nel caso specifico (supermarket) sono applicabili i codici del capitolo 2 (trattamento e preparazione di alimenti)?
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Salve Admin ,
no , mi sono occupato solo delle produzioni , considerando quindi che il supermarket è un'attività commerciale , scusandomi , preciso che tali rifiuti sono da considerarsi urbani cap. 20 rifiuti urbani ( rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali ed industriali nonchè dalle istituzioni ) .. CER 200201 rifiuti biodegradabili - Resta imnvariata la procedura per la detraibilità del quantum . Saluti Toni
no , mi sono occupato solo delle produzioni , considerando quindi che il supermarket è un'attività commerciale , scusandomi , preciso che tali rifiuti sono da considerarsi urbani cap. 20 rifiuti urbani ( rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali ed industriali nonchè dalle istituzioni ) .. CER 200201 rifiuti biodegradabili - Resta imnvariata la procedura per la detraibilità del quantum . Saluti Toni
Admin ha scritto:Ciao Toni,
ti sei mai occupato di simili smaltimenti anche per strutture di vendita?
Nei casi citati sono pertinenti i codici del cap. 2, a seconda del comparto produttivo (02 02 03 per i preparati animali, 02 03 04 per ortofrutta, cereali, ..., 02 05 01 per lattiero caseari, 02 06 01 per lieviti e dolci, ecc.).
Ma nel caso specifico (supermarket) sono applicabili i codici del capitolo 2 (trattamento e preparazione di alimenti)?
toni- Utente Attivo
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Ma??
Ma il cer 020304 se nn sbaglio può andare anche in discarica giusto??
toni ha scritto:Salve Admin ,
no , mi sono occupato solo delle produzioni , considerando quindi che il supermarket è un'attività commerciale , scusandomi , preciso che tali rifiuti sono da considerarsi urbani cap. 20 rifiuti urbani ( rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali ed industriali nonchè dalle istituzioni ) .. CER 200201 rifiuti biodegradabili - Resta imnvariata la procedura per la detraibilità del quantum . Saluti ToniAdmin ha scritto:Ciao Toni,
ti sei mai occupato di simili smaltimenti anche per strutture di vendita?
Nei casi citati sono pertinenti i codici del cap. 2, a seconda del comparto produttivo (02 02 03 per i preparati animali, 02 03 04 per ortofrutta, cereali, ..., 02 05 01 per lattiero caseari, 02 06 01 per lieviti e dolci, ecc.).
Ma nel caso specifico (supermarket) sono applicabili i codici del capitolo 2 (trattamento e preparazione di alimenti)?
Ospite- Ospite
Re: Rifiuti alimentari confezionati
Salve Admin ,
no , mi sono occupato solo delle produzioni , considerando quindi che il supermarket è un'attività commerciale , scusandomi , preciso che tali rifiuti sono da considerarsi urbani cap. 20 rifiuti urbani ( rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali ed industriali nonchè dalle istituzioni ) .. CER 200201 rifiuti biodegradabili - Resta imnvariata la procedura per la detraibilità del quantum . Saluti Toni
Grazie!
In genere, però, tale soluzione non è percorribile o per problemi di assimilazione oppure perchè il gestore del servizio pubblico non emette formulario, con le conseguenti ricadute sulla procedura di detraibilità.
Allora le aziende li gestiscono come rifiuti speciali e si presenta il problema di attribuzione del CER.
Admin- Amministratore
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Buonasera,
scusate se riprendo il post dopo mesi e mesi....ma mi sto trovando nella situazione di dover smaltire dei prodotti scaduti (biscotti confezionati, merendine succhi di frutta etc etc) io pensavo che il CER adatto, in quanto supermercato, fosse 160306 prodotti inutilizzabili....
Ma poi non basta il FIR e la descrizione analitica dei prodotti? Anche il funzionario dell'agenzia delle entrate....??? Ma secondo me nemmeno mi daranno risposta se provo a contattarli... mi faranno perdere mesi secondo me..... ma è davvero l'unico modo per poter detrarre sti benedetti prodotti scaduti???
HHEELLPP
Grazie a tutti.....
scusate se riprendo il post dopo mesi e mesi....ma mi sto trovando nella situazione di dover smaltire dei prodotti scaduti (biscotti confezionati, merendine succhi di frutta etc etc) io pensavo che il CER adatto, in quanto supermercato, fosse 160306 prodotti inutilizzabili....
Ma poi non basta il FIR e la descrizione analitica dei prodotti? Anche il funzionario dell'agenzia delle entrate....??? Ma secondo me nemmeno mi daranno risposta se provo a contattarli... mi faranno perdere mesi secondo me..... ma è davvero l'unico modo per poter detrarre sti benedetti prodotti scaduti???
HHEELLPP
Grazie a tutti.....
asmsrl- Utente Attivo
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Vi/ti segnalo che se poi parliamo di carne o prodotti di carne il CER è 02.02.03 ed entriamo nella giungla dei SOA (sottoprodotti di origine animale) e si apre l'isterica applicazione dell'ex Reg. CE 1774/02 oggi sostituito dal reg. 1069/09 con ddt bordati di verde, pittogramma/pannellatura specifica sui cassoni, registro delle partite apposito ... [e per farsi del male guardare le sanzioni da urlo previste dal Dlgs 36 del 21.02.05]toni ha scritto:Nel momento in cui un alimento scaduto ... è per volontà destinato allo smaltimento e/o recupero lo stesso rientra nella gestione dei rifiuti , quindi il produttore lo classifica come per Legge . Il codice CER specifico è il 020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione , [...]
Miiiiiiiiii, allora "non le so tutte !!!" ... mi dai il riferimento normativo di qs ulteriore (per me nuova!) follia ??toni ha scritto:Per poter detrarre fiscalmente il " quantum " [...] nell'ipotesi di sconfezionamento del prodotto prima del conferimento del contenuto quale rifiuto è da effettuarsi in presenza del funzionario addetto ( che dovrà attestare lo sconfezionamento in sua presenza ) [...] - Chiedi conferma al tuo fiscalista .
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose. Oltre la soglia di euro 10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.
Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
la distruzione dei beni;
la trasformazione di beni di altro tipo di più modesto valore economico.
Non rispettando la procedura indicata, il mancato ritrovamento di quei beni, in sede di verifica fiscale, comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte.
Per vincere tale presunzione di cessione in evasione d’imposta, il contribuente può dimostrare alternativamente che tali beni sono stati:
utilizzati nella produzione;
perduti;
consegnati a terzi;
distrutti.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da 5.164 a 10.000 euro l’ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anziché mediante verbale redatto dalla Guardia di Finanza o da un notaio.
Fino a 10.000 euro, infatti, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di utilizzare l’autocertificazione per verbalizzare le operazioni di distruzione
Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure da seguire per legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
una comunicazione agli ordini accertatori;
la redazione di un verbale;
un documento di trasporto.
La prima fase della procedura consiste nell’invio di una comunicazione:
all’Agenzia delle Entrate;
ai Comandi della Guardia di Finanza,
competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso).
La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere:
il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
le modalità di distruzione;
la natura dei beni;
l’ammontare complessivo dei beni;
il valore ottenibile della distruzione.
La comunicazione non va inviata quando la distruzione viene disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. La Circolare 193/1998 riporta il consiglio di inviare la comunicazione prima del limite dei 5 giorni per consentire ed assicurare l’effettiva presenza dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, alle operazioni di distruzione.
La seconda fase prevede la compilazione del verbale di distruzione a cura dei pubblici ufficiali (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza e notai) che presenziano alla distruzione o alla trasformazione dei beni.
Dal verbale devono risultare:
data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a 10.000 euro, al posto del verbale prodotto dal notaio o da pubblici funzionari, potrà essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa.
Il documento di trasporto
L’impresa successivamente, in una terza fase, compilerà un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.
Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
la distruzione dei beni;
la trasformazione di beni di altro tipo di più modesto valore economico.
Non rispettando la procedura indicata, il mancato ritrovamento di quei beni, in sede di verifica fiscale, comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte.
Per vincere tale presunzione di cessione in evasione d’imposta, il contribuente può dimostrare alternativamente che tali beni sono stati:
utilizzati nella produzione;
perduti;
consegnati a terzi;
distrutti.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da 5.164 a 10.000 euro l’ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anziché mediante verbale redatto dalla Guardia di Finanza o da un notaio.
Fino a 10.000 euro, infatti, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di utilizzare l’autocertificazione per verbalizzare le operazioni di distruzione
Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure da seguire per legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
una comunicazione agli ordini accertatori;
la redazione di un verbale;
un documento di trasporto.
La prima fase della procedura consiste nell’invio di una comunicazione:
all’Agenzia delle Entrate;
ai Comandi della Guardia di Finanza,
competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso).
La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere:
il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
le modalità di distruzione;
la natura dei beni;
l’ammontare complessivo dei beni;
il valore ottenibile della distruzione.
La comunicazione non va inviata quando la distruzione viene disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. La Circolare 193/1998 riporta il consiglio di inviare la comunicazione prima del limite dei 5 giorni per consentire ed assicurare l’effettiva presenza dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, alle operazioni di distruzione.
La seconda fase prevede la compilazione del verbale di distruzione a cura dei pubblici ufficiali (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza e notai) che presenziano alla distruzione o alla trasformazione dei beni.
Dal verbale devono risultare:
data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a 10.000 euro, al posto del verbale prodotto dal notaio o da pubblici funzionari, potrà essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa.
Il documento di trasporto
L’impresa successivamente, in una terza fase, compilerà un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.
SKYWALKER- Membro della community
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Data d'iscrizione : 19.11.10
Re: Rifiuti alimentari confezionati
Scusate ho dimenticato di augurare a tutti una buona giornata e buon lavoro
SKYWALKER- Membro della community
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Data d'iscrizione : 19.11.10
Re: Rifiuti alimentari confezionati
Wow Luke (!) ottimo & abbondante, ottimo e abbondante veramente. Ti si vede poco nel forum ma quando scrivi .... grazieSKYWALKER ha scritto:Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose. Oltre la soglia di euro 10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.
Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Rifiuti alimentari confezionati
Grazie a te, e colgo l'occasione per ringraziare tutti per aver "creato" un luogo, anche se virtuale, dove noi operatori del settore possiamo scambiarci esperienze, competenze e, delle volte anche due chiacchiere ed impressioni varie.
SKYWALKER- Membro della community
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Data d'iscrizione : 19.11.10
Re: Rifiuti alimentari confezionati
salve a tutti.
Ho letto conmolto interesse sopratutto le delucidazioni di SKYWALKER. Volevo chiede a proposito del CER. Anzichè il 16 03 06 noi utlizziamo il 20 03 01 in R12 utilizzando altri codici quali imballaggi in vetro, imballaggi in plastica, rifiuti biodegradabili da avviare a compostaggio o liquidi da avviare a impianti di recupero.
Condividete?
Grazie
Ho letto conmolto interesse sopratutto le delucidazioni di SKYWALKER. Volevo chiede a proposito del CER. Anzichè il 16 03 06 noi utlizziamo il 20 03 01 in R12 utilizzando altri codici quali imballaggi in vetro, imballaggi in plastica, rifiuti biodegradabili da avviare a compostaggio o liquidi da avviare a impianti di recupero.
Condividete?
Grazie
Furio_XxX- Nuovo Utente
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Età : 37
Re: Rifiuti alimentari confezionati
Pardon ? chiarisci un po' la storia degli imballaggi, per favore .... ed inoltre : hai una autorizz a fare R12 su 200.301 ? quali rifiuti ésiti da R12 ? sei un c/R urbani comunale ? sei una municipalizzata ? o sei un c/r "privato" ? :cyclops:f.messina ha scritto:salve a tutti.
Ho letto conmolto interesse sopratutto le delucidazioni di SKYWALKER. Volevo chiede a proposito del CER. Anzichè il 16 03 06 noi utlizziamo il 20 03 01 in R12 utilizzando altri codici quali imballaggi in vetro, imballaggi in plastica, rifiuti biodegradabili da avviare a compostaggio o liquidi da avviare a impianti di recupero
dopo- se vuoi - possiamo tutti rispondere in maniera + circostanziata, ti pare ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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