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manutenzione
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manutenzione
un'impresa che pone in comodato d'uso al cliente dei macchinari in genere
(e nel contratto è prevista l'attività di mantenimento in efficienza delle stesse mediante interventi di manutenzione),
qualora nell'attività di manutenzione il tecnico produca un rifiuto pericoloso (es.: neon, bomboletta sray, ecc.) :
Questo significa che se devo portarmeli a casa (non a smaltimento!) per poi caricarli nel registro e farli successivamente ritirare da ditta autorizzata, sarà sufficiente compilare la Scheda Sistri manuale (come previsto dalle linee guida Sistri e dagli art.li 7 e 8 del DM 17-12-2009) per accompagnare tale trasporto senza essere iscritto all'art.212 comma 8 ?
Oppure sto interpretando male ed è necessaria l'iscrizione al trasporto conto proprio (art.212 comma 8 )??
...Ma in tal caso che senso avrebbe il comma 4 dell'art. 266 del D.Lgs 152/06 se per riportarmeli a casa devo comunque essere iscritto al trasporto c.p.
(e nel contratto è prevista l'attività di mantenimento in efficienza delle stesse mediante interventi di manutenzione),
qualora nell'attività di manutenzione il tecnico produca un rifiuto pericoloso (es.: neon, bomboletta sray, ecc.) :
- l'art. 266 comma 4 del D.Lgs 152/06 prevede che i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione si considerano prodotti presso l'unità locale.
Questo significa che se devo portarmeli a casa (non a smaltimento!) per poi caricarli nel registro e farli successivamente ritirare da ditta autorizzata, sarà sufficiente compilare la Scheda Sistri manuale (come previsto dalle linee guida Sistri e dagli art.li 7 e 8 del DM 17-12-2009) per accompagnare tale trasporto senza essere iscritto all'art.212 comma 8 ?
Oppure sto interpretando male ed è necessaria l'iscrizione al trasporto conto proprio (art.212 comma 8 )??
...Ma in tal caso che senso avrebbe il comma 4 dell'art. 266 del D.Lgs 152/06 se per riportarmeli a casa devo comunque essere iscritto al trasporto c.p.
harl- Utente Attivo
- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 19.05.11
Re: manutenzione
Secondo l'Albo Gestori di Genova il trasporto di rifiuti derivanti da attività di manutenzione non è esente dalla compilazione del FIR e pertanto l'azienda deve essere iscritta ex art. 212 c. 8..
Il c. 4 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/06 è una concessione che consente alle aziende che effettuano lavori di manutenzione di avere un registro di c/s solo per la sede operativa e non per singolo luogo di manutenzione (cantiere).
Temo, però che le interpretazioni della normativa varino da regione a regione (per essere ottimisti!!!)....
Il c. 4 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/06 è una concessione che consente alle aziende che effettuano lavori di manutenzione di avere un registro di c/s solo per la sede operativa e non per singolo luogo di manutenzione (cantiere).
Temo, però che le interpretazioni della normativa varino da regione a regione (per essere ottimisti!!!)....
luanap- Utente Attivo
- Messaggi : 207
Data d'iscrizione : 18.06.10
Re: manutenzione
attenzione al voler applicare l'art. 266 comma 4 perchè io sinceramente dubito che i rifiuti di un elettricista possano essere trasportati direttamente nel proprio deposito.
Resto sempre del parere che ciò che è potenzialmente riutilizzabile può essere trasportato mentre ciò che è palesemente rifiuto va smaltito direttamente.
Resto sempre del parere che ciò che è potenzialmente riutilizzabile può essere trasportato mentre ciò che è palesemente rifiuto va smaltito direttamente.
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La regola d'oro per postare un nuovo argomento: Usa il tasto cerca (tranquillo non esplode nulla), poi leggi i vari topic....e se proprio non trovi quello che cerchi apri un nuovo topic.
VdT- Moderatore
- Messaggi : 1865
Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: manutenzione
A tale proposito..se io tolgo (esempio) delle cariche di carbone attivo dai filtri di un impianto aria, per procedura interna, ogni TOT indipendentemente dall'esaurimento, mi posso portare a casa quel carbone sapendo che non è esaurito (il mio TOT è circa 1/10 del tempo tipico dell'esaurimento).
E' sempre manutenzione? Magari quei carboni sono del tutto efficienti e quindi possono essere posizionati altrove...o è un po' tirata per i capelli?
E' sempre manutenzione? Magari quei carboni sono del tutto efficienti e quindi possono essere posizionati altrove...o è un po' tirata per i capelli?
BB- Utente Attivo
- Messaggi : 306
Data d'iscrizione : 24.02.10
Età : 41
Località : Venezia
Re: manutenzione
VdT ha scritto:attenzione al voler applicare l'art. 266 comma 4 perchè io sinceramente dubito che i rifiuti di un elettricista possano essere trasportati direttamente nel proprio deposito.
Resto sempre del parere che ciò che è potenzialmente riutilizzabile può essere trasportato mentre ciò che è palesemente rifiuto va smaltito direttamente.
Ma se lo devo direttamente smaltire non lo considero prodotto nella mia unità locale.
Quindi non c'è alcun modo di riportarli a casa, metterli in deposito, caricarli nel registro e farli smaltire da ditte autorizzate??
Devo solo iscrivere i mezzi di trasporto al 212 comma 8 e portarli direttamente allo smaltitore?
harl- Utente Attivo
- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 19.05.11
Re: manutenzione
Riporto parte dell'articolo scritto dal dr. Tapetto, di cui si può leggere la parte relativa ai rifiuti sanitari all'interno del blog di questo forum
per comprendere come il dr. Tapetto sia addivenuto a tali conclusioni, è possibile leggere per intero l'articolo che tratta rifiuti da manutenzione e rifiuti sanitari
Sono certa che ci siano altre interpretazioni della legislazione attualmente vigente.. purtroppo la lettura della normativa non è univoca sull'argomento
... "Riteniamo quindi essere condizione affatto aderente alla realtà, sia operativa che giuridica,
sostenere che la generazione di un rifiuto non pericoloso prodotto da attività manutentiva
possa avvenire solo presso la sede legale od operativa dell’impresa, dove il titolare può
esercitare il suo diritto/dovere di decidere sul disfarsi o meno dei materiali oggetto
d’intervento.
Ciò comporta le seguenti conseguenze operative:
• è possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, di materiali od
apparecchiature da sottoporre alla decisione del titolare del disfarsi; in tal caso non
si configura trasporto di rifiuti ma di materiali e/o apparecchiature residuali;
• il trasporto presso la sede, legale od operativa, è escluso sia per i rifiuti pericolosi che
per i rifiuti non pericolosi comunque non reimpiegabili che non possono essere
oggetto di decisione diversa dal disfarsi; tali rifiuti devono rimanere in deposito
temporaneo “in situ” e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di
recupero o smaltimento tramite trasportatore autorizzato accompagnati da
formulario ovvero, per i soli non pericolosi, dalla medesima impresa manutentrice
iscritta all’Albo Gestori nella sezione speciale dell’art. 212, c.8ix alle condizioni
previste in tale comma;
• La tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in
modo centralizzato presso la sede legale od operativa;
• la scrittura di ogni riga di registro (carico o scarico che sia) va riferita, per i rifiuti
pericolosi e per i non pericolosi lasciati in deposito temporaneo presso terzi,
all’esatto luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero
nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da
infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la
completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
• per i rifiuti raccolti presso i luoghi di attività manutentiva, la compilazione del
formulario va fatta, a cura del trasportatore incaricato, indicando la ragione sociale
dell’impresa manutentrice come produttore ed il luogo esatto di produzione del
rifiuto nella riga “unità locale”;
• si ritiene comunque un obbligo di diligenza d’impresa, il trasmettere al titolare
dell’azienda presso cui si è eseguita l’opera di manutenzione con la quale si è
prodotto il rifiuto, una fotocopia della IV copia del formulario a seguito del
conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista;
• il formulario è escluso relativamente ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la
quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti,
effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento
litri complessivi l’anno."
per comprendere come il dr. Tapetto sia addivenuto a tali conclusioni, è possibile leggere per intero l'articolo che tratta rifiuti da manutenzione e rifiuti sanitari
Sono certa che ci siano altre interpretazioni della legislazione attualmente vigente.. purtroppo la lettura della normativa non è univoca sull'argomento
... "Riteniamo quindi essere condizione affatto aderente alla realtà, sia operativa che giuridica,
sostenere che la generazione di un rifiuto non pericoloso prodotto da attività manutentiva
possa avvenire solo presso la sede legale od operativa dell’impresa, dove il titolare può
esercitare il suo diritto/dovere di decidere sul disfarsi o meno dei materiali oggetto
d’intervento.
Ciò comporta le seguenti conseguenze operative:
• è possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, di materiali od
apparecchiature da sottoporre alla decisione del titolare del disfarsi; in tal caso non
si configura trasporto di rifiuti ma di materiali e/o apparecchiature residuali;
• il trasporto presso la sede, legale od operativa, è escluso sia per i rifiuti pericolosi che
per i rifiuti non pericolosi comunque non reimpiegabili che non possono essere
oggetto di decisione diversa dal disfarsi; tali rifiuti devono rimanere in deposito
temporaneo “in situ” e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di
recupero o smaltimento tramite trasportatore autorizzato accompagnati da
formulario ovvero, per i soli non pericolosi, dalla medesima impresa manutentrice
iscritta all’Albo Gestori nella sezione speciale dell’art. 212, c.8ix alle condizioni
previste in tale comma;
• La tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in
modo centralizzato presso la sede legale od operativa;
• la scrittura di ogni riga di registro (carico o scarico che sia) va riferita, per i rifiuti
pericolosi e per i non pericolosi lasciati in deposito temporaneo presso terzi,
all’esatto luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero
nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da
infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la
completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
• per i rifiuti raccolti presso i luoghi di attività manutentiva, la compilazione del
formulario va fatta, a cura del trasportatore incaricato, indicando la ragione sociale
dell’impresa manutentrice come produttore ed il luogo esatto di produzione del
rifiuto nella riga “unità locale”;
• si ritiene comunque un obbligo di diligenza d’impresa, il trasmettere al titolare
dell’azienda presso cui si è eseguita l’opera di manutenzione con la quale si è
prodotto il rifiuto, una fotocopia della IV copia del formulario a seguito del
conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista;
• il formulario è escluso relativamente ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la
quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti,
effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento
litri complessivi l’anno."
mapi68- Moderatrice
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Età : 56
Località : Treviso
Re: manutenzione
Grazie Mapi per averlo riportato, io per quanto riguarda la manutenzione mi rifaccio a questa interpretazione che perlomeno è cautelativa e non espone a rischi.
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VdT- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: manutenzione
Ok, perfetto..l'interpretazione del dott. Tapetto è chiara.VdT ha scritto:Grazie Mapi per averlo riportato, io per quanto riguarda la manutenzione mi rifaccio a questa interpretazione che perlomeno è cautelativa e non espone a rischi.
Scusate se approfitto ancora per fare formazione...
L'art. 15 comma 1 del DM 52/2011, collegandolo con tutto il resto di cui sopra, praticamente dice che se un elettricista produce un neon: lo deve portare a smaltimento immediatamente, nel frattempo dall'unità locale di riferimento il delegato caricherà il rifiuto nel registro e compila (oggi il Formulario) la Scheda Sistri.
E' corretto ciò che sto dicendo?
Mentre l'art.15 comma 2 del DM 52/2011 si riferisce esclusivamente alla manutenzione di infrastrutture, o può essere applicabile anche in questo caso?
Inoltre, se un elettricista si trova ad avere un giro ampio di manutenzioni da svolgere nell'arco della giornata e mettiamo produca n°2 neon presso due clienti diversi:
1- deve smaltire subito il rifiuto con il rischio di tornare all'impianto più volte al giorno?
2- può stoccarseli nel furgone? per quanto tempo??
3- deve predisporre un formulario per ciascun neon (sebbene si tratta dello stesso codice cer ma prodotto in due posti diversi?
Vi ringrazio della pazienza
harl- Utente Attivo
- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 19.05.11
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