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Messaggio  isamonfroni Mar Giu 21, 2011 2:54 pm

Generalità
L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato Nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento mentre le sezioni regionali e provinciali provvedono all’ordinaria gestione delle singole pratiche di iscrizione e variazione.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Categorie e altre tipologie di iscrizione
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati - -Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 – ALLEGATO "A"
Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati)
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 ALLEGATO "B" Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
L'iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati è valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi.
Altre attività incluse nella Categoria 1 Attività di spazzamento meccanizzato - gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani
Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006, ABROGATA
Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006, ABROGATA
Categoria 8: attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto
Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali contenenti amianto in matrice friabile

Altre tipologie di iscrizione
Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006. Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Gestione semplificata RAEE ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 - Sono tenuti ad iscriversi:
- Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE.
- Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai produttori di tali apparecchiature.
Iscrizioni per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs 152/2006. Sono tenute ad iscriversi le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano.
Iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 12, del D. Lgs 152/2006.
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. NON ATTIVA

Classi
Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita
A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti
Categorie da 2 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili
A. oltre € 7.746.853,49
B. fino a € 7.746.853,49
C. fino a € 1.549.370,70
D. fino a € 413.165,52
E. fino a € 51.645,69

Dove ci si iscrive
La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa.
Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo é presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6 del D.Lgs 152/06, la domanda di rinnovo deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza.

Procedura di iscrizione semplificata
L'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.
Tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98. Considerato che le disposizioni relative all'istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, non è più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione.
Sono fatte salve le iscrizioni in essere fino a scadenza e le eventuali successive variazioni.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.

Altre procedure di iscrizione
Le altre procedure di iscrizione previste dal decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal d. lgs 4/2008 e dal d. lgs 205/2010) sono previste per:
• Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 8. ).
Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie.
• Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267: l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione territorialmente competente.
• Centri di raccolta: l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. Le imprese devono soddisfare i requisiti già fissati per l'iscrizione nella categoria 1 nonché quelli definiti con la Delibera del comitato n. 2 del 20 luglio 2009.
Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale.
• Imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. (articolo 194, comma 3 D.lgs 152/2006 come modificato dall'articolo 17 del D.lgs 205/2010).

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità di iscrizione semplificate per i soggetti che effettuano attività di gestione dei RAEE.

Riguarda i:
• distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;
• trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
• installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.

Requisiti soggettivi comuni a tutte le categorie di iscrizione
Le imprese sono iscritte all'Albo:
1. nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
2. nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
3. nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra:

1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
4. non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
6. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
7. non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.

Requisiti dell’impresa
L'impresa che chiede l'iscrizione deve:
1. essere iscritta al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;
2. non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
4. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
5. avere nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere d, e, f, g del paragrafo precedente.

Idoneità finanziaria
La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all`articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell`impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull`attività svolta. Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.

In particolare, per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l`iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 50.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo nel caso vengano utilizzati veicoli di massa massima superiore a 6 tonnellate, ovvero con portata superiore a 3,5 tonnellate.

Per le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di 25.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell`iscrizione all`Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l`autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell`iscrizione a tale Albo.

Idoneità tecnica
I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
1. nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
2. nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;
3. in un'adeguata dotazione di personale;
4. nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

I requisiti di idoneità tecnica vengono definiti dal Comitato nazionale per ciascuna categoria e classe di iscrizione.

Perizia giurata
La perizia giurata del mezzo di trasporto deve essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale.
L'attestazione dovrà dimostrare l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g, del D.M. 406/98 i contenuti della perizia sono fissati con delibera dal Comitato Nazionale (del. N. 4 del 27 settembre 2000).

Diritti di segreteria
L’avvio e l’accettazione di ogni pratica presso l’Albo Gestori è subordinato al versamento dei diritti di segreteteria.
Tali diritti sono stabiliti in € 120 per le pratiche di iscrizione ed in € 50 per pratiche di modifica di iscrizioni esistenti (DM 17 giugno 2010).

Tassa di concessione governativa
Le imprese che si iscrivono all’Albo Gestori ambientali sono tenute a versare, all’atto dell’iscrizione la Tassa di Concessione Governativa, pari ad .€ 168,00.
Il versamento dovuto per ciascuna categoria nella quale l’impresa si iscrive andrà ripetuto all’atto del rinnovo dell’iscrizione.

Diritti annuali
Le imprese iscritte all’Albo Gestori ambientali sono tenute a versare entro il 30 aprile di ogni anno il relativo diritto annuale di iscrizione.
Gli importi dei diriti annuali di iscrizione per ciascuna categoria e classe, nonché le modalità di versamento sono definite nel DM 324/91.
Il mancato versamento degli importi annuali costituisce causa di sospensione dell’iscrizione, l’esercizio di una delle attività soggette con iscrizione sospesa, integra il reato di “gestione non autorizzata di rifiuti”

Fidejussioni
Per l’iscrizione nelle categorie 1,5,8,9 e 10 è richiesta la presentazione di garanzie finanziarie a favore dello stato.
Gli importi di tali garanzie sono fissati per decreto e si differenziano in base alle categorie ed alle classi di iscrizione.
Le garanzie possono essere prestate mediante fidejussione bancaria o assicurativa che il contraente stipula con beneficiario il Ministero dell’Ambiente.
La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell’iscrizione, maggiorata di ulteriori 2 anni.
Le modifiche introdotte al TUA dal d.lgs. 205/2010 hanno abolito l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per la gestione di rifiuti non pericolosi, pertanto dalla data di entrata in vigore di tale disposizione è stato possibile richiedere lo svincolo anticipato delle fidejussioni prestate per le imprese già iscritte, relativamente alle attività di gestione di rifiuti NP. Pertanto, per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni).

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Messaggio  Admin Mar Giu 21, 2011 2:56 pm

Grazie, Isa.
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Messaggio  annariri Mar Giu 21, 2011 4:53 pm

Una precisazione: per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni).
Se sbaglio, correggetemi, naturalmente
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Messaggio  isamonfroni Mar Giu 21, 2011 4:55 pm

annariri ha scritto:Una precisazione: per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni).
Se sbaglio, correggetemi, naturalmente

correttissimo!


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Messaggio  giovanni gatti Mar Giu 21, 2011 5:40 pm

mazza.......un vero Bignami, complimenti !!!
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Messaggio  mao1972 Mer Giu 22, 2011 8:39 am

Un'informazione in merito a questa (corretta) informazione:
"Una precisazione: per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni)."

Visto che ora l'importo della fidejussione da prestare, eventualmente, per l'iscrizione in Cat. 1 non è più dipendente dalla classe d'iscrizione ma dalla quantità di pericolosi che si intende trasportare, qualcuno ha idea di quale possa essere il testo approvato per il contratto di fidejussione da utilizzare, visto che quello proposto ad oggi sui diversi siti camerali non contempla questa possibile indipendenza tra classe d'iscrizione (dipendente dal n° di abitanti serviti) e importo della garanzia (dipendente, invece, dalla quantità di pericolosi che si intende trasportare)?

Es., riporto dal sito dela Sez. Lombardia: "Il testo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa deve essere conforme allo schema previsto dal Ministero dell'Ambiente" e il testo cui si riferisce è questo http://www.mi.camcom.it/upload/file/605/302682/FILENAME/fidejussione_trasporto.pdf

Grazie!
Buona giornata.
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 22, 2011 9:38 am

mao1972 ha scritto: Visto che ora l'importo della fidejussione da prestare, eventualmente, per l'iscrizione in Cat. 1 non è più dipendente dalla classe d'iscrizione ma dalla quantità di pericolosi che si intende trasportare, qualcuno ha idea di quale possa essere il testo approvato per il contratto di fidejussione da utilizzare, visto che quello proposto ad oggi sui diversi siti camerali non contempla questa possibile indipendenza tra classe d'iscrizione (dipendente dal n° di abitanti serviti) e importo della garanzia (dipendente, invece, dalla quantità di pericolosi che si intende trasportare)?

se vuoi la mia opinione, che però è proprio solo un opinione supportata da nulla.....credo che non ci abbiano minimamente pensato........e che continuino a pretendere fidejussioni legate al numero di abitanti serviti e non ai Kg trasportati....
anche perchè per la categoria 1 sarebbe necessario rivedere i criteri di suddivisione in classi e probabilmente sdoppiandola in 1A per non pericolosi e 1B per pericolosi.
Resta comunque il fatto che, sempre a mio parere ovviamente, è solo una questione di lana caprina..........perchè chi fa il servizio di raccolta degli RSU come può pensare di non gestire gli RSU pericolosi che comunque esistono e si trovano dappertutto?

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Messaggio  mao1972 Gio Giu 23, 2011 12:39 pm

Finalmente contattato dall'Albo sez. Lombardia: il modello di contratto da utilizzare rimane lo stesso (non sono ancora stati previsti eventuali aggiornamenti) e va compilato indicando la classe nella quale si intende essere iscritti e l'importo relativo alla quantità di rifiuti pericolosi che si intende trasportare.
Un esempio pratico: devo iscrivermi in Classe 1 cat. C e intendo trasportare meno di 3'000 ton annue di pericolosi dovrò indicare:
"che l'impresa (ditta) ........, con sede in .......codice fiscale n. ..................……...... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 1, classe C, di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dell'Ambiente 8/10/1996 come modificato dal decreto 23/04/1999 e s.m.i.;..."
nella parte in cui devo indicare l'importo garantito, indicherò quello previsto per un 5 F (< 3'000 ton.) e cioè 51.645,69 €:
"... fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro51.645,69
(euro……), secondo quanto previsto per la categoria 1, classe C di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 8/10/1996 come modificato..."
La parte sottolineata stride parecchio e conferma che l'adattamento del vecchio modello alle nuove indicazioni dell'Albo è un po' raffazzonato, ma tant'è, questo mi è stato risposto.
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Messaggio  Demetrio Gio Apr 05, 2012 9:13 am

Buongiorno, vorrei aprire una società con attività di Triturazione di scarti plastici e successiva commercializzazione degli stessi. Devo essere iscritto allAlbo dei gestori? a quale categoria?
grazie
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Messaggio  cirillo Gio Apr 05, 2012 9:32 am

Demetrio ha scritto:Buongiorno, vorrei aprire una società con attività di Triturazione di scarti plastici e successiva commercializzazione degli stessi. Devo essere iscritto allAlbo dei gestori? a quale categoria?
grazie
E' un'attività di recupero. Nulla a che vedere con l'Albo Gestori Ambientali.
L'ente che rilascia l'autorizzazione, in questo caso, è la Provincia competente per territorio in cui sarà ubicato l'impianto.
Potresti valutare la presentazione di comunicazione in procedura semplificata (DLgs 152/2006 artt 214 e 216 - DM 05.02.98 p.to 6 con attività in R13 - R3)

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Messaggio  Demetrio Gio Apr 05, 2012 9:36 am

cirillo ha scritto:
Demetrio ha scritto:Buongiorno, vorrei aprire una società con attività di Triturazione di scarti plastici e successiva commercializzazione degli stessi. Devo essere iscritto allAlbo dei gestori? a quale categoria?
grazie
E' un'attività di recupero. Nulla a che vedere con l'Albo Gestori Ambientali.
L'ente che rilascia l'autorizzazione, in questo caso, è la Provincia competente per territorio in cui sarà ubicato l'impianto.
Potresti valutare la presentazione di comunicazione in procedura semplificata (DLgs 152/2006 artt 214 e 216 - DM 05.02.98 p.to 6 con attività in R13 - R3)


grazie mille Cirillo
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albo gestori - [TOP] Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione Empty Iscrizione albo e/o autorizzazione

Messaggio  Nadia73 Lun Giu 04, 2012 1:46 pm

Buongiorno,

ho inviato una domanda alla quale nessuno mi ha risposto.
Poi ho visto questo post e allora chiedo se una associazione onlus che fa la raccolta tappi tra associati, amici e parenti si debba iscrivere a qualche albo, oppure se esiste un'autorizzazione da chiedere e soprattutto a chi chiederla.
Abbiamo trovato un ditta che riclicla plastica che prenderebbe i nostri tappi, ma solo dopo aver avuto tale autorizzazione. Nemmeno loro sanno a chi dobbiamo chiederla. Ho interpellato comune, provincia e regione, ma nessuno ne sa niente.

Potete aiutarmi?

Grazie,

Nadia
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Giu 04, 2012 4:21 pm

Nadia73 ha scritto:Buongiorno,

ho inviato una domanda alla quale nessuno mi ha risposto.
Poi ho visto questo post e allora chiedo se una associazione onlus che fa la raccolta tappi tra associati, amici e parenti si debba iscrivere a qualche albo, oppure se esiste un'autorizzazione da chiedere e soprattutto a chi chiederla.
Abbiamo trovato un ditta che riclicla plastica che prenderebbe i nostri tappi, ma solo dopo aver avuto tale autorizzazione. Nemmeno loro sanno a chi dobbiamo chiederla. Ho interpellato comune, provincia e regione, ma nessuno ne sa niente.

Potete aiutarmi?

Grazie,

Nadia

Ogni ONLUS, se vuole fare trasporto di rifiuti deve iscriversi alla corrispondente categoria dell'Albo Gestione rifiuti, che ha sede nella città capoluogo di regione della tua Regione e dove ti possono dare tutte le spiegazioni che ti saranno necessarie.
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Messaggio  Nadia73 Lun Giu 04, 2012 4:25 pm

Grazie mille per la risposta.

Però la nostra associazione onlus non vuole trasportare i tappi (i rifiuti), poichè sarà la ditta di smaltimento che verrà a prenderli direttamente da noi.

In questo caso, come ci dobbiamo comportare?

Grazie,

Nadia
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Giu 04, 2012 4:41 pm

Nadia73 ha scritto:Grazie mille per la risposta.

Però la nostra associazione onlus non vuole trasportare i tappi (i rifiuti), poichè sarà la ditta di smaltimento che verrà a prenderli direttamente da noi.

In questo caso, come ci dobbiamo comportare?

Grazie,

Nadia

iscrizione in R13 presso la provincia dove ha sede il centro di raccolta dei tappi, se questi ultimi vengono recapitati presso di te, e da te vanno al destinatario finale
albo gestori cat. 8, intermediari senza detenzione nel caso i suddetti tappi vengano raccolti direttamente dove vengono prodotti e da li avviati direttamente all'impianto di recupero.
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Messaggio  Nadia73 Lun Giu 04, 2012 4:44 pm

Gentilissimo,

grazie per la risposta.

nadia
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albo gestori - [TOP] Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione Empty DOCUMENTI SOSTITUTIVI CARTA CIRCOLAZIONE

Messaggio  annariri Gio Ago 09, 2012 12:10 pm

Posto qui la notizia, anche se ne avevamo già parlato tempo fa, ma non sono riuscita a rintracciare il topic .
Se può esservi utile, vi do un'informazione riguardante la documentazione di rito da presentare nelle istanze presso le Sezioni Regionali dell'Albo Gestori Ambientali.
Avevo posto un quesito al Segretario della Sezione A.G.A. della mia regione ed oggi ho avuto risposta.
Quando si presenta al posto della copia conforme della carta di circolazione, il permesso sostitutivo rilasciato da Studio di Consulenza automobilistica, occorreva presentare una copia autenticata in bollo (es. autentica in Comune).
Alla luce delle nuove normative introdotte dal Ministero dei Trasporti (dall'11 giugno) ora i permessi provvisori di circolazione sono sempre rilasciati dagli studi autorizzati, ma non più autonomamente, bensì accedendo ad un'apposita procedura in connessione con il CED della Direzione Generale del Ministero (riassumo nella sostanza).
Mi ero dunque chiesta, se in questo caso, visto l'avvallo del Ministero conferito già in fase di rilascio (le maschere di caricamento dati, compilazione non sono modificabili), fosse ancora necessaria l'autentica in bollo da parte di Pubblico Ufficiale.
Oggi ho avuto la risposta: è sufficiente presentare copia conforme "fai da te" ai sensi artt. 19 e 47 DPR 445/2000, senza apporre bollo.
Buone ferie a tutti
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Ott 30, 2012 6:56 pm

news dall'Albo:

http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/051-Del_5_16.10.2012.pdf

in attesa di pubblicazione in GU

da quando in vigore Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali,le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.
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Messaggio  Porpora Mer Mar 27, 2013 3:55 pm

annariri ha scritto:Una precisazione: per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni).
Se sbaglio, correggetemi, naturalmente

perfetto
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Messaggio  Ecoing Sab Apr 27, 2013 8:25 am

Mi pare di aver letto tempo fa che volevano togliere l'obbligo di perizia giurata per l'iscrizione in categoria di nuovi automezzi. Avete novità in tal senso?

Grazie
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albo gestori - [TOP] Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione Empty INFO ISCRIZIONE ALBO

Messaggio  ALINA.STUDIOGENA Lun Mag 20, 2013 4:09 pm

Buongiorno,
Vorrei avere una delucidazione in riferimento all'iscrizione di un mio cliente all'albo. La sua attività prevalente è la vendita di forni di verniciatura per le carrozzerie. Questi forni producono dei rifiuti: carboni attivi per i quali il mio cliente subappalta ad un'altra società il servizio di sostituzione e fornitura presso le carrozzerie.
il mio cliente ha l'obbligo d'iscrizione all'albo o al sistri???
grazie
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Messaggio  Hope Lun Mag 20, 2013 11:43 pm

Per adesso iscrizione nella categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il SISTRI poi si vedrà.
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Messaggio  ALINA.STUDIOGENA Mer Mag 22, 2013 9:53 am

Hope ha scritto:Per adesso iscrizione nella categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il SISTRI poi si vedrà.

Ma se non ha l'obbligo per l'iscrizione al sistri perché pensa che ha l'obbligo per l'albo se lui subappalta il servizio a terzi? Rolling Eyes
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Messaggio  isamonfroni Mer Mag 22, 2013 10:48 am

ALINA.STUDIOGENA ha scritto:Buongiorno,
Vorrei avere una delucidazione in riferimento all'iscrizione di un mio cliente all'albo. La sua attività prevalente è la vendita di forni di verniciatura per le carrozzerie. Questi forni producono dei rifiuti: carboni attivi per i quali il mio cliente subappalta ad un'altra società il servizio di sostituzione e fornitura presso le carrozzerie.
il mio cliente ha l'obbligo d'iscrizione all'albo o al sistri???
grazie

Scusa alina, dici un mio cliente, ma cliente di che?
Se fai la commercialista, quelle che chiedi qui non sono le consulenze che un commercialista serio dovrebbe erogare e quindi devi indirizzare il tuo cliente da un consulente ambientale.


Se invece il consulente ambientale sei tu..... affraid ciò che chiedi qui dovrebbe essere l'ABC della tua preparazione.

Se il tuo cliente si comporta come dici con i rifiuti prodotti dai forni che vende, di fatto esercita l'attività di intermediazione di rifiuti che richiede obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo in cat. 8.
Quanto al Sistri, la risposta dell'ottimo Hope significa solo che al momento, nessuno potrebbe scommettere su nulla che riguarda il SISTRI.

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Messaggio  giovannam Mar Mag 28, 2013 3:47 pm

Buonasera,
E' da un po' che non scrivo piu' sul forum, ma Vi seguo sempre!
Ho un problema e spero che qualcuno sia piu' informato di me, siamo un'azienda autorizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (scarti agroalimentari), un autista mi ha detto che per trasportare rifiuti non pericolosi al ns. impianto va bene anche la cat.5, ma finora io ho sempre controllato che i trasportatori fossero autorizzati in cat.4, c'è qualche nuova normativa in proposito?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
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