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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Giu 17, 2011 9:38 pm

Promemoria primo messaggio :

COS’È IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente:
-art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti)
-art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico)
-art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
-DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti)
-Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sostituisce, per i soggetti obbligati al suo utilizzo:
-Con la compilazione dell’Area “registro cronologico”, il registro di carico e scarico, previsto dall’originario articolo 190 del d.lgs. 152/2006
-Con la compilazione dell’Area “movimentazione”, il formulario di identificazione per il trasporto, di cui all’originario articolo 193
La sostituzione dei citati due articoli del d.lgs. 152/2006 con i due nuovi articoli 190 e 193 modificati dal d.lgs. 205/2010, decorre dal giorno di entrata in piena operatività del Sistri (i termini di ‘inizio piena operatività’ attualmente sono contenuti nel DM 26 maggio 2011). Fino alle date indicate nel DM 26 maggio 2011, anche per i soggetti obbligati al Sistri, rimangono obbligatorie le compilazioni del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.
Dalla data in cui il SISTRI diviene completamente sostitutivo del sistema precedente, invece, solo per alcuni soggetti – salvo adesione volontaria al Sistri – permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto secondo le modalità previste dai nuovi articoli 190 e 193.

L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti (salvo abbiano aderito volontariamente al SISTRI):
-Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali o costituiti da fanghi di trattamento di acque e di emissioni, che abbiano fino a 10 dipendenti
-Produttori che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa e quindi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
I produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come enti o imprese (es. liberi professionisti), devono adempiere all’obbligo di tenuta del registro conservando in ordine cronologico le copie cartacee delle schede Sistri consegnate al momento dell’inizio del trasporto dal conducente e ricevute con l’accettazione del destinatario (art. 190, comma 8 ).
I soggetti nelle cui unità locali si producono fino a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi (per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al Sistri) possono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Per tale compilazione è consentita la cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3)

FORMALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio competente per territorio.
Devono essere tenuti secondo le procedure e le modalità del registro IVA
Devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione
Devono essere compilati entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto di obbligo di registrazione (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010, al comma 1 per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, le annotazioni devono essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti)
Devono essere integrati con i formulari di trasporto o con le schede Sistri
Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, al comma 3, “i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere invece conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione”)

MODELLO DI REGISTRO

L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 rinvia al DM 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione). Va precisato che tale decreto è applicabile tenendo conto della previsione di entrata in piena operatività del Sistri (che, per i soggetti obbligati al suo utilizzo, diverrà sostitutivo del registro). Pertanto il DM 148/1998 sarà applicabile per i soggetti per i quali rimane l’obbligo di tenuta di tale registro di carico e scarico.

REGISTRO SU STRUMENTO INFORMATICO E RELATIVA STAMPA SU CARTA

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando perciò i dati a computer e stampando successivamente su carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata e conforme agli allegati A e B al DM 148/1998.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione delle scritture contabili, occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, che di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, alle seguenti condizioni:
-Siano rispettate le disposizioni del Codice civile in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 C.c.) e in materia di ordinata tenuta della contabilità (art. 2219 C.c)
-Sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità
-Sia predisposto in modo da garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento e sarà pertanto necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”
-Il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” contenente la data e l’ora di formazione del documento stesso
-L’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 C.c.)
-Sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche.
In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l’alterazione o modifica di quanto annotato nel registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite a computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare traccia della correzione apportata.
Pertanto, l’impresa che tiene il registro con modalità informatiche ha le seguenti alternative:
-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo

* corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiut
i".

VIDIMAZIONE

Si rinvia alla discussione top “vidimazione”

COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO MODELLO “A”

Prima della vidimazione, è necessario compilare la pagina iniziale (o ‘frontespizio’) del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. L’ubicazione dell’esercizio può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a)

Dati da inserire nella pagina iniziale

1.DITTA: Ragione Sociale della ditta
Residenza o domicilio: Indicare la sede legale della ditta
Codice fiscale: Indicare il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti
2. ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’attività che interessa (con l’entrata in operatività del Sistri sarà unicamente “Produzione”)
3. TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento
4. REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione; in particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita una volta ultimato il registro)
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e, solo in caso di rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità). L’elenco non deve essere barrato o completato, poiché costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce

PAGINE INTERNE DEL REGISTRO – Modello “A”

Dopo il frontespizio, le pagine del registro sono tutte uguali.

NOTA: Ogni annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario

Le pagine interne del registro sono suddivise in cinque colonne

Prima colonna del registro

Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione

NOTA: La numerazione delle operazioni è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro e così via.

Formulario n. (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): inserire il numero identificativo del formulario (codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario, in genere posizionato in alto a destra dello stampato) e la data di emissione del formulario (quella in alto a destra). Quando e nei casi in cui il formulario sarà completamente sostituito dalla scheda SISTRI, andranno indicati gli estremi di tale scheda (numero identificativo XXXXXX).
Rifer. operazioni di carico (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): richiamare il numero del registro riferito all’operazione di Carico dello stesso rifiuto. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.

Seconda colonna del registro

CER: scrivere il CER del rifiuto oggetto del carico o dello scarico; l’attribuzione del CER spetta al produttore; è buona prassi attribuirlo all’inizio del rapporto con il destinatario e con il trasportatore del rifiuto, verificando inoltre che entrambi i soggetti siano autorizzati per quel determinato CER. L’elenco dei CER si trova nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto avendo cura di riportare l’aspetto esteriore dei rifiuti, per consentire di identificare il rifiuto “con il massimo grado di accuratezza”, tenendo conto del fatto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva
Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)
Rifiuto destinato a (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): Va barrato il campo dello smaltimento o del recupero e inserendo il codice D o R rispettivamente, a seconda dell’effettiva destinazione del rifiuto. L’elenco dei codici D (operazioni di smaltimento) si trova all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006; l’elenco dei codici R (operazioni di recupero) si trova all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

Terza colonna

Nella terza colonna deve essere riportata la quantità del rifiuto oggetto di registrazione, sia in caso di carichi che in caso di scarichi. Nel caso degli scarichi, qualora l’invio a terzi sia effettuato indicando nel formulario (o nella scheda SISTRI) che il peso sarà verificato a destino, anche nel registro andrà indicato un peso stimato. Se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico va riportata la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico)

Quarta colonna:

La compilazione del luogo di produzione e dell’attività di provenienza del rifiuto va indicata da parte dei soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un’attività di intermediazione, si devono riportare i suoi dati, precisando la denominazione/ragione sociale, il codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo (questo dato va indicato dal momento in cui è pienamente operativo l’obbligo di iscrizione per i commercianti ed intermediari ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006)

Quinta colonna

Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili. Per esempio, nel caso di operazioni di scarico, può essere utile riportare in questo spazio il “peso verificato a destino” nei casi in cui, per i rifiuti conferiti a terzi, si sia optato per l’indicazione nel formulario (o scheda SISTRI) di un peso stimato.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione


Ultima modifica di Cristina Cadamuro il Mar Giu 21, 2011 9:03 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  isamonfroni Dom Mar 02, 2014 4:35 pm

La lettura e la conoscenza delle norme, sono una base assolutamente indispensabile e lodevole per chi si muove nel mondo dei rifiuti ma altrettanto lodevole e indispensabile è l'attivazione delle sinapsi.

Esempio pratico:

Tu produci un rifiuto cer XX.yy.zz, e stabilisci che sia da destinarsi al recupero, diciamo, per esempio, R3.
Lo mandi ad un impianto autorizzato,i casi sono due
a) impianto pinco pallinosrl autorizzato R13 propedeutico ad R3 effettuato nello stesso impianto
b) impianto vattelapesca srl autorizzato al solo R13

Quando ti fai il FIR ci dovrai indicare destinazione R13, perchè questa è la destinazione che il rifiuto troverà quando entrerà nell'impianto di destino

Poi nel caso a) il sig pincopallino annoterà sul suo registro la movimentazione interna scarico R13/carico R3 (senza FIR),mentre nel caso b) il sig.vattelapesca manderà il rifiuto ad un altro impianto autorizzato R3 con il FIR

Nel MUD tu dichiarerai che il tuo cer xx.yy.zz è andato da pincopallino o vattelapesca.

Come fanno il MUD pincopallino e Vattelapesca è affare loro

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Messaggio  marcogio85 Dom Mar 02, 2014 6:59 pm

Certo... Però in un mondo dove anche solo le virgole trovano il loro scopo capisci bene che qualcuno potrebbe anche contestare questo... Io ho solo elevato un problema interpretativo...
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Messaggio  marcogio85 Dom Mar 02, 2014 7:27 pm

Tutto qui... Le sinapsi lavorano... Magari non come le tue però fatto sta che guardando meglio e documentandomi una giurista famosa in tema di gestione rifiuti, che dirige una rivista altrettanto famosa, aveva manifestato a suo tempo lo stesso problema interpretativo... Dicendo anche lei che devono essere annotate tutte le operazioni (il produttore ovviamente prima di compilare il fir si sarà documentato se il destinatario è aut solo in R13 o anche in R3 o R4 e così via)... Infatti sul produttore ricade l'onere di una corretta diligenza imprenditoriale e altrettanto sul trasportatore (il produttore infatti anche su questo soggetto ha l'onere di verifica aut e cer trasportabili)...

Poi non so... Io domando perché mi piace sentire campane nuove e imparare sempre qualcosa... Senò non mi sarei iscritto a questo bel forum
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Messaggio  marcogio85 Lun Mar 03, 2014 5:33 pm

Un'altra piccola cosa... Magari mi sbaglio anche qui... Nel primo post, scritto in maniera sintetica ma contenente tutto (complimenti), ho notato che nella parte sullo stato fisico del rifiuto c'è scritto di indicare solo il numero... Ma nel dm 148 e circolare Gab dec 812 98 non c'è scritto così... Viene prescritto di indicare lo stato fisico... Ditemi voi amici del forum se ne sapete di più...
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Messaggio  M$giuseppe Mar Apr 01, 2014 6:28 pm

Spero di non essere nel topic sbagliato  ka 

Con mia somma disperazione  dho  mi sono appena reso conto che la persona addetta a effettuare le registrazioni sul registro dei rifiuti ha fatto un discreto casino :

anzichè caricare sul registro una quantità presunta dei rifiuti, ( per esempio 100 kg. ogni settimana ) e scaricare poi la somma di questi carichi ( per esempio 1000 Kg. ) indicando quindi anche sul formulario 1000 Kg. da verificare a destino, scriveva in matita le quantità settimanali, metteva sul formulario questo valore ( sempre per esempio 1000 Kg.), ma poi quando il formulario ritornava dopo un paio di giorni con il peso definitivo ( per esempio 1155 kg.), andava ad aggiornare il registro, mettendo 1155 Kg. come
quantità in scarico, e "sistemando" i carichi settimanali in modo che la somma quadrasse con i 1155 kg. rilevati a destino.

Quindi mi ritrovo con la quantità indicata nei formulari sempre diversa da quella indicata nello scarico del registro.

E questo per parecchi anni !  piange 

A questo punto vorrei sapere come muovermi, e soprattutto cosa rischio !

C'è un modo per risistemare il tutto o è preferibile fare finta di nulla e sperare che passino in fretta i 5 anni di prescrizione ?

Grazie in anticipo per l'aiuto. clapclap 
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Messaggio  sirwait Mer Apr 30, 2014 3:25 pm

Scusate, ma non riesco a capire  Embarassed 

un'azienda che come rifiuti ha resine cationiche da impianti di trattamento delle acque civili (CER 190905 se non erro), con meno di 10 dipendenti deve tenere il registro carico-scarico?

grazie mille

Buon lavoro
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 30, 2014 3:28 pm

sirwait ha scritto:Scusate, ma non riesco a capire  Embarassed 

un'azienda che come rifiuti ha resine cationiche da impianti di trattamento delle acque civili (CER 190905 se non erro), con meno di 10 dipendenti deve tenere il registro carico-scarico?

grazie mille

Buon lavoro

Dai un occhio all'art.190 del Testo Unico.
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Messaggio  sirwait Mer Apr 30, 2014 3:45 pm

Supremoanziano ha scritto:
sirwait ha scritto:Scusate, ma non riesco a capire  Embarassed 

un'azienda che come rifiuti ha resine cationiche da impianti di trattamento delle acque civili (CER 190905 se non erro), con meno di 10 dipendenti deve tenere il registro carico-scarico?

grazie mille

Buon lavoro

Dai un occhio all'art.190 del Testo Unico.

Consultando l'art 190 al comma 1 lettera a) cita "e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184"

il comma 3 dell'articolo 184 invece cita "g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi"

dall'art 190 direi di si, però se vado a consultare l'articolo 184 leggo solo fanghi dalla potabilizzazione e.... Il termine fanghi comprende anche le resine?

Supremoanziano delucida questo dubbio per favore

grazie mille
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Messaggio  GiulioHD650 Dom Apr 03, 2016 5:43 pm

salve a tutti io è il primo anno che faccio il registro di carico e scarico. Il mio collega ha cambiato lavoro e ora me ne occupo io. Lui faceva così comprava i registri a buffetti da 250 fogli modello A li portava a vidimare e ognuno riniziava da 1 a 250 da stampare successivamente con una stampante ad aghi.
Per fare un esempio: Se per l'anno 2013 servivano 400 fogli usava 2 registri. Però i rimanenti 100 fogli li usava per l'anno successivo nel 2014 riniziando i progressivi da 1 in un registro dove i progressivi erano arrivati a 900. E poi dopo il 2014 lo continuava su altri registri sempre da 250 e se qualche foglio gli avanzava vuoto lo riutilizzava per il 2015.
è una procedura sbagliata o va bene?

Quello che volevo sapere è se i registri possono essere utilizzati per più anni.
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Messaggio  isamonfroni Dom Apr 03, 2016 9:30 pm

GiulioHD650 ha scritto:

Quello che volevo sapere è se i registri possono essere utilizzati per più anni.
I registri possono essere utilizzati finchè c'è spazio per le registrazioni.
La numerazione delle registrazioni deve essere progressiva.
Ogni anno si ricomincia da 1

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Messaggio  Rocherduck Ven Giu 30, 2017 5:21 pm

Qualcuno mi sa dire come può intendersi la dicitura "giorni lavorativi" come temine di annotazione nel registro di carico e scarico ? Il mio problema è che mi trovo lì lì per non aver fatto un carico entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione, ma non so se devo conteggiare in questo termine anche i sabati o no? I giorni non lavorativi sono esclusivamente le domeniche oppure può ritenersi non lavorativo anche il sabato o un altro giorno infrasettimanale se io effettivamente sono chiuso quel giorno?

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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 30, 2017 5:25 pm

Rocherduck ha scritto:Qualcuno mi sa dire come può intendersi la dicitura "giorni lavorativi" come temine di annotazione nel registro di carico e scarico ? Il mio problema è che mi trovo lì lì per non aver fatto un carico entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione, ma non so se devo conteggiare in questo termine anche i sabati o no? I giorni non lavorativi sono esclusivamente le domeniche oppure può ritenersi non lavorativo anche il sabato o un altro giorno infrasettimanale se io effettivamente sono chiuso quel giorno?

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Nell'accezione normale del termine i "giorni lavorativi" sono per tutti dal lunedì al venerdì.

Il sabato è non lavorativo
Però se tu, per motivi tuoi stai chiuso al mercoledì, al legislatore non interessa...

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Messaggio  Rocherduck Ven Giu 30, 2017 5:30 pm

Mi sapresti indicare un riferimento normativo di ciò ? oppure è una considerazione tua priva di un riferimento normativo o giurisprudenziale ? Grazie per la disponibilità

Il sabato è non lavorativo
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Messaggio  beltrale Sab Lug 01, 2017 8:51 pm

Isa..sei sicura che il sabato non sia lavorativo??
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Messaggio  isamonfroni Lun Lug 03, 2017 9:46 am

beltrale ha scritto:Isa..sei sicura che il sabato non sia lavorativo??
Ti dirò... per prassi consolidata (vigente anche nei rapporti con le PA) la settimana lavorativa è fatta di 5 giorni.
Non ho mai avuto nè voglia nè tempo di andare a ravanare tra le normative amministrative per stabilire se c'è una disposizione di legge che lo sancisce, anche perchè lo troverei francamente deprimente, peraltro credo che esista e che risalga ancora al periodo del ventennio...

Per altro ho sempre preso il problema molto sottogamba dato che, per mia abitudine mentale e per prassi consolidata, ho sempre compilato (e suggerito calorosamente di compilare) il registro ogni giorno ma al massimo 1 volta a settimana (al venerdì).
Non sono mai stata una fan del "arrivo all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultima ora dell'ultimo giorno disponibile, arrampicandomi sugli specchi per stabilire se un giorno è lavorativo oppure no...", perchè poi, di solito, può sempre succedere un imprevisto che ti fa ritardare...

E poi, pensa ai musulmani... per loro il giorno festivo è il venerdì

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Messaggio  isamonfroni Lun Lug 03, 2017 9:51 am

toh

http://www.giorni-lavorativi.com/giorni_lavorativi_anno_2017.htm

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Messaggio  Greta1978 Lun Lug 03, 2017 3:16 pm

Io sono sulla stessa lunghezza d'onda di Isa.

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Messaggio  James Mar Lug 04, 2017 4:55 pm

Sui cartelli stradali, divieti di sosta, divieti di transito, accessi a ZTL, ecc ecc... il simbolo dei martelletti incrociati indica i giorni feriali, ovvero per il CdS sono da intendersi dal lunedi al sabato.
In ogni caso fate come Isabella e il problema non sussiste. Wink
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Messaggio  Enrico Mar Lug 04, 2017 5:05 pm

Ho chiesto ad un corso di una importante società di formazione e la risposta è stata: i giorni lavorativi sono quelli in cui effettivamente lavora l'azienda.
Quindi se l'azienda lavora anche sabato e domenica si contano, altrimenti no

Saluti


isamonfroni ha scritto:
beltrale ha scritto:Isa..sei sicura che il sabato non sia lavorativo??
Ti dirò... per prassi consolidata (vigente anche nei rapporti con le PA) la settimana lavorativa è fatta di 5 giorni.
Non ho mai avuto nè voglia nè tempo di andare a ravanare tra le normative amministrative per stabilire se c'è una disposizione di legge che lo sancisce, anche perchè lo troverei francamente deprimente, peraltro credo che esista e che risalga ancora al periodo del ventennio...

Per altro ho sempre preso il problema molto sottogamba dato che, per mia abitudine mentale e per prassi consolidata, ho sempre compilato (e suggerito calorosamente di compilare) il registro ogni giorno ma al massimo 1 volta a settimana (al venerdì).
Non sono mai stata una fan del "arrivo all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultima ora dell'ultimo giorno disponibile, arrampicandomi sugli specchi per stabilire se un giorno è lavorativo oppure no...", perchè poi, di solito, può sempre succedere un imprevisto che ti fa ritardare...

E poi, pensa ai musulmani... per loro il giorno festivo è il venerdì
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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 05, 2017 9:52 am

vi rimando a questa discussione, vecchia ma sempre buona...
https://www.sistriforum.com/t3787-10-giorni-lavorativi

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