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Messaggio  AlePIS Mer Giu 15, 2011 3:31 pm

Buongiorno a tutti,
un mio cliente mi ha posto questo quesito relativo agli imballaggi contaminati (cer 150110): prima del conferimento o in ogni caso prima di poter collocare il rifiuto nel deposito temporaneo è possibile effettuare una riduzione volumetrica, ovvero schiacciare i bidoni e i fusti vuoti?

Secondo voi anche il solo schiacciamento si configura come trattamento di rifiuti?

Ringrazio anticipatamente chi volesse rispondere

Buona Giornata

Alessandro
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Messaggio  MauroC Mer Giu 15, 2011 5:04 pm

Secondo me no, non è un trattamento di rifiuti, non lo è mai stato, ma aspetta altri pareri ormai io non sono più sicuro di nulla!
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Messaggio  CJM Mer Giu 15, 2011 5:22 pm

Senti la tua provincia cosa ne pensa
se non sa darti una risposta senti quella accanto
e poi prova in Regione
mi dispiace darti queste risposte evasive ma mi sembra che ognuno faccia un pò come gli pare
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 15, 2011 5:28 pm

Personalmente non lo è neppure per me.......considerando che il produttore prima schiaccia le latte vuote nella pressa e "poi" decide che sono rifiuti da destinare al deposito temporaneo e caricare nel registro.
Certo che poi bisogna vedere che ne pensano i controllori............
A stretto rigore di norme se la riduzione volumetrica viene effettuata prima della collocazione nel deposito temporaneo e prima del carico sul registro non può certo configurarsi come trattamento di rifiuti, visto che le latte non sono ancora rifiuti.
Diventa un trattamento di rifiuti se effetuato dopo (D13 o D14 sui due piedi non ricordo....)

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Messaggio  CJM Mer Giu 15, 2011 5:40 pm

Nemmeno per me
però provincia che vai legge che trovi
lo so che admin non è d'accordo con questa "interpretazione normativa"
però meglio tutelarsi, visto e considerato che si tratta pure di pericolosi
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Messaggio  Admin Mer Giu 15, 2011 5:51 pm

lo so che admin non è d'accordo con questa "interpretazione normativa"
Oddio, quando l'ho detto? Smile

L'unica definizione di "trattamento" la ritroviamo nel D.Lgs 36/2003:
"i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza"; (art. 2, c.1, lett. h)).

Io mi concentrerei sul concetto di "modificare le caratteristiche dei rifiuti", che non sembra applicabile al caso.
Altrimenti si potrebbe estendere lo stesso ragionamento ai compattatori scarrabili per i cartoni di cui sono dotati tantissimi supermercati.
Anche il DM 5 febbraio 1998, in numerosi punti, fa rientrare la riduzione volumetrica nell'attività di messa in riserva, che è concetto diverso dal trattamento.

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Messaggio  CJM Mer Giu 15, 2011 5:52 pm

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Messaggio  Admin Mer Giu 15, 2011 5:55 pm

Aveva ragione mastro, allora: sono bandite le discussioni tecniche. Wink
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 15, 2011 7:02 pm

AlePIS ha scritto:Secondo voi anche il solo schiacciamento si configura come trattamento di rifiuti?
... è un po' come sparare sulla croce rossa clown .... ma provo a chiederti quali "H" attribuisci al tuo CER se dopo aver schacciato tutto non 6 più in grado di riconoscere le etichette di pericolo dei singoli barattoli .... ? What a Face Suspect
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 15, 2011 7:55 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
AlePIS ha scritto:Secondo voi anche il solo schiacciamento si configura come trattamento di rifiuti?
... è un po' come sparare sulla croce rossa clown .... ma provo a chiederti quali "H" attribuisci al tuo CER se dopo aver schacciato tutto non 6 più in grado di riconoscere le etichette di pericolo dei singoli barattoli .... ? What a Face Suspect

schiacciare separatamente i barattoli contenenti prodotti diversi, annotando preventivamente quanto scritto sulle etichette???
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Giu 16, 2011 9:37 am

isamonfroni ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto:
AlePIS ha scritto:Secondo voi anche il solo schiacciamento si configura come trattamento di rifiuti?
... è un po' come sparare sulla croce rossa clown .... ma provo a chiederti quali "H" attribuisci al tuo CER se dopo aver schacciato tutto non 6 più in grado di riconoscere le etichette di pericolo dei singoli barattoli .... ? What a Face Suspect
schiacciare separatamente i barattoli contenenti prodotti diversi, annotando preventivamente quanto scritto sulle etichette???
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se li separo faccio una cernita e quindi devo essere autorizzato almeno R12 Neutral
ma poi se anche mi segno le etichette come le attribuisco le "H" se non ho un'analisi ? Crying or Very sad
... e se poi rischio di violare l'art. 187 (quello nuovo, katastrofico !) miscelando (magari inconsapevolmente, poichè non ho le analisi ) delle "H" diverse? pale

PS: ovviamente coi 15.01.10* è come giocare al gatto col topo, nehm? I love you
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Messaggio  zesec Gio Giu 16, 2011 12:10 pm

Quella della riduzione volumetrica è una questione mai risolta. Secondo i più severi interpreti e controllori, la riduzione volumetrica è un trattamento fisco, e quindi andrebbe autorizzata.
A me sembra una pazzia che impedisce una pratica che non comporta danni o pericoli all'ambiente e va invece nella direzione della riduzione della produzione di rifiuti. Ma ho solo argomenti di buon senso, non giuridici. Mi chiedo se arriveremo a farci autorizzare la propria mano quando appallotoliamo un foglio A4 prima di gettarlo nel cestino (non ditemi che non è un impianto fisso...era una battuta!).
Purtroppo ci sono sentenze che leggono la questione in maniera restrittiva. Non la trovo più (dovrei ricercarla ma ora non ci riesco) ma c'è una recente sentenza (mi sembra TAR Liguria) con la quale un imprenditore è stato condannato proprio perché aveva una pressa con la quale riduceva il volume dei rifiuti, senza la necessaria autorizzazione. Da quello che mi ricordo, lì la questione era aggravata dal fatto che la spremitura di questi rifiuti (latte che avevano contenuto olio, se non sbaglio) determinava la produzione di un ulteriore rifiuto (l'olio, appunto). Però il senso della decisione del giudice era che l'impianto doveva essere autorizzato perché con questo si eseguiva una riduzione volumetrica dei rifiuti, e quindi un trattamento degli stessi. E inoltre si alteravano i quantitativi volumetrici che limitano il deposito temporaneo.

Non sono d'accordo invece quando si dice che se la riduzione volumetrica la facciamo prima del deposito temporaneo o prima della registrazione, non stiamo facendo un trattamento di rifiuti ma d'altro. Perché se io ho intenzione di disfarmi di quel bene, oggetto, sostanza, quello è già un rifiuto indipendentemente dal fatto che l'ho messo in deposito e indipendentemente dalla registrazione.

Io, personalmente, posso dire che ho clienti che hanno presse e riducono il volume dei rifiuti senza avere uno straccio di autorizzazione. Loro sanno che sono a rischio (io gli cito l'esempio che ho fatto sopra), ma se ne fottono. E fanno bene, perché bisogna pur lavorare, in questo mondo. Quando arriverà il momento, ci difenderemo. Secondo me, una chiave di lettura potrebbe essere che non siamo in presenza di trattamento se la riduzione volumetrica non produce un rifiuto diverso o aggiuntivo (come il caso dell'olio nella sentenza di prima). Ma non ha fondamento giuridico nè copertura giurisprudenziale, per ora.
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Messaggio  Admin Gio Giu 16, 2011 12:16 pm

Interessante la sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione n. 386865 del 5 ottobre 2009.
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Messaggio  zesec Gio Giu 16, 2011 1:00 pm

Sicuro il numero? Forse c'è una cifra in più?
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Messaggio  Admin Gio Giu 16, 2011 1:07 pm

Puoi leggerla qui: http://tinyurl.com/6lcurl9
Anche se non è riferita ad una selezione finalizzata al deposito temporaneo.
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Messaggio  zesec Gio Giu 16, 2011 1:34 pm

Ok, 38686: c'era un 5 in più sull'articolo. Quasi 400.000 sentenze di Cassazione Penale in un anno erano troppe anche per l'Italia.
Nel frattempo ho trovato la sentenza della quale scrivevo nel mio post: Cassazione Penale sez. III, 18 giugno 2007. Come potrete vedere, non è poi così recente come dicevo io e non è nemmeno un TAR Liguria. Però, per farvi capire che non sono completamente marsalato, posso dire che la Liguria c'entrava: è il rigetto di un ricorso contro un provvedimento del Tribunale del Riesame di Genova. Ha ha!
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Messaggio  mapi68 Lun Giu 20, 2011 12:01 pm

appena letta in altro sito che tratta l'argomento rifiuti.. credo che questa sentenza possa essere di conforto a Zesec

Cassazione Penale (riduzione volumetrica e separazione differiscono da macinatura, vagliatura e deferrizzazione)

Secondo la Corte, devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 208 D.Lv. 152/2006 gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un’operazione “di trattamento” il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi “di svolgere un ruolo utile” (in linea anche con la nozione di “recupero” posta dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, ove viene espressamente previsto che l’elenco delle operazioni di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 non è per nulla esaustivo).

Per cui aldilà del dato letterale applicabile all'epoca dei fatti quando la norma così recitava: "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.." (leggendo bene il passaggio si nota il maldestro copia incolla in cui la non esclusione deriva dal fatto che in italiano, due negazioni affermano), in sostanza tra A) riduzione volumetrica e separazione e B) macinatura, vagliatura e deferrizzazione, secondo i giudici c'è una differenza tale (non di così facile lettura), che nel primo caso, non si effettua nessuna attività di recupero e nel secondo caso, invece, .... bisognerà procedere come da art. 208, diversamente la sanzionee sarà penale.
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Messaggio  zesec Lun Giu 20, 2011 2:30 pm

Sì, mi ha confortato: recente e autorevole. E' vero che tratta di impianti mobili, ma non si vede perché, se l'impianto mobile che esegue esclusivamente la riduzione volumetrica (e la separazione delle frazioni estranee!) non è soggetto ad autorizzazione, lo debba essere quello fisso.
Comunque devo ammettere che quella parte del comma 15 dell'art. 208, che stabilisce questo concetto richiamato dalla sentenza, mi era ignoto. Buono a sapersi.
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Messaggio  zesec Lun Giu 20, 2011 2:35 pm

Ah sì, aggiungiamo gli estremi per chi vuole cercarsi la sentenza (fresca-fresca) citata da Mapi68:
Cassazione Penale, sez. III, 1 giugno 2011, n. 21859
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