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registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Buongiorno,
scusate se avete già risposto alla mia richiesta, ho provato a cercare ma non riesco a trovare una risposta precisa...
Siamo un'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni (poco al di sopra dei 100 dipendenti), di solito produciamo rifiuti da ufficio e non pericolosi.
Un audit ha trovato la prova dello smaltimento (corretto) di un monitor e ci è stata imposta l'iscrizione al SISTRI...
Vorrei chiedervi solo un'informazione: nel nostro caso, dobbiamo dichiarare sul registro di carico/scarico tutte le tipologie di rifiuti prodotti oppure solo quelli pericolosi (quelle rare volte in cui li produciamo)?
Spero di essere stato chiaro...
Grazie
Cristiano
scusate se avete già risposto alla mia richiesta, ho provato a cercare ma non riesco a trovare una risposta precisa...
Siamo un'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni (poco al di sopra dei 100 dipendenti), di solito produciamo rifiuti da ufficio e non pericolosi.
Un audit ha trovato la prova dello smaltimento (corretto) di un monitor e ci è stata imposta l'iscrizione al SISTRI...
Vorrei chiedervi solo un'informazione: nel nostro caso, dobbiamo dichiarare sul registro di carico/scarico tutte le tipologie di rifiuti prodotti oppure solo quelli pericolosi (quelle rare volte in cui li produciamo)?
Spero di essere stato chiaro...
Grazie
Cristiano
Cristiano Scala- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 13.06.11
Re: registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Per il monitor rifiuto pericoloso, obbligo dell'annotazione sul registro C/S. Per il sistri non mi pronuncerei visto che non è amcora partito e forse non partirà mai, quindi sarebbero soldi buttati inutilmente. Mi lascia perplesso la categoria di appartenenza dell'azienda che ha più di 100 addetti per vedere il decreto sulla obbligatorietà anche dei non pericolosi sul registro
Silvestri Ecologistica- Utente Attivo
- Messaggi : 83
Data d'iscrizione : 28.03.11
Località : Napoli
Re: registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Cristiano Scala ha scritto:Buongiorno,
scusate se avete già risposto alla mia richiesta, ho provato a cercare ma non riesco a trovare una risposta precisa...
Siamo un'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni (poco al di sopra dei 100 dipendenti), di solito produciamo rifiuti da ufficio e non pericolosi.
Un audit ha trovato la prova dello smaltimento (corretto) di un monitor e ci è stata imposta l'iscrizione al SISTRI...
Vorrei chiedervi solo un'informazione: nel nostro caso, dobbiamo dichiarare sul registro di carico/scarico tutte le tipologie di rifiuti prodotti oppure solo quelli pericolosi (quelle rare volte in cui li produciamo)?
Spero di essere stato chiaro...
Grazie
Cristiano
Noi in azienda smaltiamo carta, toner, e a volte monitor e simili.
Sul registro di carico e scarico annotiamo tutto, sia i pericolosi sia i non pericolosi.
Per il Sistri ti consiglio di aspettare anno nuovo e vedere come si evolve.
Al momento se ti iscrivi sprechi solo denaro...
KataSimo- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 14.06.11
Età : 50
Località : Spinetoli
Re: registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Consiglio di valutare bene se la vostra azienda di telecomunicazioni, rientra tra le tipologie obbligate ad avere il registro (art.184 comma 3 lettere c,d,g Dlgs152/2006).
Le ditte di servizio, commerciali sono escluse, devono semplicemente conservare copia del formulario per 5 anni dello smaltimento che hanno effettuato.Non conta il numero di dipendenti, prima bisogna valutare sel la ditta rientra nell'art.184 comma 3 lettera c,d,g.
Il sistri invece nasce modificando questa distinzione, obbligando tutti i produttori di rifiuti pericolosi, anche uffici.Però al momento concordo con chi suggerisce di non iscriversi per un ipotetico futuro smaltimento di monitor.
Saluto,
allego articoli di riferimento
Dal Dlgs 152/2006 modificato da 205/2010
Art. 190
Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all’articolo 188ter,
comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su
base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico..
art.184 comma 3
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali,
ai sensi e per gli effetti dell’art.2135c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ]fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,
comma 1, lettera i)];
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
sopressa dall’art. 2,D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13.02.2008
art.188 ter
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
di cui all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi ivi
compresi quelli di cui
all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano
per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di
dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale...
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo184,
comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono
rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel
territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
Le ditte di servizio, commerciali sono escluse, devono semplicemente conservare copia del formulario per 5 anni dello smaltimento che hanno effettuato.Non conta il numero di dipendenti, prima bisogna valutare sel la ditta rientra nell'art.184 comma 3 lettera c,d,g.
Il sistri invece nasce modificando questa distinzione, obbligando tutti i produttori di rifiuti pericolosi, anche uffici.Però al momento concordo con chi suggerisce di non iscriversi per un ipotetico futuro smaltimento di monitor.
Saluto,
allego articoli di riferimento
Dal Dlgs 152/2006 modificato da 205/2010
Art. 190
Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all’articolo 188ter,
comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su
base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico..
art.184 comma 3
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali,
ai sensi e per gli effetti dell’art.2135c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ]fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,
comma 1, lettera i)];
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
sopressa dall’art. 2,D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13.02.2008
art.188 ter
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
di cui all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi ivi
compresi quelli di cui
all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano
per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di
dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale...
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo184,
comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono
rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel
territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 44
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
Re: registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Buongiorno a tutti e grazie per le vs risposte e riferimenti, davvero utili
Indagherò sulla base dei vs suggerimenti e, se avrò ancora dubbi, chiederò ancora aiuto su quest'ottimo forum
Grazie ancora
Ciao
Cristiano
Indagherò sulla base dei vs suggerimenti e, se avrò ancora dubbi, chiederò ancora aiuto su quest'ottimo forum
Grazie ancora
Ciao
Cristiano
Cristiano Scala- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 13.06.11
Re: registro c/s: solo rifiuti pericolosi o anche i NP?
Attenzione alle informazioni che ti sono arrivate: gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi hanno l'obbligo del registro c/s e del MUD. Il Sistri cambia le modalità di comunicazione, ma le categorie di soggetti obbligati (o meglio, di rifiuti che fanno scattare l'obbligo) restano quelle di prima.
Sulla tua specifica domanda, io ti rispondo che il rifiuto che fa scattare l'obbligo del registro c/s non attrae anche gli altri rifiuti nel registro. Però su questa cosa ne abbiamo discusso già parecchie volte e ci sono alcuni che la pensano in modo diverso dal mio. Se sei interessato, ti invito ad effettuare una ricerca su argomenti già trattati.
Sulla tua specifica domanda, io ti rispondo che il rifiuto che fa scattare l'obbligo del registro c/s non attrae anche gli altri rifiuti nel registro. Però su questa cosa ne abbiamo discusso già parecchie volte e ci sono alcuni che la pensano in modo diverso dal mio. Se sei interessato, ti invito ad effettuare una ricerca su argomenti già trattati.
zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
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