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I RIFIUTI MILITARI RIENTRANO SUBITO NEL SISTRI O SI DEVE ATTENDERE UN (FUTURIBILE) DECRETO ATTUATIVO (E NEL FRATTEMPO – DI FATTO – RESTANO ESENTI)?

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I RIFIUTI MILITARI RIENTRANO SUBITO NEL SISTRI O SI DEVE ATTENDERE UN (FUTURIBILE) DECRETO ATTUATIVO (E NEL FRATTEMPO – DI FATTO – RESTANO ESENTI)? Empty I RIFIUTI MILITARI RIENTRANO SUBITO NEL SISTRI O SI DEVE ATTENDERE UN (FUTURIBILE) DECRETO ATTUATIVO (E NEL FRATTEMPO – DI FATTO – RESTANO ESENTI)?




A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Link da www.dirittoambiente.net

I rifiuti militari sono stati da sempre – al pari di altre tipologie particolari di rifiuti come ad esempio quelli nei porti – aree sottovalutate nell’esame dei relativi sistemi di gestione e – spesso – si sono tradotte in “zone franche” di fatto rispetto alla diretta applicabilità delle varie normative di settore che sono state varate nel tempo.

Per i porti, la favola interpretativa che tutti i rifiuti (anche pericolosissimi) una volta varcata la porta dell’area portuale diventavano per magia giuridica “merci” e restavano estranei alla tracciabilità del formulario fino poi al porto di destino, ha prodotto anni di anarchia gestionale e di controllo su tali tipi di rifiuti. Forse è qui che va trovata una chiave di lettura nella impossibilità di delineare una ricostruzione mappata delle varie “carrette del mare” poi affondate con il loro carico di rifiuti micidiali, atteso che tale diffusa (ed assurda) teoria interpretativa ha fatto sì che fino ad oggi gran parte di questi rifiuti, una volta varcata la soglia dell’area portuale, venivano spediti con la stessa regola di tracciabilità dei Buondì Motta. Oggi le nuove regole del SISTRI smentiscono questa “interpretazione”, da noi da sempre contestata a fronte di prese di posizione granitiche, dato che il SISTRI non solo si applica al trasporto intermodale, e dunque nei porti, ma la Guardia Costiera è stata individuata (insieme al NOE) tra i primi due organi destinati alla gestione primaria del nuovo sistema nella prima versione delle regole del SISTRI medesimo. Se si trattava di “merci”, che senso avrebbe avuto disporre l’applicazione del SISTRI laddove fino ad oggi è stato negato l’obbligo del formulario?

E per i rifiuti militari è la stessa cosa. La storia del poligono militare di Quirri in Sardegna, sequestrato dalla magistratura su indagini del locale Corpo Forestale Regionale, per casi di uranio impoverito con effetti sulla popolazione e sugli animali è significativo di come anche per i rifiuti militati è ora di iniziare a parlare a gran voce.
Ed oggi vogliamo farlo, con un dubbio. Che proponiamo ai lettori.



Dunque, premesso che i rifiuti militari sono in deroga al regime ordinario della parte quarta del T.U. ambientale (in base al combinato disposto del comma 5/bis dell’art. 184 stesso decreto in relazione al D.M. 22 ottobre 2009 specifico, ma non è questo il punto…), leggiamo oggi il testo del nuovo art. 188 ter, comma 8, D.Lgs. n. 152/06: “In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Che vuol dire?

Proviamo a “ritagliare” da questo testo (che riguarda tre entità distinte: forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco) la parte relativa agli aspetti militari in senso stretto. Vediamo cosa ne viene fuori: “In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate (…) connesse (…) alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato(…) le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa (…) da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Dubbio: ma quali sono le “esigenze organizzative e operative delle Forze armate (…) connesse (…) alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato”? Ci rientrano forse tutte le caserme militari, i depositi, i poligoni, gli aeroporti e comunque tutte le aree militarti nazionali? Non sono tutte aree militari comunque destinate a quelle specifiche finalità? Ad esempio, il poligono di Quirra in Sardegna prima del sequestro della magistratura poteva rientrare in detta previsione? A mio modesto avviso, forse si…

Ed allora, se di fatto gran parte (tutte) le aree militari rientrano in tale contesto, che significa? Che il 1° giugno il SISTRI per i rifiuti militari non si applica automaticamente a tutte tali aree militari? E per loro si deve attendere il decreto citato nella norma? Con la conseguenza – di fatto – che tali aree che producono rifiuti comunque importanti (Quirra ne è la conferma da manuale) sono in blocco esenti dal SISTRI al momento attuale?

E se così fosse fino a quando? Quando verrà emanato questo decreto? Speriamo presto, atteso che alcuni decreti attuativi in materia di rifiuti li stiamo attendendo da lustri.

Da tale combinazione di principi può derivare un ulteriore impulso di fatto a ritenere i rifiuti militari off limits rispetto alla parte quarta del T.U. ambientale e ad una tracciabilità chiara e palese nell’interesse di tutti (in primo luogo del personale che lavora e vive dentro tali aree)?

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 17 maggio 2011
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