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Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
4 partecipanti
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Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
Buongiorno a tutti, ho un quesito relativo al pagamento dei contributi al sistri per i gestori di rifiuti.
Il nuovo allegato II al D.M. 17/12/2009 al punto C), dopo altre indicazioni, recita:
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 4, comma 2, del decreto).
Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
In base a quanto indicato nel nuovo allegato, mi sono sorti alcuni dubbi:
Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. R3 ed R4), viene inteso come una unica attività di gestione rifiuti pertanto deve versare il contributo una sola volta, in base alle quantità effettivamente trattate (R3+R4), corretto?
Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. demolizione, R3 ed R4), viene sempre inteso come una unica attività di gestione dei rifiuti e quindi, indipendentemente dal numero e dal tipo di attività che svolge (ovviamente tra quelle indicate). Quindi il contributo da versare quale sarà? quello relativo solo all'attività di demolizione, in base al quantitativo di rifiuti trattati, oppure quello relativo alle attività di recupero?
L'attività R13 è sempre da versare, sia se legata ad un'altra attività di recupero (per es. messa in riserva per il recupero R4), sia se effettuata esclusivamente su rifiuti gestiti in sola messa in riserva? Ma in questo caso la messa in riserva legata ai compostatori di rifiuti (voce separata) è da versare secondo voi?
Sono stato sicuramente lungo, ma non riesco a capire come gestire le situazioni sopra riportatae.
Grazie e buon lavoro
Il nuovo allegato II al D.M. 17/12/2009 al punto C), dopo altre indicazioni, recita:
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 4, comma 2, del decreto).
Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
In base a quanto indicato nel nuovo allegato, mi sono sorti alcuni dubbi:
Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. R3 ed R4), viene inteso come una unica attività di gestione rifiuti pertanto deve versare il contributo una sola volta, in base alle quantità effettivamente trattate (R3+R4), corretto?
Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. demolizione, R3 ed R4), viene sempre inteso come una unica attività di gestione dei rifiuti e quindi, indipendentemente dal numero e dal tipo di attività che svolge (ovviamente tra quelle indicate). Quindi il contributo da versare quale sarà? quello relativo solo all'attività di demolizione, in base al quantitativo di rifiuti trattati, oppure quello relativo alle attività di recupero?
L'attività R13 è sempre da versare, sia se legata ad un'altra attività di recupero (per es. messa in riserva per il recupero R4), sia se effettuata esclusivamente su rifiuti gestiti in sola messa in riserva? Ma in questo caso la messa in riserva legata ai compostatori di rifiuti (voce separata) è da versare secondo voi?
Sono stato sicuramente lungo, ma non riesco a capire come gestire le situazioni sopra riportatae.
Grazie e buon lavoro
gerico- Membro della community
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Età : 53
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Re: Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
Corretto.Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. R3 ed R4), viene inteso come una unica attività di gestione rifiuti pertanto deve versare il contributo una sola volta, in base alle quantità effettivamente trattate (R3+R4), corretto?
Per demolizione si intende demolizione di veicoli. E' una categoria a parte e paghi solo per quella.Se un impianto effettua più attività di quelle sopra riportate (per es. demolizione, R3 ed R4), viene sempre inteso come una unica attività di gestione dei rifiuti e quindi, indipendentemente dal numero e dal tipo di attività che svolge (ovviamente tra quelle indicate). Quindi il contributo da versare quale sarà? quello relativo solo all'attività di demolizione, in base al quantitativo di rifiuti trattati, oppure quello relativo alle attività di recupero?
Sì.L'attività R13 è sempre da versare, sia se legata ad un'altra attività di recupero (per es. messa in riserva per il recupero R4), sia se effettuata esclusivamente su rifiuti gestiti in sola messa in riserva?
Ma in questo caso la messa in riserva legata ai compostatori di rifiuti (voce separata) è da versare secondo voi?
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
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Età : 51
Re: Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
Innnanzi tutto grazie Admin per le risposte.
Ho ancora un dubbio in relazione all'autodemolizione, forse perchè nelle considerazioni precedenti non sono stato chiaro. Cerco di esprimermi meglio:
Il nuovo allegato II al D.M. 17/12/2009 indica per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Nel mio caso seguo una azienda autorizzata per l'attività di autodemolizone, messa in riserva (R13) e recupero metalli (R4), tralasciando il versamento della messa in riserva, che mi confermi obbligatorio, il mio dubbio era se versare il contributo sia per l'attività R4 e sia per l'attività di autodemolizione, oppure, valutato che le due attività rientrano nello stesso elenco ed è espressamente citato che il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore...), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto, fare un unico versamento. Ovviamente nel caso di unico versamento si pongono due dubbi: la quantità da prendere in considerazione e la tabella da usare per il calcolo del contributo.
Ne deduco quindi, dalla tua risposta, che il riferimento all'operazione di recupero e/o smaltimento sia legato solo alle operazioni associate all'attività di demolitore/rottamatore, frantumatore, anche se mi risulta però che l'attività di autodemolzione non rientri in nessun codice R o D.
Spero di essere stato chiaro e ti ringrazio di nuovo.
Ciao e buon lavoro
Ho ancora un dubbio in relazione all'autodemolizione, forse perchè nelle considerazioni precedenti non sono stato chiaro. Cerco di esprimermi meglio:
Il nuovo allegato II al D.M. 17/12/2009 indica per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Nel mio caso seguo una azienda autorizzata per l'attività di autodemolizone, messa in riserva (R13) e recupero metalli (R4), tralasciando il versamento della messa in riserva, che mi confermi obbligatorio, il mio dubbio era se versare il contributo sia per l'attività R4 e sia per l'attività di autodemolizione, oppure, valutato che le due attività rientrano nello stesso elenco ed è espressamente citato che il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore...), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto, fare un unico versamento. Ovviamente nel caso di unico versamento si pongono due dubbi: la quantità da prendere in considerazione e la tabella da usare per il calcolo del contributo.
Ne deduco quindi, dalla tua risposta, che il riferimento all'operazione di recupero e/o smaltimento sia legato solo alle operazioni associate all'attività di demolitore/rottamatore, frantumatore, anche se mi risulta però che l'attività di autodemolzione non rientri in nessun codice R o D.
Spero di essere stato chiaro e ti ringrazio di nuovo.
Ciao e buon lavoro
gerico- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 17.02.10
Età : 53
Località : brescia
Re: Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
Sì.L'attività R13 è sempre da versare, sia se legata ad un'altra attività di recupero (per es. messa in riserva per il recupero R4), sia se effettuata esclusivamente su rifiuti gestiti in sola messa in riserva?
Ma il quantitativo da considerare per il pagamento della R13 oltre a quello esclusivo dei rifiuti gestiti in sola messa in riserva è da considerare la giacenza di fine anno? Altrimenti se considero la quantità di rifiuti stoccata durante l'intero anno dovrò pagare una quota doppia in quanto gran parte di quei rifiuti hanno subito un R4 (e quindi quota a parte da pagare)......
elisabetta- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 23.02.10
Re: Pagamento contributo Sistri per iscrizione per i gestori
Ma il quantitativo da considerare per il pagamento della R13 oltre a quello esclusivo dei rifiuti gestiti in sola messa in riserva è da considerare la giacenza di fine anno? Altrimenti se considero la quantità di rifiuti stoccata durante l'intero anno dovrò pagare una quota doppia in quanto gran parte di quei rifiuti hanno subito un R4 (e quindi quota a parte da pagare)......
Esatto...per i rifiuti che hai sottoposto prima a R13 e poi a R4 dovrai pagare una quota doppia, per l'operazione R13 e per l'operazione R4.
Devi quindi pagare un contributo per l'operazione R13, considerando il quantitativo di rifiuti in ingresso nel 2009 sia che siano stati sottoposti solo ad R13 sia che siano stati sottoposti a R13 e R4 (la giacenza al 31.12.2008 non deve essere considerata), e devi pagare un contributo per l'operazione R4, considerando il quantitativo di rifiuti trattati in R4 nel 2009.
geologoBG- Utente Attivo
- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 28.01.10
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