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Prime osservazioni sul regolamento sistri: luogo di custodia del token
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Prime osservazioni sul regolamento sistri: luogo di custodia del token
Nell'ultima versione del manuale mi aveva colpito il'ultimo capoverso del paragrafo 2.3.2:
Laddove il luogo di custodia dei dispositivi USB non si trovi presso la sede legale dell’impresa oppure presso una
delle unità locali iscritte al Sistri, il “Dispositivo USB” potrà essere tenuto presso altra sede, previa comunicazione
a Sistri della predetta circostanza, fermo restando il disposto dell’articolo 3, comma 11, del D.M. 17 dicembre
2009, in base al quale i dispositivi USB sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne
faccia richiesta.
Mi sono detto: stai a vedere che nel nuovo decreto sistri ci permetteranno di tenere le chiavette anche in sedi diverse dall'unità locale... altrimenti questa nuovissima previsione non avrebbe senso!
Ed ecco puntuale il nonsense del Sistri all'art. 9 comma 2 che invece conferma l'obbligo:
Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono
resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
To be continued...
Laddove il luogo di custodia dei dispositivi USB non si trovi presso la sede legale dell’impresa oppure presso una
delle unità locali iscritte al Sistri, il “Dispositivo USB” potrà essere tenuto presso altra sede, previa comunicazione
a Sistri della predetta circostanza, fermo restando il disposto dell’articolo 3, comma 11, del D.M. 17 dicembre
2009, in base al quale i dispositivi USB sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne
faccia richiesta.
Mi sono detto: stai a vedere che nel nuovo decreto sistri ci permetteranno di tenere le chiavette anche in sedi diverse dall'unità locale... altrimenti questa nuovissima previsione non avrebbe senso!
Ed ecco puntuale il nonsense del Sistri all'art. 9 comma 2 che invece conferma l'obbligo:
Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono
resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
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