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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Promemoria primo messaggio :
Per chi si volesse dilettare con l'argomento in oggetto posto il link a rete ambiente
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF
Sono rimasta colpita per la complessità del testo.
Per chi si volesse dilettare con l'argomento in oggetto posto il link a rete ambiente
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF
Sono rimasta colpita per la complessità del testo.
annavi- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Già letti... e quindi idee ancora più confuse.vaghestelledellorsa ha scritto: prima di iniziare posso pakatamente consigliare di leggere gli 88 messaggi che compongono la discussione?
Troverai lumi, idee, soluzioni e nuovi dubbi. ma te ne sarai fatta una tua idea.
A quel punto sarai pronto per fare una domanda, ti pare? NdP
Comunque grazie per la risposta.
sint2001- Membro della community
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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Il regolamento 333 interessa i soggetti che effettuano attività di RECUPERO rottami e i soggetti che ricevono rottami già "NON RIFIUTI" e cioè che sono stati sottoposti ad attività di recupero.
Approfitto del topic per chiedere delle delucidazioni sull'argomento. (sperando di non uscire dal seminato..vogliate scusarmi se lo faccio)
-Non capisco che genere di analisi di laboratorio devono essere predisposte in base a quanto detto dal regolamento, e se queste analisi si riferiscono al punto 1.2 dell'all. 1 o al punto 1.6 dello stesso allegato. Cioè ai laboratori, che tipo di analisi devo far fare?
-Altro dubbio sta sulla dichiarazione di conformità:All.III putno 2... cosa si intende per "conformita ad una SPECIFICA SETTORIALE"? oppure "disposizioni tecniche di una specifica del cliente?
Grazieeeee
Approfitto del topic per chiedere delle delucidazioni sull'argomento. (sperando di non uscire dal seminato..vogliate scusarmi se lo faccio)
-Non capisco che genere di analisi di laboratorio devono essere predisposte in base a quanto detto dal regolamento, e se queste analisi si riferiscono al punto 1.2 dell'all. 1 o al punto 1.6 dello stesso allegato. Cioè ai laboratori, che tipo di analisi devo far fare?
-Altro dubbio sta sulla dichiarazione di conformità:All.III putno 2... cosa si intende per "conformita ad una SPECIFICA SETTORIALE"? oppure "disposizioni tecniche di una specifica del cliente?
Grazieeeee
abigail- Nuovo Utente
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
...conformita ad una SPECIFICA SETTORIALE
ad esempio per le specifiche CECA:
http://www.alocci.com/Alocci_Rappresentanze_Industriali___SPECIFICHE_CECA.html
oppure AISI per l'acciaio inox:
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile#Nomenclatura_AISI
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
FrancescaP ha scritto:@ Vaghestelledellorsa
Utilizziamo portale, strumentazione portatile ed esperto qualificato nell'ambito del controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso al termovalorizzatore.
Secondo le MTD (o BAT per gli anglofoni ... ) sarebbe obbligatorio, ma non tutti lo fanno
Se hai bisogno di info più precise ne possiamo parlare in MP.
Ciao.Francesca
Ciao a Tutti,
la protezione radiometrica è obblibatoria per legge (D Lgs 230/95 aggiornato dal D Lgs 100/11) per tutte le aziende che commerciano o depositano materiali ferrosi o metallici (senza dimenticare le fonderie).
Gli obblighi principali riguardano le procedure di sorveglianza redatte da un esperto iscritto all'albo di 2° o 3° grado.
Il Regolamento 333/2011 in tal senso non chiede nulla di più. Molte aziende si sono lamentate sul fatto che per avere un'attestazione ai fini del "zero waste" devono investire sul controllo radiometrico, aspetto che indipendentemente dalla 333 sono obbligati ad adempiere.
inagg- Membro della community
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
abigail ha scritto:
-Non capisco che genere di analisi di laboratorio devono essere predisposte in base a quanto detto dal regolamento, e se queste analisi si riferiscono al punto 1.2 dell'all. 1 o al punto 1.6 dello stesso allegato. Cioè ai laboratori, che tipo di analisi devo far fare?
-Altro dubbio sta sulla dichiarazione di conformità:All.III putno 2... cosa si intende per "conformita ad una SPECIFICA SETTORIALE"? oppure "disposizioni tecniche di una specifica del cliente?
Grazieeeee
Si riferiscono al punto 1.2 dell'allegato 1 per i ferrosi e al punto 1.2 dell'allegato 2 per alluminio.
Per la seconda domanda: vale quello che ha già scritto Piazza Pulita.
Ciao
Cristina
Cristina Cadamuro- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
PiazzaPulita ha scritto:...conformita ad una SPECIFICA SETTORIALE
ad esempio per le specifiche CECA:
http://www.alocci.com/Alocci_Rappresentanze_Industriali___SPECIFICHE_CECA.html
oppure AISI per l'acciaio inox:
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile#Nomenclatura_AISI
ma dove si possono acquisire queste norme in formato ufficiale
grazie
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
[/quote]
Si riferiscono al punto 1.2 dell'allegato 1 per i ferrosi e al punto 1.2 dell'allegato 2 per alluminio.
[/quote]
Grazie mille della risposta, ma vorrei sapere anche che genere di analisi devo dire di fare ai laboratori..
questo regolamento mi sta confondendo (fondendo) le idee....
Si riferiscono al punto 1.2 dell'allegato 1 per i ferrosi e al punto 1.2 dell'allegato 2 per alluminio.
[/quote]
Grazie mille della risposta, ma vorrei sapere anche che genere di analisi devo dire di fare ai laboratori..
questo regolamento mi sta confondendo (fondendo) le idee....
abigail- Nuovo Utente
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
inagg ha scritto:
Gli obblighi principali riguardano le procedure di sorveglianza redatte da un esperto iscritto all'albo di 2° o 3° grado.
Le aziende che seguo non hanno un esperto iscritto all'albo (che albo???? ) e effettuano solo i controlli con lo spettrometro.. (non lo possono fare immagino.... )
Dove lo trovo un esperto?A questo punto mi sembra che nessuno seguiva le direttiva in materia di radioattività!!!
abigail- Nuovo Utente
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Dove lo trovo un esperto?
per sapere di più sull' "Esperto Qualificato":
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperto_Qualificato
e due siti:
- http://www.anpeq.it/ (è presente una pagina con un elenco di EQ)
- http://www.espertiqualificati.it/
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
L'albo degli esperti qualificati in radioprotezione.
In genere si può chiedere all'ARPA competente per territorio che dispone di tali elenchi su base provinciale.
L'incarico si può tranquillamente attribuire ad un consulente esterno al quale affidare il compito di redigere procedure ed istruzioni, effettuare attività formativa ecc...
I costi sono generalmente sopportabili.
Quoto piazzapulita e le info che ha inserito.
In genere si può chiedere all'ARPA competente per territorio che dispone di tali elenchi su base provinciale.
L'incarico si può tranquillamente attribuire ad un consulente esterno al quale affidare il compito di redigere procedure ed istruzioni, effettuare attività formativa ecc...
I costi sono generalmente sopportabili.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
abigail ha scritto:
Si riferiscono al punto 1.2 dell'allegato 1 per i ferrosi e al punto 1.2 dell'allegato 2 per alluminio.
Grazie mille della risposta, ma vorrei sapere anche che genere di analisi devo dire di fare ai laboratori..
questo regolamento mi sta confondendo (fondendo) le idee....
A scanso di equivoci, nel richiedere le offerte a vari laboratori io ho fatto copia-incolla dell'intero testo riportato al punto 1.2 degli allegati (colonna a sinistra) chiedendo loro di procedere esattamente come è descritto nel testo del regolamento. Questo sia per i ferrosi (1.2 allegato I) che per l'alluminio (1.2 allegato II).
Attenzione solamente alle analisi per l'alluminio (punto 1.2 allegato II), in cui è necessario richiedere ai laboratori di effettuare il campionamento e le analisi secondo la norma EN 13920: questa prescrizione è contenuta nella colonna a destra del punto 1.2 allegato II (colonna a destra). Perciò consiglio di girare al laboratorio tutto il punto 1.2 allegato II, sia quanto scritto nella colonna a sx, sia quanto scritto nella colonna a dx. (e accertati che abbiano compreso la richiesta...)
ciao
Cristina Cadamuro- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
isamonfroni ha scritto:
L'incarico si può tranquillamente attribuire ad un consulente esterno al quale affidare il compito di redigere procedure ed istruzioni, effettuare attività formativa ecc...
I costi sono generalmente sopportabili.
Quoto piazzapulita e le info che ha inserito.
Scusate se continuo con l'argomento radioattività..
Ma quindi un recuperatore che tratta solo alluminio (quindi con cer non pericoloso) deve per OGNI partita di rottami chiamare un EQ e farsi fare il certificato di prova di radioattività per allegarlo alla dichiarazione di conformità? Oppure questi controlli vanno fatti solo se si ha il dubbio che il materiale sia contaminato?
La ditte che mi chiedono informazioni, al massimo fanno un controllo da soli con il contatore Graetz passandolo sul materiale, quindi senza chiamare nessun EQ (anche se la maggior parte questi controlli proprio non li considera)
Questo regolamento fa seguire cose che prima nessuno considerava..
abigail- Nuovo Utente
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
credo funzioni così:
sono il rottamaio, all'accettazione del carico faccio un controllo con lo strumento portatile o il portale (ad alcuni enti certificatori basta il portatile, altre vogliono anche il portale), il controllo è effettato da un addetto qualificato (per esperienza o per formazione, meglio per formazione). Se tutto va bene fai una autocertificazione da allegare alla dichiarazione di conformità, se suona qualcosa chiami l'esperto qualificato.
spero vivamente che sia così...
sono il rottamaio, all'accettazione del carico faccio un controllo con lo strumento portatile o il portale (ad alcuni enti certificatori basta il portatile, altre vogliono anche il portale), il controllo è effettato da un addetto qualificato (per esperienza o per formazione, meglio per formazione). Se tutto va bene fai una autocertificazione da allegare alla dichiarazione di conformità, se suona qualcosa chiami l'esperto qualificato.
spero vivamente che sia così...
armando77- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Diciamo pure che se suona qualcosa non puoi accettare il carico, perchè se sei un rottamaio dubito che tu possa essere autorizzato alla gestione di rifiuti radioattivi.armando77 ha scritto:credo funzioni così:
sono il rottamaio, all'accettazione del carico faccio un controllo con lo strumento portatile o il portale (ad alcuni enti certificatori basta il portatile, altre vogliono anche il portale), il controllo è effettato da un addetto qualificato (per esperienza o per formazione, meglio per formazione). Se tutto va bene fai una autocertificazione da allegare alla dichiarazione di conformità, se suona qualcosa chiami l'esperto qualificato.
spero vivamente che sia così...
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
anche perchè non leggo da nessuna parte che sia richiesta la presenza di un EQ in azienda
armando77- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
armando77 ha scritto:credo funzioni così:
sono il rottamaio, all'accettazione del carico faccio un controllo con lo strumento portatile o il portale (ad alcuni enti certificatori basta il portatile, altre vogliono anche il portale), il controllo è effettato da un addetto qualificato (per esperienza o per formazione, meglio per formazione). Se tutto va bene fai una autocertificazione da allegare alla dichiarazione di conformità, se suona qualcosa chiami l'esperto qualificato.
spero vivamente che sia così...
quindi se ho capito bene, i controlli di radioattività li fai sui rifiuti accettati e non sul rottame recuperato?
Io dal Regolamento capisco che questi controlli si devono fare sui rottami ottenuti dall'operazione di recupero in modo che poi alleghi l'attestazione alla dichiarazione (punto 1 degli allegati)
abigail- Nuovo Utente
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Se il rottame era radioattivo prima dell'operazione di recupero, lo è anche dopo con moltissima probabilità.......
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
E' evidente, almeno per me, che conviene effettuare un monitoraggio della radioattività sui rottami in ingresso anche se il Regolamento lo prevede solo come requisito per la cessazione di qualifica di rifiuto della partita in uscita. Dunque, doppia misura (di qui il vantaggio del portale rispetto allo strumento portatile), in ingresso e uscita.
Il grande vantaggio della misura in ingresso è dovuto alla gestione dei rifiuti radioattivi, che è piuttosto onerosa e complessa: sinteticamente, 1) vanno avvertite diverse autorità quali Prefettura, Carabinieri, Arpa e ASL 2) un carico contenente materiale radioattivo non può essere respinto (e quindi reistradato) ma va gestito con le autorità in impianto, fino all'invio ad un deposito autorizzato della sorgente con un trasportatore autorizzato al trasporto di mat. radioattivo (con costi mai inferiori a 5000 €, e dunque se lo individuo in ingresso se lo paga il "detentore", secondo la terminologia del Reg. 333).
ps - per portare alla attestazione (non è una certificazione) 2 impianti mi sono avvalso della collaborazione di un EQ che mi ha insegnato un pò di cose.
Il grande vantaggio della misura in ingresso è dovuto alla gestione dei rifiuti radioattivi, che è piuttosto onerosa e complessa: sinteticamente, 1) vanno avvertite diverse autorità quali Prefettura, Carabinieri, Arpa e ASL 2) un carico contenente materiale radioattivo non può essere respinto (e quindi reistradato) ma va gestito con le autorità in impianto, fino all'invio ad un deposito autorizzato della sorgente con un trasportatore autorizzato al trasporto di mat. radioattivo (con costi mai inferiori a 5000 €, e dunque se lo individuo in ingresso se lo paga il "detentore", secondo la terminologia del Reg. 333).
ps - per portare alla attestazione (non è una certificazione) 2 impianti mi sono avvalso della collaborazione di un EQ che mi ha insegnato un pò di cose.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Ma secondo voi è possibile far certificare un'azienda per il solo ferro e acciaio?
due aziende mi chiedono la stessa cosa perchè il ferro lo portano in fonderia mentre l'alluminio lo fanno uscire con fir!
altra cosa: la norma EN 13920-1:2002 riguardante la resa del metallo per la qualità dell'alluminio...dove si trova?
due aziende mi chiedono la stessa cosa perchè il ferro lo portano in fonderia mentre l'alluminio lo fanno uscire con fir!
altra cosa: la norma EN 13920-1:2002 riguardante la resa del metallo per la qualità dell'alluminio...dove si trova?
armando77- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
armando77 ha scritto:Ma secondo voi è possibile far certificare un'azienda per il solo ferro e acciaio?
due aziende mi chiedono la stessa cosa perchè il ferro lo portano in fonderia mentre l'alluminio lo fanno uscire con fir!
altra cosa: la norma EN 13920-1:2002 riguardante la resa del metallo per la qualità dell'alluminio...dove si trova?
ovviamente sì, puoi attestarti solo per ferro e acciaio, così come solo per l'alluminio.
La norma la acquisti all'UNI (hanno la versione aggiornata al 2004). Ma se non ti attesti per l'alluminio, non ti serve
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
bella storia questa della resa: vi capita che l'impianto di destino vi calcoli un calo per umidità anche del 30% sulla tornitura ?? (o lo fanno a occhio ... ? ... nn abbiamo mai verificato visto che in Italia per l'Alluminio c'è una specie di oligopolio che fa il cavolo che vuole ... !!)pastorenomade ha scritto:armando77 ha scritto:...altra cosa: la norma EN 13920-1:2002 riguardante la resa del metallo per la qualità dell'alluminio...dove si trova?
...La norma la acquisti all'UNI (hanno la versione aggiornata al 2004)....
COME VI DIFENDETE VOI ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Mi inserisco anch'io in questa discussione (matria che conosco poco), ma solo per segnalarvi quello che mi sta succedendo.
Amministrazione regionale che richiede revisione dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. d) ad un'impresa (acciaieria che lavora con rottami) tenuta ad applicare il regolamento 333/2011. Alla domanda cosa c'entra la revisione dell'AIA, ti rispondono che il reg. 333/2011 lo esige. Alla domanda dove sta scritto, non ti rispondono, ti dicono che una innovazione legislativa di questa portata lo esige.
Non vi chiedo grandi commenti, perché c'è poco da commentare: vi chiedo solo se ci sono altri pazzi in giro per le regioni d'Italia che hanno detto una cosa simile, e soprattutto chiedo consiglio su quale arma usare (da fuoco o da taglio) per abbattere questi soggetti.
Amministrazione regionale che richiede revisione dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. d) ad un'impresa (acciaieria che lavora con rottami) tenuta ad applicare il regolamento 333/2011. Alla domanda cosa c'entra la revisione dell'AIA, ti rispondono che il reg. 333/2011 lo esige. Alla domanda dove sta scritto, non ti rispondono, ti dicono che una innovazione legislativa di questa portata lo esige.
Non vi chiedo grandi commenti, perché c'è poco da commentare: vi chiedo solo se ci sono altri pazzi in giro per le regioni d'Italia che hanno detto una cosa simile, e soprattutto chiedo consiglio su quale arma usare (da fuoco o da taglio) per abbattere questi soggetti.
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Che io sappia in giro per l'italia ci sono funzionari che dicono anche peggio di questo senza neppure aver mai letto le norme, questi almeno le hanno lette......
A parte che oltre alle armi da fuoco e da taglio ti suggerirei anche altro, magari in MP per evitare l'apologia di reato...... ti dico come la penso io:
La lettura dell'art. 29 octies, comma 4, lettera d)
Il riesame è effettuato dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque, quando
.....
....
d) nuove disposizioni legislative, comunitarie o nazionali lo esigono
Fin qui credo tu non abbia nulla da eccepire........resta da domandarsi perchè lo esigono?
La risposta va cercata nella ratio dell'AIA la quale impone che qualunque modifica dell'impianto/progetto approvato con l'AIA (come definito all'art. 5, comma1, lettea l parte II del TUA) richieda una revisione dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1.
Ora se questa acciaieria lavora con il rottame che prima ritirava come rifiuto con il suo CER e ora lo ritira come End Of Waste in base alle procedure del nuovo regolamento UE, qualche modifica (magari non sostanziale ma formale sì) nel ciclo produttivo autorizzato con AIA, è certamente intervenuta tanto per dire......:
1) la materia prima rottame ha cambiato la qualificazione giuridica da rifiuto a EOW
2) sicuramente sono state modificate le procedure di accettazione del materiale in ingresso.
3) l'acciaieria prima svolgeva attività R4 che ora non svolgerà più. E' vero che l'attività R4 è un'attività non IPPC, ma è pur sempre svolta nell'impianto approvato.
Se ora hai voglia di dire che è una questione di lana caprina, ti rispondo assolutamente di sì, comunque, invece di coltivare propositi omicidi di tropongo di suggerire al cliente questa procedura che è poi quella prevista dalla norma e che dimostra a quella Regione che sai leggere le norme meglio di loro.
1) prepara una relazioncina tecnica di 3 pagine, in cui si descrive l'applicabilità del reg.333/2011 all'acciaieria di che trattasi, le nuove procedure di accettazione del materiale, il fatto che non è più rifiuto ma EOW e che pertanto sarà gestito come non rifiuto, quindi senza Fir, registro di c/s, Sistri (orrore) ecc....
2) inoltra alla regione competente "istanza di riesame in sede di AIA del provv. n.xx del yyy, ai sensi dell'art. 29- nonies, comma1" (mi raccomando in bollo e se disponibile sulla modulistica predisposta)
3) motiva l'istanza di riesame facendo riferimento all'art.29-octies, comma 4, lettera d)
4) mandali a quel paese (mentalmente)
dato che è solo un atto formale (la materia prima ha cambiato nome) e che sostanzialmente nel ciclo produttivo non cambia nulla, dovrebbe passare senza problemi come modifica non sostanziale che presuppone da parte dell'Autorità il semplice aggiornamento dell'AIA vigente (nel quale presumo toglieranno le prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso) ed il riferimento all'attività R4 non più esercitata.
Qualora dovessero dirti che è una modifica sostanziale con relativo corollario di rifacimento della doc tecnica e dell'iter delle conferenze dei servizi, sei autorizzato a sparare.
In ogni caso l'impianto può tranquillamente continuare a lavorare nel rispetto delle prescrizioni della vecchia AIA fino ad emissione del nuovo provvedimento.
A parte che oltre alle armi da fuoco e da taglio ti suggerirei anche altro, magari in MP per evitare l'apologia di reato...... ti dico come la penso io:
La lettura dell'art. 29 octies, comma 4, lettera d)
Il riesame è effettuato dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque, quando
.....
....
d) nuove disposizioni legislative, comunitarie o nazionali lo esigono
Fin qui credo tu non abbia nulla da eccepire........resta da domandarsi perchè lo esigono?
La risposta va cercata nella ratio dell'AIA la quale impone che qualunque modifica dell'impianto/progetto approvato con l'AIA (come definito all'art. 5, comma1, lettea l parte II del TUA) richieda una revisione dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1.
Ora se questa acciaieria lavora con il rottame che prima ritirava come rifiuto con il suo CER e ora lo ritira come End Of Waste in base alle procedure del nuovo regolamento UE, qualche modifica (magari non sostanziale ma formale sì) nel ciclo produttivo autorizzato con AIA, è certamente intervenuta tanto per dire......:
1) la materia prima rottame ha cambiato la qualificazione giuridica da rifiuto a EOW
2) sicuramente sono state modificate le procedure di accettazione del materiale in ingresso.
3) l'acciaieria prima svolgeva attività R4 che ora non svolgerà più. E' vero che l'attività R4 è un'attività non IPPC, ma è pur sempre svolta nell'impianto approvato.
Se ora hai voglia di dire che è una questione di lana caprina, ti rispondo assolutamente di sì, comunque, invece di coltivare propositi omicidi di tropongo di suggerire al cliente questa procedura che è poi quella prevista dalla norma e che dimostra a quella Regione che sai leggere le norme meglio di loro.
1) prepara una relazioncina tecnica di 3 pagine, in cui si descrive l'applicabilità del reg.333/2011 all'acciaieria di che trattasi, le nuove procedure di accettazione del materiale, il fatto che non è più rifiuto ma EOW e che pertanto sarà gestito come non rifiuto, quindi senza Fir, registro di c/s, Sistri (orrore) ecc....
2) inoltra alla regione competente "istanza di riesame in sede di AIA del provv. n.xx del yyy, ai sensi dell'art. 29- nonies, comma1" (mi raccomando in bollo e se disponibile sulla modulistica predisposta)
3) motiva l'istanza di riesame facendo riferimento all'art.29-octies, comma 4, lettera d)
4) mandali a quel paese (mentalmente)
dato che è solo un atto formale (la materia prima ha cambiato nome) e che sostanzialmente nel ciclo produttivo non cambia nulla, dovrebbe passare senza problemi come modifica non sostanziale che presuppone da parte dell'Autorità il semplice aggiornamento dell'AIA vigente (nel quale presumo toglieranno le prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso) ed il riferimento all'attività R4 non più esercitata.
Qualora dovessero dirti che è una modifica sostanziale con relativo corollario di rifacimento della doc tecnica e dell'iter delle conferenze dei servizi, sei autorizzato a sparare.
In ogni caso l'impianto può tranquillamente continuare a lavorare nel rispetto delle prescrizioni della vecchia AIA fino ad emissione del nuovo provvedimento.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Come al solito brava, e utile.
Ma fammi capire meglio (premetto che il cliente non è mio, per cui ne so poco). Comunque. Io credo che questi non usino il regolamento 333/2011 per ritirare rifiuti che hanno cessato di essere tali (EOW): continuano a ritirare rifiuti nel loro impianto e continuano a gestirli nell'impianto autorizzato R4 (quindi con FIR, registro, con le medesime procedure di ingresso).
Questo vuol dire che in ogni caso il regolamento gli si applica in quanto "produttore" ex reg. 333/2011? Se è così, in quanto soggetto alla nuova disposizione, cambiano le procedure di verifica dei requisiti previsti negli allegati, le procedure di uscita (dichiarazione di conformità) e c'è l'applicazione di un nuovo sistema di gestione della qualità (o forse un aggiornamento delle procedure esistenti).
Ma in questo caso, pur da ignorante in materia di impianti, mi verrebbe da dire che non sia stata progettata quella che l'art. 29-nonies TUA chiama una modifica dell'impianto approvato con l'AIA (non mi sembra siamo nel caso di modifiche dell'impianto, ancorché non sostanziali). A meno che non si ritenga che una modifica delle procedure amministrative e di verifica in uscita, costituiscano una variazione di funzionamento di un impianto.
Ripeto: me lo chiedo da ignorante in materia. Veramente si considera modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l) del TUA anche una cavolata come questa? Accipicchia...
Ma fammi capire meglio (premetto che il cliente non è mio, per cui ne so poco). Comunque. Io credo che questi non usino il regolamento 333/2011 per ritirare rifiuti che hanno cessato di essere tali (EOW): continuano a ritirare rifiuti nel loro impianto e continuano a gestirli nell'impianto autorizzato R4 (quindi con FIR, registro, con le medesime procedure di ingresso).
Questo vuol dire che in ogni caso il regolamento gli si applica in quanto "produttore" ex reg. 333/2011? Se è così, in quanto soggetto alla nuova disposizione, cambiano le procedure di verifica dei requisiti previsti negli allegati, le procedure di uscita (dichiarazione di conformità) e c'è l'applicazione di un nuovo sistema di gestione della qualità (o forse un aggiornamento delle procedure esistenti).
Ma in questo caso, pur da ignorante in materia di impianti, mi verrebbe da dire che non sia stata progettata quella che l'art. 29-nonies TUA chiama una modifica dell'impianto approvato con l'AIA (non mi sembra siamo nel caso di modifiche dell'impianto, ancorché non sostanziali). A meno che non si ritenga che una modifica delle procedure amministrative e di verifica in uscita, costituiscano una variazione di funzionamento di un impianto.
Ripeto: me lo chiedo da ignorante in materia. Veramente si considera modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l) del TUA anche una cavolata come questa? Accipicchia...
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Caro Zesec, a mio modesto parere l'AIA ha dei seri problemi di fondo (succede a volte quando una schiera di "luminari" internazionali che non hanno mai davvero visto un impianto da vicino si riuniscono a discettare per anni.................) e te lo dico con cognizione di causa visto che per il momento ho 4 impianti in AIA.
Il concetto di "modifica" coinvolge tutto dell'impianto (in senso lato) autorizzato.
Quindi non soltanto le modifiche impiantistiche ma anche le modifiche procedurali, e gestionali dell'impianto (che infatti si chiama complesso o attività IPPC).
In sostanza l'AIA cristallizza la situazione come una fotografia del momento in cui viene rilasciata basandosi sulla documentazione tecnica di progetto e sull'istruttoria svolta.
A questo punto qualunque variazione del "processo" autorizzato richiede la procedura di riesame in sede di AIA che ti ho illustrato prima.
Ti confesso che non ho approfondito il regolamento 333/2011 ma a caldo avevo pensato al rottame in entrata.
Però se cambiano le procedure di uscita o le procedure di qualità e di controllo (anche quelle approvate in sede di AIA), il risultato non cambia va attivata la procedura che ti ho già descritto, adeguando al caso la relazioncina di cui al punto 1.
L'unica vera differenza è che puoi applicare il punto 4 del precedente post in modo più colorito ed incisivo.
ciao buona notte e buon w.end
Il concetto di "modifica" coinvolge tutto dell'impianto (in senso lato) autorizzato.
Quindi non soltanto le modifiche impiantistiche ma anche le modifiche procedurali, e gestionali dell'impianto (che infatti si chiama complesso o attività IPPC).
In sostanza l'AIA cristallizza la situazione come una fotografia del momento in cui viene rilasciata basandosi sulla documentazione tecnica di progetto e sull'istruttoria svolta.
A questo punto qualunque variazione del "processo" autorizzato richiede la procedura di riesame in sede di AIA che ti ho illustrato prima.
Ti confesso che non ho approfondito il regolamento 333/2011 ma a caldo avevo pensato al rottame in entrata.
Però se cambiano le procedure di uscita o le procedure di qualità e di controllo (anche quelle approvate in sede di AIA), il risultato non cambia va attivata la procedura che ti ho già descritto, adeguando al caso la relazioncina di cui al punto 1.
L'unica vera differenza è che puoi applicare il punto 4 del precedente post in modo più colorito ed incisivo.
ciao buona notte e buon w.end
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isamonfroni- Moderatrice
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