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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

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Messaggio  annavi Gio Apr 14, 2011 5:11 pm

Promemoria primo messaggio :

Per chi si volesse dilettare con l'argomento in oggetto posto il link a rete ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF

Sono rimasta colpita per la complessità del testo.
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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti - Pagina 6 Empty Re: Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

Messaggio  Mariangela Ven Ott 14, 2011 12:20 pm

Ma il punto 5 della nota della regione lombardia non è per nulla fattibile!!!!
Mi sembra che il regolamento 333 indichi che le partite certificate devono essere fatte al momento dell'uscita del materiale dall'impianto, come faccio a farle mentre il "non rifiuto" è stoccato nell'area delle MPS??? Question
Mica me lo posso caricare sul mezzo, pesarlo, certificalo, riscaricarlo nell'area delle MPS e tenerlo separato!!!!
Ma ci vorrebbero delle aree enormi!!!!
Mi sembra che stiamo rasentando l'assurdo!!! Evil or Very Mad
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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti - Pagina 6 Empty un problema diverso

Messaggio  rolemaster Mer Ott 19, 2011 9:14 am

buongiorno a tutti, sono nuovo del sito e mi sono iscritto dopo averlo trovato con google un'ora fa.

il mio caso è un po' diverso dai precedenti.
una ferriera producendo ghisa ottiene dalla colata degli "schizzi" che non essendo formati in lingotto vengono conferiti come rifiuto ad un rottamatore anche se potrebbero tranquillamente essere un sottoprodotto di qualità paragonabile al prodotto stesso.
Il rottamatore a questo punto si trova con un materiale conforme ai requisiti analitici previsti dal punto 3.1.3 c) del DM 05/02/1998 tuttora vigente che dovrebbe essere correttamente classificato secondo l'art. 3.1.4 a) del DM citato ovvero metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate, per il quale è possibile il recupero diretto in impianti metallurgici (R4).
Tuttavia gli impianti metallurgici suoi clienti si rifiutano di... accettarlo come rifiuto da recuperare e pretendono MPS o, come si dice ora, EoW; conseguentemente il rottamatore pretende di classificarlo secondo il punto 3.1.4 c) dandogli così direttamente un EoW.
Ora, il problema sta nel fatto che per essere un 3.1.4 c) questa ghisa deve soddisfare le norme di settore CECA, AISI, CAEF e UNI dove non mi è riuscito di trovare alcun riferimento alla ghisa grezza ma solo a manufatti in ghisa rottamati; stessa cosa è capitata al rottamatore in questione che pertanto ha deciso di battezzarla "ghisetta EHRM" per poter certificare secondo norma l'EoW.
A parte il fatto che battezzare ghisa purissima EHRM è come togliere l'etichetta DOC ad un brunello e commercializzarlo in cartone come "vino rosso", le norme tecniche citate fanno riferimento a rottami (residui della demolizione di manufatti, dizionario Sabatini Coletti... non esiste una definizione legale diversa...) mentre questa ghisetta non proviene da alcuna demolizione.
La cosa si sarebbe probabilmente risolta subito se la ferriera la cedesse direttamente come sottoprodotto alle fonderie ma questo ovviamente taglierebbe fuori il rottamatore; conseguentemente attualmente la cosa è davanti al magistrato.
Vorrei sentire la vostra opinione... grazie...
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Messaggio  ceresio18 Mar Dic 13, 2011 12:35 pm

TITONA ha scritto:Il comma IV dell'articolo 6 del Regolamento dispone che se un trattamento previsto ad esempio al punto 3.3 dell'allegato II è effettuato da un detentore precedente, il produttore deve assicurarsi che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme al Reg. 333 a sua volta...

Conseguenza:

-anche l'autodemolitore che mi vende pacchi di auto bonificate o il recuperatore che mi vende metalli derivanti da RAEE pericolosi, nonostante escano dal loro impianto con formulario, devono adeguarsi al Regolamento.

E' una pazzia...che ne pensate?

Ciao, non sono ferratissimo in materia e una prima lettura del regolamento mi fa sorgere qualche dubbio... mi confermate quanto scritto da TITONA? Se un autodemolitore mi vende pacchi di auto bonificate deve adeguarsi al regolamento anche se esce con formulario? La vedo dura rispettare sempre i criteri di cui al punto 1 dell'allegato 1 o 2... Qualora il mio autodemolitore non sia in grado di rispettare i requisiti in questione cosa succede del pacco di auto che produce? Non posso sostenere che tutte le operazioni necessarie per far si che il mio "pacco" cessi la sua qualifica di rifiuto vengano svolte a partire dal mio impianto e non presso il "detentore precedente" che risulta appunto essere l'autodemolitore?
Se vado a conferire in acciaieria con FIR devo comunque adeguarmi al reg. 333?

Grazie.
Ciao
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Messaggio  simon Mer Dic 14, 2011 6:29 pm

Rigiro anch'io la stessa domanda di afigio e fornisco la mia interpretazione.
Secondo me il Regolamento 333 si applica se si vuole uscire dal regime dei rifiuti per i rottami metallici, si parla infatti di criteri cui devono rispondere al fine di essere EOW. In caso contrario mi pare che si possa dedurre che si rimane nella normativa dei rifiuti, pertanto si possono/devono considerare tali materiali ancora rifiuti e gestirli come tali. Semmai si tratta di vedere come le acciaierie o gli altri impianti cui sono sempre stati destinati tali materiali li vogliono: solo come EOW o continuano a prenderli anche come rifiuti...?
Dal punto di vista delle autorizzazioni, pur avendo letto quanto scritto dal dott. Tapetto qui nel blog del forum, non sono d'accordo, proprio perché lui vede come vincolante l'applicazione del regolamento 333 dal 9 ottobre, ma che, secondo me, rimane una scelta del rottamatore. Pertanto le autorizzazioni, in via ordinaria (art.208) o in via semplificata (art.214), possono essere adeguate solo su richiesta dello stesso rottamatore. Anzi. Ho il dubbio che tali autorizzazioni possano benissimo non essere adeguate anche dal rottamatore che opera con il 333 e che sono i controlli degli ODV che evidenziano eventuali difformità per il materiale in uscita che non rispetti i requisiti richiesti.
Aspetto pareri in merito.
Grazie
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Messaggio  ceresio18 Mer Dic 14, 2011 7:20 pm

Caro Simon, io sono della tua opinione, ma ad es. la prov. di Varese la pensa diversamente ed ha inviato ai rottamatori una circolare nella quale dice che sono tenuti ad adeguarsi al 333...

Riattendo pareri.
Ciao
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Messaggio  marcos79 Lun Gen 27, 2014 7:04 pm

anche io credo sia una scelta commerciale dell'autodemolitore far uscire i suoi rottami metallici come rifiuti o come Eow.
Da un punto di vista più operativo non capisco come possa esserci congruità tra il punto riguardante i rifiuti utilizzati nel recupero e il punto riguardante i materiali estranei nel prodotto che cessa di essere rifiuto. Mi spiego meglio:
Il punto 2.3 dell'Allegato I del Regolamento dice che:
Codice:
2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose

Il punto 1.2 del suddetto Allegato riporta tra i materiali estranei:
Codice:
4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi

Quindi io potrei accettare in ingresso le scaglie di laminazione o le polveri di molatura che non contengono neanche un goccio di olio, ma poi me le ritrovo tra i materiali estranei nel prodotto che ottengo dalle operazioni di recupero. E allora dico, a quale pro prendere tale tipologia di rifiuto?Perchè il regolamento non ne prevede l'esclusione già in fase di accettazione del rifiuto?
Anche in Europa fanno le leggi all'italiana o c'è qualcosa che mi sfugge?
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