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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro

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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro - Pagina 2 Empty "cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro

Messaggio  anna66 Mer Apr 06, 2011 2:59 pm

Promemoria primo messaggio :

L'azienda per cui lavoro ha in essere un contratto con un'azienda che gli fornisce cartucce di toner per fotocopiatrici e/o stampanti, in forza del quale le cartucce esauste gli vengono restituite con la compilazione di una bolla di reso.
Il fornitore a sua volta restituerà le cartucce alla casa produttrice per essere rigenerate.
Mi chiedo se per la mia azienda la cartuccia esausta costituisce un rifiuto o cos'altro?
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Messaggio  Supremoanziano Lun Apr 11, 2011 9:48 am

Due piccole precisazioni:

lauramantova ha scritto:Stamani ho partecipato ad un incontro presso la mia Camera di Commercio dove la relatrice (molto chiara e calma) Elena Bonafè dell'Albo di Venezia, ha ricordato parlando di toner esausti che questi sono rifiuti derivanti da attività di servizio e quindi anche se prodotti da una azienda dentro ai suoi uffici, non rientrano nella stessa gestione dei rifiuti provenienti da attività artigianali,industriali ,ecc art.184 comma 3 lettere c) d) g)

Pareri?

Elena Bonafè non fa parte dell'Albo Gestori.

Il Testo Unico fa riferimento a lavorazioni artigianali ed industriali e attività di servizio e commerciali
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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro - Pagina 2 Empty Re: "cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro

Messaggio  zesec Lun Apr 11, 2011 10:39 am

Admin ha scritto: Embarassed Embarassed Embarassed La soluzione esiste ed ha un nome: FERIE bath

In ogni caso, l'avevo inventata di sana pianta. Ma non diteglielo.
Io, invece, una ricerca la farei. Esiste un volenteroso che la ritrovi?

Sei messo proprio male: ma cosa hai fatto questo week-end?. Ti ripeto: ne abbiamo parlato solo tu ed io in mp, quindi tutti quelli che leggono questa discussione non capiscono cosa dovrebbero cercare! Il tuo appello ai volenterosi, in questo caso si restringe a noi due. E io, in questo caso, non sono il volenteroso.

Comunque, colpo di scena... la Ficco ha appena pubblicato un quesito su Bollettino Rifiuti 182 (03/2011), visibile per gli abbonati anche su reteambiente.it intervenendo su alcuni fondamentali dubbi che sono emersi in questo thread.
Nella sostanza (dopo aver richiamato e riconfermato il parere che ho citato io più sopra della Nepi sulla non assimilabilità delle cartucce) ci dice che è d'accordo con reprinter e non con Admin: i rifiuti prodotti dagli uffici di un'industria sono da classificarsi come derivanti da attività industriale e non da attività di servizi (anche se gli uffici sono distaccati dalla sede produttiva-industriale). Quindi registro e Sistri (anche se non pericolosi) se sopra 10 dipendenti.

Sull'interpretazione della Ficco di quando scatta o non scatta l'obbligo della tenuta del registro di c/s anche per i non pericolosi derivanti da attività industriale o artigianale, poi, un giorno mi piacerebbe aprire una discussione, ma qui andiamo un po' fuori tema. In ogni caso (la butto lì...) mi sembra sia convinta nel dire che si registrano solo se hai più di dieci dipendenti (come per il MUD, insomma).

E' da qualche tempo che cito la Ficco in continuazione (nel bene e nel male): mi sarò mica innamorato?
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Messaggio  Admin Lun Apr 11, 2011 12:12 pm

Sei messo proprio male: ma cosa hai fatto questo week-end?. Ti ripeto: ne abbiamo parlato solo tu ed io in mp, quindi tutti quelli che leggono questa discussione non capiscono cosa dovrebbero cercare! Il tuo appello ai volenterosi, in questo caso si restringe a noi due. E io, in questo caso, non sono il volenteroso.
A questo punto è doveroso svelare la sentenza misteriosa (sperando di trovare un volonteroso ricercatore):
Un ipermercato (che come tale non aveva l'obbligo di registro per i non pericolosi) condannato perché all'interno aveva allestito uno spazio dove forniva servizi di tipo artigianale (un calzolaio, mi sembra) che produceva rifiuti (non pericolosi) che tuttavia avrebbero dovuto essere registrati perché derivavano da attività artigianale (nonostante il core business dell'ipermercato fosse chiaramente il commercio).

Nella sostanza (dopo aver richiamato e riconfermato il parere che ho citato io più sopra della Nepi sulla non assimilabilità delle cartucce) ci dice che è d'accordo con reprinter e non con Admin: i rifiuti prodotti dagli uffici di un'industria sono da classificarsi come derivanti da attività industriale e non da attività di servizi (anche se gli uffici sono distaccati dalla sede produttiva-industriale). Quindi registro e Sistri (anche se non pericolosi) se sopra 10 dipendenti.
In questo caso esistono pareri diversi, altrettanto autorevoli.

Sull'interpretazione della Ficco di quando scatta o non scatta l'obbligo della tenuta del registro di c/s anche per i non pericolosi derivanti da attività industriale o artigianale, poi, un giorno mi piacerebbe aprire una discussione, ma qui andiamo un po' fuori tema. In ogni caso (la butto lì...) mi sembra sia convinta nel dire che si registrano solo se hai più di dieci dipendenti (come per il MUD, insomma).
Posizione nota. Anche in questo caso esistono autorevoli giuristi che propendono per un'interpretazione letterale della norma. Questa sembrerebbe anche la lettura del Ministero laddove, su tutti i manuali Sistri, perla di produttori non soggetti al Sistri per i quali permane l'obbligo di tenuta del registro ci carico e scarico ai sensi dell'art. 190. Dunque questa mancata sovrapposizione MUD-registro c/s si tramuterebbe in una mancata sovrapposizione Sistri-registro c/s.

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Messaggio  Marcowelt Lun Apr 11, 2011 12:51 pm

anna66 ha scritto:L'azienda per cui lavoro ha in essere un contratto con un'azienda che gli fornisce cartucce di toner per fotocopiatrici e/o stampanti, in forza del quale le cartucce esauste gli vengono restituite con la compilazione di una bolla di reso.
Il fornitore a sua volta restituerà le cartucce alla casa produttrice per essere rigenerate.
Mi chiedo se per la mia azienda la cartuccia esausta costituisce un rifiuto o cos'altro?
anna 66


Ciao,

vi è un errore:
se la stampante è a noleggio, l'errore è dovuto dal tuo fornitore che si prende in carico un rifiuto pericoloso, prodotto durante la manutenzione della macchina e lo trasporta ad un "PRESUNTO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLO STOCCAGGIO" per poi farli smaltire/riciclare.
ora, fatta questa premessa, ti dico in pratica cosa succede.
Buona parte delle aziende che distribuiscono materiale informatico non fa cura di queste normative sui rifiuti, del tipo :
1. cambio 1contro1 quando cambiano hardware, e quindi l'obbligo di portarvi via il prodotto informatico sostituito.

2.smaltimento toner.
I toner sono rifiuti pericolosi, e devono essere trattati come tali, con formulari e registro di carico/scarico ed in futuro SISTRI.
Quindi se la stampante/multifunzione è tua, e tu cambi il toner, tu hai prodotto il rifiuto e tu devi compilare le pratiche burocratiche.
Però, vi sono delle aziende che, sotto autorizzazione specifica, ti "noleggiano" delle BOX, dove tu potrai buttare i tuoi toner esausti e non dover svolgere nessuna pratica burocratica o altre BEGHE, poiché la box non è di tua proprietà, ed essendo un contratto di manutenzione della box stessa, il trasportatore che te la noleggia durante la manutenzione produrrà un rifiuto che è il toner esausto e di conseguenza ne diventa il produttore.
Un pò come il meccanico con l'olio usato o batterie o altro......

Però, se la macchina stampante/multifunzione è a noleggio, compreso il COSTO COPIA, e cioè hai già i toner compresi nel noleggio, allora sarà onere dell'azienda che ti fa il noleggio lo smaltimento dei toner stessi.
Se poi l'azienda decide di darti una BOX come ti ho descritto o li trasporta lei direttamente, a te non interessa per il semplice fatto che non sono tuoi rifiuti.

se fai una bolla di reso, è come se tu non hai utilizzato una cartuccia/toner e la rendi, però se fanno un controllo, il toner è usato dopo ( come dice il buon lino banfi ) VOLATILI PER DIABETICI!!!!!! ( per la traduzione basta vedere FRACCHIA LA BELVA UMANA!!!)
Ci si mette in rischio per colpa del fornitore che per risparmiare qualche euro fa operazioni definite illegali.

spero di esserti stato di aiuto


saluti
Marcowelt
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Messaggio  VdT Lun Apr 11, 2011 1:01 pm

Perdonami Marcowelt ma ci sono delle incongruenze con quanto dici.
1. i toner sono rifiuti speciali ma non è detto che siano pericolosi, fino ad oggi non mi risulta siano tali. Se lo sono vi saranno delle analisi a corredo che lo dimostrano. Quelle in mio possesso dicono il contrario.
2. Quando parli di "Box" all'interno dei quali i clienti depositano i toner esausti commetti un errore a mio parere. Il rifiuto secondo me è del cliente che ha utilizzato il toner se così non fosse allora il manutentore dovrebbe recarsi dal proprio cliente per cambiare la cartuccia toner esausta ed allora il rifiuti sarebbe di sua produzione.
Se invece come dici tu, il manutentore ritira il "box" con cadenza mensile o trimestrale o in funzione delle esigenze, il rifiuto deve essere sempre del cliente altrimenti so configura uno stoccaggio abusivo di rifiuti.

Almeno questo è il mio pensiero e non credo che sia tanto lontano dalla realtà.
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Messaggio  Admin Lun Apr 11, 2011 2:38 pm

Ciao Markowelt Smile

da quello che scrivi anche tu, si desume che il produttore del rifiuto è l'azienda che utilizza il toner:

COSA FARE CON QUESTI RIFIUTI
Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani
Devono essere affidati ad operatori autorizzati
Devono essere gestiti nel loro fine vita, rendendosi responsabili in solido nella filiera, dal conferimeno allo smaltimento
Su questo non ci sono dubbi.

Le uniche semplificazioni previste dalla legge, poi, sono quelle contenute nel DM 22 ottobre 2008: http://sistri.forumattivo.com/t1323-dm-22-ottobre-2008-toner-per-stampa-esauriti

Si tratta di una norma assai lacunosa, all'interno della quale vengono menzionati i famosi imballi "eco-box".
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Messaggio  luckyluke Lun Apr 11, 2011 2:58 pm

@Marcowelt
scusa ma come fai a dire che "il toner esausto è pericoloso"?
Se sulla scatola della cartuccia toner "nuova" non ci sono simboli riguardo la pericolosità della merce, come può la cartuccia "esausta" (e quindi con percentuale di toner residua irrisoria) essere un rifiuto pericoloso?
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Messaggio  Supremoanziano Lun Apr 11, 2011 3:17 pm

L'unico sistema che mi può dare la sicurezza della pericolosità o non pericolosità di un rifiuto è la sua analisi.

I simboli di pericolosità sulla confezione possono solo darti una traccia, un'indicazione.

Infatti il toner, durante il suo uso, potrebbe essere venuto a contatto con altre sostanze in grado di cambiare la sua natura rendendolo da non pericoloso a pericoloso
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Messaggio  ales Lun Apr 11, 2011 3:40 pm

Supremoanziano ha scritto: Infatti il toner, durante il suo uso, potrebbe essere venuto a contatto con altre sostanze in grado di cambiare la sua natura rendendolo da non pericoloso a pericoloso
Quali altre sostanze? In che modo? Come fa, all'interno della cartuccia, a miscelarsi con altre sostanze?
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Messaggio  ales Lun Apr 11, 2011 3:52 pm

[quote="Marcowelt"]
VdT ha scritto:
IL TONER ESAUSTO è PERICOLOSO


080318
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080317
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da160209 a 160213
160213
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
Come fai ad asserire con tanta sicurezza che il toner esausto è pericoloso, se sono previsti CER distinti che differiscono, appunto, sulla pericolosità?
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Messaggio  VdT Lun Apr 11, 2011 4:19 pm


IL pensiero è una cosa,
la normativa è altro.

IL TONER ESAUSTO è PERICOLOSO
e le informazioni che do, sono sorrette visto che sono servizi che gestisco abitualmente.
poiché non mi sembra corretto fare pubblicità a riguardo, non linko i sistemi che cito, ma basta chiedere ad un fornitore informatico serio e competente che vedrai che danno tutte le risposte.
a riguardo del secondo punto, la "BOX" sono autorizzate e normate da precise normative che permettono questo tipo di servizio.
Informati e vedrai le normative.
se poi non riesci a capire, in pm ti giro dei link di servizi del genere, se ti servono info ulteriori

per l'entità del rifiiuto, è chiaro che se non va di persona a cambiare il toner il titolare del noleggio, chi ne fa il cambio se ne assume la produzione da manutenzione.
Caso diverso, tengo a ripetere, per le eventuali BOX.

a chi interessasse, oltre al moderatore, giro in pm dei link di alcuni gestori.
saluti a tutti


qui giro i punti salienti delle box :

PREMESSE NORMATIVE
Direttive CEE, 91/156, 91/689, 94/62
D.Lgs152/06, ex D.Lgs22/97 e successive modifiche
Attua le Direttive CEE in materia di gestione rifiuti
Gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi
Promuove la prevenzione o riduzione della produzione e nocività dei rifiuti
Sviluppo di Tecnologie Pulite
Messa a punto di prodotti altamente riciclabili
Promuove il recupero dei rifiuti
Riciclo per ottenere materie prime secondarie
Uso come fonte di energia

COSA SONO I RIFIUTI SPECIALI?
I Materiali di Consumo esausti sono identificati da Codici Europei Rifiuti (CER) distinti, così come le tipologie di rifiuto coinvolte.
Inkjet, nastri, cartucce laser, solo contenitori di toner e gruppi di sviluppo
che non sempre si configurano solo come “speciali” ma nel caso del toner in polvere e delle vaschette di recupero delle fotocopiatrici, possono essere anche “pericolosi”.
080318
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080317
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da160209 a 160213
160213
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
Rifiuti Urbani
• Provenienti da utenze urbane
Classificati in pericolosi e non pericolosi

Rifiuti Speciali
• Provenienti da attività industriali e commerciali
Classificati in pericolosi e non pericolosi

COSA FARE CON QUESTI RIFIUTI
Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani
Devono essere affidati ad operatori autorizzati
Devono essere gestiti nel loro fine vita, rendendosi responsabili in solido nella filiera, dal conferimeno allo smaltimento

Caro macrowelt lungi da me il fare polemica, ma anch'io ci lavoro con questa roba e se dalle analisi un rifiuto non mi risulta pericoloso allora non lo è altrimenti iniziamo a citare in giudizio i chimici tanto per cominciare, ma per come la vedo io le loro analisi hanno un certo valore e fino a prova contraria i toner che ho ritirato fino ad oggi sono non pericolosi.
La norma che citi sugli ecobox la conosco e in materia ho già studiato anche se sono sempre aperto ad apprendere da altri che ne sanno più di me.
Io resto del parere che non si può dire al proprio cliente di depositare i toner esauriti nell'ecobox e poi passare a prenderli inserendo come produttore il noleggiatore poichè si configura uno stoccaggio abusivo per conto terzi e questa non è solo la mia opinione ma anche la più diffusa nel settore. Se hai qualche riferimento esplicito di legge in merito a ciò sempre felice di leggerlo ed aggiungerlo alla catasta di normativa alle mie spalle.
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Messaggio  Admin Lun Apr 11, 2011 11:03 pm

Come contributo alla discussione, riporto lo stralcio di un interessantissimo parere scritto, espresso da un'ARPA, e ringrazio Bomezio per averlo reso disponibile, nello spirito costruttivo e non distruttivo del Forum, di cui si e' detto:

"...per la specifica tipologia di rifiuti costituita da toner di cui al codice CER 08.03.18, [puo'] essere sufficiente per la classificazione la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose e l'autodichiarazione del produttore di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto. E' responsabilita' del produttore (attraverso la scheda tecnica) di dare la certezza che nel toner non siano state utilizzate o siano presenti sostanze pericolose.
Tale orientamento risulta avvalorato dalla Linea Guida emanata dalla Commissione Europea "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste" e [...].
In proposito, come indicato nella nota dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 877 del 12/01/2009 vige l'obbligo del rispetto delle norme di divieto o di restrizione per i toner contenenti sostanze riportate dalla direttiva 76/769/CE e successivi aggiornamenti. Tale normativa vieta l'immissione sul mercato di preparati, destinati alla vendita al pubblico, contenenti più dello 0,1% delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e di categoria 2 (ad esempio il monossido di nichel e il triossido di cromo). La lista delle sostanze soggette a restrizione e' riportata in allegato alla direttiva succitata.
In base alla normativa vigente i toner immessi sul mercato devono essere classificati ed etichettati in modo tale che per i toner che si classificano come pericolosi deve essere fornita la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza deve essere fornita, su richiesta, anche per quelli che non si classificano come pericolosi che contengono più' di 1% di un componente classificato come pericoloso, oppure più di 0,1% di una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in base al contenuto, il toner puo' essere classificato come rifiuto pericoloso (CER 08 03 17* "toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose") oppure come rifiuto non pericoloso (CER 08 03 18 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17).
Poiche' il toner e' generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, o del Regolamento (CE) n. 1278/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolosi, allora il toner esausto potra' essere classificato come rifiuto non pericoloso. La classificazione dei toner puo' essere agevolmente reperita nelle schedee di sicurezza redatte dai fornitori.
Nel caso in cui il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce tonr esaurite devono essere classificate come pericolose (CER 16 02 15*) mentre nel caso in cui il toner risulti essere non pericoloso il CER più pertinente da attribuire si ritiene debba essere il 16 02 16.
Tali CER si ritengono congrui anche nei casi in cui le cartucce toner siano state rimosse da apparecchiatue elettroniche ancora in uso (cfr. punto 6 "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste").
Nel caso delle cartucce di toner le schede di sicurezza devono escludere la presenza di sostanze pericolose (es. ftalati) anche nella parte in plastica. [...]
le possibili codifiche sono le seguenti:
1. gruppi cartuccia esauriti, contenenti toner residuo, nero o colorato: CER 16 02 15* o 16 02 16;
2. barattoli, contenitori vuoti (contenenti in origine il toner nuovo, dopo svuotamento per gravita' nella fotocopiatrice): CER 15 01 10* o 15 01 02;
3. toner in polvere esaurito, contenuto nei serbatoi di raccolta delle fotocopiatrici, che vengono allontanati tal quali: CER 08 03 17* o 08 03 18;
4. imballaggi cartacei o plastici (contenenti in origine i ricambi nuovi sostituiti) ove vengono racchiuse le cartucce esaurite: CER 15 01 01, 15 01 02."
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Messaggio  REPRINTER Lun Apr 11, 2011 11:20 pm

Admin ha scritto:
.........per la specifica tipologia di rifiuti costituita da toner di cui al codice CER 08.03.18, [puo'] essere sufficiente per la classificazione la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose e l'autodichiarazione del produttore di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto. E' responsabilita' del produttore (attraverso la scheda tecnica) di dare la certezza che nel toner non siano state utilizzate o siano presenti sostanze pericolose.
Tale orientamento risulta avvalorato dalla Linea Guida emanata dalla Commissione Europea "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste" e [...].



Grandissimo
cheers cheers cheers cheers

Mi inchino e rilancio.......

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/ljmsdsgbeng.html





http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/Countries/gb/lj_cc530a-ad_gb_eng_v2.pdf




http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/Countries/gb/lj_cb436a_gb_eng_v5.pdf





Ciao a tutti.........
SDR
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Messaggio  Antonella Repetto Mer Mag 25, 2011 3:37 pm

Morale della favola? Io che fino ad oggi non mi sono mai preoccupata dei nostri toner esausti, regolarmente custoditi nella eco-box che il fornitore con regolare contratto mi ha posteggiato in ufficio e da lui smaltiti con formulario dovevano essere dichiarati sul mud e d'ora in poi sul sistri? affraid Mi basta un sì o un no, per il resto mi arrangerò come al solito, per fortuna sono un'assidua frequentatrice del forum e riesco a salvaguardarmi!
Chiedo scusa ma le tre pagine sull'argomento mi hanno ammazzato, come se non bastasse tutto l'ambaradan generato dalla gestione rifiuti con sistri (sono fondamentalmente una contabile con l'incarico a gestione sistri conferito per grazia ricevuta No )
pirat
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Messaggio  romeo2 Mer Mag 25, 2011 3:40 pm

Antonella Repetto ha scritto:Morale della favola? Io che fino ad oggi non mi sono mai preoccupata dei nostri toner esausti, regolarmente custoditi nella eco-box che il fornitore con regolare contratto mi ha posteggiato in ufficio e da lui smaltiti con formulario dovevano essere dichiarati sul mud e d'ora in poi sul sistri? affraid Mi basta un sì o un no, per il resto mi arrangerò come al solito, per fortuna sono un'assidua frequentatrice del forum e riesco a salvaguardarmi!
Chiedo scusa ma le tre pagine sull'argomento mi hanno ammazzato, come se non bastasse tutto l'ambaradan generato dalla gestione rifiuti con sistri (sono fondamentalmente una contabile con l'incarico a gestione sistri conferito per grazia ricevuta No )
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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro - Pagina 2 Empty eccezzione

Messaggio  DonChisciotte Mer Mag 25, 2011 3:48 pm

ormai da decenni c'è uno scontro in atto tra chi considera a tutti gli effetti la cartuccia laser (il toner è la polvere contenuta) un rifiuto e pertanto da gestire solo a seguito di una serie di adempimenti, autorizzazioni e iscrizioni e chi invece afferma che se consegnata in conto lavorazione a mezzo ddt e restituita questa non rientra sotto la normativa rifiuti. a tal proposito a suo tempo è stata presentata un interrogazione parlamentare alla quale il rappresentante del governo ha risposto così:

"VIII Commissione - Mercoledì 22 settembre 2010
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Pag. 91
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ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione al quesito posto nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-03433 presentata dagli onorevoli Dussin e Alessandri, dove vengono sollevate questioni problematiche relative alla rigenerazione di cartucce esauste, si rappresenta quanto segue.
Va in premessa specificato che, sotto il profilo giuridico di carattere generale, la qualifica delle cartucce esauste quale sottoprodotto, e non come rifiuto, si pone in contrasto con la normativa italiana e comunitaria e metterebbe l'Italia a rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.
L'articolo 5, comma 1, della direttiva 2008/98/CE, attualmente in corso di recepimento, contiene le condizioni - peraltro da soddisfarsi cumulativamente - affinché una sostanza o una materia sia da considerarsi sottoprodotto. Detto articolo richiede, tra l'altro, che «la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».
Orbene, una cartuccia esausta non soddisfa la predetta condizione in quanto richiede lo svolgimento di un'operazione che presenta tutte le caratteristiche di una tipica operazione di riciclaggio/recupero soggetta alla normativa sui rifiuti. Una sostanza o un oggetto che, come nel caso di specie le cartucce esauste, è stata oggetto di un'azione di disfacimento da parte dell'originario detentore è da considerarsi a tutti gli effetti come rifiuto e non come sottoprodotto. Ai sensi della normativa vigente, infatti, si qualifica come «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Infatti, il Catalogo Europeo dei Rifiuti attribuisce ai toner esausti degli specifici codici CER, ossia il codice 08 03 17 per toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose e il codice CER 08 03 18 per toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.
La qualifica delle cartucce esauste quale rifiuto trova anche conferma nello stesso regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti che include, all'allegato III, punto 02.13, anche i toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) e nelle linee guida reperibili sul sito della Commissione europea relative ai trasporti transfrontalieri di rifiuti:
(http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines8 en.pdf), che indicano, infatti, i codici da attribuire alle cartucce ai fini del trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Pur tuttavia, passando dalla problematica generale al caso specifico posto nell'interrogazione, può essere richiamato un parere reso dalla Direzione Generale competente su una questione analoga in occasione di una richiesta formulata dal CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali).
In tale occasione è stato rilevato, ed oggi si ribadisce, che, in linea teorica, può ritenersi configurabile un rapporto contrattuale tra enti e imprese che abbia ad
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Pag. 92
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oggetto la cessione in conto lavorazione delle proprie cartucce esauste per il loro successivo riempimento, purché tale contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente di un pari numero di cartucce toner rigenerate.
Alle predette condizioni, da verificare anche alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, si potrebbe anche analizzare nel dettaglio se l'operazione di ricarica possa avvenire al di fuori della normativa sui rifiuti, ove l'ente cedente non intenda disfarsi delle proprie cartucce toner esauste, ma miri unicamente a sottoporle ad un processo di ricarica per poterle nuovamente utilizzare.
Si sottolinea che, in tale ipotesi, le cartucce esauste avviate in conto lavorazione potrebbero essere solo quelle utilizzate nell'ambito delle attività dell'ente cedente e non potranno in alcun caso provenire da un'attività di raccolta presso terzi.
La questione esposta si connota dunque come «eccezione» e non come regola generale, in quanto andrebbero specificate e disciplinate in modo puntuale le singole fasi di tale «ciclo produttivo».
È evidente, dunque, che la fattispecie sopra esposta non può assolutamente implicare che si rientri nella nozione generale di «sottoprodotto», piuttosto si ritiene la questione interessante tale da richiedere opportuni approfondimenti affinché si possa tracciare un percorso, ove necessario anche normativo, alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, per individuare una specifica casistica.

5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti.
Guido DUSSIN (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.
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Pag. 89
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Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Guido DUSSIN (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed annuncia iniziative anche sul piano legislativo per il conseguimento dell'obiettivo indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

il sottosegretario parla di "ECCEZZIONE" e pertanto vale sempre come regola
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Messaggio  romeo2 Mer Mag 25, 2011 3:54 pm

come dicevo prima....il conto lavorazione non esiste.....è solo un invenzione della Presty....una ne pensa e cento ne combina.
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Messaggio  Antonella Repetto Mer Mag 25, 2011 4:15 pm

romeo2 ha scritto:
Antonella Repetto ha scritto:Morale della favola? Io che fino ad oggi non mi sono mai preoccupata dei nostri toner esausti, regolarmente custoditi nella eco-box che il fornitore con regolare contratto mi ha posteggiato in ufficio e da lui smaltiti con formulario dovevano essere dichiarati sul mud e d'ora in poi sul sistri? affraid Mi basta un sì o un no, per il resto mi arrangerò come al solito, per fortuna sono un'assidua frequentatrice del forum e riesco a salvaguardarmi!
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Messaggio  romeo2 Mer Mag 25, 2011 4:18 pm

Antonella Repetto ha scritto:
romeo2 ha scritto:
Antonella Repetto ha scritto:Morale della favola? Io che fino ad oggi non mi sono mai preoccupata dei nostri toner esausti, regolarmente custoditi nella eco-box che il fornitore con regolare contratto mi ha posteggiato in ufficio e da lui smaltiti con formulario dovevano essere dichiarati sul mud e d'ora in poi sul sistri? affraid Mi basta un sì o un no, per il resto mi arrangerò come al solito, per fortuna sono un'assidua frequentatrice del forum e riesco a salvaguardarmi!
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Dipende,
se hai solo quelli come rifiuti...sistri no.


Io faccio questo tipo di servizio, ed ai miei clienti verifico se devono iscriversi o meno
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Messaggio  Antonella Repetto Mer Mag 25, 2011 4:34 pm

romeo2 ha scritto:

Dipende,
se hai solo quelli come rifiuti...sistri no.


Io faccio questo tipo di servizio, ed ai miei clienti verifico se devono iscriversi o meno
Caro Romeo2, piacere intanto perchè non abbiamo mai avuto modo di conversare in forum, per il resto se sono qui è perchè siamo iscritti ahimé sì, ormai già dall'anno scorso, ma ho sempre e solo considerato i nostri rifiuti prodotti da attività di manutenzione, non del mondo dei rifiuti a 360° non è il mio campo, la raccolta differenziata che abbiamo intorno alla sede aziendale era ed è tutt'ora per me sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento dei nostri rifiuti, trovo perverso tutto il sistema in se', ma queste sono le regole e mi adeguo, la eco-box pagata come detto mi sembrava un'ottima soluzione per non disperdere schifezza in giro pagando il giusto per chi se ne occupa. Cos'altro devono fare aziende delle nostre dimensioni per non essere considerate a priori fuori legge? Sono arci stufa di leggere pagine e pagine di roba, non faccio solo quello, tutt'altro e a questo punto sarei quasi più propensa alle dimissioni, pensa te!
Grazie comunque, quindi sistri sì anche per il toner....evvai!!!
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Messaggio  romeo2 Mer Mag 25, 2011 4:39 pm

Antonella Repetto ha scritto:
romeo2 ha scritto:

Dipende,
se hai solo quelli come rifiuti...sistri no.


Io faccio questo tipo di servizio, ed ai miei clienti verifico se devono iscriversi o meno
Caro Romeo2, piacere intanto perchè non abbiamo mai avuto modo di conversare in forum, per il resto se sono qui è perchè siamo iscritti ahimé sì, ormai già dall'anno scorso, ma ho sempre e solo considerato i nostri rifiuti prodotti da attività di manutenzione, non del mondo dei rifiuti a 360° non è il mio campo, la raccolta differenziata che abbiamo intorno alla sede aziendale era ed è tutt'ora per me sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento dei nostri rifiuti, trovo perverso tutto il sistema in se', ma queste sono le regole e mi adeguo, la eco-box pagata come detto mi sembrava un'ottima soluzione per non disperdere schifezza in giro pagando il giusto per chi se ne occupa. Cos'altro devono fare aziende delle nostre dimensioni per non essere considerate a priori fuori legge? Sono arci stufa di leggere pagine e pagine di roba, non faccio solo quello, tutt'altro e a questo punto sarei quasi più propensa alle dimissioni, pensa te!
Grazie comunque, quindi sistri sì anche per il toner....evvai!!!
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Piacere mio Antonella,
per qualsiasi informazione sui toner sono a disposizione.
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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro - Pagina 2 Empty conto lavorazione SI

Messaggio  DonChisciotte Mer Mag 25, 2011 5:33 pm

Credo sia difficile contestare il parese del CESPA e del sottosegretario. Riporto ancora solo la parte in merito
"Pur tuttavia, passando dalla problematica generale al caso specifico posto nell'interrogazione, può essere richiamato un parere reso dalla Direzione Generale competente su una questione analoga in occasione di una richiesta formulata dal CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali).
In tale occasione è stato rilevato, ed oggi si ribadisce, che, in linea teorica, può ritenersi configurabile un rapporto contrattuale tra enti e imprese che abbia ad
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oggetto la cessione in conto lavorazione delle proprie cartucce esauste per il loro successivo riempimento, purché tale contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente di un pari numero di cartucce toner rigenerate.
Alle predette condizioni, da verificare anche alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, si potrebbe anche analizzare nel dettaglio se l'operazione di ricarica possa avvenire al di fuori della normativa sui rifiuti, ove l'ente cedente non intenda disfarsi delle proprie cartucce toner esauste, ma miri unicamente a sottoporle ad un processo di ricarica per poterle nuovamente utilizzare.
Si sottolinea che, in tale ipotesi, le cartucce esauste avviate in conto lavorazione potrebbero essere solo quelle utilizzate nell'ambito delle attività dell'ente cedente e non potranno in alcun caso provenire da un'attività di raccolta presso terzi.
La questione esposta si connota dunque come «eccezione» e non come regola generale, in quanto andrebbero specificate e disciplinate in modo puntuale le singole fasi di tale «ciclo produttivo».
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Messaggio  romeo2 Mer Mag 25, 2011 5:39 pm

DonChisciotte ha scritto:Credo sia difficile contestare il parese del CESPA e del sottosegretario. Riporto ancora solo la parte in merito
"Pur tuttavia, passando dalla problematica generale al caso specifico posto nell'interrogazione, può essere richiamato un parere reso dalla Direzione Generale competente su una questione analoga in occasione di una richiesta formulata dal CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali).
In tale occasione è stato rilevato, ed oggi si ribadisce, che, in linea teorica, può ritenersi configurabile un rapporto contrattuale tra enti e imprese che abbia ad
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oggetto la cessione in conto lavorazione delle proprie cartucce esauste per il loro successivo riempimento, purché tale contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente di un pari numero di cartucce toner rigenerate.
Alle predette condizioni, da verificare anche alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, si potrebbe anche analizzare nel dettaglio se l'operazione di ricarica possa avvenire al di fuori della normativa sui rifiuti, ove l'ente cedente non intenda disfarsi delle proprie cartucce toner esauste, ma miri unicamente a sottoporle ad un processo di ricarica per poterle nuovamente utilizzare.
Si sottolinea che, in tale ipotesi, le cartucce esauste avviate in conto lavorazione potrebbero essere solo quelle utilizzate nell'ambito delle attività dell'ente cedente e non potranno in alcun caso provenire da un'attività di raccolta presso terzi.
La questione esposta si connota dunque come «eccezione» e non come regola generale, in quanto andrebbero specificate e disciplinate in modo puntuale le singole fasi di tale «ciclo produttivo».




Come vedi dice: in linea teorica......ed eccezione.


Sono solo teorie.....ma nessuna conferma per cui ribadisco, niente conto lavorazione.



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"cartucce toner esausti" rifiuto o cos'altro - Pagina 2 Empty Ecco dove si parla di DDT

Messaggio  rigen Gio Feb 23, 2012 10:42 am

Ciao, sono nuovo nel forum. Sono un rigeneratore dal 2001.
Il conto lavoro, secondo me, si può fare, ecco un riferimento alla normativa che ne parla esplicitamente:


MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE
Il DM 22 ottobre 2008, di difficile applicazione, introduce modalità operative semplificate per la raccolta ed il trasporto di toner per stampa esauriti, a patto che siano verificate una serie di condizioni:

"1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cmtimes 35cmtimes 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008".
rigen
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Messaggio  vivinc Gio Feb 23, 2012 11:22 am

rigen ha scritto:Ciao, sono nuovo nel forum. Sono un rigeneratore dal 2001.
Il conto lavoro, secondo me, si può fare, ecco un riferimento alla normativa che ne parla esplicitamente:


MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE
Il DM 22 ottobre 2008, di difficile applicazione, introduce modalità operative semplificate per la raccolta ed il trasporto di toner per stampa esauriti, a patto che siano verificate una serie di condizioni:

"1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cmtimes 35cmtimes 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008".

Ciao rigen scusami, ho sentito dire ma nulla di scritto da un impianto che recupera toner esausti che un manutentore che sostituisce toner previo contratto di manutenzione può tportare e tenere in deposito nel suo magazzino fino a 20kg di toner esausti prima di avviarli a recupero/smaltimento.
E' corretto tutto ciò?
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