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Dichiarazione sistri on line
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Dichiarazione sistri on line
E' disponibile la dichiarazione sistri. Per informazioni:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=342:rifiuti-modifiche-agli-obblighi-di-comunicazione-annuale
Buon lavoro. Ciao Costy
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-portale&id=342:rifiuti-modifiche-agli-obblighi-di-comunicazione-annuale
Buon lavoro. Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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Età : 54
Località : Brescia
Re: Dichiarazione sistri on line
Grazie Costy!
Sempre attento.
Questo il comunicato:
È on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010 previsti dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011 recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010.
Come previsto dalla Circolare la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:
Produttori iniziali di rifiuti
- Pericolosi
- Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.
Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:
accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato
compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI
inserendo le informazioni come meglio descritte nela Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010
Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA
GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2010
16 marzo 2011"
Buon divertimento!
Sempre attento.
Questo il comunicato:
È on-line l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010 previsti dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011 recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010.
Come previsto dalla Circolare la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:
Produttori iniziali di rifiuti
- Pericolosi
- Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.
Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:
accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato
compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI
inserendo le informazioni come meglio descritte nela Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010
Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL'UNITÀ LOCALE INTERESSATA
GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2010
16 marzo 2011"
Buon divertimento!
Admin- Amministratore
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Re: Dichiarazione sistri on line
è arrivato prima il Sistri che Ecocerved:
mi devo preoccupare???
mi devo preoccupare???
MauroC- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
posto un passaggio dal sito di ecocerved:
quindi, secondo voi, io gestore di impianto il MUD lo devo fare su SISTRI o col sw che ecocerved metterà online? e in questo caso, poi, il file lo spedisco tramite SISTRI (procedura che non c'è ancora, ma ci sarà??!?) o in CCIAA?
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono presentare la dichiarazione SISTRI MUD unicamente su supporto magnetico, utilizzando il programma disponibile nell’area Software.
riger- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
E io che invece facevo fare il Mud a un consulente esterno come devo agire??
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CruiS- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
Mah!. Nei prossimi giorni ci sono un paio di incontri anche in Assolombarda su MUD e EPRTR, proveremo a chiedere.
Intanto altra lettura di 71 pagine di guida.
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marcosperandio- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
CruiS ha scritto:E io che invece facevo fare il Mud a un consulente esterno come devo agire??
credo come prima.... se non sei impianto, di fatto, il consulente può presentare il solito file in CCIAA
riger- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
Mi pare che non cambi nulla, anche lo scorso anno i gestori di impianti potevano presentare il MUD unicamente su supporto magnetico (floppy o CD) e non cartaceo. Ma scompare il software Ecocerved? Visto che faccio alcuni mud cartacei, andrò in CCIAA solo per prendere i moduli.
La novità è l'invio online da piattaforma sistri.
La novità è l'invio online da piattaforma sistri.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
pastorenomade ha scritto:Mi pare che non cambi nulla, anche lo scorso anno i gestori di impianti potevano presentare il MUD unicamente su supporto magnetico (floppy o CD) e non cartaceo. Ma scompare il software Ecocerved? Visto che faccio alcuni mud cartacei, andrò in CCIAA solo per prendere i moduli
nessuna intenzione di portare la risma di carta in CCIAA: quello che vorrei capire è se devo usare il software del SISTRI o il software di ecocerved, e in questo caso se devo spedirlo in CCIAA o uploadarlo su SISTRI: in pratica, se come dice ecocerved lo devo presentare su supporto magnetico (se c'è un "supporto" non è un upload a casa mia, e pertanto va in CCIAA...) e fatto col loro software, alla fine, non cambia nulla rispetto all'anno scorso.... MA ALLORA PERCHE' LO CHIAMANO SISTRIMUD?!?
riger- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
@Cruis
o vai in ogni sede di ogni ditta e compili per loro il Mud con il Sistri (opppure prendi tutte le usb e te le fai nel tuo ufficio), oppure fai come al solito con il programma ecocerved, solo che ai tuoi clienti gli costerà 10 euro di differenza.
Perchè hai dubbi? mi sono perso qualcosa???
o vai in ogni sede di ogni ditta e compili per loro il Mud con il Sistri (opppure prendi tutte le usb e te le fai nel tuo ufficio), oppure fai come al solito con il programma ecocerved, solo che ai tuoi clienti gli costerà 10 euro di differenza.
Perchè hai dubbi? mi sono perso qualcosa???
MauroC- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
Io ho sempre affidato la stilatura del Mud a un mio cosulente esterno (Noi siamo produttori di rifiuti)....
mi pare di aver capito da riger che posso continuare così anche se è apparsa questa nuova opzione sul sistri....
mi pare di aver capito da riger che posso continuare così anche se è apparsa questa nuova opzione sul sistri....
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CruiS- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
Ho appena terminato di compilare una dichiarazione sistri per un piccolo produttore di rifiuti pericolosi. La procedura e i campi da indicare sono simili al softwre MUD. L'unico grosso difetto è che non ci sono i menù a tendina come nel MUD e quindi bisogna mettere tutto manualmente. Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
A parte che ho visto sul sito di ecocerved che i moduli cartacei sono gia disponibili (visto che sono quelli dell'anno scorso) comunque attendiamo con ansia il software..che sicuro sarà un ctrl-c/ctrl-v di quello solito!CruiS ha scritto:E io che invece facevo fare il Mud a un consulente esterno come devo agire??
davide.galloni- Membro della community
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Re: Dichiarazione sistri on line
riger ha scritto:posto un passaggio dal sito di ecocerved:quindi, secondo voi, io gestore di impianto il MUD lo devo fare su SISTRI o col sw che ecocerved metterà online? e in questo caso, poi, il file lo spedisco tramite SISTRI (procedura che non c'è ancora, ma ci sarà??!?) o in CCIAA?
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono presentare la dichiarazione SISTRI MUD unicamente su supporto magnetico, utilizzando il programma disponibile nell’area Software.
Secondo me un'impianto può presentare a scelta, o la dichiarazione sistri, tramite il portale, o il caro e vecchio MUD alla Camera di Commercio competente. Io,per il mio impianto di recupero, visto che nella dichiarazione sistri non sono presenti le anagrafiche dei clienti, presenterò il MUD alla camera di commercio, dal momento che il software MUD consente il collegamento degli archivi con quello dell'anno precedente. Per i miei piccoli produttori di rifiuti pericolosi farò invece la dichiarazione Sistri. Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
confermo che ognuno può optare per la scelta che ritiene più opportuna: mud o con il sistri on line, o con il vecchio software e camera di commercio.
Ho trovato una interessante tabellina riassuntiva che ha predisposto un'associazione di imprese del settore rifiuti (AMIS) del maceratese, ma è in doc e non so come rendervela disponibile.
Ho trovato una interessante tabellina riassuntiva che ha predisposto un'associazione di imprese del settore rifiuti (AMIS) del maceratese, ma è in doc e non so come rendervela disponibile.
luckyluke- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011
Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.
Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del "doppio binario", nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:
• Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
• Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all'ISPRA, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti.
Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010:
• ll Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;
• I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell'art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2011) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d);
• I soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna
dichiarazione A decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2010
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Nessuna
dichiarazione A decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Nessuna
dichiarazione
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006
e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli
con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli
fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Dichiarazione
MUD Dichiarazione MUD (Capitolo 2-
Veicoli fuori uso) per il 2010.
Dichiarazione SISTRI
relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD Dichiarazione MUD (Capitolo 3 -
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche) per il 2010
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione
MUD
Comuni della regione Campania e
comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Dichiarazione
MUD A decorrere dal secondo
semestre 2011 le informazioni da rendere
sono solo quelle relative ai costi di cui
all'articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006
Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.
Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del "doppio binario", nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:
• Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
• Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all'ISPRA, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti.
Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010:
• ll Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;
• I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell'art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2011) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d);
• I soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Nessuna
dichiarazione A decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2010
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione Nessuna
dichiarazione A decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Nessuna
dichiarazione
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006
e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli
con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli
fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Dichiarazione
MUD Dichiarazione MUD (Capitolo 2-
Veicoli fuori uso) per il 2010.
Dichiarazione SISTRI
relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo Dichiarazione
MUD Dichiarazione MUD (Capitolo 3 -
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche) per il 2010
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Dichiarazione
SISTRI Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione
MUD
Comuni della regione Campania e
comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Dichiarazione
MUD A decorrere dal secondo
semestre 2011 le informazioni da rendere
sono solo quelle relative ai costi di cui
all'articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006
magonero- Utente Attivo
- Messaggi : 354
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Età : 55
mud 2010
ho letto il post di luckyluke dove dice che possiamo scegliere il "vecchio" mud della camera di commercio in alternativa all'applicativo sistri per mud 2010...
mi chiedevo quando sarà disponibile..??? sempre in ritardo come l'anno scorso?...
mi chiedevo inoltre se, per caso volessi a tale scopo, utilizzare l'applicativo del sistri, è necessario essere già operativi col sistri del 2011... io uso ancora il cartaceo...
grazie...
mi chiedevo quando sarà disponibile..??? sempre in ritardo come l'anno scorso?...
mi chiedevo inoltre se, per caso volessi a tale scopo, utilizzare l'applicativo del sistri, è necessario essere già operativi col sistri del 2011... io uso ancora il cartaceo...
grazie...
pierina- Membro della community
- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 20.11.10
Età : 40
Re: Dichiarazione sistri on line
Il programma ecocerved è disponibile da ieri, qui sul forum trovi anche il link.pierina ha scritto:ho letto il post di luckyluke dove dice che possiamo scegliere il "vecchio" mud della camera di commercio in alternativa all'applicativo sistri per mud 2010...
mi chiedevo quando sarà disponibile..??? sempre in ritardo come l'anno scorso?...
mi chiedevo inoltre se, per caso volessi a tale scopo, utilizzare l'applicativo del sistri, è necessario essere già operativi col sistri del 2011... io uso ancora il cartaceo...
grazie...
Per fare mud su sistri occorre solo che tu riesca ad entrare con la tua chiavetta e le tue credenziali, compilerai le schede on line.
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marcosperandio- Moderatore
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si può scegliere?
noi che siamo produttori di rifiuti pericolosi e gestori di impianto di recupero rifiuti non pericolosi, a quanto ho capito possiamo scegliere se compilare la dichiarazione sistri on line oppure utilizzare il software ecocerved per creare supporto magnetico da spedire in camera di commercio come lo scorso anno, giusto? se c'è questa scelta penso che farò come lo scorso anno, così evito di leggermi le 70 pagine di manuale dichiarazione sistri...
paola- Membro della community
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Re: Dichiarazione sistri on line
giusto, liberi di scegliere.paola ha scritto:noi che siamo produttori di rifiuti pericolosi e gestori di impianto di recupero rifiuti non pericolosi, a quanto ho capito possiamo scegliere se compilare la dichiarazione sistri on line oppure utilizzare il software ecocerved per creare supporto magnetico da spedire in camera di commercio come lo scorso anno, giusto? se c'è questa scelta penso che farò come lo scorso anno, così evito di leggermi le 70 pagine di manuale dichiarazione sistri...
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marcosperandio- Moderatore
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Re: Dichiarazione sistri on line
Domanda:
Ma i trasportatori di rifiuti non pericolosi.. cosa devono fare?
Ma i trasportatori di rifiuti non pericolosi.. cosa devono fare?
Zelia87- Utente Attivo
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Età : 37
Re: Dichiarazione sistri on line
niente, esentati da mud: fortunelli!!Zelia87 ha scritto:Domanda:
Ma i trasportatori di rifiuti non pericolosi.. cosa devono fare?
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marcosperandio- Moderatore
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Località : Provincia Bergamo
Re: Dichiarazione sistri on line
EVVAI... PER UNA VOLTAA
Zelia87- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 01.10.10
Età : 37
Re: Dichiarazione sistri on line
qualcuno ha provato a fare la dichiarazione sistri on line?
a me non va avanti...boh
a me non va avanti...boh
CJM- Utente Attivo
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Re: Dichiarazione sistri on line
CJM ha scritto:qualcuno ha provato a fare la dichiarazione sistri on line?
a me non va avanti...boh
Io ne ho compilate un paio, lasciate però in modalità "bozza" in quanto attendo chiarimenti circa la firma digitale e la relativa spedizione. La compilazione è semplice e ricalca il classico MUD. Non è possibile collegare le anagrafiche degli anni precedenti. Ciao Costy
Costy- Utente Attivo
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