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olii esausti: deposito temporaneo, miscele oleose

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Messaggio  zesec Lun Feb 28, 2011 11:59 am

Ho alcune domande da porre in questo campo (che conosco poco) ai bravi tecnici del forum.
1. La definizione "impianti di stoccaggio presso i detentori", dell'art. 2 del DM 392/96, identifica in tutto e per tutto il "deposito temporaneo dei rifiuti" (in questo caso di olii esausti) o l'uso del termine "stoccaggio" (e magari anche quello di "impianti") mi deve portare a pensare a tipologie diverse (deposito preliminare autorizzato, o altro)?. In sintesi: il termine "stoccaggio" è stato usato in maniera improprian e non devo curarmene o mi sono perso qualcosa?
2. Le caratteristiche che deve avere un impianto di stoccaggio presso i detentori di capacità >500 litri (all. C del DM 392/96), sono riferite alla quantità di olio esausto effettivamente in deposito o alla capacità del serbatoio (indipendentemente dalla quantità in deposito)? Io, leggendo la norma, capisco che si riferisce alla capacità del serbatoio, ma la ricerca che ho fatto in precedenti discussioni sul forum ha trovato posizioni che sembrano diverse (http://sistri.forumattivo.com/t180-olio-esausto);
3. L'art. 1 comma 1 del DM 392/96 mi dice che se ho una miscela di olio e acqua, allora:
- se H2O > 15% ho una miscela oleosa;
- se H2O <= 15% ho olio esausto.
Ma l'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 95/92 mi dice che le miscele oleose sono comunque soggette alla disciplina per gli olii esausti. E allora a che pro fissare questa soglia a livello normativo se poi la disciplina è la stessa? C'è qualche adempimento riferito solo agli olii esausti e non alle miscele oleose?

Perdonatemi se sono domande sciocche, ma è un campo nel quale mi sento sufficientemente ignorante per fare domande sciocche.
Grazie.
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Messaggio  isamonfroni Lun Feb 28, 2011 9:44 pm

Caro Zesec, finalmente mi posso sbizzarrire.........con una normativa che conosco discretamente.......
Cominciamo con il dire che il DM 392/96 discende dal D.lgs 95/92 (di cui è decreto attuativo) e regolamenta una specifica tipologia di rifiuti, gli oli esausti appunto, che ante "Ronchi" non erano ricompresi nella norma generale allora vigente (DPR 915/82).
Tale legislazione è stata fortemente voluta dal Consorizio Obbligatorio degli Oli Usati (allora agli albori) e molte delle definizioni e delle terminologie nella stessa riportate con collimano perfettamente con le attuali definizioni del TUA.
Allo stato attuale il DM 392/96 in quanto tale è ancora esistente ma non più operante in quanto è stato caducato dall'intervenuta abrogazione dell'art. 4 del d.lgs.95/92 che ne costituiva l'atto presupposto. La caducazione non richiede l'esplicita abrogazione dell'atto divenuto inefficace, pertanto si assiste alla presenza di uno Zombie giuridico poichè il DM è effettivamente vigente ma non produce effetti.
Poichè però, tale DM costituiva una regola tecnica abbastanza precisa circa i criteri di realizzazione dei depositi (e degli impianti di rigenerazione degli oli) e circa i criteri gestionali di tali impianti, le varie previsioni contenute negli allegati al DM392/96 sono state mantenute e trasferite di peso nelle BAT relative alla rigenerazione degli oli esausti (di cui al DM Ambiente 29/01/2007 linee guida per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili agli impianti di smaltimento di rifiuti soggetti alla disciplina IPPC).
Oggi la normativa relativa agli oli esausti è stata trasferita nel TUA (art. 216 - bis) e, visto che gli oli usati sono rifiuti pericolosi non si vede perchè debba avere normativa a parte e non ci si possa applicare il normale regime dei rifiuti pericolosi. O meglio, si vede benissimo ma questo è un discorso lobbistico e non giuridico.
Tornando alle tue domande ti rispondo quanto segue:
la definizione di "impianto di stoccaggio presso i detentori" è appunto una di quelle che non collimano con le definizioni del TUA (anche perchè' è venuta qualche anno prima) e individua lo stoccaggio degli oli usati presso qualunque tipo di detentore che sia il benzinaio che ti fa il cambio dell'olio o l'impianto di stoccaggio (D15/R13) formalmente autorizzato.
La discriminante sono i famosi 500 l.
Cerco di chiarirmi: nella disciplina degli oli usati (che tiricordo è venuta ben prima del Ronchi e del TUA) la filiera di gestione degli oli usati era così composta:
detentori = tutti quelli che a qualunque titolo detenevano (diciamo in stoccaggio) l'olio usato, vuoi perchè erano piccoli benzinai che cambiavano l'olio, vuoi perchè erano depositari intermedi del COOU
Raccoglitori = soggetti dotati di automezzi e di depositi che se ne andavano in giro a raccogliere l'olio dai benzinai, lo portavano al loro deposito (intermedio) e poi a tempo debito lo trasferivano al COOU
Impianti di eliminazione = adibiti alla rigenerazione del rigenerabile e alla combustione del non rigenerabile.
Tutti sti soggetti (escluso il benzinaio con <500 l) dovevano essere autorizzati ma con autorizzazioni diverse da quelle che ora conosciamo (dal Ronchi in avanti) infatti erano autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 95/92 che hanno mantenuto la loro validità fino al 2009 (tre anni dopo il TUA che le abrogava definitivamente).
Esclusi quindi i depositi piccoli <500 l che dovevano essere gestiti con i criteri di cui all'art. 2 del DM 392/96, il restante era autorizzato se rispettava tutti i requisiti di cui agli allegati a quel DM (sto andando a memoria e quindi non mi ricordo esattamente il nome di tutti gli allegati che sono parecchi).
Pertanto alla nascita di quella norma i raccoglitori con deposito e gli impianti non erano identificati dalle sigle (D15 R13 o R9, R1) come oggi perchè quelle sigle non esistevano e quando è entrato in vigore il Ronchi ciò ha creato 10 anni di casini che solo il TUA ha risolto abrogando definitivamente il d.lgs. 95/92 e riconducendo il tutto nel contesto della normale regolamentazione dei rifiuti.
Le caratteristiche che doveva avere un deposito di cui al famoso allegato C (e che deve avere ancora adesso in virtù delle BAT) sono riferite alla quantità di olio in deposito, quindi se <500 l niente autorizzazione e niente requisiti (le famose cisternette per intenderci), se >500 l (anche 600) tutti e sottolineo tutti i requisiti (serbatoi e piping in acciaio, bacini di contenimento a norme, piazzole di scarico, scalette per salire sui serbatoi, prese campione, reti fognarie separate, impianti di aspirazione e abbattimento ecc....
Vedi bene che nessuno arma un simile casino per detenere 1000 l di olio, infatti i depositari del COOU hanno come minimo 300 mc di capacità di stoccaggio (anche perchè il COOU ne impone come regolamento minimo 150 più 5 autobotti per potercisi affiliare).
Vengo all'ultima questione che è quella dell'acqua.
Gli adempimenti sono identici sia se è miscela (>15%) sia se è olio (<15%).
Che senso ha? un senso assolutamente tecnico/economico, intanto se l'acqua è >15% l'olio non si può rigenerare per produrre base lubrificante nuova ma si può solo bruciare.
Quindi le due tipologie vanno tenute sempre distinte durante tutte le fasi dalla raccolta allo smaltimento anche perchè i valori in gioco sono parecchio diversi.
Quando porti olio (<15%) al COOU il COOU te lo paga con quote che decrescono fino a 0 in misura inversamente proporzionale alla percentuale d'acqua. Per capirci al 14% te lo prendono a 0 euro/ton riconoscendoti solo il viaggio.
Quando gli porti le miscele (>15%) sei tu che devi pagare per lo smaltimento.
L'argomento è immenso e affascinante, se credi lo possiamo approfondire magari in MP (o al telefono) perchè come vedi mi è già venuto un romanzo e a parlare si fa più in fretta che a scrivere..........
Ciao
Isa
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Messaggio  homer Lun Feb 28, 2011 10:25 pm

Preziosissima Isa!
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Messaggio  zesec Mar Mar 01, 2011 12:26 am

Grazie Isa per lo sforzo. Adesso ho capito che non ero solo "sufficientemente ignorante" in questo campo, ma "non c'ero proprio".

Quindi, se ho ben assorbito la tua lezione, capisco che le disposizioni teniche sui depositi che sono passate dal DM 392/96 alle BAT si applicano solo agli impianti di trattamento degli olii usati. Quindi per il produttore-detentore non c'è nessuna norma tecnica particolare che disciplini il deposito temporaneo di olii minerali usati (anche se >500 litri)?
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Messaggio  annariri Mar Nov 29, 2011 4:14 pm

So che Isa è l'esperta del mondo "olii" e so che molti altri potrebbero aiutarmi a rispondere a questo quesito fattomi da un mio cliente, al quale io non so rispondere perchè non mi sono mai occupata della questione. Dunque il mio cliente è un autotrasportatore c/terzi iscritto alla cat. 4. Ha un mezzo sul quale è posta una cisterna in cui raccoglie e trasporta agli impianti l'olio di frittura proveniente dagli alberghi e dai ristoranti. Siamo a Rimini e capirete che, specie d'estate, questa è un'attività che gira al massimo. D'inverno ovviamente è meno redditizia, per cui il mio cliente si è guardato in giro per incrementare la sua attività e sta vagliando una proposta che non sa se può accettare. In pratica un gruppo di amministratori di immobili gli avrebbe proposto di raccogliere l'olio raccolto dai vari condomini. In sostanza i residenti gettano l'olio delle loro fritture nei wc e questo non fa bene agli scarichi (il comune non fa raccolta differenziata) per cui vorrebbero che il mio cliente fornisca loro delle piccole cisternette in plastica da tenere in uno spazio comune appartenente al condominio. Lo chiamerebbero quando sono piene per ritirale e portarle allo smaltimento. Lui può farlo? Deve avere qualche autorizzazione particolare? Ha dei limiti di capacità delle cisternette di raccolta? Altro? Grazie mille.
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Messaggio  isamonfroni Mar Nov 29, 2011 4:59 pm

Ciao Annariri, questa volta devo passare perchè gli oli di frittura non sono proprio il mio campo......
Quelli di cui si parlava sopra erano oli minerali che hanno un regime proprio e che sono tra l'altro rifiuti pericolosi.
Mi pare che ci sia già in giro un topic sugli oli di frittura dove forse trovi risposte più esaurienti.

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Messaggio  annariri Mar Nov 29, 2011 5:02 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao Annariri, questa volta devo passare perchè gli oli di frittura non sono proprio il mio campo......
Quelli di cui si parlava sopra erano oli minerali che hanno un regime proprio e che sono tra l'altro rifiuti pericolosi.
Mi pare che ci sia già in giro un topic sugli oli di frittura dove forse trovi risposte più esaurienti.
Grazie Isa, l'ho visto dopo che avevo già postato. Adesso lo incollo nel topic giusto. Very Happy
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Messaggio  Hope Mar Nov 29, 2011 7:39 pm

@isa
Sarebbe un vero peccato approfondire l'argomento in MP, complimenti per l’intervento anche da me!! Very Happy Very Happy
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 19, 2012 8:20 pm

Very Happy


Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mer Giu 20, 2012 6:43 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  Robicheaux Mer Giu 20, 2012 6:20 pm

I miei compliments per la lezione di Isa sulle disposizioni in materia di depositi di oli esausti, ora la salvo per futura memoria.
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Messaggio  piar7 Ven Mar 14, 2014 1:58 pm

Buongiorno a tutti.
Nella mia attività di consulenza, mi sono imbattuto in un'attività di discarica di rifuti non pericolosi, che prevede anche l'estrazione del biogas dal corpo rifiuti e la sua valorizzazione energetica mediante combustione in motori installati presso una centrale di cogenerazione all'interno del sito.
L'attività di smaltimento rifiuti della discarica è autorizzata in A.I.A.
Presso la centrale di cogenerazione del biogas, è presente un serbatoio di raccolta degli oli esausti derivanti dalle operazioni di manutenzione e sostitutizione dell'olio dei motori, a doppia camera e installato all'interno di un bacino di contenimento. Devo ancora verificare la capacità di detto serbatoio.
Non mi è tuttavia chiaro, dalle discussioni lette, se e cosa la ditta debba fare - siamo all'interno di una discarica autorizzata, la cui AIA prevede la produzione, tra i rifiuti, di oli esausti - per smaltire tramite trasportatore autorizzato quantitativi di olio > 500L.
Grazie in anticipo
saluti cordiali
Pietro
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Messaggio  gianfranco bardella Ven Mar 14, 2014 4:27 pm

Quoto Isa in tutto e per tutto.
Per quanto richiesto da Piar7:
Il gestore dell'impianto risulta essere un comune produttore di rifiuti pericolosi ("carico improprio"), per cui,
è tenuto a comportarsi di conseguenza.
Lo stoccaggio di rifiuti oleosi, anche se decaduta la normativa,consiglio che sia effettuato seguendo l'art. 6
del DLgs 95/92 a tutela di verifiche e di adempimenti nelle procedure AIA.

Articolo 6
Obblighi dei detentori
1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:
a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
2. È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.
3. Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;
b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l’olio usato estratto.
5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell’esercizio dell’attività propria e i filtri usati.
6. Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all’eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all’osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell’ambiente e della salute dall’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.
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Messaggio  piar7 Sab Mar 15, 2014 12:45 am

Grazie Isa e Gianfranco.

Ma ho ancora un punto poco chiaro. Qualora lo stoccaggio superi i 500 L, e non ci sia possibilità di avere la gestione separata della rete fognante come previsto dall'all. C del DM 392, la Ditta cosa dovrebbe fare?
Cosa intende Isa, se ho ben inteso nella sua del feb 2011, dicendo che sopra i 500 L serve l'autorizzazione?

E zesec, nelle conclusioni del 28 feb 2011, ha inteso bene il quadro descritto da Isa? Per intenderci, dove è che si dice che le disposizioni tecniche sui depositi che sono passate dal DM 392/96 alle BAT si applicano solo agli impianti di trattamento degli olii usati e che quindi per il produttore-detentore non c'è nessuna norma tecnica particolare che disciplini il deposito temporaneo di olii minerali usati (anche se >500 litri)?

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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 15, 2014 11:47 am

piar7 ha scritto:Grazie Isa e Gianfranco.

Ma ho ancora un punto poco chiaro. Qualora lo stoccaggio superi i 500 L, e non ci sia possibilità di avere la gestione separata della rete fognante come previsto dall'all. C del DM 392, la Ditta cosa dovrebbe fare?
Cosa intende Isa, se ho ben inteso nella sua del feb 2011, dicendo che sopra i 500 L serve l'autorizzazione?

E zesec, nelle conclusioni del 28 feb 2011, ha inteso bene il quadro descritto da Isa? Per intenderci, dove è che si dice che le disposizioni tecniche sui depositi che sono passate dal DM 392/96 alle BAT si applicano solo agli impianti di trattamento degli olii usati e che quindi per il produttore-detentore non c'è nessuna norma tecnica particolare che disciplini il deposito temporaneo di olii minerali usati (anche se >500 litri)?


No piar, non fare confusione:
1) è un rifiuto da te prodotto e quindi NIENTE autorizzazione specifica, ma solo deposito temporaneo presso il produttore art.183,c.1 lettera bb) . Del resto hai già l'AIA per la discarica con le sue prescrizioni. Il tuo NON è un impianto di stoccaggio e trattamento di oli usati.

2) circa le caratteristiche del deposito rivediti quel che ti ho detto in MP

3) fognatura separata vuol dire che le eventuali acque oleose (derivanti da pioggia sul bacino o perdite di serbatoi) NON devono mai entrare in contatto con la rete fognaria ordinaria. Per fare questo è sufficiente che il bacino sia isolato,senza contatti con la rete fognaria. Meglio ancora se dentro il bacino c'è un pozzetto isolato, dimensionato come una vasca di prima pioggia,da svuotare periodicamente e il cui contenuto venga smaltito come rifiuto speciale.

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Messaggio  angel Ven Mag 16, 2014 6:47 pm

angel ha scritto:
Il mio dubbio sorge per alcuni mie clienti che in un solo cambio (impianti biogas) producono anche 700 kg in un unica volta e loro utilizzano per il deposito temporaneo delle normali cisternette in plastica ( quelle con la gabbia in ferro esterna) posizionata su una vasca di contenimento. Sono a posto oppure devono prenderne una in acciao e cercare in qualche moto di separare la rete fognaria (qualora non sia già separata)?

dal momento che sono esclusivamente produttori e che credo che una volta prodotto questo rifiuto lo manderanno a smaltimento/recupero entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, ritengo che la cisternetta a norma vada più che bene.

E' logico che il mio non è certamente un parere giuridico, ma solo l'applicazione di criteri di buon senso che applicherei se quello fosse il mio deposito e soprattutto se la produzione di rifiuto si verificasse 1 sola volta e poi mai più (tipo cantiere).
In fondo:
1) sei il produttore e non un gestore professionale di oli esausti
2) la cisternetta è omologata per rifiuti pericolosi
3) è posata su di una vasca di contenimento (che deve avere un volume identico a quello della cisternetta - hai visto mai che si rompesse)
4) la cisternetta deve essere posata in una zona protetta da un cordolo, di modo che sia impossibile che un'eventuale sversamento vada a finire in fogna.


Però mi permetto di sottolineare una cosa:
Se l'attività di manutenzione si protrae negli anni ed è quindi lecito ritenere una produzione di olio esausto ripetitiva (ad ogni cambio olio), perchè non vi fate un bel deposituccio a norma?
Realizzare e installare un serbatoio in acciaio da 5/6 mc (li vendono già fatti e dotati di: livelli, troppo pieno, valvole in acciaio) e posizionarlo in un idoneo bacino di contenimento realizzato in CA, non è, economicamente parlando, la fine del mondo.


CHIEDO SCUSA AD ANGEL, ma ho fatto un po' di confusione, invece di quotare ho editato ed è quindi sparita una parte del suo post (e non so più come rimediare... Embarassed )
Credo che il senso della domanda si mantenga ugualmente.

Sorry
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Messaggio  isamonfroni Lun Mag 19, 2014 12:17 pm

angel ha scritto:
angel ha scritto:
Il mio dubbio sorge per alcuni mie clienti che in un solo cambio (impianti biogas) producono anche 700 kg in un unica volta e loro utilizzano per il deposito temporaneo delle normali cisternette in plastica ( quelle con la gabbia in ferro esterna) posizionata su una vasca di contenimento. Sono a posto oppure devono prenderne una in acciao e cercare in qualche moto di separare la rete fognaria (qualora non sia già separata)?

dal momento che sono esclusivamente produttori e che credo che una volta prodotto questo rifiuto lo manderanno a smaltimento/recupero entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, ritengo che la cisternetta a norma vada più che bene.

E' logico che il mio non è certamente un parere giuridico, ma solo l'applicazione di criteri di buon senso che applicherei se quello fosse il mio deposito e soprattutto se la produzione di rifiuto si verificasse 1 sola volta e poi mai più (tipo cantiere).
In fondo:
1) sei il produttore e non un gestore professionale di oli esausti
2) la cisternetta è omologata per rifiuti pericolosi
3) è posata su di una vasca di contenimento (che deve avere un volume identico a quello della cisternetta - hai visto mai che si rompesse)
4) la cisternetta deve essere posata in una zona protetta da un cordolo, di modo che sia impossibile che un'eventuale sversamento vada a finire in fogna.


Però mi permetto di sottolineare una cosa:
Se l'attività di manutenzione si protrae negli anni ed è quindi lecito ritenere una produzione di olio esausto ripetitiva (ad ogni cambio olio), perchè non vi fate un bel deposituccio a norma?
Realizzare e installare un serbatoio in acciaio da 5/6 mc (li vendono già fatti e dotati di: livelli, troppo pieno, valvole in acciaio) e posizionarlo in un idoneo bacino di contenimento realizzato in CA, non è, economicamente parlando, la fine del mondo.


CHIEDO SCUSA AD ANGEL, ma ho fatto un po' di confusione, invece di quotare ho editato ed è quindi sparita una parte del suo post (e non so più come rimediare... Embarassed )
Credo che il senso della domanda si mantenga ugualmente.

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Messaggio  angel Lun Mag 19, 2014 2:12 pm

isamonfroni ha scritto:
angel ha scritto:
angel ha scritto:
Il mio dubbio sorge per alcuni mie clienti che in un solo cambio (impianti biogas) producono anche 700 kg in un unica volta e loro utilizzano per il deposito temporaneo delle normali cisternette in plastica ( quelle con la gabbia in ferro esterna) posizionata su una vasca di contenimento. Sono a posto oppure devono prenderne una in acciao e cercare in qualche moto di separare la rete fognaria (qualora non sia già separata)?

dal momento che sono esclusivamente produttori e che credo che una volta prodotto questo rifiuto lo manderanno a smaltimento/recupero entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, ritengo che la cisternetta a norma vada più che bene.

E' logico che il mio non è certamente un parere giuridico, ma solo l'applicazione di criteri di buon senso che applicherei se quello fosse il mio deposito e soprattutto se la produzione di rifiuto si verificasse 1 sola volta e poi mai più (tipo cantiere).
In fondo:
1) sei il produttore e non un gestore professionale di oli esausti
2) la cisternetta è omologata per rifiuti pericolosi
3) è posata su di una vasca di contenimento (che deve avere un volume identico a quello della cisternetta - hai visto mai che si rompesse)
4) la cisternetta deve essere posata in una zona protetta da un cordolo, di modo che sia impossibile che un'eventuale sversamento vada a finire in fogna.


Però mi permetto di sottolineare una cosa:
Se l'attività di manutenzione si protrae negli anni ed è quindi lecito ritenere una produzione di olio esausto ripetitiva (ad ogni cambio olio), perchè non vi fate un bel deposituccio a norma?
Realizzare e installare un serbatoio in acciaio da 5/6 mc (li vendono già fatti e dotati di: livelli, troppo pieno, valvole in acciaio) e posizionarlo in un idoneo bacino di contenimento realizzato in CA, non è, economicamente parlando, la fine del mondo.


CHIEDO SCUSA AD ANGEL, ma ho fatto un po' di confusione, invece di quotare ho editato ed è quindi sparita una parte del suo post (e non so più come rimediare... Embarassed )
Credo che il senso della domanda si mantenga ugualmente.

Sorry
Per questa volta ti perdono per aver cancellato parte del mio post Very Happy 
Sei stata molto gentile e chiara. Gli consigliero di mettere un serbatoio in acciaio con bacino di contenimento (CA intendi calcestruzzo armato???) visto che un impianto di biogas a una vita di minimo 20 anni e la produzione di olio avviene ogni 3 mesi.
circa.
Mi era sorto il dubbio, in quanto vi è un commerciale di una ditta concorrente, che girando presso le officine meccaniche dice che bisogna effettuare il ritiro prima di avere in deposito temporaneo 500 kg. Io ho dei meccanici che me ne cosegnano 1000 a ritiro (circa 2 volte anno) ma che hanno una vasca in acciaio con bacino (non hanno il cordolo però) e penso che loro siano a posto come deposito una volta effettuato il cordolo.
Ciao e grazie
angel
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Messaggio  isamonfroni Lun Mag 19, 2014 4:18 pm

@Angel, per questa volta ti perdono anch'io per avere scritto che l'impianto a una vita media....... senza la acca  Evil or Very Mad (povero verbo avere........)


Se l'impianto dura 20 anni fagli installare un serbatoio d'acciao prefabbricato da 5/6 mc con il bacino di contenimento in cemento (CA infatti vuol dire calcestruzzo).

Il commerciale della ditta concorrente cerca di tirare l'acqua al suo mulino, si perde molto meno tempo a dire: "smaltite prima di averne 500 kg" piuttosto che sedersi insieme con il cliente e valutare:
*) quanto ne producono,
*) con quale frequenza
*) il tipo di locali disponibili per realizzare il deposito
*) il costo dei serbatoi e delle relative opere.....

no?

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Messaggio  angel Lun Mag 19, 2014 4:49 pm

isamonfroni ha scritto:@Angel, per questa volta ti perdono anch'io per avere scritto che l'impianto a una vita media.......  senza la acca  Evil or Very Mad (povero verbo avere........)


Se l'impianto dura 20 anni fagli installare un serbatoio d'acciao prefabbricato da 5/6 mc con il bacino di contenimento in cemento (CA infatti vuol dire calcestruzzo).

Il commerciale della ditta concorrente cerca di tirare l'acqua al suo mulino, si perde molto meno tempo a dire: "smaltite prima di averne 500 kg" piuttosto che sedersi insieme con il cliente e valutare:
*) quanto ne producono,
*) con quale frequenza
*) il tipo di locali disponibili per realizzare il deposito
*) il costo dei serbatoi e delle relative opere.....

no?
Eppure pensavo di essere stato attento visto che mi hai tirato le orecchie un' altra volta per un errore grammaticale (ma forse potevo stare piu' attento Embarassed ).
Sicuramente si. Dicendo di smaltire prima dei 500 kg risolvi la questione in 2 minuti. Peccato che poi il trasportatore al posto di effettuare 1000 ritiri all'anno ne deve effettuare 3-4 mila con tutti i costi che ne conseguono per gasolio, manutenzione mezzi etc.(oltre che nel contribuire all'aumento del buco nell'ozono).
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Messaggio  isamonfroni Mar Mag 20, 2014 9:55 am

angel ha scritto:

Sicuramente si.
1) Dicendo di smaltire prima dei 500 kg risolvi la questione in 2 minuti.
2) Peccato che poi il trasportatore al posto di effettuare 1000 ritiri all'anno ne deve effettuare 3-4 mila con tutti i costi che ne conseguono per gasolio, manutenzione mezzi etc.(oltre che nel contribuire all'aumento del buco nell'ozono).[/quote]

Esatto

ma infatti nel caso 1 sei un banale commerciale
nel caso 2 sei un consulente ambientale Very Happy 

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Messaggio  gianfranco bardella Mar Mag 20, 2014 2:42 pm

Di regola, un consulente informa, relaziona, da indicazioni mettendo tutto nero su bianco e riportando i riferimenti normativi;
quando sorgono dei dubbi sui veri intendimenti di certe asserzioni, conviene sempre chiedere una conferma scritta e, spesso,
rivelandoli.
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Messaggio  ambieco Ven Mar 20, 2015 3:27 pm

Buon pomeriggio
mi auguro di collegarmi al testo corretto non mi sembra di averne trovati altri così precisi.
Devo però risollevare la questione per chiare alcuni punti che pur leggendo la precedente discussione non mi son molto chiari anche se ringrazio gli esperti LE esperte che hanno stilato un elaborato completo.
Oltre chiaramente ai contenitori/serbatoi adatti ed adeguati per un produttore che produce per mole di lavoro più di 500 lt di olio esausto NON riesco a trovare i riferimenti legislativi dove si precisa che lo smaltimento deve essere effettuato al raggiungimento della quota 500.
Inoltre che normativa è necessario seguire in caso di chiamiamolo STK di olio come materia prima, anche in questo caso c'è un limite oltre al quale si deve richiedere qualche autoriz. UTIF o AGENZIA DELLE DOGANE o pagare qualche tassa/ contributo
Potete gentilmente aiutarmi?
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 20, 2015 10:41 pm

ambieco ha scritto:
Oltre chiaramente ai contenitori/serbatoi adatti ed adeguati per un produttore che produce per mole di lavoro più di 500 lt di olio esausto NON riesco a trovare i riferimenti legislativi dove si precisa che lo smaltimento deve essere effettuato al raggiungimento della quota 500.
Inoltre che normativa è necessario seguire in caso di chiamiamolo STK di olio come materia  prima, anche in questo caso c'è un limite oltre al quale si deve richiedere qualche autoriz.  UTIF o AGENZIA DELLE DOGANE  o pagare qualche tassa/ contributo
Potete gentilmente aiutarmi?

NON riesci a trovarlo perchè non c'è, infatti non sta scritto da nessuna parte che devi smaltire quando raggiungi 500 kg.
Quello dei 500 kg è un consiglio spassionato che tendiamo a dare a coloro che producono "poco" olio esausto per volta (per esempio le officine meccaniche).
Questo perchè i 500 kg sono il limite massimo (che trovi nel DM 392/96) per evitare di dover attrezzare il deposito temporaneo degli oli usati secondo le regole stringenti dell'allegato C a tale decreto (serbatoi a norma, bacini di contenimento, fognature separate, piping e valvolame in acciaio inox, filtri a carboni attivi sugli sfiati e via elencando).

La questione è delicata perchè il DM 392/96 [norma tecnica che regolamentava la gestione degli oli usati, quando gli oli usati erano un "rifiuto a sè stante" non regolamentato dalla normativa generale di settore (dpr 915/82 prima e decreto Ronchi poi), ma gestito ai sensi dell'ormai abrogato d.lgs. 95/92] attualmente è caducato dall'intervenuta abrogazione dell'atto presupposto (il d.lgs. 95/92 appunto), ad opera del d.lgs. 152/2006, quindi teoricamente non più produttivo di effetti.

Però, questa interpretazione giuridica (che io personalmente condivido) non è condivisa nello stesso modo dai vari enti di controllo sparsi in giro per l'italia con il rischio concreto che ti blocchino il deposito e ti elevino pesanti sanzioni per il mancato rispetto delle norme tecniche relative allo stoccaggio degli oli usati.
E' pur vero che ti puoi sempre opporre e presentare ricorso che potresti anche vincere, ma la domanda vera è: poi ne vale davvero la pena?

A maggior ragione se consideri che, comunque gli stoccaggi di rifiuti pericolosi devono essere effettuati ner rispetto di norme tecniche (che sono ancora quella della delibera interministeriale del 25/07/1984) e nel rispetto delle BAT di settore, che per quanto riguarda la gestione degli oli usati ricalcano in buona parte le disposizioni del DM 392/96.

Quindi il discorso è applicato alla luce del buon senso.
- se produci poco olio usato per volta ti conviene nettamente stare sotto i 500 kg ed evitarti una lunga serie di mal di pancia
- se ne produci molto allora ti conviene nettamente attrezzare un deposito secondo quello che dice l'allegato C al dm 392/96 (che in fondo non è tecnicamente folle) e ti risparmi successive ulteriori contestazioni.

In caso di stoccaggio di OLI MINERALI come materia prima, certamente che c'è una normativa da seguire.
Così a memoria non mi ricordo il decreto, ma mi pare che sopra i 10 mc di stoccaggio si debba ottenere dall'AGENZIA DELLE DOGANE la relativa licenza di deposito di oli minerali e combustibili.
Però sul sito dell'agenzia trovi tutte le info.
Logicamente il deposito deve essere realizzato con accorgimenti tecnici particolari (serbatoi in acciaio con livelli e prese campione, bacino di contenimento, presidi antincendio, controllo degli sfiati, piping e valvolame in acciaio ecc...)

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Messaggio  tobpic Ven Apr 15, 2016 4:51 pm

Innanzitutto rigrazio per le precise risposte qui sopra, che hanno fugato molti miei dubbi; me ne rimangono però alcuni:

ci sono notizie evidenti (sentenze, pronunce, comunque documentate) del fatto che gli organi di controllo ogni tanto elevano sanzioni sulla base di questo "zombie giuridico"? lo chiedo perché un cliente a cui suggerirei di attrezzare il deposito temporaneo secondo allegato C (è solo produttore ma di quasi 1000 litri in alcune situazioni) avrebbe sicuro qualche riguardo sapendo che questo decreto esiste ma non produce effetti (sottolineo che non ci guadagneri nulla da un suo adeguamento, ma vorrei solo evitare che andasse incontro a spiacevoli inconvenienti dovuti a qualche funzionario ottuso). penso che evidenziarli che c'è qualcuno che sanziona pesantemente anche in tale situazione, potrebbe aiutarlo a decidere (l'alternativa sarebbe aumentare gli scarichi ma sarebbe un onere non indifferente

inoltre, essendo la prima volta che mi occupo di depositi di olii (e dovendo solo verificare che sia tutto a norma), potreste indicarmi esattamente dove trovare le bat per tale situazione?
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Messaggio  isamonfroni Ven Apr 15, 2016 5:52 pm

Che ci siano sentenze o altre evidenze di sanzioni elevate per tale fattispecie non saprei.
Più che altro io ho vissuto la cosa sotto il profilo della richiesta di autorizzazione per i depositi.

Francamente ritengo che tu possa suggerire al tuo cliente che non è un deposito consortile di oli minerali, ma solo un produttore di tenersi i suoi 1000 lt con tutte le cautele ed i presidi ambientali (bacino di contenimento, materiali assorbenti ecc...) previsti dalle varie norme tecniche in materia di detenzione di sostanze pericolose.

Comunque le vecchie BAT previste dal d.lgs. 59/2005 le trovi come allegato (Parte 1 per gli stoccaggi, parte 2- rigenerazione oli usati) al DM Ambiente 29 gennaio 2007.

Buona lettura (sono oltre 800 pagine)

Le nuove BAT o BREF le trovi qui (tutte quelle che ci sono)
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

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