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Messaggio  valely46 Mer Feb 23, 2011 6:30 pm

Promemoria primo messaggio :

Buon pomeriggio a tutti!
Ho letto i diversi post sul tema ma ancora non riesco a capire quando sono obbligatorie le analisi!
Io lavoro per una ditta che trasporta rifiuti pericolosi e non pericolosi per diversi clienti. Volevo capire quando e per che cer devo consigliare ai miei clienti di fare le analisi ai loro rifiuti per non aver così problemi ne per il loro stoccaggio ne per il nostro trasporto e accettazione in discarica.

Grazie mille per il vostro aiuto
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Messaggio  volvo85 Ven Mag 11, 2012 9:43 am

ma un impianto che operava in procedura semplificata e all'atto del rinnovo gli danno la "trasposizione" di operare in procedura ordinaria a quale normativa deve fare riferimento se il dm 98 parla solo di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate?

ma per un impianto in ordinaria che effettua recupero e trattamento è sufficente un test di cessione o è obbligato a fare altro??? lavoro per un' azienda di trasporti, per un cliente a cui ritiro stampi di gesso quindi cer 101206 è obbligatoria una caratterizzazione del rifiuto??

grazie del vs aiuto..
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Messaggio  volvo85 Mer Giu 20, 2012 11:15 am

sarò duro ma per i rifiuti tipo 150106/040109/120105 destinati a smaltimento in discarica è necessaria l' analisi analitica o basta la caratterizzazione di base. Inoltre la "lista positiva" definita dal Ministero dell Ambiente dove sono elencati i rifiuti per cui non è necessaria un analisi analitica esiste oppure quelle che si trovano su internet sono definite dalle regioni Question
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Giu 20, 2012 1:25 pm

Volvo85 ha scritto:sarò duro ma per i rifiuti tipo 150106/040109/120105 destinati a smaltimento in discarica è necessaria l' analisi analitica o basta la caratterizzazione di base. Inoltre la "lista positiva" definita dal Ministero dell Ambiente dove sono elencati i rifiuti per cui non è necessaria un analisi analitica esiste oppure quelle che si trovano su internet sono definite dalle regioni Question

Volvo, perdonami ma temo proprio che tu parta da presupposti sbagliati, i codici da te citati non possono e non devono andare in discarica, e ciò in base alla lettura pedissequa, facile-facile, dell'art. 179 commi 1 e 2:

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Quindi prima di tutto occorre valutare a che tipo di recupero/reimpiego, compresa la termovalorizzazione, possa andare un rifiuto, e poi a quale tipo di trattamento per abbatterne la pericolosità (ma non è questo il caso, essendo tutti non pericolosi), e se proprio non ci se ne può fare nient'altro allora si possono avviare in discarica.
Il 15 01 06 va in tipologia 14.1 di DM 5/02/08 per la produzione di CDR, lo 04 01 09 va in recupero da tipologia 8.4 e il 12 01 05 in recupero tipologia 6.2, già solo come procedure semplificate. Come procedure ordinarie tutti possono essere utilizzabili come co-combustibili, oltre tutto, visto l'elevato pCi.

Pertanto, la gestione secondo la quale questi materiali vanno in discarica è una gestione almeno non corretta.
Anzi, mi fa letteralmente inorridire che ci sia stato qualcuno che ha autorizzato qualche discarica ad accettare questi codici, che senza dubbio alcuno hanno un tenore di Carbonio Organico nettamente superiore a quelli ammissibili in tutto il resto di europa: stiamo parlando di rifiuti di imballaggi di carta, di rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura di pelli, pelliccie e industrie tessili, di limature e trucioli di materiali plastici, quindi tutti materiali organici, i primi 2 anche naturali.
E qualunque cosa abbiano scritto nel testo (infatti ci hanno fatto il sedere a cappello di prete proprio per come abbiamo "tradotto" la Dir. CE 33/2003 ), il limite di TOC (carbonio organico totale) per l'ammissione in discarica è del 5%, elevabile al massimo al 15% per i pulverulenti che abbiano altri requisiti.
E a me sembra chimicamente chiarissimo che carta, stoffa, pelli, pellicce e plastica abbiano ben più del 15% di carbonio organico.

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Messaggio  volvo85 Mer Giu 20, 2012 3:43 pm

tranquilla Aurora mi sono spiegato male io.. i rifiuti citati non vanno in discarica o perlomeno subiscono ogni processo necessario a mandarcene il meno possibile...quello che volevo capire era se queste tipologie di rifiuti necessitano di un' analisi analitica o basta una scheda di caratterizzazione di base del rifiuto.

In base al dm del 27/09/2010 al punto 4 dell'allegato 1 si parla di lista positiva dove dovrebbero essere elencati i rifiuti che non necessitano di analisi analitiche.. ma esiste oppure no???
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Giu 20, 2012 4:01 pm

Lista positiva? in Italia? ma scherzi!
figurati, quella che avevamo per le discariche per inerti nel D.M. 13 marzo 2003 l'hanno "dimenticata" abrogando il precedente DM 3 agosto 2005 che a sua volta è stato abrogato dal DM 27 settembre 2010... e così, per la gioia dei colleghi analisti ed alla facciaccia di tutto il resto d'europa adesso occorre fare analisi anche per l'intonaco sbreccato della cucina della sciura maria... manco cucinasse piombo fuso.

Onestamente e in queste condizioni, non me la sento di condannare al patibolo i laboratoristi che -fatta una volta un'analisi- poi la copiaincollano all'infinito...

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 20, 2012 5:08 pm

Aurora Brancia ha scritto:Lista positiva? in Italia? ma scherzi!
.....
perchè nonostante il 4-3 di Città del Messico i teteschi d'Italy continuano ad essere avanti ... molto avanti ... quasi in fuorigioco ? vedi liste positive degli All. 6 + All. 7 : http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/download/DGP_1104_2007.pdf rendeer
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Giu 20, 2012 11:56 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:perchè nonostante il 4-3 di Città del Messico i teteschi d'Italy continuano ad essere avanti ... molto avanti ... quasi in fuorigioco ? vedi liste positive degli All. 6 + All. 7 : http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/download/DGP_1104_2007.pdf rendeer

Semplice: nel 1970 eravamo ancora abbastanza alla pari, anche con la Cermania di Ovest.
Poi, in Crande Cermania sono andati tutti gli italiani migliori o quasi, e così ci hanno surclassato, che nemmeno quando si sono riuniti con Pikkola Cermania di Est si sono "ammallati".
Cazpiterola, e dire che quando si sono trovati con le pacche assai in umido rispetto a maastricht per tirare su la parte orientale c'era Prodi a Bruxelles e gli fece votare il permesso di sforamento, a loro e ai francesi che pure avevano altri problemi.
Il proverbio lo dice chiaro: non far male che è peccato, non far bene che è sprecato... ma vallo tu a dire ad un simildemocristiano!

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analisi chimica - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE  - Pagina 2 Empty analisi in semplificata - piccoli conferimenti

Messaggio  elicriso Gio Giu 28, 2012 12:38 pm

isamonfroni ha scritto:quotando quanto dice cristina cadamuro, aggiungo che:
- per il conferimento in discarica caratterizzazione di base più analisi sempre necessaria al primo conferimento e al primo CER, poi se CER e processo produttivo e produttore sempre uguale ripetizine ogni 24 mesi (o più spesso se previsto nell'autorizzazione della discarica)
- impianti di trattamento/recupero in ordinaria: omologa con analisi al primo conferimento e ripetizione analisi con frequenza definita dall'Ente all'interno dell'autorizzazione impianto (da 6 a 24 mesi a seconda della Provincia che autorizza, del tipo di impianti, del tipo di rifiuti ecc...)
- impianti recupero in semplificata: certamente analisi al primo conferimento e poi seguire le regole del DM 05/02/1998 e succ in merito al tipo di analisi ed ai parametri da determinare.

Avrei bisogno di una delucidazione e scrivo qui e a te (come a un nume tutelare) sperando di trovare un risposta chiara.
trattando di impianti di recupero in semplificata, tutto ok per conferimenti di una certa consistenza, ma che fare con i piccoli conferimenti? possibile che si debba chiedere l'analisi ad ogni nuovo cantiere anche al muratore che mi porta un camion o due per cantiere?
sto disperatamente cercando una soluzione economicamente perseguibile e accettabile per gli enti.
la provincia propone di considerare piccoli conferimenti solo quelli sotto 15 t e di accumularli in un cumulo facendo una analisi ogni 200t (a carico del recuperatore che poi si deve rifare sui conferitori)... ma se non lo impongono a tutti praticamente è come mettere fuori mercato un recuperatore... ora poi...
ho chiesto in giro
qualcuno in zona fa analisi semplificate (tipo la sola presenza amianto o solo gli idrocarburi), qualcun altro fa analisi a campione una volta al mese, qualcuno non fa un bel niente o una analisi all'anno per ciascun conferitore (anche se cambia 60 cantieri all'anno)

cosa mi consigliate???
vorremmo trovare un soluzione che ci consenta di stare relativamente tranquilli
daniela

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Messaggio  ADRYANO85 Gio Feb 23, 2017 5:06 pm

Cristina Cadamuro ha scritto:Se ti riferisci al conferimento in discarica:

il produttore del rifiuto deve effettuare la ‘caratterizzazione di base’ di ciascun rifiuto conferito in discarica, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM 27/09/2010 (che ha sostituito l’art.  2 del DM 03/08/2005). La caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all’anno.

In cosa consiste la caratterizzazione di base? L’allegato 1 del DM 27/09/2010 definisce la caratterizzazione di base come “determinazione delle caratteristiche
dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per
uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza


1. Scopi della caratterizzazione di base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine,
composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove
possibile, altre caratteristiche);  
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei
rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste
all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di
conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di
semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da
misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti
tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test
semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

Ringrazio apertamente tutte le persone che tengono in piedi questo forum, sicuramente un punto di riferimento.
Ritornando alla questione "caratterizzazione del rifiuto" qualcosa continua a sfuggirmi, vado per punti:
Premesso che il mio rifiuto voglio conferirlo in discarica

1) Il rifiuto va sempre sottoposto a caratterizzazione di base (al primo conferimento) sul tal quale? a quali limiti di concentrazione faccio riferimento?
2) Il test di cessione (analisi sull'eluato) è sempre previsto per decidere l'ammissibilità in discarica come da DM 27/10/2010? presumo che in questo caso i limiti di riferimento sono proprio quelli indicati nel DM 27/10/2010
Potreste aiutarmi sulla questione?
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Messaggio  tfrab Gio Feb 23, 2017 5:24 pm

ADRYANO85 ha scritto:

1) Il rifiuto va sempre sottoposto a caratterizzazione di base (al primo conferimento) sul tal quale? a quali limiti di concentrazione faccio riferimento?


la caratterizzazione di base è obbligatoria, come da normativa. per i limiti sul tal quale i riferimenti legislativi, in linea di massima, sono il regolamento 1357/2014, che ti dà i limiti per le HP, e il decreto 36, che all'articolo 6 ti dice cosa non può andare in discarica. altri limiti li trovi nel DM 27/10/10 (occhio è aggiornato di recente)

2) Il test di cessione (analisi sull'eluato) è sempre previsto per decidere l'ammissibilità in discarica come da DM 27/10/2010? presumo che in questo caso i limiti di riferimento sono proprio quelli indicati nel DM 27/10/2010
Potreste aiutarmi sulla questione?

sì sono quei limiti, ma possono essere integrati da deroghe o limiti specifici in autorizzazione, che variano di discarica in discarica
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 23, 2017 5:48 pm

tfrab ha scritto:
ADRYANO85 ha scritto:

1) Il rifiuto va sempre sottoposto a caratterizzazione di base (al primo conferimento) sul tal quale? a quali limiti di concentrazione faccio riferimento?


la caratterizzazione di base è obbligatoria, come da normativa. ....
Tranne che in Alto Adige/Südtirol  che   -mi dicono-  è ancora in Italia, vero ?  

Per conferma vedi infatti art. 2 comma 3 http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/download/DGP_1104_2007.pdf

PS:  qualcuno ha esperienza di deroghe simili in altre Regioni/Province ?
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Messaggio  ADRYANO85 Gio Feb 23, 2017 5:53 pm

tfrab ha scritto:
ADRYANO85 ha scritto:

1) Il rifiuto va sempre sottoposto a caratterizzazione di base (al primo conferimento) sul tal quale? a quali limiti di concentrazione faccio riferimento?


la caratterizzazione di base è obbligatoria, come da normativa. per i limiti sul tal quale i riferimenti legislativi, in linea di massima, sono il regolamento 1357/2014, che ti dà i limiti per le HP, e il decreto 36, che all'articolo 6 ti dice cosa non può andare in discarica. altri limiti li trovi nel DM 27/10/10 (occhio è aggiornato di recente)

2) Il test di cessione (analisi sull'eluato) è sempre previsto per decidere l'ammissibilità in discarica come da DM 27/10/2010? presumo che in questo caso i limiti di riferimento sono proprio quelli indicati nel DM 27/10/2010
Potreste aiutarmi sulla questione?

sì sono quei limiti, ma possono essere integrati da deroghe o limiti specifici in autorizzazione, che variano di discarica in discarica

Grazie
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Feb 23, 2017 7:44 pm

ADRYANO85 ha scritto:

Ritornando alla questione "caratterizzazione del rifiuto" qualcosa continua a sfuggirmi, vado per punti:
Premesso che il mio rifiuto voglio conferirlo in discarica


Sulle domande specifiche ti è stato già risposto, io invece mi soffermo solo sulla frase che ho riportata in grassetto.
No, non è così che funziona.
Un produttore/detentore di rifiuto non può nè deve decidere per principio astratto o per conto suo nè a gusto suo che fine farà quel certo rifiuto.
La caratterizzazione di base serve - tra l'altro - proprio a decidere quale sia la più corretta forma di eliminazione, e il tutto sempre secondo le gerarchie di gestione di cui all'art. 179 del dlgs. 152/06 che vedono lo smaltimento in discarica come ultimissima possibilità.

Certo, questa scelta per avere un senso deve essere fatta con il supporto di uno specialista, che può sembrare un costo "superfluo" però nella pratica dà al produttore la certezza di avere rispettato il principio-base di eliminazione del rifiuto prodotto secondo legge (innanzi tutto) e secondo coscienza ambientale - a chi ne è provvisto -; coscienza che non è l'ambientalismo spicciolo ma spesso a-tecnologico ed anche a-scientifico cui assistiamo di continuo.
Ci tenevo a dirtelo, perchè spesso questi obblighi normativi prioritari passano in secondo piano rispetto alla forma burocratica con cui poi si ha a che fare

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Messaggio  ADRYANO85 Gio Feb 23, 2017 7:51 pm

Aurora Brancia ha scritto:
ADRYANO85 ha scritto:

Ritornando alla questione "caratterizzazione del rifiuto" qualcosa continua a sfuggirmi, vado per punti:
Premesso che il mio rifiuto voglio conferirlo in discarica


Sulle domande specifiche ti è stato già risposto, io invece mi soffermo solo sulla frase che ho riportata in grassetto.
No, non è così che funziona.
Un produttore/detentore di rifiuto non può nè deve decidere per principio astratto o per conto suo nè a gusto suo che fine farà quel certo rifiuto.
La caratterizzazione di base serve - tra l'altro - proprio a decidere quale sia la più corretta forma di eliminazione, e il tutto sempre secondo le gerarchie di gestione di cui all'art. 179 del dlgs. 152/06 che vedono lo smaltimento in discarica come ultimissima possibilità.

Certo, questa scelta per avere un senso deve essere fatta con il supporto di uno specialista, che può sembrare un costo "superfluo" però nella pratica dà al produttore la certezza di avere rispettato il principio-base di eliminazione del rifiuto prodotto secondo legge (innanzi tutto) e secondo coscienza ambientale - a chi ne è provvisto -; coscienza che non è l'ambientalismo spicciolo ma spesso a-tecnologico ed anche a-scientifico cui assistiamo di continuo.
Ci tenevo a dirtelo, perchè spesso questi obblighi normativi prioritari passano in secondo piano rispetto alla forma burocratica con cui poi si ha a che fare

Ciao Aurora è grazie per il chiarimento
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 23, 2017 8:17 pm

Aurora Brancia ha scritto:
... Ci tenevo a dirtelo, perchè spesso questi obblighi normativi prioritari passano in secondo piano rispetto alla forma burocratica con cui poi si ha a che fare
Sante parole ! tanto sante quanto quelle del Giovanni Battista che però non si era reso conto che, in mancanza di sanzioni per gli obblighi normativi prioritari, non se lo sarebbe filato nessuno.
E ci ha rimesso la capoccia.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Feb 24, 2017 3:52 am

quando ti trovi una controparte in sede giudiziaria che ti chiede conto del perchè hai speso 100 per mandare un qualcosa che hai deciso di comprare e buttare nell'unica discarica distantissima che accettasse quei parametri, invece di mandarla a recupero in ordinaria che non solo non ti costava ma addirittura sarebbe venuta a costo 0 perchè materiale utile e richiesto anche da recupero, beh lì le cose ti si possono complicare sgradevolmente.

Puoi obiettarmi "ma chi è che si mette a spulciare nei fir e fare storie per questo !?!".
certo, è difficile, ma puoi trovarlo. So di un furbone con propensione al lucro facile che è -di questi tempi proprio- stato piuttosto sfortunato: ha trovato me, e giusto di controparte.

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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 24, 2017 8:33 am

Aurora Brancia ha scritto:quando ti trovi una controparte in sede giudiziaria che ti chiede conto del perchè [...]  beh lì le cose ti si possono complicare sgradevolmente...
Da perito conosci quindi l'antico ma validissimo brocardo "Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege" , non si può essere puniti per un fatto che non sia considerato espressamente reato dalla Legge.

correggimi se sbaglio ma la violazione dell'art. 179 non è sanzionata: la gerarchia del 179   - purtroppo! si guardi bene -   son solo belle parole, buone da urlare nel deserto.
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