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Sfalci e potature....
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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Sfalci e potature....
Promemoria primo messaggio :
Buongiorno,
volevo porvi una questione che definire complessa è riduttivo.
La legge emanata il 13 agosto 2010, n. 129
- Conversione in legge del D.L. 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili –
apportava significative modifiche all'articolo 185 e recitava più o meno così....
[…nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"…]
Ora con l'entrata in vigore del DL del 3 Dicembre 2010 n. 205 l'articolo 185 recita così:
[….. (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:.......................
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ]
Bene!...E’ venuta meno nella descrizione, la parte inerente gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.
Cosa significa questo?
Significa che gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, che ad agosto 2010 grazie alla legge 129 erano potenzialmente dei sottoprodotti.
[....Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma
1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281............p) sottoprodotto:
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato; ]
sono ritornati ad essere dei rifiuti, in quanto citati nel solo articolo 184.
[184. Classificazione..........1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;]
Sono tornati ad essere esclusivamente rifiuti anche perché nell’attuale art. 183 si fa riferimento ai sottoprodotti rimandandoli all’art. 184 bis comma 1 e 2, articolo che di fatto non è applicabile in quanto non sono stati emessi da parte del Governo i decreti attuativi.
In pratica ci troviamo in un limbo dove manca sostanzialmente la definizione di sottoprodotto o delle condizioni che lo definiscono, questo almeno per gli sfalci e potature del verde pubblico; ma temo anche per altre categorie di materiali.
Infatti a mio parere, la confusione legislativa vale anche per l’art 186 terre e rocce da scavo che cita erroneamente l’art. 183 comma 1 lettera p) che di fatto è stato modificato, e alla lettere p) non si trova più la vecchia dicitura :
[p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:]
ma si trova la seguente…..
[…p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;…]
mentre la definizione di sottoprodotto è riportata alla lettera qq)
[qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. ]
che però fa ancora riferimento all’articolo 184 bis, il quale come già detto deficita dei decreti attuativi e quindi inattuabile.
Come può un imprenditore o un semplice cittadino seguire le regole se queste cambiano con una frequenza assurda e quando cambiano invece di risolvere o chiarire problematiche le complicano ancor più?
Scusate se nel ragionamento sono stato un pò contorto ma districarsi tra tutti gli articoli vecchi e nuovi non è facile
Buongiorno,
volevo porvi una questione che definire complessa è riduttivo.
La legge emanata il 13 agosto 2010, n. 129
- Conversione in legge del D.L. 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili –
apportava significative modifiche all'articolo 185 e recitava più o meno così....
[…nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"…]
Ora con l'entrata in vigore del DL del 3 Dicembre 2010 n. 205 l'articolo 185 recita così:
[….. (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:.......................
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ]
Bene!...E’ venuta meno nella descrizione, la parte inerente gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.
Cosa significa questo?
Significa che gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, che ad agosto 2010 grazie alla legge 129 erano potenzialmente dei sottoprodotti.
[....Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma
1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281............p) sottoprodotto:
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato; ]
sono ritornati ad essere dei rifiuti, in quanto citati nel solo articolo 184.
[184. Classificazione..........1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;]
Sono tornati ad essere esclusivamente rifiuti anche perché nell’attuale art. 183 si fa riferimento ai sottoprodotti rimandandoli all’art. 184 bis comma 1 e 2, articolo che di fatto non è applicabile in quanto non sono stati emessi da parte del Governo i decreti attuativi.
In pratica ci troviamo in un limbo dove manca sostanzialmente la definizione di sottoprodotto o delle condizioni che lo definiscono, questo almeno per gli sfalci e potature del verde pubblico; ma temo anche per altre categorie di materiali.
Infatti a mio parere, la confusione legislativa vale anche per l’art 186 terre e rocce da scavo che cita erroneamente l’art. 183 comma 1 lettera p) che di fatto è stato modificato, e alla lettere p) non si trova più la vecchia dicitura :
[p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:]
ma si trova la seguente…..
[…p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;…]
mentre la definizione di sottoprodotto è riportata alla lettera qq)
[qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. ]
che però fa ancora riferimento all’articolo 184 bis, il quale come già detto deficita dei decreti attuativi e quindi inattuabile.
Come può un imprenditore o un semplice cittadino seguire le regole se queste cambiano con una frequenza assurda e quando cambiano invece di risolvere o chiarire problematiche le complicano ancor più?
Scusate se nel ragionamento sono stato un pò contorto ma districarsi tra tutti gli articoli vecchi e nuovi non è facile
Ultima modifica di Luigi 152 il Mer Feb 16, 2011 11:02 am - modificato 1 volta.
Luigi 152- Membro della community
- Messaggi : 38
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Re: Sfalci e potature....
torakiki72 ha scritto:Stamattina doppio quesito..
Scusate, ma anche chi produce questo tipo di rifiuti è soggetto a registro??!!
Oppure basta solo il formulario??!!!
L'Ho iscritto all'Albo Gestori Ambientali come produttore rifiuti propri!!!!!
Ma il registro??!!!
Grazieeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
L'Ho iscritto all'Albo Gestori Ambientali come produttore rifiuti propri????????
Scusa, iscritto all'Albo Gestori come produttore di rifiuti NON pericolosi? Ma, da quando...?
cirillo- Moderatore
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Re: Sfalci e potature....
Ritirata ieri l'iscrizione!!!!!
torakiki72- Membro della community
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Re: Sfalci e potature....
torakiki72 ha scritto:Ritirata ieri l'iscrizione!!!!!
"RITIRATA" in che senso?
1) concessa dall'Albo e "ritirata" l'autorizzazione
oppure
2) hai "ritirato" la domanda d'iscrizione depositata in quanto per esercitare qull'attività NON serve alcuna iscrizione all'Albo
No, perchè se serve l'iscrizione all'Albo per produrre "in proprio" rifiuti non pericolosi, non mi son perso qualcosa, mi son perso proprio TUTTO!
cirillo- Moderatore
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Re: Sfalci e potature....
Per produrre no..ma per trasportarli e per poi portarli in discarica anche!!!
Alla consegna in piattaforma vogliono copia del formulario!!!!!
Alla consegna in piattaforma vogliono copia del formulario!!!!!
torakiki72- Membro della community
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Re: Sfalci e potature....
torakiki72 ha scritto:Per produrre no..ma per trasportarli e per poi portarli in discarica anche!!!
Alla consegna in piattaforma vogliono copia del formulario!!!!!
Ok, per il trasporto in conto proprio, Ok...
Ciao
cirillo- Moderatore
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Re: Sfalci e potature....
cirillo ha scritto:torakiki72 ha scritto:Per produrre no..ma per trasportarli e per poi portarli in discarica anche!!!
Alla consegna in piattaforma vogliono copia del formulario!!!!!
Ok, per il trasporto in conto proprio, Ok...
Ciao
Si..ma il registro??!!
Si o no!!!??
Credo di si!!!!
torakiki72- Membro della community
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Re: Sfalci e potature....
torakiki72 ha scritto:Si..ma il registro??!! Si o no!!!?? Credo di si!!!!
Il registro si.
Vi annoti i carichi e gli scarichi e, conseguentemente, si adempie anche l'obbligo di registrazione del trasporto in c.p.
e, visto il tuo avatar:
medaglia, medaglia, medaglia.....
cirillo- Moderatore
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Età : 69
Località : veneto
Re: Sfalci e potature....
Salve a tutti gli utenti del forum,
ho letto con attenzione i messaggi precedenti e sto seguendo la questione sfalci e potature da vicino. Ancora pero' non mi è chiaro se, pur provenendo da manutenzione del verde publico e privato e quindi ad oggi considerate rifiuto, possono essere utilizzate in un impianto di produzione energia da biomassa che non sia autorizzato al ritiro di questa tipologia in qualita' di rifiuto . Nel decreto legislativo 28/2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si parla di biomassa ricomprendendo sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato. Sebbene si parli di biomassa, si potrebbe trattare comunque di rifiuto e come tale l'impianto deve avere una particolare autorizzazione al trattamento dei rifiuti oppure, poichè tali sfalci e potature sono utilizzati per la produzione di energia, possono essere considerati esclusi dalla classificazione come rifiuto?
ho letto con attenzione i messaggi precedenti e sto seguendo la questione sfalci e potature da vicino. Ancora pero' non mi è chiaro se, pur provenendo da manutenzione del verde publico e privato e quindi ad oggi considerate rifiuto, possono essere utilizzate in un impianto di produzione energia da biomassa che non sia autorizzato al ritiro di questa tipologia in qualita' di rifiuto . Nel decreto legislativo 28/2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si parla di biomassa ricomprendendo sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato. Sebbene si parli di biomassa, si potrebbe trattare comunque di rifiuto e come tale l'impianto deve avere una particolare autorizzazione al trattamento dei rifiuti oppure, poichè tali sfalci e potature sono utilizzati per la produzione di energia, possono essere considerati esclusi dalla classificazione come rifiuto?
biomass- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.12.11
Re: Sfalci e potature....
Come aggiornamento, vi informo che è stato finalmente trasmesso alla Camera il progetto di legge n°4240, che innova sulla questione: http://tinyurl.com/7tbfbb8
Contiene, tra l'altro, il seguente articolo:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «, nella selvicoltura» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Contiene, tra l'altro, il seguente articolo:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «, nella selvicoltura» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: Sfalci e potature....
Vi segnalo questo contributo sull'argomento sfalci e potature
http://reteambiente.it/news/16292/sfalci-e-potature-rifiuto-o-sottoprodotto/
http://reteambiente.it/news/16292/sfalci-e-potature-rifiuto-o-sottoprodotto/
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
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Età : 67
Località : roma
Re: Sfalci e potature....
Grazie eccellente isamonfroni.
Se posso dire due cose in merito all'articolo, mi trova sostanzialmente d'accordo nel classificare come rifiuti gli sfalci e potature che provengono dall'attività di giardinaggio.
Sicuramente non possono essere considerati sottoprodotti ma non per le ragioni che ha illustrato l'estensore dell'articolo che, francamente, mi sembrano tirate un po' per i capelli.
Se posso dire due cose in merito all'articolo, mi trova sostanzialmente d'accordo nel classificare come rifiuti gli sfalci e potature che provengono dall'attività di giardinaggio.
Sicuramente non possono essere considerati sottoprodotti ma non per le ragioni che ha illustrato l'estensore dell'articolo che, francamente, mi sembrano tirate un po' per i capelli.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Sfalci e potature....
Si anch'io la penso come te.......Supremoanziano ha scritto:Grazie eccellente isamonfroni.
Se posso dire due cose in merito all'articolo, mi trova sostanzialmente d'accordo nel classificare come rifiuti gli sfalci e potature che provengono dall'attività di giardinaggio.
Sicuramente non possono essere considerati sottoprodotti ma non per le ragioni che ha illustrato l'estensore dell'articolo che, francamente, mi sembrano tirate un po' per i capelli.
PS eccellente mi sembra un po' eccessivo
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Sfalci e potature....
Vi segnalo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999-A) in discussione oggi in Aula e su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo, contiene, tra l'altro, la seguente modifica apportata in Senato, poi soppressa in commissione:
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: “o per la” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: “o per la” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
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