Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
permanenza rifiuti del produttore
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
permanenza rifiuti del produttore
Recentemente si è tenuto un corso organizzato da una ditta di trasporto e parlando delle modalità operative, è stata sollevata la seguente questione: secondo loro il produttore di rifiuti carica nel registro cronologico entro 10 gg i rifiuti e subito dopo entro 8 ore il trasportatore deve andare a ritirarlo.
Scusate, ma io mi sono guardato e riguardato il decreto e in nessun punto mi pare che porti modifiche di al comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i....quindi la deduzione che il rifiuto debba essere ritirato dal trasportatore nell'istante in cui viene caricato nel registro...mi sembra improponibile.
Chiedo gentilmente una corferma o almeno qualche informazione
Scusate, ma io mi sono guardato e riguardato il decreto e in nessun punto mi pare che porti modifiche di al comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i....quindi la deduzione che il rifiuto debba essere ritirato dal trasportatore nell'istante in cui viene caricato nel registro...mi sembra improponibile.
Chiedo gentilmente una corferma o almeno qualche informazione
rialuisa- Membro della community
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 20.02.10
Re: permanenza rifiuti del produttore
rialuisa ha scritto:Recentemente si è tenuto un corso organizzato da una ditta di trasporto e parlando delle modalità operative, è stata sollevata la seguente questione: secondo loro il produttore di rifiuti carica nel registro cronologico entro 10 gg i rifiuti e subito dopo entro 8 ore il trasportatore deve andare a ritirarlo.
Scusate, ma io mi sono guardato e riguardato il decreto e in nessun punto mi pare che porti modifiche di al comma 2 dell'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i....quindi la deduzione che il rifiuto debba essere ritirato dal trasportatore nell'istante in cui viene caricato nel registro...mi sembra improponibile.
Chiedo gentilmente una corferma o almeno qualche informazione
I rifiuti possono essere caricati nel registro anche mesi prima del ritiro.Questo ad esempio è il caso di piccoli produttori che smaltiscono 1 volta all'anno. E' la scheda che va aperta almeno 8 ore prima ( ora 4 ore dopo la modifica del decreto ) , dopo di chè, anche dopo alcuni giorni dall'apertura della scheda, il trasportatore passa a fare il ritiro.
alberto tilli- Utente Attivo
- Messaggi : 174
Data d'iscrizione : 20.01.10
Re: permanenza rifiuti del produttore
MA SCUSATE IL REGISTRO NON VIENE ABOLITO CON IL SISTRI, OPPURE NON HO CAPITO NIENTE
darkilo2000- Membro della community
- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: permanenza rifiuti del produttore
Si tratta dell'"Area - registro cronologico" del Sistri.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Argomenti simili
» Un giardiniere è un produttore di rifiuti o un manutentore produttore di rifiuti?
» produttore di rifiuti e trasporto conto proprio rifiuti non pericolosi
» Produttore che si serve di un trasportatore “comma 5” per conferire i rifiuti ad un centro di raccolta o piattaforma di conferimento secondo quanto disciplinato nell’art 7 comma 3 del DM 17/1272009. In questo caso la compilazione della sezione produttore
» Il Produttore dei Rifiuti
» produttore rifiuti pericolosi e non
» produttore di rifiuti e trasporto conto proprio rifiuti non pericolosi
» Produttore che si serve di un trasportatore “comma 5” per conferire i rifiuti ad un centro di raccolta o piattaforma di conferimento secondo quanto disciplinato nell’art 7 comma 3 del DM 17/1272009. In questo caso la compilazione della sezione produttore
» Il Produttore dei Rifiuti
» produttore rifiuti pericolosi e non
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.