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Messaggio  BB Lun Nov 08, 2010 3:58 pm

Carissimi tutti, una domanda a dir poco amletica:
In quali casi sopravviverà il formulario?
A parte il produttore di rifiuti NP, <10 DIP, che trasporta i suoi rifiuti c/p agli impianti (solitamente rifiuti 17eccetera).
Quali altri casi, visto che gli spurghisti dovranno aprire schede movimentazione SISTRI?
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Messaggio  geologoBG Mar Nov 09, 2010 1:33 am

BB ha scritto:Carissimi tutti, una domanda a dir poco amletica:
In quali casi sopravviverà il formulario?
A parte il produttore di rifiuti NP, <10 DIP, che trasporta i suoi rifiuti c/p agli impianti (solitamente rifiuti 17eccetera).
Quali altri casi, visto che gli spurghisti dovranno aprire schede movimentazione SISTRI?

I formulari ci saranno solo per il trasporto di propri rifiuti non pericolosi.
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Messaggio  BB Mar Nov 09, 2010 3:30 pm

Io che sono iscritta in cat. 4 e 5 ma a volto mi trasporto i rifiuti, anche NP, mi auto-apro una scheda di movimentazione, non mi faccio un formulario! Confermate?
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Messaggio  geologoBG Mer Nov 10, 2010 12:40 am

BB ha scritto:Io che sono iscritta in cat. 4 e 5 ma a volto mi trasporto i rifiuti, anche NP, mi auto-apro una scheda di movimentazione, non mi faccio un formulario! Confermate?

Per trasportare i rifiuti non pericolosi da te prodotti credo che tu debba essere iscritta all'Albo alla categoria "trasporto conto proprio" ( art. 212 comma 8 )


Ultima modifica di geologoBG il Mer Nov 10, 2010 9:50 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  mauroscuba Mer Nov 10, 2010 9:01 am

visto che sono iscritto io gestirei tutto con il sistri.

Anche i miei rifiuti prodotti, non decadenti dalla gestione dei rifiuti.

E' come se mi fossi iscritto in modo volontario.
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Messaggio  BB Mer Nov 10, 2010 11:33 am

ma secondo voi...
se sono iscritta in cat 4 e 5 (conto terzi) è automatico che posso trasportare anchei miei rifiuti?
Secondo me sì, ma confermatemelo per favore
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Messaggio  geologoBG Sab Nov 13, 2010 1:34 pm

BB ha scritto:ma secondo voi...
se sono iscritta in cat 4 e 5 (conto terzi) è automatico che posso trasportare anchei miei rifiuti?
Secondo me sì, ma confermatemelo per favore

Riporto due quesiti e relative risposte di Paola Ficco a riguardo:

DOMANDA: Una ditta iscritta all’Albo trasportatori di merci per conto di terzi e all’Albo nazionale
gestori ambientali nelle categorie 1, 2, 3, 4 e 5, per poter effettuare occasionalmente
(2-3 volte l’anno), il trasporto di propri rifiuti non pericolosi destinati a recupero
(pneumatici fuori uso) o smaltimento (fanghi impianto lavaggio), deve iscriversi
anche con la procedura semplificata dettata dal comma 8 dell’articolo
212, Dlgs 152/2006, oppure è sufficiente l’iscrizione alle categorie 2 e 4?
RISPOSTA: Una norma di raccordo in tal senso non è presente all’interno del Dlgs 152/2006; pertanto,
è necessaria l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006.
È appena il caso di sottolineare che il trasporto effettuato dal lettore non è occasionale, in
quanto è fin troppo prevedibile che la sua attività produrrà quelle tipologie di rifiuti. Non è
un caso, infatti, che il disposto di cui all’articolo 212, comma 8, quando individua i soggetti obbligati all’iscrizione non fa mai riferimento al trasporto occasionale e saltuario.

DOMANDA: In merito alla risposta al quesito precedente, mi permetto di segnalare
che nella nota GAB/2006/4111/B09, il Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, in una risposta ad un quesito analogo posto dall’Albo
Gestori Ambientali, ha fornito indicazione circa il fatto che non sussiste
l’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, per le imprese già iscritte
per l’attività di trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi e per il trasporto
di rifiuti pericolosi al di sopra delle quantità giornaliere di 30 chilogrammi al giorno
o 30 litri al giorno.
Tale parere è stato superato da qualche ulteriore interpretazione?
RISPOSTA: Nella risposta precedente si riteneva che una ditta iscritta all’Albo
nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 2, 3, 4 e 5, per poter effettuare occasionalmente
(2-3 volte l’anno), il trasporto di propri rifiuti non pericolosi destinati a recupero
(pneumatici fuori uso) o smaltimento (fanghi impianto lavaggio), dovesse iscriversi anche
con la procedura semplificata dettata dal comma 8 dell’articolo 212, Dlgs 152/2006,
non essendo sufficiente l’iscrizione alle categorie 2 e 4. Questo perché una norma di raccordo
in tal senso non è presente all’interno del Dlgs 152/2006. Pertanto, solo un intervento
legislativo può risolvere il problema. Inoltre, si faceva presente che il trasporto indicato
non era affatto occasionale e salturario, poiché fin troppo prevedibile. Non è un caso,
infatti, che il disposto di cui all’articolo 212, comma 8, quando individua i soggetti obbligati
all’iscrizione non fa mai riferimento al trasporto occasionale e saltuario.
Nel presente quesito, si ricorda la nota GAB/2006/4111/B09 dell’allora Capo di Gabinetto
del Minambiente. Nel pregresso quesito non si è ritenuto di citarla poiché, a nostro sapere, le “note” di un
organo ministeriale, sfornito di potere normativo, non sono censite tra le fonti del diritto
stabilite dalla Costituzione. Infatti, tale nota non è neanche mai stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale, sicché non le si può riconoscere neanche il valore di “fonte fatto”, tale
da poterla considerare un “fatto giuridico”. Tale nota resta una lettura, come tante, destituita
di qualsivoglia fondamento normativo. Per completezza, si ricorda che in materia tributaria
(ma, ovviamente, il principio è estensibile a tutti i settori), con sentenza 9 gennaio
2009, n. 237 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ha ritenuto che dinanzi alle
norme l’amministrazione ed il contribuente sono su un piano di parità, per cui la cosiddetta
interpretazione ministeriale (in genere proveniente da uffici centrali dell’Amministrazione),
sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici,
né costituisce fonte di diritto.


Fonte: rivista rifiuti - bollettino di informazione normativa
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