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FAQ del Sistri sugli spurghi presso condomini
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FAQ del Sistri sugli spurghi presso condomini
"Domanda:
Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?
Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?
Risposta:
Questa problematica è stata già affrontata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, laddove all’art. 6, comma 1, sono state stabilite regole ben precise per gli obblighi a carico del solo trasportatore.
Ed invero, in questa fattispecie dei reflui civili, il solo trasportatore è tenuto a compilare la scheda “SISTRI – Area Movimentazione”, indicando il condominio o la struttura pubblica ove verrà effettuato il servizio, con una approssimazione della quantità presunta di rifiuti da prelevare, la quale potrà essere eventualmente aggiornata nel campo annotazioni solo quando verrà eseguito lo spurgo.
Inoltre, sarà cura del trasportatore stampare due copie della scheda “SISTRI – Area Movimentazione”.
Una volta eseguito il servizio, il trasportatore indicherà, se necessario, la corretta quantità di rifiuto prodotto nel campo annotazioni, sia nella propria scheda, sia in quella che rimarrà al produttore; entrambe le schede dovranno essere sottoscritte, con la data e l’ora di presa in carico, dal conducente del mezzo e dall’amministratore del condominio o da parte del rappresentante dell’ente.
Ovviamente, l’amministratore del condominio o il rappresentante dell’ente dovranno conservare la propria copia della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” per 5 anni.
Si segnala, infine, che nel caso in cui il trasportatore effettui nell’arco dello stesso viaggio più raccolte, dovrà indicare per ciascuna scheda “SISTRI – Area Movimentazione” il percorso effettivo, segnalando anche la pluralità di fermate che andrà ad eseguire."
Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?
Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?
Risposta:
Questa problematica è stata già affrontata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, laddove all’art. 6, comma 1, sono state stabilite regole ben precise per gli obblighi a carico del solo trasportatore.
Ed invero, in questa fattispecie dei reflui civili, il solo trasportatore è tenuto a compilare la scheda “SISTRI – Area Movimentazione”, indicando il condominio o la struttura pubblica ove verrà effettuato il servizio, con una approssimazione della quantità presunta di rifiuti da prelevare, la quale potrà essere eventualmente aggiornata nel campo annotazioni solo quando verrà eseguito lo spurgo.
Inoltre, sarà cura del trasportatore stampare due copie della scheda “SISTRI – Area Movimentazione”.
Una volta eseguito il servizio, il trasportatore indicherà, se necessario, la corretta quantità di rifiuto prodotto nel campo annotazioni, sia nella propria scheda, sia in quella che rimarrà al produttore; entrambe le schede dovranno essere sottoscritte, con la data e l’ora di presa in carico, dal conducente del mezzo e dall’amministratore del condominio o da parte del rappresentante dell’ente.
Ovviamente, l’amministratore del condominio o il rappresentante dell’ente dovranno conservare la propria copia della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” per 5 anni.
Si segnala, infine, che nel caso in cui il trasportatore effettui nell’arco dello stesso viaggio più raccolte, dovrà indicare per ciascuna scheda “SISTRI – Area Movimentazione” il percorso effettivo, segnalando anche la pluralità di fermate che andrà ad eseguire."
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