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impresa edile
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impresa edile
sono il responsabile di una grossa impresa edile che opera il tutta italia
restauri
cliniche
grandi opera
n.dipendenti circa 180
circa 30 cantieri in tutta italia
1 iscrizione albo gestori ambientali di bari
3 camion circa 15 furgoni cassonati non dichiarati nell' iscrizione albo in quanto non richiesti alla prima iscrizione.
produzione maggiormente di rifiuti derivanti da demolizione.
domanda che faccio ??????
restauri
cliniche
grandi opera
n.dipendenti circa 180
circa 30 cantieri in tutta italia
1 iscrizione albo gestori ambientali di bari
3 camion circa 15 furgoni cassonati non dichiarati nell' iscrizione albo in quanto non richiesti alla prima iscrizione.
produzione maggiormente di rifiuti derivanti da demolizione.
domanda che faccio ??????
filippo- Nuovo Utente
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Re: impresa edile
Siete tenuti ad iscrivervi al Sistri come produttori solo per i rifiuti pericolosi.
Stesso discorso per l'attività di trasporto, che immagino sia autorizzata ai sensi dell'art. 212, c.8.
In ogni caso ti consiglio di regolarizzare gli automezzi acquisiti successivamente, cehe devono essere iscritti e girare con FIR.
Per i cantieri vale l'art. 6, c.6 (http://sistri.forumattivo.com/normativa-f6/testo-del-dm-17-dicembre-2009-t207.htm#757) sempre che rientrino nel sistema.
Dai un'occhiata anche qui:
http://sistri.forumattivo.com/news-f7/la-nota-dell-ance-sui-rifiuti-delle-imprese-edili-t172.htm
Stesso discorso per l'attività di trasporto, che immagino sia autorizzata ai sensi dell'art. 212, c.8.
In ogni caso ti consiglio di regolarizzare gli automezzi acquisiti successivamente, cehe devono essere iscritti e girare con FIR.
Per i cantieri vale l'art. 6, c.6 (http://sistri.forumattivo.com/normativa-f6/testo-del-dm-17-dicembre-2009-t207.htm#757) sempre che rientrino nel sistema.
Dai un'occhiata anche qui:
http://sistri.forumattivo.com/news-f7/la-nota-dell-ance-sui-rifiuti-delle-imprese-edili-t172.htm
Admin- Amministratore
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Re: impresa edile
http://sistri.forumattivo.com/news-f7/la-nota-dell-ance-sui-rifiuti-delle-imprese-edili-t172.htm[/quote[/url]]Admin ha scritto:Siete tenuti ad iscrivervi al Sistri come produttori solo per i rifiuti pericolosi.
Stesso discorso per l'attività di trasporto, che immagino sia autorizzata ai sensi dell'art. 212, c.8.
In ogni caso ti consiglio di regolarizzare gli automezzi acquisiti successivamente, cehe devono essere iscritti e girare con FIR.
Per i cantieri vale l'art. 6, c.6 (http://sistri.forumattivo.com/normativa-f6/testo-del-dm-17-dicembre-2009-t207.htm#757) sempre che rientrino nel sistema.
Dai un'occhiata anche qui:
[url=http://sistri.forumattivo.com/news-f7/la-nota-dell-ance-sui-rifiuti-delle-imprese-edili-t172.htm
grazie per la risposta
1 ma come mi comporto con le unita' locali su tutto il territorio
2 i mezzi nella prima iscrizione non venivono indicati
3 se non produco rifiuti pericolosi non dovrei iscrivermi
4 scadenza iscrizione 28/02/2010
filippo- Nuovo Utente
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Re: impresa edile
Admin, c'è qualcosa che non mi torna.
Le imprese edili come queste sono imprese "industriali"; i rifiuti che producono sono non pericolosi ma l'impresa ha più di 10 dipendenti, quindi gli adempimenti riguardanti i rifiuti, e quindi il sistema SISTRI, dovrebbe riguardare anche loro. Tra l'altro avendo più di 50 dipendenti sono attività di gruppo 1, cioè con obbligo di iscrizione prima del 28 febbraio.
A questo punto c'è la necessità di iscrivere l'impresa e considerare che deve essere chiesto per ciascuno di essi il dispositivo USB (a meno che le dimensioni del cantiere non siano tale da avere l'esenzione).
Le imprese edili come queste sono imprese "industriali"; i rifiuti che producono sono non pericolosi ma l'impresa ha più di 10 dipendenti, quindi gli adempimenti riguardanti i rifiuti, e quindi il sistema SISTRI, dovrebbe riguardare anche loro. Tra l'altro avendo più di 50 dipendenti sono attività di gruppo 1, cioè con obbligo di iscrizione prima del 28 febbraio.
A questo punto c'è la necessità di iscrivere l'impresa e considerare che deve essere chiesto per ciascuno di essi il dispositivo USB (a meno che le dimensioni del cantiere non siano tale da avere l'esenzione).
valterb- Utente Attivo
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Re: impresa edile
Filippo, ho visto che hai risposto mentre io postavo la mia... spero di non aver fatto confusione...
valterb- Utente Attivo
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Re: impresa edile
domanda che faccio ??????
Producete rifiuti pericolosi?
Oggi siete soggetti a registro e MUD?
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: impresa edile
Admin ha scritto:domanda che faccio ??????
Producete rifiuti pericolosi?
Oggi siete soggetti a registro e MUD?
non produciamo rifiuti pericolosi,( ma a volte capita che in una demolizione ci si puo' trovare di tutto) in quanto il cantiere produce rifiuti solo qualche settimana
ma . per correttezza , lavorando con enti pubblici, abbiamo registri e inviamo MUD
ma da quando ho capito avendo n.. 80 dipendenti
1 sono obbligato all'iscrizione entro il 28.02.10
2 mi servono piu' dispositivi x unita' locali circa 20 in tutta italia
3 sarò costretto a dotare un portatile x ogni cantiere.
4 domanda ???? ma se il rifiuto lo trasporto io, come mi comporto......
filippo- Nuovo Utente
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Re: impresa edile
valterb ha scritto:Admin, c'è qualcosa che non mi torna.
Le imprese edili come queste sono imprese "industriali"; i rifiuti che producono sono non pericolosi ma l'impresa ha più di 10 dipendenti, quindi gli adempimenti riguardanti i rifiuti, e quindi il sistema SISTRI, dovrebbe riguardare anche loro. Tra l'altro avendo più di 50 dipendenti sono attività di gruppo 1, cioè con obbligo di iscrizione prima del 28 febbraio.
A questo punto c'è la necessità di iscrivere l'impresa e considerare che deve essere chiesto per ciascuno di essi il dispositivo USB (a meno che le dimensioni del cantiere non siano tale da avere l'esenzione).
1) Ai fini del SISTRI non vuol dire nulla essere classificati "imprese industriali"; ciò che conta è produrre rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (o artigianali, ecc. ecc.), mentre "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [....] che derivano dalle attività di scavo" non rientrano nelle lettere c), d) e g) dell'art 184, 3° comma, Codice dell'Ambiente, bensì nella lettera b) e pertanto non comportano l'obbligo di iscrizione.
2) il punto vero è un altro. L'ANCE si è pronunciata in quel modo (esclusione delle imprese edili che non producano pericolosi), ma è sempre stato molto discusso se i rifiuti con codice CER 15, per esempio, ovvero gli imballaggi dei materiali da costruzione (legno, plastica, carta e cartone,ecc.), che un'impresa edile finisce per produrre sempre, siano legittimamente riconducibili alla lettera b) (rifiuti da costruzione, appunto) oppure non vi rientrino e quindi vadano gestiti con formulario, registri e MUD.
Se questa seconda tesi (oggi applicata e praticata in un certo numero di Province) dovesse prevalere (a livello centrale, visto che il SISTRI è centralizzato e le Province avranno ben poca voce in capitolo), allora anche le imprese edili sopra i 10 dip. dovranno aderire al SISTRI anche qualora non producano pericolosi.
GB ego sum- Utente Attivo
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Re: impresa edile
filippo ha scritto:Admin ha scritto:domanda che faccio ??????
Producete rifiuti pericolosi?
Oggi siete soggetti a registro e MUD?
non produciamo rifiuti pericolosi,( ma a volte capita che in una demolizione ci si puo' trovare di tutto) in quanto il cantiere produce rifiuti solo qualche settimana
ma . per correttezza , lavorando con enti pubblici, abbiamo registri e inviamo MUD
"Per correttezza" non significa nulla: o si è soggetti all'obbligo di registri e MUD, oltre a quello del formulario o non si è obbligati alla loro redazione. Con ogni probabilità, il vostro compartamento è nato per via della questione interpretativa cui accennavo sopra: secondo alcune Province gli imballaggi dei materiali da costruzione, essendo riconducibili alla categoria 15 (anziché 17), non rientrerebbero nei rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e genererebbero gli obblighi sopra menzionati. In altre province, invece, si è tranquillamente accettata la tesi che anche questo genere di rifiuti vada ricondotto alla lett. b) del 3° comma dell'art. 184 D. Lgs. n. 152/2006
GB ego sum- Utente Attivo
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Età : 62
Re: impresa edile
GB ego sum ha scritto:valterb ha scritto:Admin, c'è qualcosa che non mi torna.
Le imprese edili come queste sono imprese "industriali"; i rifiuti che producono sono non pericolosi ma l'impresa ha più di 10 dipendenti, quindi gli adempimenti riguardanti i rifiuti, e quindi il sistema SISTRI, dovrebbe riguardare anche loro. Tra l'altro avendo più di 50 dipendenti sono attività di gruppo 1, cioè con obbligo di iscrizione prima del 28 febbraio.
A questo punto c'è la necessità di iscrivere l'impresa e considerare che deve essere chiesto per ciascuno di essi il dispositivo USB (a meno che le dimensioni del cantiere non siano tale da avere l'esenzione).
1) Ai fini del SISTRI non vuol dire nulla essere classificati "imprese industriali"; ciò che conta è produrre rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (o artigianali, ecc. ecc.), mentre "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [....] che derivano dalle attività di scavo" non rientrano nelle lettere c), d) e g) dell'art 184, 3° comma, Codice dell'Ambiente, bensì nella lettera b) e pertanto non comportano l'obbligo di iscrizione.
2) il punto vero è un altro. L'ANCE si è pronunciata in quel modo (esclusione delle imprese edili che non producano pericolosi), ma è sempre stato molto discusso se i rifiuti con codice CER 15, per esempio, ovvero gli imballaggi dei materiali da costruzione (legno, plastica, carta e cartone,ecc.), che un'impresa edile finisce per produrre sempre, siano legittimamente riconducibili alla lettera b) (rifiuti da costruzione, appunto) oppure non vi rientrino e quindi vadano gestiti con formulario, registri e MUD.
Se questa seconda tesi (oggi applicata e praticata in un certo numero di Province) dovesse prevalere (a livello centrale, visto che il SISTRI è centralizzato e le Province avranno ben poca voce in capitolo), allora anche le imprese edili sopra i 10 dip. dovranno aderire al SISTRI anche qualora non producano pericolosi.
INFATTI , EMETTIAMO FORMULARI, REGISTRAZONI E MUD, DOPO UN CONTROLLO DA PARTE DELLA PROVINCIA
CHE CI HA RICHIESTO TUTTO, ANCHE DIMOSTRANDO IL CONTRARIO.
ALLA FINE PER EVITARE LA GUERRA DI CARTE BOLLATE, SI E' DECISO DI AVERE TUTTO.
MA ALLA FINE DI TUTTO, VI CHIEDO ???
1 DEVO ISCRIVERMI ?
2 N.20 UNITA' LOCALI ?
3 QUANTE CHIAVETTE DOVREI RICEVERE PRESUMO 20.
4 AVENDO CIRCA 5 CAMION E 15 FURGONI IN TUTTA ITALIA, DOVREI MONTARE DISPOSITIVI???
AIUTATEMI IN QUANTO ANCHE CHIAMANDO AL NUMERO VERDE NON SANNO DIRMI UNA MAZZA.
MA DA UNA MIA INTERPRETAZIONE, VI CHIEDO , METTIAMO IL CASO CHE LE UNITA' LOCALI PRODUCANO SOLO RIFIUTI DI CUI SOPRA AVETE EVIDENZIATO I CER, E A VOLTE CAPITA DI SMALTIRE ETERNIT O FANGHI, QUINDI SAREI OBBLIGATO AD ISCRIVERMI.
SE MI INFORMATE DI COME COMPORTARMI VE NE SAREI GRATO.
filippo- Nuovo Utente
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Re: impresa edile
filippo ha scritto:GB ego sum ha scritto:valterb ha scritto:Admin, c'è qualcosa che non mi torna.
Le imprese edili come queste sono imprese "industriali"; i rifiuti che producono sono non pericolosi ma l'impresa ha più di 10 dipendenti, quindi gli adempimenti riguardanti i rifiuti, e quindi il sistema SISTRI, dovrebbe riguardare anche loro. Tra l'altro avendo più di 50 dipendenti sono attività di gruppo 1, cioè con obbligo di iscrizione prima del 28 febbraio.
A questo punto c'è la necessità di iscrivere l'impresa e considerare che deve essere chiesto per ciascuno di essi il dispositivo USB (a meno che le dimensioni del cantiere non siano tale da avere l'esenzione).
1) Ai fini del SISTRI non vuol dire nulla essere classificati "imprese industriali"; ciò che conta è produrre rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (o artigianali, ecc. ecc.), mentre "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [....] che derivano dalle attività di scavo" non rientrano nelle lettere c), d) e g) dell'art 184, 3° comma, Codice dell'Ambiente, bensì nella lettera b) e pertanto non comportano l'obbligo di iscrizione.
2) il punto vero è un altro. L'ANCE si è pronunciata in quel modo (esclusione delle imprese edili che non producano pericolosi), ma è sempre stato molto discusso se i rifiuti con codice CER 15, per esempio, ovvero gli imballaggi dei materiali da costruzione (legno, plastica, carta e cartone,ecc.), che un'impresa edile finisce per produrre sempre, siano legittimamente riconducibili alla lettera b) (rifiuti da costruzione, appunto) oppure non vi rientrino e quindi vadano gestiti con formulario, registri e MUD.
Se questa seconda tesi (oggi applicata e praticata in un certo numero di Province) dovesse prevalere (a livello centrale, visto che il SISTRI è centralizzato e le Province avranno ben poca voce in capitolo), allora anche le imprese edili sopra i 10 dip. dovranno aderire al SISTRI anche qualora non producano pericolosi.
INFATTI , EMETTIAMO FORMULARI, REGISTRAZONI E MUD, DOPO UN CONTROLLO DA PARTE DELLA PROVINCIA
CHE CI HA RICHIESTO TUTTO, ANCHE DIMOSTRANDO IL CONTRARIO.
ALLA FINE PER EVITARE LA GUERRA DI CARTE BOLLATE, SI E' DECISO DI AVERE TUTTO.
MA ALLA FINE DI TUTTO, VI CHIEDO ???
1 DEVO ISCRIVERMI ?
2 N.20 UNITA' LOCALI ?
3 QUANTE CHIAVETTE DOVREI RICEVERE PRESUMO 20.
4 AVENDO CIRCA 5 CAMION E 15 FURGONI IN TUTTA ITALIA, DOVREI MONTARE DISPOSITIVI???
AIUTATEMI IN QUANTO ANCHE CHIAMANDO AL NUMERO VERDE NON SANNO DIRMI UNA MAZZA.
MA DA UNA MIA INTERPRETAZIONE, VI CHIEDO , METTIAMO IL CASO CHE LE UNITA' LOCALI PRODUCANO SOLO RIFIUTI DI CUI SOPRA AVETE EVIDENZIATO I CER, E A VOLTE CAPITA DI SMALTIRE ETERNIT O FANGHI, QUINDI SAREI OBBLIGATO AD ISCRIVERMI.
SE MI INFORMATE DI COME COMPORTARMI VE NE SAREI GRATO.
Calma, calma non urliamo (=scrivere in maiuscolo).
Innanzi tutto sta tranquillo, perché la proroga è certa (ovvero: non è ufficiale e ufficialmente il Ministero non può ancora annunciarla, ma è già pronta)
Se partite dal presupposto di dare ragione alla vostra Provincia circa i rifiuti da costruzione (codici 15), l'iscrizione diventa inevitabile.
1) come Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (per gli imballaggi di cui sopra) ed anche per quelli pericolosi (amianto). Per questi ultimi, l'obbligo IN TEORIA scatterebbe solo a fronte della loro produzione, per cui potreste attendere e richiedere una variazione dell'iscrizione successivamente, ma se avete già la certezza di produrli nell'anno 2010, è meglio prevederli subito.
SEGUE...
GB ego sum- Utente Attivo
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Re: impresa edile
2) UNITA' LOCALI/UNITA' OPERATIVE e complicazioni relative
Innanzi tutto potete escludere i cantieri di durata inferiore ai 6 mersi. E poi occorre chiarire: le 20 "unità locali" cui hai fatto cenno RISULTANO registrate nel Registro imprese della Camera di commercio? Perché il SISTRI effettua un controllo incrociato e, se non le trova registrate, contatta l'impresa (in teoria entro le 48 ore successive al completamento dell'iscrizione) per "chiarire" il perché non c'è riscontro con il Registro Imprese.
E qui si apre un altro grande busillis interpretativo: il Decreto parla di unità operative intese come centri di produzione e gestione autonoma di rifiuti (con proprio registro e formulario), ma li definisce come entità interne alla singola unità locale; il Ministero in una risposta ad un quesito si è lasciato scappare che potrebbero essere considerate tali anche quele unità minime esterne che fanno capo ad un'unita locale con una competenza geografica (o alla stessa sede "principale" dell'azienda).
E' chiaro che se questa tesi venisse ufficializzata, i cantieri di durata superiore ai sei mesi NON risultanti in Camera di Commercio, potrebbero essere inquadrati come unità operative e si potrebbe richiedere la relativa chiavetta USB (pagando un contributo per ogni unità operativa/chiavetta aggiuntiva e comunque su base facoltativa, ma d'altro canto una gestione centralizzata di cantieri che producono e gestiscono autonomamente rifiuti speciali faccio molta, ma molta fatica ad immaginarla).
Se, invece, dovessero confermare l'interpretazione più restrittiva (unità operative solo "dentro" ad una unità locale), io proverei ad iscrivere i cantieri di lunga durata come unità locali autonome, anche se non risultano nel Registro Imprese, poi attenderei la chiamata del SISTRI.
SEGUE...
Innanzi tutto potete escludere i cantieri di durata inferiore ai 6 mersi. E poi occorre chiarire: le 20 "unità locali" cui hai fatto cenno RISULTANO registrate nel Registro imprese della Camera di commercio? Perché il SISTRI effettua un controllo incrociato e, se non le trova registrate, contatta l'impresa (in teoria entro le 48 ore successive al completamento dell'iscrizione) per "chiarire" il perché non c'è riscontro con il Registro Imprese.
E qui si apre un altro grande busillis interpretativo: il Decreto parla di unità operative intese come centri di produzione e gestione autonoma di rifiuti (con proprio registro e formulario), ma li definisce come entità interne alla singola unità locale; il Ministero in una risposta ad un quesito si è lasciato scappare che potrebbero essere considerate tali anche quele unità minime esterne che fanno capo ad un'unita locale con una competenza geografica (o alla stessa sede "principale" dell'azienda).
E' chiaro che se questa tesi venisse ufficializzata, i cantieri di durata superiore ai sei mesi NON risultanti in Camera di Commercio, potrebbero essere inquadrati come unità operative e si potrebbe richiedere la relativa chiavetta USB (pagando un contributo per ogni unità operativa/chiavetta aggiuntiva e comunque su base facoltativa, ma d'altro canto una gestione centralizzata di cantieri che producono e gestiscono autonomamente rifiuti speciali faccio molta, ma molta fatica ad immaginarla).
Se, invece, dovessero confermare l'interpretazione più restrittiva (unità operative solo "dentro" ad una unità locale), io proverei ad iscrivere i cantieri di lunga durata come unità locali autonome, anche se non risultano nel Registro Imprese, poi attenderei la chiamata del SISTRI.
SEGUE...
Ultima modifica di GB ego sum il Dom Feb 14, 2010 1:21 am - modificato 1 volta.
GB ego sum- Utente Attivo
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Re: impresa edile
3) TRASPORTO IN CONTO PROPRIO EX 212 comma 8
L'iscrizione come trasportatore in conto proprio, nella procedura d'iscrizione on line, si effettua cliccando il link "se sei anche Trasportatore" nel pié di pagina della procedura e scegliendo poi, nel menù a tendina delle categorie di iscrizione, quella dei "Trasportatori in conto proprio", indicando il tonnellaggio per i pericolosi e i non pericolosi e scrivendo il numero dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
Se trasportate in conto proprio anche rifiuti pericolosi, l'iscrizione COME trasp. in conto proprio è inevitabile (con conseguente chiavetta e blackbox per ogni veicolo registrato per il trasporto in conto proprio)
Se trasportate solo rifiuti non pericolosi, si ritiene che l'iscrizione COME trasportatore non sia obbligatoria, anche se poi la gestione di questi trasporti vi obbligherebbe a tenere il vecchio formulario e, nel caso di trasporto di rifiuti riconducibili alle lettere c), d) e g), anche il vecchio registro... (art. 6, comma 3, D.M. 17/12/2009)
L'iscrizione come trasportatore in conto proprio, nella procedura d'iscrizione on line, si effettua cliccando il link "se sei anche Trasportatore" nel pié di pagina della procedura e scegliendo poi, nel menù a tendina delle categorie di iscrizione, quella dei "Trasportatori in conto proprio", indicando il tonnellaggio per i pericolosi e i non pericolosi e scrivendo il numero dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
Se trasportate in conto proprio anche rifiuti pericolosi, l'iscrizione COME trasp. in conto proprio è inevitabile (con conseguente chiavetta e blackbox per ogni veicolo registrato per il trasporto in conto proprio)
Se trasportate solo rifiuti non pericolosi, si ritiene che l'iscrizione COME trasportatore non sia obbligatoria, anche se poi la gestione di questi trasporti vi obbligherebbe a tenere il vecchio formulario e, nel caso di trasporto di rifiuti riconducibili alle lettere c), d) e g), anche il vecchio registro... (art. 6, comma 3, D.M. 17/12/2009)
GB ego sum- Utente Attivo
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